Categoria: 2017
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Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 6 febbraio 2017
Validità: 01.01.2017 - 31.12.2019
Parti: Ance-Confindustria e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Foggia
Fonte: filcacisl.it


Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Sistema di informazioni - Investimenti ed occupazione
Art. 2 - Contratto di cantiere
Art. 3 - Formazione professionale e scuola e Professionale edile - Formedil e CPT
Art. 4 - Fondo interprofessionale
Art. 5 - Diritto allo studio
Art. 6 - Cassa Edile
Art. 7 - Trasmissione denuncia lavoratori occupati e versamento accantonamenti e contributi
Art. 8 - Servizi Integrativi Cassa Edile
Art. 9 - Borsa lavoro
Art. 10 - Accantonamento per ferie e gratifica natalizia - Modalità di versamento
Art. 11 - Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia
Art. 12 - Trattamento economico per malattia, infortunio e malattia professionale - Prestazioni - Cassa Edile
Art. 13 - Rimborso malattia, infortunio e malattia professionale
Art. 14 - Anzianità professionale edile
Art. 15 - Quote di adesione contrattuale
Art. 16 - Meccanizzazione
Art. 17 - Certificazione liberatoria unica
Art. 18 - Orario di lavoro
Art. 19 - Minimi retributivi
Art. 20 - Elemento variabile della retribuzione - EVR
Art. 21 - Indennità territoriale di settore per gli operai e premio di produzione per gli impiegati
Art. 22 - Indennità di funzione esterna
Art. 23 - Indennità per lavori disagiati
  Art. 24 - Lavori in zone malariche
Art. 25 - Attrezzi di lavoro
Art. 26 - Mensa
Art. 27 - Trasporto
Art. 28 - Trasferta
Art. 29 - Posto di lavoro
Art. 30 - Ferie
Art. 31 - Igiene e ambiente di lavoro
Art. 32 - Comitato paritetico per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l'ambiente di lavoro - Accorpamento con l'Ente Scuola Edile
Art. 33 - Previdenza complementare
Art. 34 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti
Art. 35 - Servizio sicurezza
Art. 36 - Part time
Art. 37 - Condizioni di miglior favore
Art. 38 - Decorrenza e durata
Dichiarazione a verbale
Allegati
Aumenti salariali
Allegato 1 Verbale di accordo Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale provincia di Foggia
Allegato 2 Verbale di accordo Contratti di apprendistato - sicurezza e prevenzione infortuni -formazione e qualificazione maestranze edili
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Verbale di accordo 22 marzo 2016
Verbali di accordo 30 ottobre 2015

Piattaforma per il rinnovo del Contratto provinciale di lavoro 06 Febbraio 2017 per i dipendenti delle imprese edili della provincia di Foggia e dei comuni di Margherita di Savoia San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli Integrativo al CCNL 01 luglio 2014 e all’Accordo Provinciale 17 Maggio 2012

Tra: Ance Foggia […] e con l’assistenza dell’Ufficio Relazioni Industriali di Confindustria Foggia […] e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili Affini e del Legno Feneal Uil […], la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini Filca Cisl […], la Federazione Provinciale Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industria Affini ed Estrattive - Fillea Cgil […], si stipula il presente contratto integrativo provinciale di lavoro che svolgerà i suoi effetti nei confronti dei dipendenti delle imprese edili ed affini nel seguente ambito contrattuale: comuni della provincia di Foggia, unitamente ai comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.

