Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 22 febbraio 2017
Validità: 22.02.2017 - 31.12.2019
Parti: Ania e First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Imprese assicurazione
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Premesse
I. Parte normativa
Area contrattuale

Datori di lavoro destinatari del contratto
Lavoratori/trici destinatari del contratto
Inquadramento - Area professionale quadri (sostituisce gli artt. 92, primo e secondo comma, 93, 94, 96,124 e 125). (N.B. riscrivere art. 127)
Passaggio da funzionario business a funzionario senior (Nuovo art. 128)
Orario di lavoro
Orario multiperiodale
Disciplina speciale - Parte prima - Sezione terza: Addetti al contact center operations e contact center vendita (nuovo art. 144)
  Disciplina speciale - Parte terza Normativa specifica per gli addetti al contact center (nuovo art. 165)
Passaggi di personale “infragruppo”
Allegato n. 6/B (Contrattazione collettiva nazionale riguardante i lavoratori delle Agenzie)
Allegato n. 12 (Permessi sindacali extra-aziendali)
Nuovo Allegato n. 17 Misure a favore del personale già dipendente non dirigente delle imprese assicuratrici che siano poste in liquidazione coatta amministrativa.
Allegato n. 18 (Accordo quadro sulle flessibilità di accesso al lavoro)
II. Parte economica
III. Norme finali

Decorrenza e durata contrattuale
Allegati-Tabelle

Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 17 settembre 2007 e 7 marzo 2012, recanti la disciplina dei rapporti fra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente, 22 febbraio 2017

Roma, 22 febbraio 2017, tra Ania e First/Cisl, Fisac/Cgil, Fna, Snfia, Uilca, si è convenuto di stipulare la presente Ipotesi di Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro recante la disciplina dei rapporti tra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente, scaduto il 30 giugno 2013.

(da inserire nelle Premesse)
Nelle more dell’emanazione di un provvedimento legislativo o di un accordo sindacale nazionale in materia di rappresentanza sindacale, le Parti convengono che l’accordo sulle tutele sindacali di cui all’Allegato 12 del presente CCNL, nonché tutte le disposizioni del medesimo contratto collettivo che prevedono, direttamente o indirettamente, la presenza o partecipazione delle organizzazioni sindacali, di qualsiasi livello, in Fondi settoriali ed intersettoriali, Enti Bilaterali, Commissioni Paritetiche o in altri Organismi comunque denominati, si applicano esclusivamente ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti l’Accordo Sindacale Nazionale del 20 maggio 2013 istitutivo del Fondo Intersettoriale di solidarietà Ania/Aisa.
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

I. Parte normativa
Area contrattuale
(Dichiarazione su Aisa da inserire alla fine dell’art. 1)

Le Parti convengono di verificare congiuntamente con Aisa le condizioni per avviare un processo di possibile inclusione del CCNL Aisa nel CCNL Ania.

Datori di lavoro destinatari del contratto
(Norma per il contact center da inserire alla fine dell’art. 2)

Nel caso di svolgimento di attività di contact center da parte di imprese non controllate dalle Società di cui al primo alinea dell’art. 2, queste ultime porranno in essere tutte le misure atte a fare applicare ai lavoratori addetti a tali attività le disposizioni specificamente previste dal presente CCNL per il personale addetto al contact center. Relativamente alle attività già affidate alle predette imprese alla data di sottoscrizione del presente CCNL, tale impegno si attuerà con le necessarie gradualità.

Lavoratori/trici destinatari del contratto
(Dichiarazione per Alleanza Assicurazioni da inserire come Nota a verbale nell’art. 3)

In una logica di governo ed omogeneità della filiera produttiva, con riferimento alla Società Alleanza Assicurazioni, le Parti si danno atto che in sede di trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Aziendale di Lavoro di detta azienda - Contratto che mantiene la propria specificità - vi potrà essere l’intervento e la sottoscrizione da parte delle OO.SS. Nazionali firmatarie del CCNL Ania.

