Tipologia: Accordo
Data firma: 29 maggio 2007
Parti: Collegio Imprenditori Editi dell'Aniem/Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil di Reggio Emilia
Settori: Edilizia, Reggio-Emilia
Fonte: CGIL

Sommario:

 Premessa
1. Destinatari del presente Accordo
2. Diffusione e promozione dell'accordo
3. Determinazioni in merito agli ambiti territoriali di riferimento e all'elezione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali
4. Funzioni ed obblighi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
 5. Accesso ai luoghi di lavoro
6. Requisiti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
7. Finanziamento dell'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali. Verifiche delle attività dei RLST
8. Composizione delle controversie
9. Sede dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali

Verbale di accordo

Addì 29.05.2007 tra il Collegio Imprenditori Editi dell'Aniem/Confapi di Reggio Emilia rappresentata dal Presidente dei Collegio […], dai consiglieri […], assistiti dal Segretario del Collegio […] e la Feneal-Uil di Reggio Emilia, […], la Filca-Cisl di Reggio Emilia, […], la Fillea-Cgil di Reggio Emilia, […].
■ Visti gli arti 18 e 19 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, come modificato dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n 242;
■ Visto l'accordo interconfederale 22 giugno 1995, recante "Regolamento per la designazione del rappresentante per la sicurezza";
■ Visto l'art. 89, comma D, del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 giugno 2004 che prevede la mutualizzazione degli oneri derivanti dall'istituzione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ( d'ora in avanti RLST );
■ Visto l'art. 27bis del Contratto Integrativo P.le stipulato in data 03.11.2006;

premesso che:
1. L'art. 18 del D.Lgs. 626/94 prevede che "nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero nel comparto produttivo";
2. L'art. 89, lettera "D" del CCNL 11 giugno 2004 dispone che "Con accordo delle Organizzazioni Territoriali aderenti alle organizzazioni Nazionali stipulanti, in mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale."
3. Lo stesso art. 89 di cui al punto precedente dispone che gli accordi locali regolamentino la mutualizzazione degli oneri derivanti dall'attività degli RLST;
4. Con accordo 01.12.1997 è stato costituito il Comitato Paritetico Territoriale per le imprese edili ed affini della Provincia di Reggio Emilia aderenti al nominato Collegio imprenditori o comunque che ne applicano i contratti collettivi, (di seguito denominato semplicemente Comitato Paritetico Territoriale), che svolge anche i compiti di tenuta ed aggiornamento dell'elenco nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
5. Che in data 19.11.1998 è stata costituita l’ASE (Associazione per la Sicurezza in Edilizia) mediante l'associazione dei Comitati Paritetici Provinciali, di cui ha assunto le rispettive funzioni operative, tra cui quelle all'Art. 20 del D. Lgs. 626/94;
1) Di dare corso nella provincia di Reggio Emilia all'operatività degli RLST nelle aziende che applicano il Contratto Collettivo Nazionale e Integrativo P.le Aniem/Confapi. con effetto dal 01.10.2007
2) La presente intesa, con la relativa mutualizzazione dei costi, riguarda solamente le aziende che. alla data di avvio della stessa ( 01.10 2007 ), non abbiano al proprio interno il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza ( di seguito RLS ) eletto secondo le procedure di cui all’art. 89 lettera "D" del CCNL 11 giugno 2004, o che, in seguito, lo perdessero senza che si proceda alla sua sostituzione. Sono altresì esonerate, a decorrere dal mese successivo alla nomina, quelle aziende in cui l'RLS venisse eletto successivamente.
3) A tal fine le aziende applicanti i Contratti Collettivi di cui sopra comunicheranno, anche per il tramite del Collegio Imprenditori Edili di Reggio Emilia, i nominativi e gli estremi della elezione e della formazione obbligatoria degli RLS al CTP presso ASE che le trasmetterà alla CEMA ed al Coordinatore P le degli RLST per i conseguenti atti di loro competenza.

1. Destinatari del presente Accordo
Il presente accordo si applica;
• alle imprese aderenti al Collegio Imprenditori Edili di Reggio Emilia, o che in ogni caso siano aderenti al CTP applicandone la relativa contrazione collettiva
• alle imprese non iscritte alla CEMA di Reggio Emilia operanti nella provincia di Reggio Emilia, applicanti i Contratti Collettivi di cui sopra, limitatamente alla verifica degli adempimenti relativi alla sicurezza nei cantieri in cui esse operano

2. Diffusione e promozione dell'accordo
1. Il presente accordo sarà diffuso ad aziende e lavoratori a cura delle parti firmatarie, anche per tramite del CTP e dell'ASE, che provvedere anche alla costituzione dell'anagrafe dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia interni che territoriali.
2. Le imprese che risultino non avere al proprio interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sono aderenti al sistema dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale. Resta salva la facoltà dei lavoratori di tali imprese di eleggere anche successivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno all'azienda, provvedendo in tale caso a dame tempestiva comunicazione all'ASE.
3. Le elezioni e designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza avvenute sia precedentemente che successivamente alla data di firma del presente accordo che si siano svolte mediante elezione diretta da parte dei lavoratori , su richiesta di parte sindacale saranno oggetto di verifica tra i firmatari della presente intesa.
4. Resta inteso che il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato al datore di lavoro e/o alla direzione aziendale e da questa all'ASE. anche tramite il Collegio Imprenditori Edili ai tini della tenuta dell'elenco nominativo di cui sopra.

