Tipologia: CCRL
Data firma: 16 febbraio 2017
Validità: 01.01.2017 - 31.12.2019
Parti: Anaepa-Confartigianato, Casartigiani e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Sardegna
Fonte: caesardegna.it

Sommario:

  Considerando
Premessa
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Relazioni Sindacali
• Bilateralità edile artigiana
Art. 4 - Osservatorio di settore
Art. 5 - Indennità di trasporto
Art. 6 - Indennità sostitutiva di mensa
  Art. 7 - Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Art. 8 - ITSEA - Indennità Territoriale di Settore dell'Edilizia Artigiana
Art. 9 - Una tantum
Art. 10 - Contratto di apprendistato
Art. 11 - Adesione ad Edilcard
Art. 12 - Prevedi
Art. 13 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 14 - Disposizioni Finali

Contratto collettivo regionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini della Sardegna

Il giorno 16 febbraio 2017, presso gli uffici della Cassa Artigiana dell'Edilizia della Sardegna (CAES) a Cagliari, tra Anaepa Confartigianato Sardegna […], assistita da Confartigianato Imprese Sardegna […], Casartigiani Sardegna […] e Feneal Uil […], Filca Cisl […], Fillea Cgil […], (in seguito denominati congiuntamente "Parti")

Considerato
che le Parti sottoscrittrici il presente contratto aderiscono alle Organizzazioni nazionali firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini del 23 luglio 2008 e successivo accordo di rinnovo del 24 gennaio 2014 (in seguito "CCNL"), attualmente vigente;
che l'art. 42 del succitato CCNL demanda alle Organizzazioni regionali dell'artigianato e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di provvedere alla stipula dei contratti collettivi regionali secondo gli assetti contrattuali convenuti dai livelli nazionali, nel rispetto dei principi di inscindibilità e di pari cogenza tra i livelli contrattuali nazionale e regionale, e nel farlo individua gli istituti e le materie sulle quali il CCRL può intervenire;
in data 23 novembre 2016 è stato sottoscritto dai livelli confederali delle Parti in epigrafe l’ “Accordo interconfederale sulle Linee guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle Relazioni Sindacali" che stabilisce le competenze e le prerogative della contrattazione collettiva regionale di categoria successiva a tale data;
che le Parti intendono dotare le imprese artigiane e le piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini della Sardegna di un contratto collettivo regionale di lavoro di 2° livello, definito in osservanza dell'accordo succitato;
l'Accordo Interconfederale suddetto attribuisce alle Parti la competenza in ordine alla definizione degli elementi contrattuali regionali, ribadendo che gli stessi sono integrativi ed inscindibili rispetto alle disposizioni del CCNL da cui il CCRL promana;
nel corso del 2016 le Parti stipulanti sono state impegnate in un comune percorso di trattativa volto alla definizione, per la prima volta in Sardegna, di un contratto collettivo regionale di lavoro dell'edilizia artigiana e delle PMI industriali dell'edilizia e affini;
l’“Accordo politico di definizione del Contratto collettivo regionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini della Sardegna" sottoscritto dalle Parti il 18 gennaio 2017 allo scopo di definire i contenuti contrattuali e i valori degli istituti economici del presente CCRL;
le suindicate Parti, in ottemperanza all'accordo di rinnovo del CCNL del 24 gennaio 2014 ed agli Accordi Interconfederali nazionali sottoscritti, con la firma del presente CCRL intendono avviare una nuova stagione di contrattazione di settore, allo scopo di:
- sviluppare la contrattazione collettiva di lavoro regionale;
- consolidare il sistema bilaterale funzionale allo sviluppo del settore;
- realizzare più avanzate Relazioni Sindacali dell'edilizia artigiana in Sardegna
tutto ciò premesso e considerato viene stipulato il presente Contratto collettivo regionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini della Sardegna.

Premessa
La prolungata fase di crisi che affligge il settore produttivo nazionale, e quello della Sardegna in particolare, ha comportato una notevole riduzione dei volumi economici in campo. Ciò ha interessato, con impatti differenti, tutte le categorie produttive afferenti al macrosettore artigiano, colpendo con particolare violenza il settore edile, e in particolare quello artigiano, rappresentato da migliaia di micro e piccole imprese meno attrezzate a fronteggiare una crisi economica di tale entità.
L'edilizia, fortemente rappresentata nell'Isola, è il settore che in Sardegna più ha subito e tuttora subisce gli effetti della crisi economica, in termini occupazionali, sociali ed economici. Il risultato a cui si assiste è una forte emorragia di imprese artigiane dell'edilizia con la conseguente cancellazione di numerosi posti di lavoro, una perdita secca per il sistema economico regionale che quotidianamente registra la diminuzione di professionalità qualificate: imprenditoriali, operaie ed impiegatizie.
Le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali regionali dell'edilizia artigiana, consapevoli che le micro e piccole imprese sarde, artigiane per forma giuridica o per modalità organizzative del lavoro, rappresentano la componente prevalente nell'aggregato delle imprese dell'edilizia sarda, vogliono dare un segnale di rinnovato governo sindacale del comparto edile artigiano in Sardegna.
Con la sottoscrizione del presente CCRL, per la prima volta in Sardegna, le Parti danno vita ad una contrattazione regionale che, su delega del livello nazionale, dota il settore edile artigiano e delle PMI industriali di una propria regolamentazione che tiene conto delle specificità del lavoro edile in Sardegna.
Le Parti sottoscrittrici concordano sulla centralità della contrattazione regionale, quale momento di elaborazione di strumenti e azioni rispondenti alle peculiari esigenze del territorio, il cui valore è riconosciuto anche dalla normativa lavoristica e fiscale più recente, che attribuisce alla contrattazione decentrata importanti competenze in ordine alla regolazione del rapporto di lavoro e in materia di dinamiche salariali.
Lo sviluppo della bilateralità regionale, inoltre, appare centrale a fronte di un progressivo disimpegno statale nei confronti delle politiche assistenziali e ad una conseguente contrazione delle prestazioni di natura pubblica, a favore di un sistema di welfare di matrice contrattuale. Ciò sollecita l'intervento della contrattazione collettiva che individui strumenti nuovi, alternativi e condivisi per salvaguardare il livello di welfare erogato ad imprenditori e lavoratori appartenenti alle micro, piccole e medie imprese edili della Sardegna.

