Cassazione Penale, Sez. 4, 27 febbraio 2017, n. 9405 - Lavori di catramatura con una lancia termica e rischio incendio: la condotta dell'agente-modello


 

 

 

... "L'agente-modello, nell'accingersi a eseguire un'attività caratterizzata da rischi, deve considerarne in termini generali i possibili sviluppi dannosi e usare tutti gli accorgimenti necessari per eliminare o quanto meno ridurre, nei limiti del possibile, il rischio."

La Corte dorica ha fatto buon governo di tali principi, rilevando che l'imputato, avendo deciso di eseguire lavori che implicavano l'utilizzo di una lancia termica, oltretutto a contatto con materiali facilmente infiammabili, ben poteva e doveva rappresentarsi i possibili rischi connessi a tale attività e rendersi conto, perciò, della necessità di munirsi di estintori fin dall'inizio delle lavorazioni; invece, le rudimentali modalità di spegnimento del focolaio iniziale (con i piedi, dopo avere strappato il pezzo d'ondulina che aveva preso fuoco) non potevano certo rassicurare in ordine al totale e definitivo spegnimento delle fiamme, né - soprattutto - in ordine all'impedimento dell'innesco di possibili focolai, eventualmente anche occulti.


 

Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 03/02/2017

 

Fatto

 

 

 