Orario di lavoro (sostituisce l’art. 101)
L’orario di lavoro è regolato come segue: 1) per tutto il personale della presente Disciplina Speciale - Parte prima - Sezione prima e Sezione seconda (impiegati e funzionari) con le specifiche di cui al punto 2):
- Numero di ore di lavoro settimanali: 37.
- Distribuzione:
a) salvo quanto disposto alla successiva lettera b) le ore di lavoro settimanali sono distribuite in 5 giorni dal lunedì al venerdì: dal lunedì al giovedì verranno effettuate otto ore giornaliere, con un intervallo di un'ora ed il venerdì verranno effettuate continuativamente le restanti ore \ con termine, in ogni caso, non oltre le ore quattordici.
b) Per il personale in servizio alla data di stipula del CCNL 29 ottobre 1987, operante presso le Direzioni del Centro-Sud, si praticherà l’orario unico dal lunedì al sabato, o altri orari derivanti da accordi aziendali.
Lo stesso orario si applicherà al personale in servizio alla data di stipula del CCNL 29 ottobre 1987 operante presso le gestioni in economia comunque denominate, situate nelle piazze di Firenze, Napoli, Palermo e Roma. Tuttavia, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, sarà garantito nelle ore pomeridiane il funzionamento dei servizi essenziali (sabato escluso) con il sistema del recupero previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali; oppure, sempre ovviamente nel limite delle ore contrattuali di lavoro settimanale, si effettuerà il ritorno del 20% del personale (dal lunedì al venerdì).
c) La Società Alleanza Assicurazioni, per quanto attiene alla distribuzione dell’orario di lavoro delle loro gestioni in economia, succursali, ispettorati, ecc., siti anche nelle altre piazze del Centro-Sud, applicherà al personale in servizio alla data di stipula del CCNL 29 ottobre 1987 le norme di cui alla precedente lettera b), ovvero altri orari derivanti da accordi aziendali.
2) per il seguente personale amministrativo di cui alla presente Disciplina Speciale, Parte prima - Sezione prima, l’orario di lavoro è il seguente:
- commessi: 37.30 ore settimanali
- autisti: 43 ore settimanali
- guardiani diurni e notturni: 44,30
- portieri e/o custodi di palazzo adibito unicamente a sede della Compagnia: 45.
Per quanto concerne la distribuzione dell’orario di lavoro valgono le stesse disposizioni indicate alle lettere da a) a c) del punto 1), tenendo conto del maggior numero di ore di lavoro settimanali.
Articolazione dell’orario di lavoro
Relativamente al personale di cui ai precedenti punti 1) e 2), l’impresa, a fronte di esigenze aziendali che determinino la necessità di garantire ima più ampia flessibilità ed articolazione dell’orario di lavoro settimanale comprendente anche il venerdì pomeriggio, avvierà con le RSA un confronto, cui le Parti attribuiscono prioritaria importanza e nel corso del quale saranno fomite le informazioni utili alla migliore comprensione delle suddette esigenze. Nel corso di tale confronto potranno concordarsi con le RSA varie tipologie di soluzioni (ad esempio, diversa distribuzione dell’orario di lavoro, estensione della flessibilità in entrata/uscita, previsione di funzionamento di determinati servizi aziendali con recuperi di orario, ricorso allo smart working, turnistica ecc.), stabilendosi le relative modalità attuative che tengano anche conto dell’esigenza di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. Il confronto sindacale, finalizzato ad un possibile accordo, si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data del suo inizio. Durante i predetti 30 giorni, le Organizzazioni Sindacali si asterranno da ogni azione diretta. Allo scadere di tale termine, senza che si sia pervenuti ad un’intesa, la Società potrà adottare i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento degli uffici anche nel pomeriggio del venerdì, coinvolgendo, anche con meccanismi di rotazione del personale, i lavoratori in forza (al 30 dicembre dell’anno precedente), secondo le seguenti modalità:
a) nel caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale che comprenda anche il venerdì pomeriggio, detto orario sarà ripartito in ugual misura dal lunedì al venerdì, con ingresso alle ore 8, con un intervallo per la pausa pranzo di 45 minuti e ferme restanti le fasce e/o le misure di flessibilità oraria stabilite in sede aziendale: tale modalità non potrà interessare più dei due terzi del numero dei lavoratori in servizio nelle aree/settori/funzioni indicati dall’impresa in sede di confronto sindacale. Il lavoro straordinario svolto nelle giornate dal lunedì al venerdì seguirà la disciplina stabilita dal presente CCNL e da eventuali regolamentazioni/accordi aziendali;
b) nel caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale che non comprenda anche il venerdì pomeriggio, il personale che dovrà prestare l’attività in detta giornata fino alle ore 17,00, avrà diritto di recuperare le maggiori ore lavorate programmando con f impresa dette modalità di recupero in una o più giornate. Nel caso in cui tale recupero non potesse avvenire entro la fine di ciascun quadrimestre, spetterà al lavoratore la monetizzazione dei recuperi non fruiti con la paga oraria di cui al secondo comma dell’art. 110, calcolata avendo a base la retribuzione spettante al momento della corresponsione; qualora la medesima attività del venerdì ) pomeriggio debba proseguire oltre le ore 17.00, a partire da tale ora al personale coinvolto verrà applicata la disciplina sul lavoro straordinario stabilita dal presente CCNL e da eventuali regolamentazioni/accordi aziendali. Tale modalità potrà applicarsi a tutte le aree/settori/funzioni dell’impresa e non potrà impegnare ciascun lavoratore dell’azienda per più di 23 venerdì lavorativi su base annua.
c) in entrambe le suddette ipotesi, al personale chiamato a svolgere l’attività lavorativa nel pomeriggio del venerdì, spetterà il buono pasto, alle condizioni e nelle misure di cui all’art. 102;
d) in ogni caso, le imprese - compatibilmente con le proprie esigenze operative e nell’ambito dei limiti di cui alle precedenti lettere a) e b) - avranno cura di coinvolgere prioritariamente i lavoratori che presteranno il proprio consenso e terranno conto di particolari, gravi e comprovate situazioni che riguardano i dipendenti medesimi.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti concordano che in entrambe le ipotesi di cui alle lett. a) e b) del precedente comma, al termine del primo anno di svolgimento dell’attività lavorativa nel pomeriggio del venerdì, si terrà, nelle sedi aziendali interessate, un confronto con le OO.SS. per una fase di monitoraggio della situazione e per valutare se si siano determinate nel frattempo le condizioni per pervenire ad un possibile accordo in materia.

