Il  Presidente del Consiglio dei Ministri
 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante “Riforma del l'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare l’articolo 8, che disciplina l’ordinamento della Agenzie;
VISTO la legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l’articolo 1, comma 7, che, allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi;
VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 7, lettera 1), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla razionalizzazione e alla semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l’istituzione, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l’integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale;
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che, in attuazione del citato articolo 1, comma 7, lettera 1), della legge n. 183 del 2014, introduce disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, istituendo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata Ispettorato nazionale del lavoro;
VISTO, in particolare, l’articolo 5, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 149 del 2015, che prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2015, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;
SU PROPOSTA del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa,

 

DECRETA

Titolo 1
Organizzazione

Articolo 1
(Funzioni e struttura organizzativa)

1. L’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”, di seguito “Ispettorato”, esercita le funzioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, di seguito denominato “decreto istitutivo”, nonché quelle già previste dall’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121, e, in particolare:
a) il coordinamento delle attività di verifica ispettiva svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di legislazione sociale nel settore pubblico e privato, con riferimento all'attività ordinaria e straordinaria, ivi inclusa l'attività di monitoraggio;
b) la programmazione e il monitoraggio dell’attività di vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente a cantieri edili, radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali;
c) la definizione degli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche e il monitoraggio della loro realizzazione;
d) la gestione, la formazione e l’aggiornamento del personale ispettivo e del personale del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro;
e) l’attività di segreteria della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
f) il supporto tecnico-giuridico alle strutture ispettive in ordine ai profili applicativi e interpretativi della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale;
g) il coordinamento delle attività di prevenzione e promozione della legalità svolte presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
h) la gestione del contenzioso giudiziale in ordine ai provvedimenti connessi all'attività ispettiva e il coordinamento del Centro studi attività ispettiva;
i) il coordinamento delle attività di vigilanza in materia di trasporti su strada, dei controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;
j) fattività di studio e analisi relative ai fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare, la mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza sul fenomeno del lavoro irregolare e dell'evasione contributiva.
2. Restano attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni di gestione dell'istituto del “diritto di interpello” di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004. n. 124, e delle relazioni con organismi internazionali.
3. L’Ispettorato si articola in un ufficio centrale, con sede in Roma, in 4 uffici interregionali, denominati “ispettorati interregionali del lavoro”, di seguito “ispettorati interregionali” e in 74 uffici territoriali denominati “ispettorati territoriali del lavoro”, di seguito “ispettorati territoriali”. Gli ispettorati interregionali e territoriali rappresentano posti di funzione dirigenziale di livello non generale.
4. Per l’Ispettorato trova applicazione il piano di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222- quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui si tiene conto anche in relazione al trasferimento delle risorse di cui al successivo articolo 23.

 

Articolo 2
(Organi e strutture centrali di vertice)

1. Sono organi dell’Ispettorato: il direttore, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori, che esercitano le attribuzioni loro demandate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, e dallo statuto. Il direttore è anche denominato “capo dell’Ispettorato”.
2. Presso l’ufficio centrale con sede in Roma sono costituite le seguenti strutture di vertice:
a) “Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso”, che svolge le seguenti attività:
1) coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto istitutivo, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;
2) predispone circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;
3) predispone gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche, ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;
4) cura le rilevazioni statistiche dell’attività di vigilanza, predisponendo specifici rapporti periodici;
5) assicura il supporto tecnico giuridico per la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso il personale ispettivo di INPS e INAIL, nonché del personale adibito alla attività di contenzioso;
6) coordina le attività di prevenzione e promozione su questioni di ordine generale presso enti, datori di lavoro e associazioni, finalizzate al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
7) coordina il contenzioso sui provvedimenti connessi all’attività ispettiva;
8) coordina le vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale, anche attraverso appositi gruppi di lavoro specializzati, ivi comprese le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada e i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto;
9) assicura il supporto tecnico giuridico necessario all’implementazione dei sistemi informatici ad uso del personale ispettivo;
10) cura gli adempimenti amministrativi della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
11) svolge gli adempimenti relativi al ciclo della performance con riferimento alla direzione centrale;
12) collabora con la Direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali nella gestione delle risorse relative allo svolgimento e incentivazione dell’attività di vigilanza;
b) “Direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali”, che svolge le seguenti attività:
1) cura i servizi generali di funzionamento, la logistica e i servizi informatici, e coordina le attività di prevenzione in materia di salute e sicurezza nelle sedi dell’Ispettorato;
2) cura le politiche del personale, ne gestisce il reclutamento e la formazione e organizza l’ufficio procedimenti disciplinari;
3) svolge gli adempimenti necessari per la corresponsione del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in servizio all’Ispettorato;
4) cura la valutazione e le politiche premiami della performance dei dirigenti e del personale delle aree funzionali;
5) gestisce la contrattazione integrativa e le relazioni sindacali;
6) cura le attività in materia di pianificazione, programmazione e gestione del bilancio, il controllo di gestione e i fabbisogni finanziari e strumentali dell’Ispettorato:
7) programma gli acquisti di beni e servizi per le sedi dell’Ispettorato, attua le relative procedure e gestisce l'ufficio del consegnatario della sede centrale avvalendosi, per i sistemi informatici di cui alla lettera a) n. 9, del supporto tecnico della Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso;
8) gestisce il contenzioso relativo alla gestione del personale, anche con riferimento al recupero del danno erariale;
9) cura i rapporti con l'Organismo indipendente di valutazione individuato ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, e con il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG); 
10) svolge gli adempimenti relativi al ciclo del performance con riferimento al personale della direzione centrale, nonché al personale degli ispettorati interregionali e territoriali;
11) svolge ogni ulteriore attività non espressamente demandata alla Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso.
3. Le direzioni centrali sono posti di funzione dirigenziale di livello generale.
4. La Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso e la Direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali sono articolate, rispettivamente, in 4 e in 5 unità organizzative denominate “uffici”, con a capo ciascuna un dirigente di livello non generale.
5. Il direttore, ricopre f incarico di responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e svolge le funzioni di responsabile per la trasparenza ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il direttore centrale della Direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali è responsabile del coordinamento funzionale di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

