Tipologia: CCNL
Data firma: 21 aprile 2009
Validità: 01.04.2009 - 31.03.2012
Parti: Assoced e Ugl
Settori: Servizi, CED
Fonte: ASSOCED

Sommario:

Premessa
Titolo I - Campo di Applicazione
Articolo 1 - -Validità e sfera di applicazione del contratto
Titolo II - Classificazione del personale
Articolo 2 - Classificazione del personale
Articolo 3 - Deroghe alla classificazione 1.4.2005
Articolo 4 - Automatismi di carriera
Articolo 5 - Mansioni di attesa
Articolo 6 - Campo di applicazione della somministrazione di lavoro
Articolo 7 - Limiti di applicazione
Articolo 8 - Individuazione dei soggetti fornitori
Articolo 4 - Automatismi di carriera
Titolo III - Quadri
Articolo 9 - Declaratoria
Articolo 10 - Orario part-time speciale per Quadri
Articolo 11 - Formazione e aggiornamento
Articolo 12 - Assegnazione della qualifica
Articolo 13 - Polizza assicurativa
Articolo 14 - Indennità di funzione
Titolo IV - Assunzione ordinaria e con contratti atipici
Articolo 15 - Assunzione
Articolo 16 - Documentazione
Articolo 17- Periodo di Prova
Titolo V - Contratto di Apprendistato
Articolo 18 - Definizione
Titolo VI - Contratto di inserimento
Articolo 19 - Definizione
Articolo 20 - Beneficiari
Articolo 21 - Aziende eleggibili
Articolo 22 - Norma di salvaguardia
Articolo 23 - Progetto formativo
Articolo 24 - Durata del progetto
Articolo 25 - Deroghe per i portatori di handicap
Articolo 26 - Norme contrattuali
Articolo 27 - Modelli Formativi
Articolo 28 - Ente Bilaterale
Articolo 29 - Rimando alla normativa
Titolo VII - Gli Istituti del Nuovo Mercato del Lavoro
Articolo 30 - Premessa
Articolo 31 - Richiami normativi
Articolo 32 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Articolo 33 - Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
Articolo 34 - Obblighi di informazione
Articolo 35 - Diritti dei lavoratori somministrati
Articolo 36 - Lavoro intermittente
Articolo 37 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente
Articolo 38 - Lavoro ripartito
Articolo 39 - Soglie numeriche
Articolo 40 - Gestione delle controversie
Titolo VIII - Orario di lavoro
Articolo 41 - Orario normale settimanale
Articolo 42 - Disposizioni per i lavoratori in reperibilità
Articolo 43 - Flessibilità dell'orario
Articolo 44 - Decorrenza dell'orario per i lavoratori comandati fuori sede
Articolo 45 - Fissazione dell'orario
Articolo 46 - Lavoratori discontinui
Titolo IX - Part-Time
Articolo 47 - Premessa
Articolo 48 - Rapporto a tempo parziale
Articolo 49 - Disciplina del rapporto a tempo parziale
Articolo 50 - Riproporzionamento
Articolo 51 - Lavoro supplementare
Articolo 52 - Registro lavoro supplementare
Articolo 53 - Mensilità supplementari - Tredicesima e quattordicesima
Articolo 54 - Preavviso
Titolo X - Lavoro straordinario
Articolo 55 - Norme generali lavoro straordinario
Articolo 56 - Maggiorazioni lavoro straordinario
Articolo 57 - Registro lavoro straordinario
Articolo 58 - Lavoro ordinario notturno - divieto
Titolo XI - Lavoro a Turni
Articolo 59 - Definizione del campo di applicazione
Articolo 60 - Orario di Lavoro
Articolo 61 - Reperibilità
Articolo 62 - Sostituzione del lavoratore turnista
Articolo 63 - Indennità
Articolo 64 - Cumulo delle indennità
Articolo 65 - Deroghe contrattuali
Articolo 66 - Partecipazione dei lavoratori
Titolo XII - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Articolo 67 - Riposo settimanale
Articolo 68 - Festività
Articolo 69 - Retribuzione prestazioni festive