Premessa
Dopo un lungo periodo di crisi del settore delle costruzioni, che ha prodotto pesanti effetti sul piano produttivo ed occupazionale ed un radicale ridimensionamento del ruolo propulsivo del comparto edile, non sembrano evidenziarsi segnali di ripresa ma di stabilizzazione.
La Capitanata, come le altre zone meno evolute del Paese, si caratterizza per la presenza, sul piano economico e produttivo, del settore delle Costruzioni quale comparto dinamico e trainante delle attività indotte e dei flussi occupazionali. Ovviamente non si può restare immobili, in presenza di una crisi che ha assunto proporzioni allarmanti. La stipula del presente Contratto Integrativo Provinciale del settore è finalizzato ad intraprendere ogni concreta iniziativa per ripristinare il risveglio delle attività produttive e per riprendere il cammino della crescita, che significa, per il territorio, benessere e pacifica convivenza sociale.
L’impulso per rivitalizzare il settore e l’indotto che ruota attorno all’edilizia dovrà essere movimentato dall’azione di stimolo delle Parti Sociali. Organizzazioni imprenditoriali ed Organizzazioni sindacali che devono promuovere la stagione della progettualità con le Pubbliche Istituzioni e con gli Enti locali al fine di cantierizzare qualsiasi tipo di opera di natura infrastrutturale, Contemporaneamente, va dedicata particolare cura al restauro ed alla manutenzione del patrimonio architettonico presente nella provincia, all’edilizia economica e popolare e all’edilizia sovvenzionata per garantire gli alloggi ai ceti meno abbienti.
Sul piano sociale, dovrà essere sviluppata ogni efficace azione per garantire le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro ed il ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, alle attestazioni di regolarità contributiva - Durc - rilasciate dalla locale Cassa Edile. In questo contesto diventa importante la sperimentazione dei contratti di cantiere. È indispensabile, altresì, fortificare il sistema della bilateralità mediante l’incentivazione di corsi di formazione professionale per promuovere il turnover in edilizia, per elevare il livello di professionalità delle maestranze impiegate e per migliorare la sicurezza, attraverso un rapporto costante di collaborazione tra gli enti paritetici. Tutto ciò che è stato finora attuato per la sostenibilità degli enti paritetici, infine, dovrà essere garantito e concretizzato mediante la stesura definitiva dell’elaborando Piano Industriale.

Art. 1 - Sistema di informazioni - Investimenti ed occupazione
Ance Foggia e le Organizzazioni dei Lavoratori convengono sul ruolo infungibile che il Comparto delle Costruzioni svolge per lo sviluppo economico e sociale della Capitanata e per l’integrazione dei comparti produttivi. In tale contesto riconfermano la necessità di intraprendere iniziative congiunte presso le istituzioni comunali, provinciali e regionali per l’istituzione di un tavolo permanente di concertazione finalizzato alla verifica delle progettualità in edilizia, alla pianificazione delle opere da appaltare, alla cantierizzazione delle opere appaltate ed alla determinazione del volume degli investimenti nel settore per garantire i flussi occupazionali, l’esercizio dell’attività di impresa e lo sviluppo dell’imprenditoria locale e delle maestranze dipendenti.
Le parti dichiarano, pertanto, la loro intenzione di assegnare un rilievo permanente ai problemi connessi all’insediamento dell’edilizia pubblica, convenzionata e sovvenzionata, favorendo, altresì, la realizzazione delle infrastrutture sociali, la ristrutturazione dei centri storici, la riqualificazione centri di degrado, l’edilizia sociale, la promozione di procedimenti tecnologici ed organizzativi avanzati nella prospettiva di conseguire un organico processo di industrializzazione del settore, incentivando la promozione delle Associazioni e Consorzi tra imprese produttive.
In considerazione, quindi, dell’esigenza di attuare un modello di relazioni industriali adeguato all’evoluzione della situazione socio-economica, Ance Foggia e le Organizzazioni dei Lavoratori si incontreranno periodicamente, su richiesta di una delle parti, per esaminare congiuntamente la situazione del settore.
Nel corso di tali incontri, le Organizzazioni Territoriali dei datori di lavoro forniranno informazioni: sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell’occupazione nel settore, sulla struttura dell’occupazione per sesso, per età e categoria, sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale nel territorio, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche, sulla disponibilità di aree pubbliche, sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi, sui flussi finanziari di investimento
Le Organizzazioni dei datori di lavoro forniranno, altresì, informazioni in materia di appalto e subappalto, nonché sul divieto di interposizione nelle prestazioni di manodopera, sull’andamento e le caratteristiche generali delle situazioni predette.
Le informazioni citate saranno distinte in relazione ai seguenti comparti:
Opere Pubbliche (Edilizia scolastica, Ospedaliera, Opere irrigue, ecc.);
Edilizia non abitativa pubblica e privata (opere industriali, stradali, ferroviarie e aeroportuali);
Edilizia abitativa pubblica e privata.
Sono previsti, inoltre, incontri periodici, su richiesta di una delle parti, in ordine alla evoluzione della struttura dell’impresa, dei Consorzi temporanei e permanenti di imprese.
Sono previsti, altresì, incontri preventivi tra Ance Foggia e le Organizzazioni dei Lavoratori in ipotesi di rilevanti appalti pubblici nel territorio per quanto concerne la natura degli appalti e durata e tempi degli stessi.