1. Con pronunzia resa in data 9 marzo 2015, la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa nei confronti di E.G. dal Tribunale di Pesaro in data 27 marzo 2013, ha escluso la recidiva contestata al E.G. e ha concesso al medesimo il beneficio della sospensione condizionale della pena. Tanto in relazione al reato p. e p. dall'art. 449, comma 1, cod.pen. (e, più segnatamente, a un'ipotesi di incendio colposo), commesso in Pesaro il 9 settembre 2011.
1.1. L'addebito mosso al E.G. si riferisce a un episodio occorso durante i lavori di catramatura del soffitto di un capannone, che l'imputato stava realizzando con l'impiego di una lancia termica. Nel corso di detti lavori, il E.G. si accorgeva che, in prossimità del luogo ove stava lavorando, aveva preso fuoco una parte del rivestimento laterale del capannone, realizzato in ondulina; non disponendo di altri mezzi per spegnere le fiamme, egli strappava la parte di rivestimento interessata dal fuoco e la spegneva con i piedi; indi chiamava il fratello affinché gli portasse due estintori e proseguiva i lavori di catramatura. Dopo avere ultimato i lavori, tornava presso la propria abitazione; ma, dopo circa 15 minuti, si accorgeva del fumo e del principio d'incendio sviluppatosi nei pressi del luogo ove aveva divelto l'ondulina e spento le fiamme, e chiamava i Vigili del Fuoco.
1.2. Secondo la Corte di merito, la natura colposa del comportamento del E.G. consiste nel fatto che egli eseguiva lavori a rischio di incendio senza dotarsi dei necessari estintori, che avrebbero immediatamente impedito il propagarsi delle fiamme, evitando che covassero altri focolai; egli si limitava a utilizzare gli estintori per spegnere il fuoco più evidente, abbandonando poi la zona interessata, senza verificare la presenza di focolai occulti e omettendo di curare con la dovuta diligenza lo spegnimento integrale delle fiamme; in tal modo egli non si uniformava alla figura del c.d. agente-modello, ossia di colui il quale si attiene a tutte le conoscenze disponibili per svolgere una determinata attività, adottando tutte le cautele necessarie a evitare, o limitare al massimo, i rischi connessi a tale attività.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre il E.G., con atto sottoscritto dal suo difensore di fiducia e articolato in un unico, ampio motivo, con il quale egli denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova.
2.1. Si duole il ricorrente del fatto che la Corte territoriale ha omesso di considerare dati probatori decisivi, acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale: in specie, ha trascurato quanto affermato dal fratello dell'imputato, il quale ha dichiarato che il E.G., una volta spento il primo focolaio sulla porzione di ondulina interessata, continuava l'ispezione anche all'interno, non riscontrando alcunché, e per precauzione si muniva anche di due estintori; e dopo un'ora, alla fine del lavoro, eseguiva un controllo generale senza rilevare nulla di particolare. Tali affermazioni, prosegue l'esponente, oltre a confermare quanto dichiarato dall'imputato, sono state riscontrate anche dai Vigili del Fuoco, che hanno trovato sul posto gli estintori. In definitiva, secondo il ricorrente, non é vero che il E.G. effettuò i lavori senza dotarsi degli estintori, né é vero che egli abbandonò il sito senza effettuare le necessarie verifiche circa la presenza di altri focolai anche occulti. Segue, a chiusura del ricorso, una serie di richiami dottrinari in ordine alla nozione di agente-modello, in base ai quali il ricorrente trae la conclusione che, nell'occorso, il E.G. si uniformò a tale nozione.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso é infondato.
1.1. In primo luogo, va sgombrato il campo dall'assunto, sostenuto dal ricorrente, in base al quale la Corte dorica sarebbe incorsa in un travisamento della prova: nozione che, come noto, é configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).
Nella specie, é del tutto pacifico che il E.G., dopo avere provveduto a spegnere (con i piedi) la porzione di ondulina che aveva preso fuoco, si muniva di due estintori: tanto risulta non solo dalle fonti di prova richiamate nel ricorso, ma anche dalla stessa motivazione della sentenza impugnata. Ciò che, invece, la Corte territoriale individua come comportamento colposo si riferisce al fatto che il E.G. non abbia intrapreso i lavori di catramatura con lancia termica munendosi fin dall'inizio di estintori, che gli avrebbero consentito ragionevolmente un immediato, più completo e accurato spegnimento delle fiamme e avrebbero così potuto ragionevolmente impedire l'innesco di ulteriori focolai.
Dunque, l'informazione proveniente dal materiale probatorio é stata, sul punto, correttamente vagliata dalla Corte di merito.
1.2. Quanto al successivo controllo circa l'effettivo spegnimento delle fiamme e l'assenza di altri focolai, che il E.G. avrebbe effettuato secondo le dichiarazioni rese dal fratello, trattasi di circostanza sicuramente non decisiva, in quanto, alla stregua della deposizione richiamata nel ricorso, nulla viene specificato in ordine all'accuratezza o meno di tale controllo, né in ordine alle sue concrete modalità di espletamento. 
1.3. A fronte di ciò, deve considerarsi che il tema dell'agente modello, ampiamente evocato sia nella sentenza impugnata che nel ricorso, é strettamente connesso a quello della prevedibilità dell'evento nei reati colposi.
Appare, sul punto, opportuno richiamare un orientamento - risalente, ma mai disatteso - della giurisprudenza di legittimità, in base al quale, in tema di reati colposi (nella specie, lesioni colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), la "prevedibilità" altro non significa che porsi il problema delle conseguenze di una certa condotta commissiva od omissiva avendo presente il cosiddetto "modello d’agente" (quello dell’homo eiusdem condicionis et professionis), ossia il modello dell’uomo che svolge paradigmáticamente una determinata attività, che importa l’assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l’operatore concreto si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta (Sez. 4, n. 1345 del 01/07/1992 - dep. 15/02/1993, Boano ed altro, Rv. 193035).
Più di recente, in relazione a un'ipotesi di incendio colposo, la Corte regolatrice ha affermato che nel giudizio di "prevedibilità", richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dalla sua condotta, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad adottare più sicure regole di prevenzione: in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione ex ante dell’evento dannoso, quale si é concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione (Sez. 4, n. 40785 del 19/06/2008, Cattaneo e altri, Rv. 241470).
1.4. In definitiva, quindi, l'agente-modello, nell'accingersi a eseguire un'attività caratterizzata da rischi, deve considerarne in termini generali i possibili sviluppi dannosi e usare tutti gli accorgimenti necessari per eliminare o quanto meno ridurre, nei limiti del possibile, il rischio.
1.5. Venendo al caso di specie, la Corte dorica ha fatto buon governo di tali principi, rilevando che il E.G., avendo deciso di eseguire lavori che implicavano l'utilizzo di una lancia termica, oltretutto a contatto con materiali facilmente infiammabili, ben poteva e doveva rappresentarsi i possibili rischi connessi a tale attività e rendersi conto, perciò, della necessità di munirsi di estintori fin dall'inizio delle lavorazioni; invece, le rudimentali modalità di spegnimento del focolaio iniziale (con i piedi, dopo avere strappato il pezzo d'ondulina che aveva preso fuoco) non potevano certo rassicurare in ordine al totale e definitivo spegnimento delle fiamme, né - soprattutto - in ordine all'impedimento dell'innesco di possibili focolai, eventualmente anche occulti. 
1.6. Al riguardo, il fatto che il E.G. avesse eseguito un controllo in tal senso (con modalità che peraltro, come si é detto, non sono state riferite) non lo esime da responsabilità: invero, non risultando in atti fattori alternativi causalmente rilevanti nel propagarsi dell'incendio, risulta evidente che tale controllo, quand'anche vi fosse stato, non fu abbastanza accurato da individuare i focolai che si propagarono successivamente, generando l'incendio; perciò deve ritenersi corretta l'osservazione della Corte di merito secondo la quale lo spegnimento integrale delle fiamme non fu curato con la dovuta diligenza.
2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.