INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DETPRES 9 febbraio 2017 n. 100
Protocollo di intesa tra l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e the National institute for occupational safety and health (Niosh).

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;
visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell’Istituto;
viste le "Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla propria determinazione 16 gennaio 2013, n. 10;
visti la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 29 dicembre 2015, n. 24, con la quale è stato approvato il Piano delle attività di ricerca 2016/2018, Ricerca Discrezionale- predisposto con propria determinazione 21 dicembre 2015 n. 469 - nonché la nota del Ministro della Salute del 2 maggio 2016 con la quale si comunica l’approvazione del predetto Piano;
considerato che the National institute for occupational safety and health (Niosh) è l’Istituto di ricerca sulla salute e sicurezza sul lavoro degli Stati Uniti d’America che promuove lo sviluppo di nuove conoscenze nel campo della sicurezza e salute sul lavoro, avvalendosi dell’opera di una comunità scientifica multidisciplinare;
considerato, altresì, che nel 2000 il Niosh aveva stipulato con l’allora Ispesl - le cui funzioni sono state attribuite all’Istituto per effetto del sopracitato art. 7 del D.L. n. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010 - un accordo di collaborazione, a titolo non oneroso, rinnovato nel 2006, al fine di promuovere una cooperazione scientifica tra i due istituti con scambio di informazioni sulle reciproche attività e piani di ricerca;
tenuto conto che, alla luce di tale positiva esperienza, è stata condivisa tra l’Istituto e Niosh l’opportunità di sottoscrivere un nuovo protocollo di intesa per rafforzare significativamente le rispettive conoscenze nel campo della salute e sicurezza sul lavoro e per la realizzazione di alcuni obiettivi strategici previsti nel predetto Piano delle attività di ricerca 2016/2018 - Ricerca Discrezionale;
tenuto conto, altresì, che l’iniziativa rappresenta una grande opportunità per l’Istituto, sia in virtù del rilievo internazionale del partner, sia per consolidare la presenza dell’INAIL sulla scena internazionale;
visti la relazione del Direttore Generale in data 24 gennaio 2017 e lo schema di protocollo d’intesa ivi allegato,
 

DETERMINA

di approvare lo schema di Protocollo d’intesa tra l’Inail e Niosh che, allegato nella versione in italiano e in inglese, costituisce parte integrante della presente determinazione.

f.to prof. Massimo De Felice

 

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Protocollo di intesa
tra
l’Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (NIOSH),
Centro per il Controllo e la prevenzione delle Malattie (CDC),
Dipartimento Salute e Servizi Umani (DHHS)
degli Stati Uniti d’America
e
l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
dell’Italia

 

L’Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (NIOSH), Centro per il Controllo e la prevenzione delle Malattie (CDC), Dipartimento Salute e Servizi Umani (DHHS) negli USA e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) in Italia (di seguito indicati come “Partecipanti”) riconoscono l’importanza della ricerca e delle nuove conoscenze per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e per il miglioramento della salute dei lavoratori, a vantaggio delle basi di conoscenza dei rispettivi paesi. Il presente accordo è fondato sulla comune convinzione che un elevato livello di collaborazione nei vari settori della salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe contribuire a soddisfare i reciproci bisogni di conoscenza. I Partecipanti intendono, quindi, dare seguito agli impegni di collaborazione originariamente avviati nel 2000 e già prorogati nel 2006 dall’allora Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (il cui personale e funzioni, a seguito delle disposizioni del D.lgs. n. 78/2010, come convertito dalla L. n. 122/2010, sono confluiti in INAIL, originariamente istituito nel 1933 e le cui funzioni assicurative sono state riordinate con il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), continuando a collaborare attraverso l’impegno comune e l’esperienza per migliorare la tutela dei lavoratori e promuovere buone pratiche per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

1. Modalità di collaborazione
La collaborazione, in riferimento alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e nel rispetto delle normative vigenti, potrà includere:
a. Scambio di informazioni sui rispettivi piani e politiche di ricerca nazionali.
b. Scambio di informazioni su programmi di ricerca, buone pratiche e soluzioni pratiche.
c. Sviluppo di progetti di ricerca coordinati o in collaborazione, in aree di interesse reciproco.
d. Organizzazione di / partecipazione ad eventi scientifici (simposi, conferenze) e preparazione di pubblicazioni scientifiche.
e. Attività di ricerca congiunta per sviluppare interventi per la riduzione delle malattie e degli infortuni nei luoghi di lavoro e per valutarne l’efficienza.
f. Scambio reciproco di ricercatori o di altro personale di supporto funzionale allo sviluppo dei progetti di ricerca in collaborazione.
g. Progetti di ricerca coordinati nell’ambito del Network Globale dei Centri di Collaborazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la salute occupazionale, tenuto anche conto che entrambi i partecipanti sono Centri di Collaborazione.
I Partecipanti intendono sviluppare congiuntamente un piano di azione accordandosi sugli obiettivi delle attività ed iniziative incluse nel presente accordo.

2. Referenti
Per facilitare il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo, i referenti dei Partecipanti sono:
INAIL
Sergio lavi coli, MD, PhD, Direttore del Dipartimento di medicina, epidemiologia e igiene del lavoro e ambientale dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali (Inail), Via Fontana Candida 1,00078 Monteporzio Catone (Roma), Italia, email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., telefono: +390694181405.
NIOSH
Margaret Kitt, RADM, Servizio sanitario pubblico degli Stati Uniti d’America, medico chirurgo, Vice direttore di programma, 1095 Willowdale Road, Morgantown, West Virginia 26505, USA, Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., Telefono: +011 304 285 6368.

3. Finanziamento
Ogni Partecipante si impegna alla copertura dei costi di trasferta e di personale e di ogni altra spesa connessa agli impegni di collaborazione pianificati. Nessuna parte del presente accordo costituisce un obbligo né un impegno finanziario per nessuno dei Partecipanti. Tutte le attività contemplate nel presente accordo sono soggette alla disponibilità di fondi, personale ed altre risorse. L’utilizzo di fondi da parte del NIOSH e la sua partecipazione alle attività previste nel presente accordo è pianificata nel rispetto delle normative vigenti negli Stati Uniti d’America. Il presente accordo non genera alcun obbligo rispetto alle leggi italiane e statunitensi o alle normative internazionali. 

4. Sospensione
Il presente accordo può essere sospeso da ciascuno dei Partecipanti in qualsiasi momento, mediante preavviso scritto da parte del Partecipante che intende sospendere la collaborazione almeno 90 giorni prima della interruzione delle attività.

5. Modifiche
Il presente accordo può essere modificato in ogni momento previo consenso scritto di entrambi i Partecipanti.

6. Controversie
Qualsiasi divergenza di opinioni fra i Partecipanti riguardo all’interpretazione e all’applicazione del presente accordo deve essere risolta nell’ambito del reciproco confronto.
Il presente accordo ha validità dal momento della firma di entrambi i Partecipanti e fino al 31 dicembre 2021.

Firmato in duplice copia nella versione in lingua inglese.


Fonte: inail.it