Tipologia: CRL
Data firma: 9 febbraio 2017
Validità: 01.02.2017 - 28.02.2019
Parti: Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Gomma, plastica, vetro, Artigianato, Veneto
Fonte: informaimpresa.it


Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Elemento Economico di secondo livello ed Una Tantum
Art. 3 - Quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare (quota mensile e quota una tantum)
Art. 4 - Fondi di secondo livello Ebav
Art. 5 - Procedura per le imprese del settore in situazione di crisi
Art. 6 - Accantonamento annuo in compensazione (Banca ore)
Art. 7 - Gestione dei regimi di orario attraverso la variabilità plurimensile dell'orario di lavoro
Art. 8 - Apprendistato per lavoratori di età superiore ai 29 anni
Art. 9 - Aumento limite massimo assunzioni a termine
Art. 10 - Assistenza sanitaria integrativa e nuove disposizioni dal 1 marzo 2017
  Art. 11 - Commissione paritetica
Art. 12 - Diritto di affissione
Art. 13 - Efficacia del precedente CCRL
Art. 14 - Invio copia contratto regionale ai fondi negoziali di cui all'art. 2
Art. 15 - Deposito del presente CCRL
Art. 16 - Decorrenza e durata del contratto regionale
Allegati
Allegato 1 - Scheda scelta fondo negoziale di previdenza complementare per l'artigianato (art. 3);
Allegato 2 - Comunicazione alla Commissione paritetica per unità aggiuntiva contratto a termine (art. 9)
Allegato 3 - Richiesta di parere alla Commissione paritetica per ulteriori unità aggiuntive contratto a termine (art. 9)
Allegato 4 - Accordo tra ditta e dipendenti per la gestione variabilità plurimensile orario di lavoro (art. 7).

Contratto regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane della Regione Veneto Settore chimica, gomma, plastica, vetro sostitutivo del CCRL siglato in data 16 giugno 2015

Il 9 febbraio 2017 presso la sede di EBAV sita in Marghera Venezia, tra la Confartigianato Imprese Veneto […], la Cna Veneto […], la Casartigiani del Veneto […] e la Filctem - Cgil regionale del Veneto […], la Femca - Cisl regionale del Veneto […], la Uiltec - Uil regionale del Veneto […], è stato stipulato il presente contratto regionale di lavoro

Premesse
- Tenuto conto che la legge di stabilità 2016 ha modificato il quadro di riferimento per la determinazione dei costi aziendali, eliminando l’istituto della decontribuzione previsto per la contrattazione di secondo livello.
- Considerato che il precedente CCRL 16 giugno 2015 è stato pattuito all’interno di questo quadro legislativo oggi non più in vigore.
- Vista la volontà delle parti di continuare l'esperienza della contrattazione territoriale;
- Visto che ai diversi livelli non è ancora stato definito un quadro organico di regole per l'applicazione nella contrattazione regionale dei premi di produttività/risultato, del welfare aziendale e della commutabilità dei premi in strumenti di welfare aziendale nel comparto artigiano;
Le parti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente CCRL si applica esclusivamente ai dipendenti delle imprese artigiane della regione Veneto dei settori Chimica Gomma Plastica e Vetro.

Art. 6 - Accantonamento annuo in compensazione (Banca ore)
Fermo restando l'istituto della flessibilità e del conto ore individuale, al fine di compensare normalmente i periodi di minor attività produttiva con permessi che garantiscono al lavoratore una maggior copertura previdenziale e di retribuzione, senza per questo elevare il costo del lavoro, le parti confermano l'"Accantonamento annuo di compensazione" (Banca ore) che comprenderà:
- le quote orarie spettanti annualmente per festività coincidenti con la domenica ivi inclusa la festività del 4 novembre
- le quote orarie eventualmente spettanti per festività cadenti nella sesta giornata della settimana nel caso di distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni
- i permessi retribuiti relativi alle festività soppresse di cui al CCNL
- le 16 ore di permessi retribuiti all'anno di cui al CCNL.
Il monte ore così costituito nel corso dell'anno verrà utilizzato dall'azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite la concessione di permessi retribuiti.
Il monte ore avrà maturazione per dodicesimi nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre).
Nel caso di fermate collettive ai lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti etc) saranno concessi i permessi non retribuiti necessari per far fronte alla fermata collettiva.
In ogni caso, del monte ore come sopra costituito, 16 ore di permessi retribuiti all’anno sono a disposizione del lavoratore per proprie esigenze personali. 

Art. 7 - Gestione dei regimi di orario attraverso la variabilità plurimensile dell’orario di lavoro
Nell'ambito delle disposizioni previste dal vigente CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario e fermo restando l'istituto della flessibilità previsto nei vigenti CCNL, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, l'orario settimanale normale di lavoro previsto dal CCNL può essere realizzato come media in un arco temporale plurimensile.
A tale scopo, previo accordo scritto (allegato 4) tra impresa e lavoratori e RSA ove esistenti, potrà essere attuato un regime di orario normale di lavoro che comporti, nei limiti del CCNL, settimane con orari superiori alle 40 ore e /o settimane inferiori alle 40 ore.
Si conviene che la variabilità dell'orario normale settimanale non potrà superare le 48 ore. […]
Complessivamente, la compensazione della variabilità settimanale dell'orario di lavoro non potrà superare il limite orario previsto dal CCNL per la flessibilità (in eccesso e in difetto) pari a 96 ore.
L'andamento dell'utilizzo della presente normativa sarà soggetto a verifiche quadrimestrali.
L'istituto potrà essere applicato esclusivamente dalle imprese in regola con i versamenti ad EBAV e a SaniInVeneto. 

Art. 8 - Apprendistato per lavoratori di età superiore ai 29 anni
[…] Si rinvia al CCNL per quanto riguarda la parte normativa, ivi compreso la disciplina dei profili formativi.
[…]

Art. 9 - Aumento limite massimo assunzioni a termine
L’impresa associata ad una delle associazioni artigiane stipulanti il presente contratto, in regola con i versamenti ad EBAV ed a SaniInVeneto, potrà stipulare un ulteriore contratto a termine, aggiuntivo rispetto ai limiti definiti nel CCNL. L’impresa deve darne semplice comunicazione, per il tramite dell’associazione a cui aderisce, alla Commissione Paritetica Regionale di cui all’art. 11 utilizzando l’allegato 2 posto in calce al presente contratto.
Qualora la medesima impresa associata abbia necessità di incrementare ulteriormente il numero dei contratti a tempo determinato rispetto all’unità aggiuntiva prevista dal capoverso precedente, dovrà inviare apposita richiesta alla Commissione Paritetica utilizzando l’allegato 3 posto in calce al presente contratto. La Commissione esprimerà il proprio parere vincolante entro 5 giorni lavorativi. L’inoltro della predetta comunicazione avverrà per il tramite della sede provinciale dell’Associazione Artigiana firmataria il presente contratto a cui aderisce.

Art. 11 - Commissione paritetica
Viene istituita una Commissione Paritetica, costituita da un rappresentante per ognuna delle parti sottoscrittrici il presente accordo, avente sede presso Ebav che ne curerà anche la segreteria.
All’atto della prima convocazione della Commissione sarà adottato il relativo regolamento.

Art. 12 - Diritto di affissione
Le parti riconfermano la validità del diritto di affissione come regolato dagli Accordi interconfederali esistenti nel Veneto anche per quanto riguarda comunicazioni inerenti le convocazioni di assemblee territoriali indette dalle OOSS stipulanti.