PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO E LEGALITÀ NELLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RESIDENZA UNIVERSITARIA IN PISA

 

Protocollo di intesa a programmare, ferme restando le specifiche competenze di ogni soggetto, interventi di prevenzione congiunti e finalizzati a garantire la promozione della salute, della sicurezza e dell'igiene del lavoro, nonché finalizzato a garantire la corretta e trasparente gestione dei rapporti di lavoro nel cantiere in oggetto:
 

TRA
 

La Regione Toscana;
L'A.R.D.S.U. Toscana;
La ditta affidataria;
La Direzione Provinciale del Lavoro di Pisa;
L'INAIL di Pisa;
Le Organizzazioni Sindacali di Categoria:
FILLEA/CGIL;
FILCA/CISL;
FENEAL/UIL;
Associazione Industriali;
L'Ente Comitato Paritetico Territoriale C.P.T. di Pisa;
L'Ente Pisano Cassa Edile;
L'Ente Pisano Scuola Edile

 

PREMESSO

- che l'obiettivo primario delle parti firmatarie del presente protocollo è garantire il miglior livello di sicurezza ed igiene del lavoro per i lavoratori impegnati nel cantiere edile, nonché il contenimento dell'impatto del cantiere sul normale svolgimento delle altre attività nell'ambiente circostante;
- che per raggiungere i migliori risultati in termini di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro è fondamentale un'adeguata formazione ai soggetti di cantiere interessati alla realizzazione dell'opera che effettuare un puntuale monitoraggio dell'applicazione del presente protocollo;
- che è fondamentale che ogni lavoratore sia adeguatamente formato e addestrato prima di essere addetto allo svolgimento dei compiti lavorativi e che la formazione e l'addestramento dovranno riguardare i contenuti e le finalità del presente protocollo, la specificità dell'attività lavorativa, gli aspetti di tutela della salute e sicurezza e la conoscenza delle norme di sicurezza;
- che per quanto sopra, si ritiene indispensabile la collaborazione e l'assistenza, della Direzione Provinciale del Lavoro di Pisa, dell'INAIL delle Organizzazioni Sindacali di categoria dell'Organizzazione Datoriale e degli Enti Bilaterali delle Costruzioni di Pisa;
- che rappresenta reciproco interesse, nonché obiettivo comune la promozione di qualsiasi iniziativa tesa a combattere il lavoro irregolare;
- che allo scopo si ritiene utile garantire reciprocamente ogni possibile scambio di informazioni sulla conduzione del cantiere edile;
- che si dovrà privilegiare ogni azione tesa a garantire il massimo rispetto dei diritti e della partecipazione dei lavoratori;
- che gli oneri di cui al presente atto faranno carico ad ogni una delle parti per quanto di loro competenza, ad eccezione del punto 10 che sarà oggetto di apposito atto tra le parti;

 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

1. patto per la sicurezza e regolarità del lavoro in Toscana 21/12/1007;
2. DPCM 21/12/2007 Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
3. D.Lgs. 81/2008 (testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e successive modifiche e integrazioni;
4. L.R. 13/07/2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), successive modifiche e regolamento di attuazione.

 

