Cassazione Penale, Sez. 4, 10 febbraio 2017, n. 6379 - Responsabilità di un lavoratore gruista per la violenta collisione con un carroponte fermo. Il mancato funzionamento del sistema anticollisione interrompe il nesso causale tra condotta del lavoratore e infortunio? 


 

Presidente: D'ISA CLAUDIO Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 20/01/2017

 

 

 

Fatto

 

1. La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Aosta, appellata dall'imputato G.D., con la quale il predetto è stato condannato per il reato di cui all'art. 590 cod.pen., perché - in qualità di lavoratore dipendente della C. ACCIAI SPECIALI S.p.A., con mansioni di gruista - per colpa, cagionava al lavoratore F.V., a sua volta dipendente della medesima società con le medesime mansioni, lesioni personali, per negligenza, imperizia, imprudenza e con violazione, tra l'altro, delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 20 d.lgs. 81/08, come modificato dal d.lgs. 106/09, in quanto, alla guida del carroponte "Badoni", compiendo una manovra che comprometteva la sicurezza del collega F.V., andava a cozzare, provocando una violenta collisione, contro il carroponte 231, in quel momento fermo, condotto dal F.V., il quale sbatteva contro la struttura della cabina e contro le manopole dei comandi (in Aosta il 31/03/2011).
2. Questa, in sintesi, la vicenda.
A seguito dell'indagine S.PRE.S.A.L., eseguita alcuni mesi dopo l'accaduto, veniva contestato all'imputato, lavoratore addetto al carroponte 235, di non avere adottato le dovute cautele prima di iniziare la movimentazione della sua gru e, in particolare, di avere omesso di comunicare via interfono le proprie intenzioni e di verificare visivamente la presenza o meno dell'altro carroponte fermo nella sua zona di operazione, considerato che era stato preannunciato, anche attraverso l'uso del clacson (come prescritto), lo spostamento della gru 231 su richiesta del lavoratore addetto.
3. L'imputato G.D. ha proposto ricorso personalmente, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto vizio della motivazione, per mancanza di ogni riferimento, anche implicito, al secondo motivo d'appello, con il quale si era asserita l'interruzione del nesso causale in relazione all'accertato, mancato funzionamento del dispositivo di sicurezza (sistema anticollisione), del quale il lavoratore non poteva ritenersi responsabile.
4. Con memoria depositata in data 04/01/2017, il difensore dell'imputato ha ribadito la mancata valutazione dei motivi del gravame e rilevato l'omesso, doveroso accertamento di tutti gli elementi della colpa e dell'evitabilità dell'evento mediante l'adozione delle cautele omesse, altresì osservando che la colpa del lavoratore, in presenza di una concausa quale il malfunzionamento dell'impianto di prevenzione, non sarebbe idonea per affermarne la penale responsabilità, valendo anzi ad eslcuderla, in quanto i sistemi di prevenzione, ove funzionanti, avrebbero dovuto impedire l'evento, anche a fronte dell'errore umano. 
1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno ad illustrare.
2. La Corte territoriale ha preliminarmente richiamato i motivi d'appello, tra i quali proprio la doglianza afferente la sottovalutazione del malfunzionamento del sistema anticollisione installato pochi giorni prima del fatto, presumibilmente addebitabile alla polvere depositatasi sul pannello e non all'operatore che, anzi, ben poteva aver fatto affidamento su tale dispositivo di sicurezza che, ove correttamente funzionante, avrebbe impedito l'avvicinamento delle due gru e la loro collisione.
3. Il motivo è fondato.
La Corte d'appello, dopo aver affrontato i profili di colpa, generica e specifica, addebitabili al G.D. (scarsa attenzione alle comunicazini interfono, udibili anche da chi opera da un carroponte, segnalazioni acustiche, mancata utilizzazione del clacson e dell'interfono per avvisare dello spostamento del proprio carroponte, a fronte di un raggio d'azione interferente con altro carroponte, mancata preventiva ispezione visiva, nella consapevolezza della scarsa visibilità dalla cabina e dell'esistenza di punti ciechi), ha, tuttavia, omesso di valutare l'eventuale incidenza del malfunzionamento del dispositivo anticollisione, malfunzionamento non imputabile all'operatore, sul nesso causale tra la condotta ascritta al G.D. e l'evento.
Il lavoratore, in virtù di quanto previsto dall'art. 5, commi primo e secondo, lett. b), del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, è certamente garante, oltre che della propria sicurezza, anche di quella dei propri colleghi di lavoro o di altre persone presenti, quando si trova nella condizione di intervenire per rimuovere le possibili cause di pericolo, in ragione di una posizione di maggiore esperienza (cfr. sez. 4 n. 36452 del 15/05/2014, Rv. 262090, in fattispecie, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva condannato per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. un dipendente per non aver impedito la movimentazione - senza previo abbassamento della piattaforma aerea su cui si trovava con un collega assunto da poco - di un trabattello semovente che, abbattutosi al suolo a causa di un'asperità, li faceva precipitare procurando ad entrambi lesioni gravi).
Tuttavia, nel caso di specie, l'elemento che ha costituito oggetto della specifica doglianza difensiva non riguarda la individuazione della posizione di garanzia, correttamente condotta alla luce dei principi anche sopra richiamati, bensì alla valutazione della incidenza causale del malfunzionamento del sistema anticollisione ad infrarossi che, secondo quanto riportato nella stessa sentenza appellata (cfr. pag. 3), avrebbe dovuto attivare automaticamente il dispositivo di blocco in caso di avvicinamento del carroponte ad un altro ostacolo, ad una distanza inferiore a venti metri.
Tale elemento è stato peraltro vagliato dal Tribunale. Nella sentenza appellata, infatti, da un lato si dà atto della possibilità che il mancato funzionamento del sistema anticollisione fosse dipeso dalla presenza - constatata in sede di sopralluogo, effettuato a distanza di tempo dall'accaduto - di polvere depositatasi sul congegno ad infrarossi, dall'altro, ha però ritenuto impossibile verificare se la presenza della polvere fosse successiva al giorno dell'infortunio, omettendo così ogni valutazione circa l'interferenza che l'accertato malfunzionamento di quel meccanismo, peraltro automatico, possa avere avuto sul verificarsi della collisione e, quindi, dell'evento lesivo.
4. La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame sul punto specifico.
 

 

P.Q.M.

 


annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame.
Deciso in Roma il 20 gennaio 2017