Art. 2 - Contratto di cantiere
Risulta di assoluta evidenza come uno dei principali fattori di debolezza del settore sia rappresentato dalla estrema frammentazione della sua struttura produttiva. In questi anni abbiamo assistito ad una polverizzazione della struttura industriale delle costruzioni, con la proliferazione delle partite IVA, unitamente al permanere di forti situazioni di lavoro nero, di irregolarità di scarso rispetto delle norme sulla sicurezza e di un basso livello di legalità. Il contratto di cantiere potrebbe essere lo strumento attraverso il quale non solo si combattono tutti i pericolosi fenomeni sopracitati, ma si può dare un contributo per innalzare la qualità del processo produttivo, dell’organizzazione del lavoro e conseguentemente della sicurezza dei lavoratori. Questo strumento potrebbe aiutare a ricomporre la frammentazione d’impresa, ad innalzare i livelli di legalità, regolarità, sicurezza e ad innovare, modernizzare, informatizzare il processo produttivo delle costruzioni ottimizzando la gestione unitaria dei diversi soggetti che interagiscono nel cantiere.
Le parti sociali si impegnano, attraverso la sperimentazione del contratto di cantiere, a diffondere buone prassi condivise e finalizzale a garantire la qualità del processo e del prodotto finale, a garanzia del committente, e ad assicurare una concorrenza leale tra i diversi soggetti impegnati nel processo industriale delle costruzioni.
Le parti si dichiarano pronte a sperimentare tale strumento nei cantieri pubblici e privati di importo superiore ai 3 milioni di euro, anche nell’ambito delle linee guida che potranno essere definite dalle parti sociali nazionali.