Articolo 3
(Ispettorati interregionali)

1. Gli ispettorati interregionali, con a capo ciascuno un dirigente denominato anche “capo dell'ispettorato interregionale”, hanno sede nelle città di Milano, Venezia, Roma e Napoli, ed esercitano le competenze di cui al successivo comma 2 con riferimento agli ambiti regionali di seguito indicati:

Milano

Venezia

Roma

Napoli

Lombardia

Emilia Romagna

Abruzzo

Basilicata

Liguria

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Calabria

Piemonte

Marche

Sardegna

Campania

Val D'Aosta

Veneto

Toscana

Molise

 

 

Umbria

Puglia

2. Gli ispettorati interregionali esercitano le competenze già assegnate alle direzioni interregionali del lavoro ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121, e dell’articolo 15 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 novembre 2014, provvedendo, in particolare:
a) al coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
b) allo sviluppo dei rapporti con il sistema delle regioni e degli enti locali e degli altri organismi per la realizzazione di interventi sinergici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) alla programmazione e al coordinamento delle attività operative, nell’ambito territoriale di competenza; 
d) alla programmazione economico finanziaria, attraverso l'elaborazione dei piani attuativi di intervento, alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali e alla gestione amministrativa delle risorse umane;
e) a fornire linee generali di indirizzo, contribuendo alla definizione degli standard qualitativi dei processi di lavoro e dei livelli di servizio, monitorando il livello di trasparenza ed imparzialità delazione istituzionale e dell’attuazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, svolgendo analisi del mercato del lavoro e monitorando i connessi indicatori di contesto;
f) a svolgere funzioni di coordinamento nei confronti dei soggetti istituzionali dei singoli livelli regionali presenti nell'ambito interregionale di competenza.

 

Articolo 4
(Ispettorati territoriali)

1. Gli ispettorati territoriali, con a capo ciascuno un dirigente denominato anche “capo dell’ispettorato territoriale”, hanno sede presso gli ambiti provinciali di seguito indicati ed esercitano con riferimento a questi ultimi le competenze di cui al successivo comma 2: Aosta, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti-Alessandria, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella-Vercelli, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari-Ori stano, Campobasso-Isernia, Caserta, Catanzaro, Chieti-Pescara, Corno-Lecco, Cosenza, Cremona, Cuneo, Crotone, Ferrara-Rovigo, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, L’Aquila, Latina, Lecce, Livorno-Pisa, Lucca-Massa Carrara, Macerata, Mantova, Milano-Lo di, Modena, Napoli, Novara- Verbania, Nuoro, Padova, Parma-Reggio Emilia, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Piacenza, Potenza- Matera, Prato-Pistoia, Ravenna-Forlì-Cesena, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Sondrio, Taranto, Teramo, Temi-Rieti, Treviso, Torino, Trieste-Gorizia, Udine- Pordenone, Varese, Venezia, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo.
2. Gli ispettorati territoriali esercitano le competenze già assegnate alle direzioni territoriali del lavoro ai sensi dell’articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121, e dell’articolo 16 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 novembre 2014, svolgendo in particolare le funzioni di:
a) coordinamento e razionalizzazione dell’attività di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
b) vigilanza e regolazione in materia di lavoro, legislazione sociale e strumenti di sostegno al reddito;
c) tutela, anche civilistica, delle condizioni di lavoro, prevenzione, promozione e informazione per la corretta applicazione della normativa lavoristica e previdenziale;
d) vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, autorità territoriale competente a valutare, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la fondatezza degli accertamenti svolti dagli organi addetti, di cui all'articolo 13 della medesima legge;
e) controllo sull’osservanza delle disposizioni rientranti nei compiti e nelle attribuzioni dell’Ispettorato, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;
f) mediazione delle controversie di lavoro;
g) certificazione dei contratti di lavoro;
h) gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro.