Articolo 70 - Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge
Articolo 71 - Permessi retribuiti - ROL
Titolo XIII - Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa
Articolo 72 - Congedi retribuiti
Articolo 73 - Congedo matrimoniale
Articolo 74 - Diritto allo studio
Articolo 75 - Chiamata alle armi
Articolo 76 - Richiamo alle armi
Articolo 77 - Volontariato civile
Titolo XIV - Ferie
Articolo 78 - Ferie
Articolo 79 - Funzioni pubbliche elettive
Articolo 80 - Determinazione periodo di ferie
Articolo 81 - Richiesta di ferie per festività religiose diverse da quelle di cui all'articolo 68
Articolo 82 - Insorgenza della malattia durante il periodo feriale
Articolo 83 - Normativa per cessazione rapporto
Articolo 84 - Richiamo lavoratore in ferie
Articolo 85 - Irrinunciabilità
Articolo 86 - Registro ferie
Titolo XV - Missioni e Trasferimenti
Articolo 87 - Missioni
Articolo 88 - Trasferimenti
Articolo 89 - Disposizioni per i trasferimenti
Titolo XVI - Malattie e infortuni
Articolo 90 - Malattia
Articolo 91 - Normativa
Articolo 92 - Obblighi del lavoratore
Articolo 93 - Periodo di comporto
Articolo 94 - Trattamento economico di malattia
Articolo 95 - Infortunio
Articolo 96 - Trattamento economico di infortunio
Articolo 97 - Quota giornaliera per malattia ed infortunio
Articolo 98 - Festività
Articolo 99 - Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio
Articolo 100 - Tubercolosi
Articolo 101 - Sicurezza sul lavoro
Articolo 102 - Rimando alla vigente normativa
Titolo XVII - Gravidanza e puerperio
Articolo 103 - Astensione dal lavoro della lavoratrice
Articolo 104 - Astensione dal lavoro del lavoratore
Articolo 105 - Permessi per assistenza
Articolo 106 - Normativa
Articolo 107 - Apprendistato e maternità
Titolo XVIII - Sospensione del lavoro
Articolo 108 - Sospensione
Titolo XIX - Anzianità di servizio
Articolo 109 - Decorrenza anzianità di servizio
Articolo 110 - Computo anzianità frazione annua
Titolo XX - Passaggi di qualifica
Articolo 111 - Mansioni del lavoratore
Articolo 112 - Modificazioni tecnologiche
Articolo 113 - Passaggi di livello
Articolo 114 - Scatti di anzianità
Titolo XXI - Trattamento Economico
Articolo 115 - Normale retribuzione
Articolo 116 - Retribuzione di fatto
Articolo 117 - Retribuzione mensile
Articolo 118 - Quota giornaliera
Articolo 119 - Quota oraria
Articolo 120 - Paga base nazionale conglobata
Articolo 121 - Assorbimenti
Articolo 122 - - Prospetto paga
Titolo XXII - Mensilità supplementari (13ª e 14ª)
Articolo 123 - Tredicesima mensilità
Articolo 124 - Quattordicesima mensilità
Titolo XXIII - Indennità disagio e prestazioni speciali
Articolo 125 - Campo di applicazione
Articolo 126 - Contrattazione di Secondo livello Aziendale o Territoriale
Articolo 127 - Indennità Trasporto Comuni con più di 1.000.000 di abitanti
Articolo 128 - Indennità Trasporto Comuni con più di 500.000 di abitanti
Articolo 129 - Indennità Trasporto Comuni con più di 100.000 di abitanti
Articolo 130 - Indennità Trasporto Comuni con più di 10.000 di abitanti
Articolo 131 - Indennità sotterranei
Articolo 132 - Indennità mensa
Articolo 133 - Indennità mezzi pubblici
Articolo 134 - Indennità locali rumorosi
Articolo 135 - Indennità valori
Articolo 136 - Indennità vestiario - Divisa di lavoro
Articolo 137 - Indennità vestiario - Codice di abbigliamento
Titolo XXIV - Risoluzione del rapporto di lavoro
Articolo 138 - Recesso ex art. 2118 cod. civ.
Articolo 139 - Recesso ex art. 2119 cod. civ.
