Cassazione Penale, Sez. 7, 22 febbraio 2017, n. 8634 - Lesioni colpose da infortunio. Ricorso inammissibile


 

 

 

 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 28/09/2016

 

 

 

FattoDiritto

 

 

 

1. Con sentenza di cui in epigrafe veniva confermata l'affermazione di penale responsabilità di S.A. in ordine al reato di lesioni colpose derivanti da infortunio sul lavoro.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando difetto di motivazione, quanto all'affermazione di penale responsabilità.
3. Il ricorso è da ritenersi inammissibile. Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale dell'imputato.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 2000= a titolo di sanzione pecuniaria.
 

 

P.Q.M.

 


dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 2.000€ alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 settembre 2016