 

Articolo 5
(Ripartizione delle competenze e organizzazione degli uffici)

1. Il direttore, con propri provvedimenti, previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali:
a) ripartisce le competenze fra gli uffici di cui all’articolo 2, comma 4;
b) definisce l’organizzazione degli ispettorati interregionali e territoriali in funzione delle competenze ad essi attribuite;
c) provvede alla graduazione degli uffici dirigenziali.
2. ì funzionari responsabili delle strutture di coordinamento della vigilanza all’interno degli ispettorati interregionali e territoriali sono individuati secondo criteri e modalità definiti dal direttore.

 

Articolo 6
(Ufficio di staff)

1. Alle dirette dipendenze del direttore dell’Ispettorato è assegnato un ufficio di funzione dirigenziale di livello non generale, che svolge le seguenti attività:
a) coordina le attività di audit interno finalizzate al miglioramento della gestione ed al contenimento dei rischi ad essa connessi (risk management);
b) coadiuva il direttore nella definizione del ciclo della performance e nei relativi adempimenti non rimessi alla competenza della Direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali;
c) svolge le attività connesse al controllo di gestione, raccordandosi con l’Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e verificando, anche mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, il conseguimento degli obiettivi operativi, l’efficienza e l’economicità della gestione delle risorse assegnate;
d) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi;
e) cura la comunicazione e l’informazione istituzionale;
f) cura ogni ulteriore attività assegnata dal direttore nell’ambito delle proprie competenze.

 

Titolo 2
Ordinamento del personale

Articolo 7
(Svolgimento della vigilanza con modalità flessibili e semplificate)

1. Lo svolgimento dell’attività lavorativa del personale ispettivo può avvenire attraverso l’individuazione di specifiche articolazioni orarie della prestazione lavorativa, anche in funzione di obiettivi da raggiungere entro un determinato arco di tempo, da individuare in sede di contrattazione sindacale.

 

Articolo 8
(Inquadramento professionale)

1. Con atto del direttore è istituito il ruolo dei dirigenti. I dirigenti sono inquadrati nel ruolo in base alla fascia di appartenenza e, nell'ambito della fascia, in ordine alfabetico. Per ogni dirigente il ruolo riporta i seguenti dati:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) data di primo inquadramento nella pubblica amministrazione;
c) data di primo inquadramento nella qualifica dirigenziale.
2. Ai dirigenti si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale dell’Area I.
3. L'ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell’Ispettorato è determinato dalle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri.
4. Il ruolo è pubblicato sul sito internet dell’Ispettorato e di tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Articolo 9
(Dotazione organica)

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto la dotazione organica dell’Ispettorato è pari a 6046 unità, di cui 2 unità con qualifica dirigenziale di livello generale e 88 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale, come risultante dalla Tabella 1 allegata al presente decreto.
2. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto istitutivo, la dotazione organica di cui al comma 1 è ridotta in misura corrispondente alle cessazioni del personale delle aree funzionali, appartenente ai profili amministrativi, proveniente dalle direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che avverranno successivamente all'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016.
3. In relazione ai risparmi di spesa derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo di cui all’articolo 7, comma 1, del medesimo decreto istitutivo, la dotazione organica di cui al comma 1 è corrispondentemente incrementata ogni tre anni, a partire dal 2017, di un numero di posti nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di turn-over del personale, previa assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte dell'INPS e dell’INAIL ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto istitutivo.
4. In relazione a quanto previsto dai commi 2 e 3, il direttore dell’Ispettorato ogni tre anni, a partire dal 2017, ridetermina con specifico provvedimento la dotazione organica.
5. La ripartizione della dotazione organica complessiva nell’ambito delle aree funzionali e profili professionali nonché fra le strutture centrali di vertice, gli ispettorati interregionali e territoriali è determinata dal direttore, previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali.

