Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2017, n. 6605 - Infortunio del lavoratore con un macchinario non sicuro. Imputato il delegato alla sicurezza. Omessa notificazione dell'avviso di dibattimento


 

Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 19/10/2016

 

 

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza pronunciata in data 21.12.2015 confermava la sentenza del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto P.R., nella sua qualifica di delegato per le funzioni di sicurezza della ditta RA. Inox s.p.a., colpevole del reato di lesioni colpose aggravate ai danni del dipendente T.M. che si era procurato la detroncazione della falange dell'indice della mano destra operando con macchinario privo di adeguate protezioni e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alle contestate circostanze aggravanti, lo condannava alla pena di mesi due di reclusione.
2. Avverso la suddetta sentenza interponeva ricorso per cassazione la difesa del P.R. proponendo un unico motivo con il quale ipotizzava inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione alle disposizioni concernenti l'assistenza dell'imputato a partire dalla notifica dell'avviso delle conclusioni delle indagini preliminari e degli interi giudizi di primo e di secondo grado per omessa notifica degli atti del giudizio al difensore di fiducia che, all'atto di elezione di domicilio richiesto dalla Asl 1 di Milano quale organo di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro che aveva proceduto agli accertamenti del caso dopo l'infortunio, era stato indicato nell'avv.to Aldo T. del foro di Como.
Era avvenuto che, nonostante la suddetta dichiarazione di nomina, la citazione a giudizio e gli altri avvisi di legge erano stati notificati ad altro difensore, nominato di ufficio, sul presupposto che l'imputato ne fosse privo. Così facendo l'autorità giudiziaria era incorsa in nullità assoluta e insanabile ai sensi degli art.178 lett.c) e 179 cod.proc.pen. atteso che la disposizione disciplinava non solo la ipotesi in cui l'imputato fosse rimasto senza alcuna difesa, ma anche il caso in cui, a fronte della opzione di una difesa fiduciaria, il prevenuto avesse dovuto rinunciare al proprio difensore di fiducia venendo in tale modo menomato della pienezza delle proprie facoltà e scelte difensive.
 

 

Diritto

 


l. La difesa deduce ipotesi di nullità dell'intero giudizio e quindi della sentenza impugnata e di quella di primo grado in ragione della omessa notifica dell'avviso del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato, ritualmente nominato in sede di identificazione da parte dell'autorità di P.G. che aveva eseguito gli accertamenti sul luogo di lavoro a seguito dell'infortunio patito dal lavoratore.
2. Sul punto la giurisprudenza del S.C. ha affermato in maniera costante che la omessa notificazione dell'avviso di dibattimento (nella specie per il giudizio di appello) al difensore di fiducia dell'imputato determina nullità di ordine generale insanabile a nulla rilevando che la notifica sia stata eseguita al difensore di ufficio, non potendo l'imputato essere privato dai diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia (sez.III, 14.1.2009, rv. 242530) e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nei termine stabilito per la comparizione (sez.IV, 6.12.2013 rv. 258615), laddove la mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art.179 comma primo cod.proc.pen. si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nei caso in cui il difensore di fiducia non presente, perché non avvisato, viene sostituito dai difensore di ufficio in quanto tale nomina dei giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dai suo difensore (sez.I, 28.3.2014, Zambón Rv.259614; sez.U 26.3.2015 Maritan, Rv.263598; sez.IV, 6.12.2013 Di Mattia Rv 258615).
Orbene nel caso in specie, pur avendo il P.R. nel corso delle indagini nominato un difensore di fiducia dinanzi agli organi di PG accertatori dell'infortunio sul lavoro, nessuna notifica era stata a questo indirizzata sin dalla conclusione delle indagini preliminari e nel corso degli interi giudizi di primo e di secondo grado, compresi gli atti di citazione a giudizio.
3. Nessuna eccezione può dunque ammettersi alla regola che il difensore debba essere compiutamente avvisato dell'udienza, regola la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c). (sez.I, 4.3.2009, Ilardi e altro Rv. 242850).
4. La sentenza impugnata e la sentenza del Tribunale di Monza vanno conseguentemente annullate per i profili di nullità sopra evidenziati e tempestivamente eccepiti, con rinvio al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza per il prosieguo, atteso che la nullità si è realizzata nella fase di instaurazione del contraddittorio.
 

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella del Tribunale di Monza e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale medesimo per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 19 Ottobre 2016