Art. 3 - Formazione professionale e scuola e Professionale edile - Formedil e CPT
Le parti concordano che la formazione nel settore delle Costruzioni costituisce l’attività preminente nel sistema della Bilateralità per elevare il livello di professionalità delle maestranze alle continue evoluzioni di innovazione tecnologica del Sistema.
La necessità della “formazione continua” e della sicurezza nel settore, con specifico riferimento alle maestranze giovanili, deve essere diretta a sensibilizzare le imprese e i lavoratori ad investire nella formazione per elevare la qualità del lavoro e per consolidare la competitività delle imprese in un sistema di libero mercato e di progressivo depauperamento delle professionalità esistenti, conseguenti alla fase di anzianità acquisita.
L’ente bilaterale Formedil - CPT deve assurgere ad “Osservatorio Esclusivo per l’Edilizia” dell’attività di formazione e sicurezza, nella prospettiva di garantire, per le imprese e i lavoratori, l’accesso professionalizzante nel settore.
Le parti si impegnano a promuovere idonee iniziative nei confronti delle Istituzioni che operano nel settore della formazione per l’attua-zione di un programma formativo esteso alle figure professionali impiegate nel comparto delle Costruzioni, anche mediante l’acquisizione delle risorse finanziarie statali, regionali e comunitarie.
Le Organizzazioni territoriali concordano sulla necessità di garantire l’immissione nel processo produttivo dell’edilizia delle maestranze che hanno frequentato i corsi di formazione e che hanno conseguito l’attestato di idoneità, rilasciato dal Formedil - CPT.
Nell’intento di ampliare la platea della manodopera specializzata, le Organizzazioni territoriali si impegnano ad istituire strumenti per facilitare l’accesso delle maestranze alle qualifiche superiori promuovendo corsi di formazione-lavoro da parte del Formedil - CPT.
Le parti concordano, in relazione ai periodi di sospensione delle attività produttive di lunga e media durata, di utilizzare tali periodi per la qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, incentivando la partecipazione ai corsi di formazione presso il Formedil - CPT, utilizzando, anche, le risorse finanziarie destinate alla formazione dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie.
Sono previsti, inoltre, incontri periodici, su richiesta di una delle parti contraenti, per definire, in relazione ai programmi di edilizia pubblica o privata da realizzare nella provincia, la natura dei corsi ed il relativo numero che il Formedil - CPT è impegnato ad organizzare e realizzare.
Relativamente alla determinazione del contributo che le imprese edili devono versare al Formedil - CPT si stabilisce che tale contributo è pari allo 1,00%, fermo restando l’ulteriore contributo dello 0,10% destinato agli RLST.
Le parti si impegnano ad incontrarsi semestralmente per valutare gli equilibri economico finanziari dell’Ente.
La riscossione dei contributi di cui sopra, viene effettuata dalla Cassa Edile di Capitanata secondo i criteri fissati in apposita convenzione.

Art. 8 - Servizi Integrativi Cassa Edile
Le parti concordano sulla necessità di istituire servizi integrativi per conseguire una maggiore tutela dei Lavoratori e la competitività del Sistema delle Imprese e per consolidare la funzione sociale, sul Territorio, degli enti Paritetici, in sintonia con le iniziative assunte, a livello nazionale, dalle Parti Sociali e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili.
Detti servizi potranno essere sviluppati nell’ambito delle attività della Cassa Edile, mediante la creazione di una struttura professionale idonea ovvero potranno essere affidati ad una Società di Servizi, appositamente costituita. Tali servizi vengono individuati così come segue:
[…]
Realizzazione di un ufficio per la verifica dei contratti di apprendistato, della sicurezza e prevenzione infortuni sui cantieri, della formazione e qualificazione maestranze edili.
Gli accordi relativi ai predetti servizi sono allegati al presente contratto e fanno parte integrante dello stesso.

Art. 16 - Meccanizzazione
Le parti concordano sulla necessità di dotare di una meccanizzazione comune gli Enti paritetici, al fine di creare una maggiore interazione e scambio dei dati in possesso degli enti stessi. Il Centro operativo sarà localizzato presso la Cassa Edile con terminali presso gli Enti paritetici.
Tutto ciò per dotare le Organizzazioni stipulanti di terminali con accesso a notizie che possano interessare solo le singole parti.