 

Articolo 10
(Assetti e organici del personale del l’Arma dei carabinieri)

1. Presso la sede centrale dell’Ispettorato, presso gli ispettorati interregionali di Roma, Milano, Venezia e Napoli e presso gli ispettorati territoriali sono istituiti, rispettivamente, il “Comando carabinieri per la tutela del lavoro”, i “Gruppi carabinieri per la tutela del lavoro” ed i “Nuclei carabinieri ispettorato del lavoro” che operano nel rispetto di quanto previsto dal decreto istitutivo e dall’articolo 16. Presso gli ispettorati territoriali che hanno sede su province diverse possono essere istituti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro presso ciascuna sede.
2. Il personale dell’Arma di cui al presente articolo, complessivamente pari a 421 unità, è aggiuntivo rispetto alla dotazione organica di cui al precedente articolo 9 ed è selezionato per l’assegnazione secondo criteri fissati dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri fra coloro che abbiano frequentato specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dell’Ispettorato. Detto personale è numericamente ripartito nei seguenti ruoli o gradi:
a) colonnello n. 1;
b) tenente colonnello n. 1;
c) tenente colonnello/maggiore n. 4;
d) capitano n. 1;
e) ispettore n. 146;
f) sovrintendente n. 132;
g) appuntato carabiniere n. 136.
3. L’articolazione interna del Comando centrale e dei Gruppi di cui al comma 1, nonché i contingenti da assegnare al Comando centrale, ai Gruppi e a ciascun Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro, sono definiti dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri di concerto con il direttore dell’Ispettorato.

 

Titolo 3
Personale dirigente

Articolo 11
(Assunzione di personale)

1. L’assunzione di personale dirigenziale e non dirigenziale avviene secondo le modalità e sulla base delle facoltà assunzionali previste dalla vigente normativa anche attingendo dalle graduatorie in corso di validità dei relativi concorsi, per le corrispondenti qualifiche, banditi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

Articolo 12
(Incarichi di funzioni dirigenziali)

1. Il direttore dell’Ispettorato conferisce gli incarichi ai dirigenti di livello dirigenziale generale da assegnare alle direzioni centrali di cui all’articolo 2, nonché al dirigente di livello non generale da assegnare all’ufficio di cui all’articolo 6.
2. I direttori centrali conferiscono gli incarichi ai dirigenti di livello dirigenziale non generale da assegnare agli uffici di cui all’articolo 2, comma 4.
3. Il direttore centrale della Direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali, conferisce gli incarichi ai dirigenti di livello dirigenziale non generale da assegnare agli ispettorati interregionali e territoriali.
4. I criteri datoriali sulle modalità di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi di cui al presente articolo, sono definiti con provvedimento del direttore. Sino all’adozione del predetto provvedimento trovano applicazione, per quanto compatibili, i criteri del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottati con atto del segretario generale pro tempore registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2010.

 

Titolo 4
Gestione e sviluppo professionale del personale

Articolo 13
(Formazione)

1. L’Ispettorato promuove, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale, ivi compreso il personale di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo, e il personale ispettivo di INPS e INAIL, per migliorarne il livello di prestazione e accrescerne le capacità professionali.

 

Articolo 14
(Gruppi di lavoro)

1. Il Centro studi per l’attività ispettiva già previsto dall’articolo 9 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 novembre 2014 continua ad operare presso l’Ispettorato, anche attraverso il coinvolgimento di personale di INPS e INAIL, ovvero di altri soggetti in possesso di adeguate professionalità in materia ispettiva e sanzionatoria.

 

Articolo 15
(Valutazione del personale)

1. L’Ispettorato adotta adeguate metodologie per la valutazione periodica delle prestazioni e delle conoscenze professionali dei dipendenti, al fine di governare, in coerenza con i contratti collettivi, lo sviluppo delle competenze, gli incentivi economici, le progressioni di carriera e gli interventi formativi.
2. A tale scopo sono individuati, nel rispetto della normativa vigente in materia, metodi e tecniche di valutazione che garantiscano il massimo di efficienza, trasparenza ed oggettività.
3. Nelle more della applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, l’Ispettorato si avvale del sistema di valutazione in uso presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Titolo 5
Forme di coordinamento e trattamento di missione

Articolo 16
(Coordinamento con il personale dell’Arma dei carabinieri)