Orario multiperiodale
In sede aziendale potrà, inoltre, concordarsi con gli organismi sindacali aziendali una diversa distribuzione dell’orario che sia espressione di una media settimanale di 37 ore calcolata su un periodo di 12 mesi, entro il limite massimo di 47 ore settimanali e quello minimo di 27 ore settimanali (cd. orario multiperiodale).
Nota a verbale - Le Parti si danno reciprocamente atto che al personale con funzioni esterne viene data ampia libertà di azione nell’espletamento dei propri incarichi, talché mal si addicono al lavoro di tale personale schemi di orario previsti per il personale amministrativo interno.
Inoltre l’elasticità e la varietà dei compiti affidati a tale personale non consentono una rigida prefissione di tempo ed un controllo del lavoro per quanto riguarda la quantità oraria pur restando fermo che, nell’assegnazione degli incarichi, le Imprese terranno presente che deve esistere un’equa corrispondenza fra il tempo occorrente per lo svolgimento di detti incarichi (compreso il tempo impiegato negli spostamenti da luogo a luogo di lavoro) e l’orario contrattuale.
Qualora un lavoratore/trice ritenga che tale corrispondenza non sia rispettata, le RSA possono chiedere all’Impresa un incontro per verificare il caso al fine di permettere la rimozione dell’eventuale anomalia.

Disciplina speciale - Parte prima - Sezione terza: Addetti al contact center operations e contact center vendita (nuovo art. 144)
[…]
Per tutto quanto non espressamente indicato nella suddetta declaratoria e che concerne, tra l’altro, gli specifici profili e le modalità di svolgimento delle attività proprie dei contact center, le peculiari caratteristiche del loro ciclo organizzativo, gli orari di lavoro, il trattamento economico ecc., valgono le disposizioni al riguardo stabilite c contenute nella menzionata Disciplina Speciale - Parte terza  (artt. 165 e ss.).
In relazione a quanto precede, ai suddetti lavoratori continueranno altresì ad applicarsi le specifiche disposizioni di carattere normativo ed economico eventualmente stabilite per gli addetti al call/contact center nei contratti integrativi aziendali e accordi aziendali.
Dichiarazione delle Parti: in relazione all’introduzione nel presente CCNL della nuova Sezione Terza, della Disciplina Speciale, Parte Prima, le Parti stabiliscono, in via sperimentale, quanto segue:
- alla luce di quanto sopra convenuto ed in relazione all’evolversi dei processi operativi del settore, le Parti concordano che - fermo restante quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo circa la peculiarità delle mansioni svolte dagli addetti ai contact center e lo specifico trattamento economico normativo per gli stessi stabiliti dal presente contratto - le mansioni di cui alla presente Sezione Terza, potranno essere riconducibili - ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2103 c.c. - a quelle del 3° livello di inquadramento amministrativo di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima, Sezione Prima;
- in tali ipotesi, la mobilità orizzontale tra le mansioni di cui alla presente Sezione Terza e le altre riconducibili al 3° livello di inquadramento amministrativo sarà limitata ai casi di modifica degli assetti organizzativi aziendali;
- agli addetti al contact center che dovessero essere adibiti ad attività amministrative rientranti nel 3° livello di inquadramento, sarà riconosciuto il trattamento retributivo e normativo corrispondente a tali mansioni.
Norme transitorie
Alla luce di quanto precede e dato il carattere sperimentale della presente nuova impostazione contrattuale, le imprese si impegnano comunque - per l’intera durata del presente CCNL - a non adibire gli impiegati di 3° livello amministrativo ad attività di contact center. Le Parti si danno atto che la suddetta tematica potrà tuttavia formare - mediante procedure di confronto sindacale - oggetto di esame in sede aziendale laddove si dovessero presentare importanti situazioni che determinano ricadute sui livelli occupazionali.
II. Al termine della fase di applicazione sperimentale della suddetta impostazione contrattuale, coincidente con il periodo di validità del presente CCNL, le Parti firmatarie - in considerazione dell’intrapreso percorso contrattuale riguardante il personale addetto al contact center - si incontreranno al fine di una ricognizione degli effetti della predetta riconducibilità normativa, onde valutare congiuntamente l’eventuale evoluzione delle mansioni degli addetti con conseguenti implementazioni riguardanti anche il trattamento retributivo dei lavoratori interessati.