Art. 18 - Orario di lavoro
L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all’art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003.
Si chiarisce che per il raggiungimento delle 40 ore settimanali di media annua potrà essere utilizzata la giornata del sabato, previa comunicazione alle OO.SS. stipulanti.
Le ore eccedenti la media annua saranno retribuite con le maggiorazioni previste dal vigente CCNL.
a) Operai di produzione.
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 5 del CCNL, 20.05.2004, l’orario normale contrattuale di lavoro per tutti gli operai di produzione, nonché per gli impiegati del settore è di 40 ore settimanali di media annua ripartito in 5 giorni, di norma dal lunedì al venerdì.
b) Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Ai sensi dell’art. 6 del CCNL, 20.05.2004 l’orario normale contrattuale di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le 50 ore settimanali, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali l’orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali. Con riferimento all’art. 5 del CCNL 20.05.2004 si conferma che gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante:
a) permessi individuali per complessive 48 ore;
b) determinazione dell’orario di lavoro in 35 ore settimanali in un periodo di 8 settimane consecutive a decorrere dal primo lunedì di dicembre;
c) per i custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti e per tutti gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia di cui all’art. 6 del CCNL, nel periodo sopra stabilito l’orario di lavoro è determinato in 45 ore settimanali.
Per gli operai di cui alla lett. c) dell’art. 6, nel periodo predetto l’orario di lavoro è determinato in 55 ore settimanali.
La retribuzione per le ore di cui al punto “a” e “b” è corrisposta mediante l’accantonamento percentuale presso la Cassa Edile.
In occasione del godimento dei permessi individuali è corrisposta l’anticipazione da parte dell’impresa del trattamento economico di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL 20.05.2004 per le ore di permesso maturate e godute. Nelle settimane del periodo di riduzione a 35 ore l’anticipazione dell’impresa è pari all’importo corrispondente a cinque ore dei medesimi elementi retributivi.
L’anticipazione di cui al comma precedente è effettuata nel limite dell’accantonamento complessivo di cui all’art. 18 del CCNL 20.05.2004 maturato da ciascun operaio, e non ancora versato alla Cassa Edile cd è dedotta dall’importo che, per lo stesso operaio, l’impresa è tenuta ad accantonare alla Cassa Edile medesima in applicazione del citato art. 18.
La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall’art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, salvo la conferma del trattamento economico per le festività del 2 giugno e del 4 novembre.
Resta salvo quant’altro previsto dall’art. 5 del CCNL 20.05.2004.

Art. 23 - Indennità per lavori disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sulla paga base di fatto, indennità dì contingenza e indennità territoriale di settore e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sui minimi contrattuali di cottimo:
Gruppo A) - Lavori vari
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz’ora); 4%
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli); 5%
3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti di acqua o fango; 5%
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario; 8%
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume; 8%
6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe; 8%
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando la elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio; 10%
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l’impiego di aria compressa oppure con impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio; 10%
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento.
La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività; 11%
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione); 12%
11) Lavori di scavo a sezione obbligata ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio; 13%
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre; 13%
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti; 16%
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi Protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a centimetri 12); 16%
15) Lavori su scale aeree tipo Porta; 17%
16) Costruzione di camini in muratura senza impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino e incorporato nel fabbricato stesso; 17%
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m.; 19%
18) Lavori per fognature nuove in galleria; 19%
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3; 20%
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti; 21%
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m.; 22%
22) Lavori in pozzi neri preesistenti. 27%
23) Lavori in estensione ferroviaria 10%
Gruppo B) - Lavori in galleria
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio; 46%
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione; 26%
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; 18%
d) lavori eseguiti in presenza di gas. 20%
Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa
a) da 0 a 10 metri; 54%
b) da oltre 10 a 16 metri; 72%
c) da oltre 16 a 22 metri; 120%
d) oltre 22 metri. 180%
Gruppo D) - Lavori marittimi
Lavori sotto acqua: Palombari - Indennità del 100% da corrispondere per l’intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un’ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un’ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.
Gruppo E) - Costruzione di linee elettriche e telefoniche
Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, è dovuta un’indennità nella misura del 15,50%.
Gruppo F) - Lavori di armamento ferroviario
Agli operai addetti ai lavori di armamento ferroviario in genere è dovuta una indennità nella misura del 15,50%.
La predetta indennità si intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto sostenute dall’operaio, del trattamento per il trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista dalle norme generali dell’art. 21 del CCNL, ove spettante, nei casi di passaggio dell’operaio da un cantiere ad un altro e/o da un Comune ad un altro.
Le percentuali di cui sopra - fatta eccezione per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione dell’opera nei casi e nelle condizioni sopra previste. 