Articolo 140 - Normativa
Articolo 141 - Nullità del licenziamento
Articolo 142 - Nullità del licenziamento per matrimonio
Articolo 143 - Licenziamento simulato
Articolo 144 - Preavviso
Articolo 145 - Indennità sostitutiva del preavviso
Articolo 146 - Trattamento di fine rapporto
Articolo 147 - Decesso del dipendente
Articolo 148 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto
Articolo 149 - Dimissioni
Articolo 150 - Dimissioni per matrimonio
Articolo 151 - Dimissioni per maternità
Articolo 152 - Modulo per dimissioni
Titolo XXV - Doveri del personale e norme disciplinari
Articolo 153 - Obbligo del prestatore di lavoro
Articolo 154 - Divieti
Articolo 155 - Giustificazioni delle assenze
Articolo 156 - Rispetto orario di lavoro
Articolo 157 - Comunicazione mutamento di domicilio
Articolo 158 - Provvedimenti disciplinari
Articolo 159 - Codice disciplinare
Articolo 160 - Normativa provvedimenti disciplinari
Titolo XXVI - Responsabilità civili e penali
Articolo 161 - Assistenza legale
Articolo 162 - Normativa su procedimenti penali
Titolo XXVII - Relazioni sindacali
Articolo 163 - Relazioni Nazionali
Articolo 164 - Relazioni Regionali
Articolo 165 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Articolo 166 - Regolamento elettorale RSU
Articolo 167 - Assemblea
Articolo 168 - Delegato Provinciale
Articolo 169 - Deleghe Sindacali
Titolo XXVIII - Ente Bilaterale e Formazione Continua
Articolo 170 - Ente Bilaterale
Articolo 171 - Finanziamento dell'Ente Bilaterale
Titolo XXIX - Composizione delle controversie
Articolo 172 - Composizione delle controversie
Articolo 173 - Commissione Paritetica Nazionale
Articolo 174 - Procedure
Articolo 175 - Organismi Paritetici
Articolo 176 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
Articolo 177 - Contributi di assistenza contrattuale per Assoced
Titolo XXX - Accordi Integrativi Regionali
Articolo 178 - Accordi integrativi regionali
Titolo XXXI - Tutela della dignità e parità dei lavoratori
Articolo 179 - Tutela delle lavoratrici madri
Articolo 180 - Pari Opportunità
Articolo 181 - Azioni Positive
Articolo 182 - Molestie sui luoghi di lavoro
Articolo 183 - Lavoratori di lingua non italiana
Articolo 184 - Lavoratori stranieri
Articolo 185 - Aspettativa per tossicodipendenza
Articolo 186 - Tutela dei genitori di portatori di Handicap
Titolo XXXII - Telelavoro
Articolo 187 - Definizione
Articolo 188 - Campo di applicazione
Articolo 189 - Dotazioni strumentali
Articolo 190 - Rottura o danneggiamento di dotazioni strumentali
Articolo 191 - Furto di dotazioni strumentali
Articolo 192 - Orario di lavoro
Articolo 193 - Durata
Articolo 194 - Sicurezza e prevenzione degli infortuni
Articolo 195 - Infortuni
Articolo 196 - Santo patrono
Articolo 197 - Comunicazione dell'Accordo di telelavoro
Articolo 198 - Ricercatori delocalizzati
Articolo 199 - Rimando alla normativa
Titolo XXXIII - Assistenza Sanitaria Integrativa
Articolo 200 - Ente Assistenza Sanitaria Integrativa
Articolo 201 - Iscrizione
Articolo 202 - Quota associativa
Titolo XXXIV - Archivio Contratti
Articolo 203 - Deposito contratto collettivo
Titolo XXXV - Nuovo Modello Contrattuale
Articolo 204 - Invio della piattaforma
Articolo 205 - Contrattazione integrativa aziendale
Titolo XXXVI - Decorrenza e durata del contratto
Articolo 206 - Decorrenza e durata
Tabella A
Tabella B
Allegati
Allegato1 - Protocollo RSU
Allegato 2 - Protocollo 626
Titolo I Aziende fino a 15 dipendenti
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Elezioni del RLS