Disciplina speciale - Parte terza Normativa specifica per gli addetti al contact center (nuovo art. 165)
La presente disciplina regolamenta gli specifici profili e le modalità di svolgimento delle attività proprie del contact center, le peculiari caratteristiche del loro ciclo organizzativo nonché gli orari di lavoro, il trattamento economico e le peculiari disposizioni applicabili al personale addetto alle attività di contact center sinistri, di contact center vendita, di back office e di assistenza.
Attività del personale addetto al contact center operations
[…]
Agli addetti operanti nel contact center operations potranno essere affidate mansioni composte dalle diverse attività descritte in tutti i precedenti alinea. L’attività telefonica non potrà comunque superare il 90% del tempo di lavoro, con riferimento di norma alla durata giornaliera dello stesso. L’azienda individuerà le modalità operative che consentano di non superare detta percentuale e ne darà informazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
Attività del personale addetto al contact center vendita
[…]
Attività “mista” del personale addetto al Contact center
I dipendenti addetti al contact center di cui alla disciplina speciale, parte prima, sezione terza potranno - a fronte di esigenze aziendali dovute all’organizzazione del lavoro e/o all’andamento delle attività
- essere contestualmente adibiti (in tutto o in parte) ad attività di vendita, ad attività sinistri, back office ed assistenza, precedentemente descritte. Durante i periodi di assegnazione alla suddetta attività mista, al personale coinvolto sarà riconosciuto il trattamento economico corrispondente, in misura proporzionale, alle tipologie di attività di volta in volta espletate.
Dichiarazione delle Parti 1 - […]
In sede aziendale sarà definita l’eventuale figura del coordinatore di team; il relativo trattamento è previsto dall’art. 174.
Nota a verbale n. 1 - […] nel caso dei contact center operations, l’applicazione di procedure standardizzate potrebbe non essere sufficiente al completamento del processo di liquidazione rendendo, quindi, necessario l’intervento di personale che operi secondo le tradizionali competenze professionali e tecniche liquidative (trattativa sull’an e/o sul quantum).
A tale personale viene applicata la Disciplina Speciale, Parte Prima, Sezione Prima del CCNL. Data, peraltro, l’unitarietà della struttura del contact center, permane la necessità di un coordinamento della relativa normativa contrattuale -da effettuarsi in sede aziendale - con riferimento, tra l’altro, alle norme in tema di orario ai sensi di quanto previsto dagli artt. 101 e ss.
Nota a verbale n. 2 - […]
Nota a verbale n. 3
- Le Parti si danno reciprocamente atto che la stipulazione sia di contratti di lavoro a tempo parziale, tanto orizzontale quanto verticale, sia di contratti a tempo determinato, è utile in relazione alle caratteristiche delle attività di cui alla presente Parte Terza della Disciplina Speciale.
Riguardo ai contratti a tempo parziale, considerata la specificità delle attività in oggetto, le Parti riconoscono che a tali contratti non sono automaticamente applicabili le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale già presenti nei contratti integrativi aziendali.
Sulla base delle esigenze aziendali i lavoratori part time potranno effettuare lavoro supplementare rispetto a quello concordato.
Le Imprese si attiveranno affinché, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente CCNL, almeno il 75% del totale degli addetti di cui alla Parte Terza - Disciplina Speciale, sia a tempo indeterminato.
Nota a verbale n. 4 - […]
Nota a verbale n. 5
- […]

Allegato n. 6/B (Contrattazione collettiva nazionale riguardante i lavoratori delle Agenzie)
Si conferma che per le ragioni di ordine tecnico-giuridico ampiamente esposte - e che si intendono qui interamente ribadite - la materia dei contratti collettivi che disciplinano i rapporti di lavoro tra gli agenti ed i propri collaboratori non investe la diretta potestà e responsabilità delle imprese del settore e della stessa Ania.
L’Associazione riconosce alle OO.SS. firmatarie del presente contratto il ruolo di agenti contrattuali per il personale dipendente non dirigente del settore assicurativo e ritiene che le medesime abbiano un ruolo di primario riferimento anche nel comparto della contrattazione collettiva riguardante i lavoratori delle Agenzie, circostanza che con la presente dichiarazione si rappresenta alle imprese del settore

Per quanto riguarda l’Allegato n. 18 (Accordo quadro sulle flessibilità di accesso al lavoro), si rinvia all’apposito Allegato, già consegnato, che verrà definito in sede di stesura del testo coordinato.