Art. 24 - Lavori in zone malariche
Con riferimento all’art. 24 del Contratto Nazionale, la indennità per i lavori eseguiti in zone malariche, quando sia dovuta a termine del predetto contratto nazionale, è di Euro 0,02 giornalieri.
Sono considerate zone malariche quelle riconosciute tali dalle Autorità Sanitarie a norma di legge.
L’indennità per le suddette zone malariche spetta soltanto per il periodo di infezione malarica e cioè durante il tempo compreso fra il mese di giugno ed il mese di settembre incluso.

Art. 25 - Attrezzi di lavoro
[…]
Resta peraltro impregiudicata la facoltà dell’impresa di fornire gli attrezzi in proprio, senza dover corrispondere alcun rimborso ai lavoratori.
[…]

Art. 26 - Mensa
Le parti riconoscono la validità sociale della mensa e si impegnano a ricercare soluzioni alte a garantirne l’istituzione.
[…]
Ove non si renda possibile l’attuazione della mensa, l’impresa corrisponderà una indennità sostitutiva […]

Art. 31 - Igiene e ambiente di lavoro
Nell’intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:
a) un locale uso spogliatoio riscaldato durante i mesi freddi;
b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
c) uno scaldavivande;
d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.
Data la particolare natura dell’attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o in legno fisso o mobili, ovvero con altri elementi provvisori e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre i 15 giorni lavorativi dall’avvio lavorativo del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Detto articolo si applica ad imprese con un numero di dipendenti superiore a 15.
Per quanto attiene le visite mediche periodiche effettuate dall’azienda i lavoratori saranno sottoposti a visita medica da parte dei competenti enti pubblici con oneri a carico dell’azienda, almeno una volta all’anno presso il Centro di Medicina Sociale e Preventiva di Foggia o presso altri centri medici abilitati vicini al cantiere. Dette visite saranno fatte di norma di sabato.
Libretti sanitari
Con riferimento anche a quanto previsto dall’art. 85 del vigente CCNL, le parti convengono che venga realizzato il libretto sanitario.
Tale libretto sarà fornito a cura della Cassa Edile in duplice copia di cui una al lavoratore e l’altra all’impresa.
A cura dell’azienda verranno annotati cronologicamente e analiticamente i seguenti dati: eventuali visite di assunzione;
visite periodiche effettuate dall’azienda per obbligo di legge;
controlli effettuati da servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell’art. 5 della legge n. 300/1970;
visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell’art. 5 della legge n. 300/1970 e loro esiti; infortuni sul lavoro, diagnosi ed eventuale durata; malattie professionali;
assenze per malattia e infortunio, diagnosi e durata.
La copia del libretto sanitario in possesso del lavoratore sarà tenuta a cura dello stesso.
La copia in possesso dell’azienda verrà tenuta con segretezza da questa fino a quando sussiste il rapporto di lavoro, dopo di che sarà rimessa alla Cassa Edile che provvederà ad inviarla al nuovo datore di lavoro.

Art. 32 - Comitato paritetico per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l'ambiente di lavoro - Accorpamento con l'Ente Scuola Edile
L’allegato 8 del CCNL 01.07.2014 ha espressamente disposto l’accorpamento, a livello territoriale, Ente Scuola Edile-CPT.
Le parti, pertanto, hanno recepito le disposizioni ed indicazioni degli organi nazionali garantendo la costituzione di un unico Ente per la formazione e sicurezza in edilizia, così come stabilito dall’accordo tra le parti sociali del 22.03.2016 (allegato).

Art. 34 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti
Le parti richiamano integralmente quanto previsto dall’art. 14 del CCNL 20.05.2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 35 - Servizio sicurezza
Le parti ritengono opportuno intervenire in modo rilevante al fine di contribuire alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell’attività produttiva nell’industria delle costruzioni.
A tal fine, le parti concordano di istituire il “Servizio Sicurezza” che viene disciplinato così come previsto dagli accordi sottoscritti a livello nazionale e locale (Tecnici e RLST).