3. Determinazioni in merito agli ambiti territoriali di riferimento e all'elezione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali
La presente intesa verrà attuata attraverso l'utilizzo degli RLST già eletti e formati in ambito provinciale nel quadro di analoghi accordi. A tal fine si definiranno di comune accordo tra le Parti le quote di partecipazione alle spese di formazione, da attingersi dalle risorse del CTP.
Il Coordinatore provinciale degli RLST comunicherà tempestivamente alle imprese interessate il nominativo del rappresentante competente.

4. Funzioni ed obblighi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali svolgeranno le proprie funzioni esclusivamente con riferimento alle imprese aderenti al sistema degli RLST e per i cantieri situati nella provincia di Reggio Emilia, sulla base dei compiti previsti dal Decreto Legislativo 626/94, come modificato dal Decreto Legislativo 242/96, dal Decreto Legislativo 494/96, come modificato dal Decreto Legislativo 528/99. nonché sulla base delle norme contrattuali vigenti.
In particolare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali potranno:
a) Essere consultati preventivamente e tempestivamente dalle imprese in ordine alla valutazione dei rischi nell'azienda o unità produttiva. A tal fine le imprese soggette alla redazione del documento di cut all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 626/94, e che non vi abbiano già provveduto alla data di vigenza del presente accordo, dovranno consentire l'esame della bozza di detto documento agli RLST inviandolo, anche tramite il Collegio Imprenditori Edili, all'ASE.
b) Essere consultati in merito al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'Art. 12 D. Lgs. 494/96 e successive modifiche, redatto dal coordinatore per la progettazione, nei casi previsti dall' Art. 4, comma 3 ed in merito al piano operativo di sicurezza dì cui all'art.2, comma 1, lettera f-ter del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche, a cui avranno accesso e possibilità di consultazione.
Gli adempimenti a carico delle imprese di cui ai precedenti punti, si avviano con l'inoltro presso la sede degli RLST, con le stesse modalità attualmente utilizzate per la comunicazione all'AUSL competente, di copia della " notifica Preliminare " prima dell'inizio dei lavori nei cantieri.
c) Essere consultati in merito alfa designazione degli addetti al servizio di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori. A tal fine le imprese dovranno inviare, anche tramite il Collegio Imprenditori Edili, l'elenco dei lavoratori designati all'ASE.
d) Partecipare alla riunione periodica dei rischi di cui all'art. 11 del D.Lgs. 626/94 e, nei casi di necessità, chiederne la convocazione al datore di lavoro ai sensi dell'art. 17, comma 1, D.Lgs. 494/96 e successive modifiche.
L'attività di conoscenza, consultazione e formulazione di pareri come sopra richiamato, nonché di quelli previsti dall'art. 19 D.Lgs 528/99 verrà svolta presso la sede dell'azienda o unità produttiva ( cantiere ) o presso la sede del CTP/ASE
Per quanto di loro competenza, le imprese dovranno attivare gli RLST nei casi previsti dalla legge, direttamente, anche con assistenza del Collegio Imprenditori Edili, utilizzando gli appositi moduli che verranno predisposti in collaborazione con ASE.

5. Accesso ai luoghi di lavoro
Gli RLST per lo svolgimento dei loro compiti, hanno diritto di accedere ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni, previa comunicazione alla impresa interessata.
Entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, l'impresa, anche tramite il Collegio Costruttori Edili, deve concordare l'appuntamento per l'accesso entro successivi 5 giorni
Nel corso dell'accesso in azienda, gli RLST hanno diritto, per l'espletamento delle proprie funzioni, di prendere visione del documento di valutazione dei rischi e del registro infortuni.
Nel caso di effettivo ed immediato pericolo per la sicurezza e salute dei lavoratori, gli RLST potranno contattare con immediatezza il capocantiere per le segnalazioni del caso
Tutti i casi di mancato accesso in azienda verranno riportati nella relazione semestrale di cui all'art. 7.
Le parti convengono espressamente che gli RLST. in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, non potranno svolgere alcuna attività di natura sindacale.
Nello svolgimento delle loro funzioni i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali potranno avvalersi del supporto tecnico dell'ASE.

6. Requisiti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
Le parti convengono espressamente che gli RLST dovranno avere le conoscenze necessarie per un corretto svolgimento delle loro funzioni.
A tal fine dovranno aver frequentato appositi corsi di formazione in materia di sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro e dovranno frequentare specifici corsi di aggiornamento promossi dall'ASE ed effettuati attraverso le Scuole Edili della Provincia di Reggio Emilia.
L'attività degli RLST verrà finanziata dalle aziende che vi sono tenute, attraverso un contributo attualmente fissato nello 0,15% del monte salari, che verrà versato alla cassa edile assieme al contributo per il CTP.

7. Finanziamento dell'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali. Verifiche delle attività dei RLST.
La cassa edile provvederà a trasferire trimestralmente tali somme al competente CTP. che istituirà un apposito fondo denominato "Fondo RLST Confapi".
L'amministrazione della quota di contributo destinata al finanziamento dell'attività degli RLST viene affidata al CTP che si avvale della struttura amministrativa della CEMA.
Trimestralmente verrà redatta da parte del coordinatore degli RLST e consegnata al CTP documentazione idonea per la verifica dell'attività svolta.
Le verifiche sull'attività degli RLST avverranno semestralmente nel corso di apposite riunioni del CTP che si può avvalere anche del supporto di ASE.

8. Composizione delle controversie
Ogni controversia in merito all'applicazione del presente accordo sorta fra le imprese ed i RLST dovrà essere sottoposta alle parti firmatarie del presente accordo.

9. Sede dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali hanno sede presso l'ASE, dove verranno attrezzati appositi locali. I relativi oneri sono ripartiti con apposita intesa tra i CTP interessati e le OOSS.