1. Il Comando carabinieri per la tutela del lavoro, di cui all’articolo 10, opera presso la sede centrale dell’Ispettorato alle dipendenze funzionali del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il personale dell’Arma dei carabinieri appartenente ai Gruppi carabinieri per la tutela del lavoro e ai Nuclei carabinieri ispettorato del lavoro, di cui all’articolo 10, è assegnato all’Ispettorato del lavoro per un periodo prestabilito, durante il quale svolge esclusivamente le attività assegnate dall’Ispettorato, nel rispetto di quanto previsto dal decreto istitutivo, oltre ai compiti connessi allo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria. Detto personale dipende funzionalmente dai dirigenti dell’ispettorato interregionale e dell’ispettorato territoriale, i quali provvedono, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, alla definizione dei programmi ispettivi periodici, anche per il tramite del funzionario responsabile delle strutture di coordinamento della vigilanza, e ne monitorano l’attività.
3. Al fine di assicurare un efficace coordinamento dell’Ispettorato con il Comando carabinieri per la tutela del lavoro, i Gruppi carabinieri per la tutela del lavoro e i Nuclei carabinieri ispettorato del lavoro, il direttore, sentito il Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, emana specifiche direttive che prevedono in ogni caso linee di condotta e modalità operative comuni al personale ispettivo, ivi compreso l’utilizzo della medesima strumentazione, anche informatica, da parte del personale dell’Arma, e la definizione di specifici obblighi e modalità di comunicazione interna ed esterna all’Ispettorato.
4. Sono assegnate all’Ispettorato le spese di funzionamento del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, ivi comprese quelle relative al trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale dell’Arma dei carabinieri, e le spese connesse alle attività cui è adibito, con esclusione delle spese connesse all’esercizio del potere gerarchico e di controllo riferibile all’appartenenza all’Arma, individuate con successivo atto del direttore dell’Ispettorato d’intesa con il comandante generale dell’Arma dei carabinieri. Ai fini di una corretta gestione delle spese di funzionamento, il direttore adotta misure organizzative volte a monitorare l’attività del Comando carabinieri.

 

Articolo 17
(Coordinamento con il personale dell’INPS e dell’INAIL)

1. Il direttore emana specifiche direttive finalizzate ad assicurare il coordinamento di tutta l’attività ispettiva svolta dal personale con qualifica di ispettore del lavoro in forza presso l’Ispettorato, l’INPS e l’INAIL. A tal fine, l’Ispettorato definisce modalità di accertamento comuni, e, nel rispetto di quanto previsto dal decreto istitutivo, emana circolari interpretative e direttive operative vincolanti anche per il predetto personale degli Istituti.
2. Il direttore adotta specifiche linee guida finalizzate alla individuazione delle procedure ispettive necessarie a garantire le corrette modalità di svolgimento degli accessi da parte del personale di vigilanza e ad assicurare una uniforme valutazione delle fattispecie oggetto di accertamento, valorizzando, ove possibile, modalità di controllo, da parte dei funzionari responsabili delle strutture di coordinamento, dei provvedimenti da adottare all’esito degli accertamenti.
3. Al fine di assicurare l’omogeneità dell’attività di vigilanza, tutte le attività svolte dal personale con qualifica ispettiva sono disposte esclusivamente dalle strutture centrale e territoriali dell’Ispettorato, alle quali spetta l’emanazione dei relativi atti. Le attività di accertamento tecnico
effettuate per conto dell’INPS e dell’INAIL, ovvero di altri soggetti istituzionali, sono disciplinate da apposite convenzioni.
4. Il direttore e i dirigenti della struttura centrale e delle strutture territoriali dell’Ispettorato coordinano sul piano operativo tutta fattività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, definendo periodicamente, anche attraverso strumentazioni informatiche, la programmazione dell’attività del personale ispettivo dell’Ispettorato, dell’INPS e dell’INAIL.

 

Articolo 18
(Ulteriori disposizioni in materia di coordinamento)

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, del decreto istitutivo, gli altri organi di vigilanza che svolgono accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale assicurano, sulla base di quanto stabilito in sede di Commissione centrale di coordinamento di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il raccordo con la sede centrale e le sedi territoriali dell’Ispettorato.
2. I protocolli e le convenzioni già stipulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzati allo scambio di informazioni, all’accesso a banche dati o comunque ad una maggiore efficacia dell’attività di vigilanza, continuano ad avere effetto, sino alla loro scadenza, nei confronti dell’Ispettorato.
3. Gli ispettorati territoriali stipulano appositi protocolli d’intesa con le procure della Repubblica, per disciplinare le modalità di trasmissione delle deleghe alle indagini affidate agli stessi ispettorati.