Art. 36 - Part time
Con riferimento all’art. 78 del vigente CCNL, le parti demandano alla Cassa Edile il compito di verificare i contratti a tempo parziale eccedenti le percentuali prescritte e invitano l’Ente stesso a segnalare tempestivamente alle parti firmatarie i casi di superamento delle norme contrattuali.

Dichiarazione a verbale
(Contratto Provinciale di Lavoro 30/01/2017)
Ance Foggia e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil territoriali, con la sottoscrizione del presente integrativo provinciale, hanno inteso consolidare e rafforzare la presenza sul territorio degli Enti Paritetici per una maggiore tutela dei lavoratori, per migliorare il grado di competitività delle imprese c per realizzare maggiore trasparenza, regolarità e qualità all’interno del settore delle costruzioni.
Quanto sopra in sintonia con le parti sociali a livello nazionale.
Le parti, in relazione agli accordi sopra richiamati, convengono che per la loro fase attuativa sarà ricercata sintonia con le intese nazionali sottoscritte o che saranno realizzate nel merito.

Allegati
Allegato 1 Verbale di accordo Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale provincia di Foggia

Tra Ance Foggia, e la Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil considerato che le parti firmatarie del presente accordo portano a compimento l’impegno in tema di sicurezza sul lavoro nel settore dell’edilizia iniziato a partire dalla sottoscrizione dell’accordo del 24 settembre 2001, completano la costituzione di un “Sistema della Sicurezza” sul lavoro stabile e strutturato per il settore dell’edilizia della Provincia di Foggia;
ravvisata l’opportunità di dare una regolamentazione, a livello territoriale, di fornire agli addetti alle imprese ed alle stazioni appaltanti, certezze operative e punti di riferimento efficaci, atti a garantire la piena applicazione del D.Lgs. n. 81/08, che è di rilevante interesse per il settore delle costruzioni;
si conviene che:
nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. Di tale nomina viene data comunicazione al CPT.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. Di tale nomina viene data comunicazione al CPT.
Qualora non si proceda ad elezione diretta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ambito aziendale, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dal rappresentante territoriale (RLST).
Gli RLST sono designati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori nel numero di 3. Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva. Successivamente le OO.SS. territoriali invieranno i nominativi dei lavoratori, tramite comunicazione scritta, all’Ance Foggia, al Comitato Paritetico territoriale ed all’impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore.
Il RLST esercita le attribuzioni, come di seguito rappresentate, esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale.
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
j) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;
k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Prima di procedere ai sensi della lettera m), il RLST informa il Comitato paritetico territoriale per l’adozione delle necessarie misure.
Il RLST, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’art. 17, co. 1 lett. a) del T.U. sulla sicurezza, anche su supporto informatico come previsto dall’art. 53, co. 5 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m., nonché, su richiesta, accede ai dati di cui all’art. 18, co. 1 lett. r) del medesimo D.Lgs. n. 81/08 e s.m.. Entrambi i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.
Per la durata dell’incarico, durante l’esercizio delle sue funzioni, il RLST non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative ex art. 48, co. 8 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.. Il ruolo di RLST è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dai Comitati Paritetici Territoriali.
Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:
a) segnala preventivamente al datore di lavoro e al Comitato paritetico competente territorialmente la visita che ha programmato di effettuare, concordandola con il datore di lavoro stesso. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell’azienda;
b) è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell’accesso al cantiere;
c) riceve, previa richiesta, copia della documentazione aziendale, di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m. consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all’ambiente di lavoro;
d) è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge loro attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.
L’impresa, nel rispetto delle modalità della lett. a) del precedente comma, si impegna a garantire l’accesso al cantiere e la presenza del proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o di un addetto da questi incaricato.
Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto, copia del quale viene contestualmente consegnata all’impresa. In tale documento vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal RLST, il quale conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.
Le visite del RLST oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l’assistenza dell’Associazione imprenditoriale di settore e/o dei dipendenti.
Degli esiti dell’esercizio delle proprie funzioni viene redatta una relazione trimestrale, da inoltrarsi ai Comitati paritetici competenti territorialmente, contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate. Ogni divergenza sorta tra il RLST e l’impresa sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato Paritetico Territoriale come previsto dal comma 2 dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m..
Avuto l’incarico, il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati ai Comitati Paritetici Territoriali, in collaborazione con l’Ente Scuola, secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione, con verifica finale di apprendimento e 8 ore di aggiornamento annuale.
Il RLST viene designato o eletto nell’ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tccnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato un’adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.
Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle indicate al comma successivo, il ruolo di coordinatore dei RLS compete al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell’impresa affidataria o appaltatrice, o viene individuato nell’ambito dei RLS aziendali operanti nel sito produttivo. Nelle suddette opere il coordinatore dei RLS può avvalersi anche della collaborazione e del supporto di un RLST. Nelle grandi opere e/o nei contesti di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m. l’attività di coordinatore dei RLS aziendali, presenti nei cantieri in cui siano coinvolte più imprese, è esercitata dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, che è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nei cantieri del sito produttivo. Le attribuzioni sono quelle previste dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m..
Agli oneri per la realizzazione del presente accordo provvederà il CPT, come da intese tra le parti.