INTESA FRA LE PARTI

1. la committenza si impegna a verificare che l'impresa affidataria dei lavori e le imprese firmatarie dei contratti per lavori in subappalto, abbiano i requisiti tecnico professionali previsti per legge e che garantiscono a tutti i lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'appalto il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL per i lavoratori dipendenti di imprese edili ed affini e l'accordo integrativo del medesimo, vigente nella provincia di Pisa, ivi compresa l'iscrizione ed il versamento delle relative contribuzioni agli Enti Bilaterali di Settore di Pisa;
2. alla ditta affidataria competono tutti gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione di cui all'art. 26 del decreto; la ditta affidataria si impegna inoltre, in occasione della stipula di contratti di subappalto, all'inserimento nelle condizioni contrattuali:
- di apposite clausole di salvaguardia (compresa la risoluzione del contratto) avverso eventuali violazioni degli impegni normativi e contrattuali che dovessero verificarsi da parte delle imprese che operano nei cantieri a qualsiasi titolo, in particolare con riferimento all'impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi, compresi quelli riferiti alla Cassa Edile, nonché, per il settore edile, con i versamenti alle Casse Edile Provinciali di emanazione contrattuale, e nel caso di gravi o ripetute violazioni ai piani di sicurezza; inoltre, prima della stipula dei contratti, ogni impresa dovrà dimostrare di aver preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e redigere il Piano Operativo ( POS ) correlato. Resta inteso che ogni subappalto dovrà essere autorizzato dalla committenza, sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed il Direttore dei lavori;
- Di specifica clausola che preveda l'impiego da parte dell'impresa/e subappaltatrici della conoscenza del presente protocollo e dell'impegno a rispettarlo;
3. la ditta affidataria, nella sua qualità di assegnataria dei lavori edili, si assume l'impegno, attraverso l'adozione di specifici accordi, di dotare i propri dipendenti ed i dipendenti delle ditte in subappalto, compresi i lavoratori autonomi eventualmente impegnati nella realizzazione delle opere, di tessera di riconoscimento (cartellino) con foto, che sarà gratuitamente fornito dalla cassa Edile di Pisa per le ditte iscritte, e di trascrivere tale adempimento in apposito registro contenente il numero progressivo e gli altri dati di cui all'allegato 1. Il cartellino dovrà essere sempre visibile al fine di agevolare anche l'attività di sopralluogo della DTL e dell'Ente Paritetico Territoriale di Pisa;
4. la committenza garantisce che ogni fase progettuale sia avvenuta o avvenga nel rispetto dei principi essenziali di promozione della salute dei lavoratori e di aver richiesto al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione una particolare attenzione ai contenuti ed articolazioni del piano di sicurezza e coordinamento.
Lo stesso committente, attraverso opportuni interventi di verifica, si impegna, tramite il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, a far rispettare le seguenti indicazioni per la gestione del cantiere:
a) il piano di sicurezza e coordinamento ed i piani operativi di sicurezza dovranno essere redatti seguendo i criteri indicati dal D.Lgs. 81/08;
b) nella scelta delle ditte esecutrici dei lavori dovranno essere presi in considerazione, oltre ai criteri di idoneità tecnico-professionale, previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/08, anche l'organizzazione per la prevenzione delle stesse ditte, richiedendo in visione la documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08, anche in quei casi in cui sarebbe prevista l'autocertificazione secondo le indicazioni di cui agli allegati 2;
c) tutte le imprese con dipendenti presenti in cantiere siano iscritte alla Cassa Edile di Pisa se disposto dalla normativa vigente;
d) che ogni impresa che stipuli contratti di subappalto nomini almeno un preposto, incaricato di sovrintendere alle attività lavorative e a garantire l'attuazione delle direttive ricevute in materia di sicurezza sul lavoro;
e) sia effettuata la raccolta delle seguenti informazioni, relative al cantiere di lavoro che dovranno essere messe a disposizione, della Direzione Provinciale del Lavoro di Pisa, degli Enti Bilaterali delle Costruzioni di Pisa e dell'Inail di Pisa:
e1) nominativo delle ditte con organico impiegato nel cantiere, suddiviso per le diverse fasi lavorative;
e2) ore lavorate complessivamente in cantiere da ogni ditta;
e3) nominativi delle figure della prevenzione aziendale (rappresentanti dei lavoratoti per la sicurezza, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente, addetti al pronto soccorso ed antincendio);
e4) infortuni sul lavoro accaduti nel cantiere con relazione integrativa;
e5) copia dei piani di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza;
e6) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione;
e7) schede contenenti le informazioni essenziali (allegato 2) per ogni azienda impegnata in cantiere; e8) relazione annuale dell'azienda, sul programma degli accertamenti sanitari e sullo stato di salute dei lavoratori redatta dai medici competenti;
e9) verbale del sopralluogo annuale effettuato dal medico competente insieme al responsabile dei lavori per la sicurezza ed il responsabile del servizio prevenzione e protezione;
e10) classificazione ai sensi del DM 388/03 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale) di ciascuna impresa che eseguirà i lavori.
f) organizzazione del sistema di pronto soccorso nelle attività edili, in cooperazione e coordinamento tra tutti i datori di lavoro e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere. In particolare, tra l'altro, dovrà essere previsto in cantiere:
f1) il raccordo con le strutture di emergenza-urgenza dell'Azienda USL 5, anche attraverso la definizione di punti di accesso dei mezzi di soccorso e/o raccolta dei lavoratori infortunati;