 

Articolo 19
(Trattamento di missione)

1. Al personale ispettivo dell’Ispettorato, nonché dell’INPS e dell’INAIL, compete, in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, il medesimo trattamento di missione. Il trattamento di missione è disciplinato dal presente articolo, e, per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibile, dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni.
2. Al personale di cui al comma 1 compete, per le missioni da svolgere in un comune o in una località diverse dalla sede di servizio:
a) un’indennità chilometrica nella misura indicata dall’articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni, in caso di utilizzo del mezzo proprio;
b) una specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio. La misura dell’indennità è individuata, compatibilmente con le risorse disponibili, con provvedimento del direttore, ed è corrisposta sulla base delle giornate di effettivo utilizzo del mezzo proprio;
c) in relazione alla sola attività di vigilanza, un'indennità oraria quantificata in euro 1,00 nel limite di 8 ore giornaliere; la misura dell’indennità può essere modificata con apposito provvedimento del direttore in relazione alle effettive disponibilità di bilancio;
d) il rimborso delle spese effettivamente e direttamente sostenute e documentate di vitto. In ogni caso, per le trasferte di durata superiore alle 8 e inferiore alle 12 ore, è riconosciuto il rimborso della spesa documentata per un pasto nel limite giornaliero di euro 22,26; per quelle di durata superiore alle 12 ore, è riconosciuto il rimborso della spesa documentata per due pasti nel limite complessivo di euro 44,26;
e) il rimborso delle spese di alloggio effettivamente e direttamente sostenute e documentate in caso di missione di durata superiore alle 12 ore;
f) il rimborso delle spese di viaggio, ivi comprese quelle relative ai mezzi di trasporto urbano, effettivamente e direttamente sostenute e documentate.
3. L’indennità di cui al comma 2, lettera c), non è dovuta:
a) per missioni di durata inferiore alle 4 ore;
b) per missioni da svolgersi in comuni o località distanti meno di 10 km dall’ordinaria sede di servizio, ovvero dal luogo di dimora abituale del dipendente.
4. Con direttiva del direttore sono definiti gli aspetti di dettaglio inerenti le modalità e i criteri per il riconoscimento delle indennità e dei rimborsi di cui al presente articolo.
5. Agli organi dell’Ispettorato si applica il trattamento di missione del personale dirigenziale.
6. Al fine di una corretta gestione delle risorse assegnate il direttore, per il tramite dei competenti uffici, provvede ad un monitoraggio periodico delle spese inerenti le attività di cui al presente articolo.

 

Articolo 20
(Coperture assicurative)

1. L'Ispettorato attiva specifiche coperture assicurative per il personale dell’Ispettorato, ivi compreso il personale di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo, ed il personale ispettivo dell’INPS e dell’INAIL che utilizza il mezzo proprio per fini istituzionali, volte a garantire i seguenti rischi:
a) danni materiali alle autovetture di proprietà che non siano già coperti dalla RCA obbligatoria;
b) lesioni o decesso del conducente che non siano già coperti dalla RCA obbligatoria o dalla copertura INAIL;
c) lesioni o decesso dell'eventuale collega terzo trasportato, che non siano già coperti dalla RCA obbligatoria o dalla copertura INAIL.
2. Il direttore, con specifico provvedimento, può individuare ulteriori rischi da sottoporre a copertura assicurativa.

 

Articolo 21
(Coordinamento con l’Avvocatura dello Stato)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, all’Ispettorato si applica l’articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
2. L’Ispettorato può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo Io settembre 2011, n. 150, nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti.
3. In relazione ai giudizi di secondo grado, l’Ispettorato trasmette tempestivamente all’Avvocatura dello Stato la relativa documentazione, affinché quest’ultima valuti la sussistenza di questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici ai fini della assunzione della trattazione della causa. Entro i termini stabiliti da apposita convenzione con l’Ispettorato, l’Avvocatura generale dello Stato comunica alla competente sede dell’Ispettorato l’esito della predetta valutazione. Nelle more della stipula della convenzione, l’Avvocatura generale dello Stato comunica all’Ispettorato la propria determinazione entro il termine di 15 giorni. In assenza di tale comunicazione entro il termine stabilito, l’Ispettorato può provvedere alla rappresentanza in giudizio mediante propri funzionari. L’Avvocatura generale dello Stato assicura, inoltre, la rappresentanza e difesa nei giudizi di secondo grado in tutti i casi in cui lo richieda l’Ispettorato.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, qualora non sia possibile rispettare i termini ivi indicati in considerazione della ristrettezza dei tempi per l’assunzione della causa, l’Ispettorato può farsi rappresentare in giudizio mediante propri funzionari, dandone immediata comunicazione alla Avvocatura dello Stato.