Allegato 2 Verbale di accordo Contratti di apprendistato - sicurezza e prevenzione infortuni -formazione e qualificazione maestranze edili
Tra Ance Foggia, e la Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil ad integrazione di quanto previsto dal vigente Contratto Integrativo Provinciale ed in attuazione del verbale di accordo del 24 Settembre 2001, si conviene: sulla necessità di istituire, presso la sede della Cassa Edile, d’intesa con l’Ente Scuola Edile e con il Comitato Paritetico per la Sicurezza, un apposito ufficio per la verifica ed il potenziamento dell’Apprendistato in Edilizia e per la concreta applicazione della Sicurezza sui Cantieri e sulla Prevenzione degli Infortuni.
Il predetto ufficio dovrà acquisire dati ed elementi per l’individuazione delle figure professionali in edilizia in presenza delle accresciute esigenze di modernizzazione del Settore delle Costruzioni, anche attraverso l’acquisizione ed il monitoraggio dei contratti di formazione e lavoro.
Con apposito regolamento le parti sociali, firmatarie del Contratto Integrativo Provinciale per i dipendenti delle Imprese Edili, stabiliranno le funzioni operative di detto Servizio, in sintonia con le attività istituzionali degli Enti Paritetici.

Verbale di accordo 22 marzo 2016
Tra l'Ance Foggia Sezione Costruttori Edili di Confindustria Foggia […] e la Feneal/Uil di Foggia […], la Filca/Cisl di Foggia […], la Fillea/Cgil di Foggia […]
premesso che
- L'allegato 8 del CCNL dell'l luglio 2014 espressamente dispone l'unificazione a livello territoriale dell'Ente Scuola e del CPT;
- Le parti sociali territoriali in più occasioni hanno condiviso l'esigenza di procedere, secondo le indicazioni e le linee guida nazionali, alla costituzione di un unico Ente per la formazione e la sicurezza in edilizia;
considerato che
- Gli organi sociali dell'Ente Scuola Edile e del CPT hanno recepito tali disposizioni ed indicazioni delle parti nazionali e territoriali e proceduto a deliberare l'attivazione degli indispensabili adempimenti per l'unificazione dei due Enti;
- A livello nazionale si è proceduto all'elaborazione ed alla proposizione di uno statuto tipo che identifica l'indispensabile modello organizzativo e gestionale di riferimento per la costituzione in sede territoriale dell'ente unificato.
Tutto ciò premesso e considerato, le parti approvano l'allegato Statuto e confermano l'intendimento e procedere, previa acquisizione dei prescritti pareri nazionali, alla costituzione dell'ente unico territoriale per la formazione e la sicurezza in edilizia.