f2) la presenza di mezzi di comunicazione adeguati per attivare l'emergenza;
f3) la presenza costante in cantiere di almeno una persona formata nella gestione del pronto soccorso e facilmente individuabile da tutti i lavoratori del cantiere;
f4) la presenza ed efficienza dei presidi sanitari necessari al primo soccorso;
f5) l'informazione a tutti i lavoratori che accedono al cantiere sulle procedure che riguardano il pronto soccorso e sui nominativi degli addetti;
g) indicare nel cartello di cantiere l'adesione al presente protocollo;
h) predisporre locali da adibire all'assistenza e ai primi interventi di pronto soccorso, al servizio mensa-refettorio, servizi igienici, spogliatoi e quant'altro necessario per il supporto dell'attività produttiva;
i) favorire l'introduzione di misure che facilitino l'adozione di corretti stili di vita e verificare che in tutto il cantiere, comprese le mense e refettori aziendali, non siano presenti alcolici e che vengano rispettate le normative relative al divieto di fumo ed all'impiego di sostanze stupefacenti.
5. la ditta affidataria garantisce per sé e per le eventuali ditte subappaltatrici, il rispetto dei seguenti indirizzi:
a) redazione dei piani operativi di sicurezza in conformità ai criteri indicati dal D.Lgs. 81/08 e nel rispetto di quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento;
b) consegna prima dell'inizio dei lavori, al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, copia del piano operativo di sicurezza;
c) riconoscimento ai lavoratori, indipendentemente dal loro numero, del diritto di eleggere un proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al quale si estendono i diritti già previsti dalla legge e dal CCNL;
d) compilazione, da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) della scheda di valutazione del piano di sicurezza e coordinamento (allegato 3); i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle imprese dovranno avere copia del PSC almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;
e) i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dovranno essere presenti alle riunioni di coordinamento, eseguite in cantiere e con redazione di apposito verbale contenente le eventuali considerazioni degli stessi rappresentanti con funzione specifica in materia di prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori;
f) tutti i lavoratori impegnati nel cantiere dovranno essere in possesso del certificato di idoneità alla mansione specifica, rilasciato dal medico competente. Ogni lavoratore neo assunto dovrà essere sottoposto sia a visita medica preventiva, prima di essere avviato al lavoro, sia ai successivi controlli sanitari, con periodicità definita in base alla natura ed entità dei rischi professionali a cui è esposto; delle stesse garanzie e tutele, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 81/08, dovranno beneficiare anche i lavoratori autonomi ed i componenti delle imprese familiari;
g) la ditta affidataria e le eventuali imprese subappaltatrici, si impegnano a partecipare agli incontri richiesti da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente protocollo.
6. La Direzione Provinciale del Lavoro di Pisa e l'INAIL di Pisa, fermi restando i loro compiti di vigilanza e di controllo sul rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro si impegnano in particolare a fornire assistenza ed informazione alle imprese, ai lavoratori ed a tutti i soggetti impegnati nel cantiere, anche per gli aspetti relativi all'adozione di corretti stili di vita;
7. Gli Enti Bilaterali per le Costruzioni di Pisa si impegnano a fornire a tutti i soggetti firmatari un adeguato supporto a tutte le iniziative di informazione e formazione dei lavoratori e dei tecnici impegnati nel cantiere sia in materia di formazione professionale che sugli aspetti di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, compresa la formazione generale e specifica come degli addetti al primo soccorso ed alla prevenzione incendi, nonché sul rispetto della regolarità e in relazione alle assistenze offerte;
8. Il Comitato Paritetico Territoriale di Pisa, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 51 del D.lgs. 81/08, redige i report di sopralluogo che consegnerà alla committenza e all'impresa affidataria oltre che alle imprese subappaltatrici qualora interessate dal sopralluogo. La committenza e l'impresa
affidataria si impegnano a mettere a disposizione a tutti i firmatari, i dati relativi ai sopralluoghi effettuati dall'Ente suddetto.
9. La ditta affidataria, nonché le eventuali ditte subappaltatrici, si impegnano a garantire che tutti i lavoratori, compreso gli eventuali lavoratori autonomi, prima di essere impiegati nel cantiere e prima dell'inizio di fasi lavorative particolarmente rischiose, siano adeguatamente formati sui rischi e sulle misure di sicurezza previste per il settore edile ed in particolare per la specifica attività. Per questo si impegnano a dare la massima collaborazione al tutor di cantiere nel rilevare eventuali bisogni formativi, ai sensi dell'Art. 43 c. 2 lettera a) del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 38/2007, utilizzando nell'esigenza di risolvere eventuali bisogni formativi, la collaborazione offerta dall'Ente Pisano Scuola Edile.
10. Il tutor di cantiere viene designato dalla committente mediante convenzione con l'Ente Comitato Paritetico Territoriale C.P.T. di Pisa, quale organismo paritetico di categoria, legittimato a fornire
la figura del tutor di cantiere in quanto organismo paritetico di cui all'art. 2 comma 1 lettera ee) e art. 51 del Decreto Legge 81/2008 e s.m. e i. Per i requisiti professionali del tutor di cantiere, i compiti ed i poteri si fa riferimento agli art. 42, 43 e 44 del Regolamento di attuazione della LR 38/2007 (D.P.G.R. n. 45/R del 07/08/2008).


Fonte: dsu.toscana.it