 

Titolo 6
Disposizioni transitorie

Articolo 22
(Disposizioni in materia di personale)

1. A decorrere dalla data indicata dal decreto di cui al comma 4, è trasferito nei ruoli dell’Ispettorato:
a) il personale dirigenziale e non dirigenziale già in servizio, alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, presso la Direzione generale per l’attività ispettiva e presso le direzioni
interregionali e territoriali del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermo restando quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed f), per un numero massimo di 5793 unità, di cui una posizione di livello dirigenziale generale e 76 posizioni di livello dirigenziale non generale, come risultante dalla allegata Tabella A;
b) il personale ispettivo in servizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individuato all’esito della procedura di cui all'articolo 6, comma 6, lettera b), del decreto istitutivo, pari a 96 unità di area III;
c) il personale non dirigenziale non appartenente ai profili ispettivi delle direzioni interregionali e territoriali del lavoro distaccato presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, per un numero massimo di 11 unità, come risultante dalla allegata Tabella B. È fatta salva, per il suddetto personale, la possibilità di chiedere, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di adozione del presente decreto, di rimanere nei ruoli dello stesso Ministero;
d) il personale ispettivo in comando presso altre amministrazioni o distaccato presso l’Unione europea alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, per un numero massimo di 35 unità, nonché il personale non dirigenziale non appartenente ai profili ispettivi delle direzioni interregionali e territoriali del lavoro in posizione di comando, alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, presso altre amministrazioni, per un numero massimo di 14 unità, come risultante nell’allegata Tabella C;
e) il personale non dirigenziale delle strutture centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un numero massimo di 35 unità, nonché il personale dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un numero massimo di 5 unità, come risultante nell’allegata Tabella D;
f) il personale dell’amministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali già distaccato presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, per un numero massimo pari a 18 unità, come risultante dall’allegata Tabella E. E fatta salva, per il suddetto personale, la possibilità di chiedere, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di adozione del presente decreto, di rimanere nei ruoli dello stesso Ministero;
g) il personale oggetto delle procedure relative alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, già avviate dagli uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, come risultante dall’allegata Tabella F;
h) un contingente pari a 7 unità di personale dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o in sospensione dal servizio alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, come risultante dall’allegata Tabella G.
2. Con uno o più atti ricognitivi del segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore generale della Direzione generale per le politiche del personale, rinnovazione organizzativa, il bilancio - U.P.D. e del direttore dell’Ispettorato, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è individuato il personale da trasferire all’Ispettorato con il decreto di cui al successivo comma 4, secondo quanto previsto dal comma 1, lettere c) e f), nonché il personale di cui alle lettere d), e), g) e h). Il personale di cui alle lettere e) ed h) è individuato prioritariamente in base alla volontà espressa da ciascun interessato e, in subordine, secondo il criterio di maggiore aderenza alle funzioni e alle attività svolte in precedenza dai singoli dipendenti e, infine, secondo il criterio della maggiore età.
3. Con procedura di interpello sono rese disponibili le posizioni dirigenziali relative alle sedi dell’Ispettorato di cui agli articoli 3 e 4 e, successivamente alla ripartizione di competenze tra gli uffici di cui all’articolo 5, comma 1 lettera a), le posizioni dirigenziali relative agli uffici della sede centrale dell’Ispettorato. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e l’avvio dell’operatività dell’Ispettorato, gli incarichi dirigenziali non generali già affidati ai dirigenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferiti all’Ispettorato continuano sino all’attribuzione dei nuovi incarichi ai sensi dell’articolo 12, comma 3 e, comunque, non oltre la data di relativa scadenza.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è individuata, all’esito degli atti ricognitivi di cui al comma 2 e sentito il direttore dell’Ispettorato, la data di inizio della operatività dell’Ispettorato e di contestuale cessazione dell’attività della Direzione generale per l’attività ispettiva, nonché delle direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con il medesimo decreto è trasferito il personale di cui al comma 1 sulla base degli atti ricognitivi di cui al comma 2 e sono trasferite, altresì, le relative risorse finanziarie, destinate al trattamento retributivo complessivo. Dalla medesima data di operatività dell’Ispettorato, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto istitutivo, al personale ispettivo di INPS e INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e alle medesime condizioni di legge. Dalla suddetta data il personale ispettivo già appartenente all’INPS e all’INAIL è inserito in un ruolo ad esaurimento dei predetti Istituti, con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore.
5. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo mantiene il diritto alla fruizione degli istituti normativi e contrattuali riconosciuti o maturati alla data del trasferimento all’Ispettorato.