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro trova applicazione in tutto il territorio della Regione Sardegna per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali applicanti e rientranti nella sfera di applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini sottoscritto in data 23 luglio 2008 e successivi accordi di rinnovo.
Le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni del presente CCRL, in virtù del principio di inscindibilità che caratterizza i vigenti assetti contrattuali del settore, si applicano nei confronti dei prestatori il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL suddetto e successivi accordi di rinnovo.

Art. 3 - Relazioni Sindacali
Ferma restando l'autonomia delle Parti, nonché le rispettive e distinte responsabilità, le Parti convengono sull'istituzione di un sistema di informazioni reciproche che consenta l'esame degli aspetti più significativi e della realtà evolutiva del settore edile, nonché l'articolazione di interventi di supporto che possano incidere sullo sviluppo produttivo ed occupazionale, da realizzarsi anche attraverso un confronto con le Istituzioni politiche regionali.
Le Parti, pertanto, confermano la validità dell'attuale sistema di Relazioni Sindacali improntato al confronto ed al dialogo e ribadiscono la volontà di sviluppare modalità relazionali tese a risolvere in maniera efficace le problematiche derivanti dalla evoluzione dei mercati e dalle conseguenti modifiche del lavoro nel suo complesso.
Si richiamano le disposizioni di cui alla contrattazione nazionale in materia di diritti sindacali.

Bilateralità edile artigiana
Le Parti costituiranno una commissione tecnica e politica che avrà il compito di elaborare una o più soluzioni volte a efficientare la bilateralità edile in Sardegna. Le soluzioni proposte avranno l'obiettivo di addivenire ad un soggetto unico per il settore edile artigiano.
Tali soluzioni saranno sottoposte all'attenzione delle Parti stesse, anche nell'ambito dell'Osservatorio di settore di cui al successivo articolo. La conclusione dei lavori della commissione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2017.

Art. 4 - Osservatorio di settore
Le Parti ritengono le Relazioni Sindacali l'elemento essenziale per la gestione del settore dell'edilizia artigiana in Sardegna.
Il sistema regionale delle Relazioni Sindacali dell'Edilizia artigiana deve tendere verso la vera unità di tutte le rappresentanze del mondo dell'edilizia artigiana regionale.
Pertanto, si considera parte integrante della sottoscrizione del presente CCRL, l'istituzione di un tavolo regionale permanente di confronto composto dalle Organizzazioni regionali dell'edilizia artigiana che si ponga degli obiettivi intermedi per raggiungere un significativo miglioramento delle condizioni del settore nell'Isola.
Attraverso tale tavolo le Organizzazioni del settore si faranno parte attiva nella trasmissione verso i propri livelli nazionali delle istanze regionali del settore, nonché delle problematiche derivanti dall'applicazione in sede regionale della contrattazione nazionale di categoria.
Tale obiettivo potrà essere raggiunto attraverso l'istituzione di un Osservatorio di settore regionale composto dalle Organizzazioni sottoscrittrici.
L'Osservatorio di settore sarà idoneo a individuare nuovi strumenti di welfare a favore di imprenditori e lavoratori appartenenti alle micro, piccole e medie imprese edili della Sardegna. Le Parti, pertanto, consapevoli del ruolo di governo del settore loro delegato dalla contrattazione nazionale, convengono di istituire un Osservatorio di settore avente ambito d'azione regionale e che si riunirà con cadenza almeno annuale.
A titolo non esaustivo, compiti dell'Osservatorio di settore sono l'acquisizione di informazioni e l'esame dei seguenti indici con riferimento alle imprese rientranti nel campo di applicazione del presente CCRL:
a) struttura delle imprese dell'edilizia artigiana sarda;
b) l'andamento ciclico del settore sul territorio regionale;
c) lo stato della formazione nell'edilizia artigiana regionale;
d) lo stato occupazionale dell'edilizia artigiana regionale;
e) contrasto all'illegalità ed alla sleale concorrenza;
f) monitoraggio e contrasto ai fenomeni di infortunio, prevenzione degli stessi.
Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si incontreranno per definire tutti gli aspetti necessari a garantire in tempi certi la piena operatività di tale Osservatorio.

Art. 10 - Contratto di apprendistato
Le Parti concordano nel ritenere il contratto di apprendistato lo strumento di fondamentale importanza per le imprese rientranti nella sfera del presente CCRL, al fine di incrementare la quantità ma soprattutto la qualità dell'occupazione giovanile, agevolando l'inserimento e la qualificazione delle risorse umane nel settore.

Art. 14 - Disposizioni Finali
Per quanto non previsto dal presente CCRL, si rinvia alle disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini del 23 luglio 2008 e successivi accordi di rinnovo, agli Accordi Interconfederali stipulati tra le Parti, nonché alle vigenti disposizioni di legge.
Le Parti si danno atto che al verificarsi di accordi o rinnovi nazionali che intervengano durante la vigenza del presente contratto, si incontreranno entro 30 giorni al fine di valutare l'armonizzazione e/o l'adeguamento del presente contratto alle previsioni interconfederali.