 

Articolo 23
(Trasferimento di risorse)

1. Le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché le risorse strumentali trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL all’Ispettorato, ai sensi del decreto istitutivo, sono individuate con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche in funzione di quanto stabilito dal successivo articolo 24.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento all’Ispettorato delle risorse di cui al comma 1.

 

Articolo 24
(Disposizioni per l’avvio e l’operatività dell’Ispettorato)

1. In fase di prima attuazione, e per un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data indicata dal decreto di cui all’articolo 22, comma 4, con accordo tra le amministrazioni interessate, che ne definisce anche gli oneri a carico dell’Ispettorato, può essere stabilito che le attività strumentali connesse al funzionamento dell’Ispettorato siano svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del personale trasferito all’Ispettorato, e prioritariamente utilizzando il personale ispettivo di cui all’articolo 22, comma I, lettera b), mediante appositi accordi o protocolli d’intesa stipulati ai sensi del successivo comma 2. Nelle more dell’avvio dell’operatività dell’Ispettorato, gli oneri per le attività svolte a decorrere dalla nomina del direttore sono anticipati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sulle risorse destinate all’Ispettorato medesimo.
2. Al fine di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa, l’Ispettorato e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipulano appositi accordi o protocolli d’intesa per disciplinare le modalità di avvalimento del personale in forza presso ciascuna delle suddette amministrazioni. I relativi oneri, compresi quelli accessori al trattamento economico, restano a carico delle amministrazioni di provenienza. In fase di prima attuazione, e comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data indicata dal decreto di cui all’articolo 22, comma 4, il personale ispettivo di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 22, continua a garantire lo svolgimento delle funzioni già assicurate nell’ambito delle strutture centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Al fine di consentire il rapido avvio dell’Ispettorato, lo stesso può avvalersi degli strumenti applicativi ed informatici di altre amministrazioni già in uso presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità stabilite dagli accordi di cui al comma 1, nonché delle infrastrutture tecnologiche ed applicative realizzate dal medesimo Ministero per la gestione del sistema informativo dell’attività di vigilanza, i cui oneri a carico dell’Ispettorato sono stabiliti con gli accordi di cui al comma 1. L’avvalimento garantisce i livelli di sicurezza dei dati trattati per gli scopi specifici dell’Ispettorato.

 

Articolo 25
(Codice di comportamento)

1. In attesa dell’adozione del codice di comportamento dell’Ispettorato, trovano applicazione i codici adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
2. Dalla data indicata dal decreto di cui al precedente articolo 22, comma 4, per il personale ispettivo dell’INPS e dell’INAIL trova applicazione il codice di comportamento in uso per il personale ispettivo dell’Ispettorato,

 

Articolo 26
(Accesso agli atti)

1. In attesa dell’adozione di specifici atti regolamentari adottati dal direttore, trova applicazione, per l’Ispettorato, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 novembre 1994, n. 757.
Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma 23 febbraio 2016
 

DOTAZIONE ORGANICA
ART. 9, COMMA 1
TABELLA 1

DIRIGENTI I FASCIA

2

DIRIGENTI II FASCIA

88

AREA III

3.648

AREA II

2.278

AREA I

30

TOTALE

6.046

 

 

TABELLA A - ART. 22, COMMA 1. LETT. a)

DIRIGENTI I FASCIA

1

DIRIGENTI II FASCIA

76

AREA III

3.499

AREA II

2.191

AREA I

26

TOTALE

5.793

 

 

TABELLA B - ART. 22, COMMA 1. LETT. c)

AREA III

1

AREA II

10

TOTALE

11

 

 

TABELLA C - ART. 22, COMMA 1. LETT. d)

AREA III

39

AREA II

10

TOTALE

49

 

 

TABELLA D - ART. 22, COMMA 1. LETT. e)

DIRIGENTI II FASCIA

5

AREA III

5

AREA II

26

AREA I

4

TOTALE

40

 

 

TABELLA E - ART. 22, COMMA 1. LETT. f)

AREA III

8

AREA II

10

TOTALE

18

 

 

TABELLA F - ART. 22, COMMA 1. LETT. g)

AREA II - assunzioni L. 68/1999

31

 

 

TABELLA G - ART. 22, COMMA 1. LETT. h)

DIRIGENTI II FASCIA

7