Art. 3 Durata del mandato
Art. 4 Formazione RLS
Art. 5 Permessi retribuiti per la formazione
Art. 6 Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS
Art. 7 Rappresentate del lavoratori per la Sicurezza Territoriale
Art. 8 Applicazione D.Lgs. 626/94
Art. 9 Dimensioni del territorio
Art. 10 Durata del mandato
Art. 11 Clausola estensiva
Titolo II organismo paritetico
Art. 12 Costituzione
Art. 13 Territorialità
Art. 14 Funzionamento OP
Art. 15 Retribuzione RLST
Art. 16 Notifica nominativi RLST
Titolo III Aziende con più di 15 dipendenti
Art. 17 Sfera di applicazione
Art. 18 Numero degli RLS
Art. 19 Monte ore per RLS
Art. 20 Garanzie per gli RLST
Art. 21 Modalità di elezione
Titolo IV - Formazione degli RLS/RLST
Art. 22 Formazione RLS/RLST
Art. 23 RLST
Art. 24 RLS
Art. 25 Permessi per la formazione
Titolo V Percorso formativo
Art. 26 Materie formative
Art. 27 Criteri valutativi
Art. 28 Riconoscimento RLS
Art. 29 Accesso ai luoghi di lavoro
Art. 30 Modalità di consultazione
Art. 31 Informazione
Art. 32 Documentazione aziendale
Art. 33 Norme di salvaguardia ed estensive
Titolo VII Norme transitorie e finali
Art. 34 Sostituzione RLS
Art. 35 Aziende sino a 200 dipendenti
Art. 36 Aziende con più di 200 dipendenti
Art. 37 Sostituzione RLST
Art. 38 Clausola di salvaguardia
Art. 39 Decorrenza e durata
Allegato 3 - Statuto EBCE
Allegato 4 - Statuto Fondo EASI
Allegato 5 - Allegato contrattuale per il Contratto di Apprendistato
Premessa
Titolo I - Principi generali
Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Limiti anagrafici
Art. 3 - Il periodo di prova
Art. 4 - Inquadramento
Art. 5 - Durata
Art. 6 - Proporzione numerica
Titolo II - Diritto alla formazione
Art. 7 - Obbligo formativo
Art. 8 - Formazione: contenuti
Art. 9 - Tutor
Art. 10 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 11 - Doveri dell'apprendista
Titolo III - Diritti degli apprendisti
Art. 12 - Diritti dell'apprendista
Art. 13 - Retribuzione
Art. 14 - Norma speciale
Art. 15 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 16 - Trattamento normativo
Art. 17 - Trattamento economico per malattia dell'apprendista
Art. 18 - Altri diritti previdenziali
Titolo IV - Rimandi normativi e contrattuali
Art. 19 - Applicabilità norme contrattuali
Art. 20 - Inscindibilità
Art. 21 - Regime transitorio
Art. 22 - Competenze EBCE
Art. 23 - Decorrenza e durata
Allegato 6 - Tabella storica delle retribuzioni
Allegato 7 - Modulo per dimissioni

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Centri Elaborazione Dati 1 aprile 2009

Addì 21 del mese di aprile dell’anno duemilanove, in Roma, presso la sede della Ugl - Terziario si sono incontrati: l'Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati - Assoced, rappresentata dal suo Presidente […], dal Vice Presidente […] e da una delegazione composta dai dirigenti […] con l'assistenza della Confterziario nella persona […] della Direzione per le Relazioni Istituzionali ed Industriali. Ugl Terziario - Federazione Nazionale rappresentata da: Ugl Federazione Nazionale del Terziario, Rappresentata dal Segretario Nazionale Servizi Privati […].
Le quali hanno sottoscritto il presente accordo contrattuale per la regolamentazione dell'apprendistato nei Centri Elaborazione Dati, composto da:
- 1 Premessa
- 36 Titoli
- 206 Articoli
- 2 Tabelle
- 6 Allegati

Premessa
[…]
Nello specifico delle norme contrattuali le Parti sottoscrittrici hanno inteso operare le seguenti modifiche al testo del CCNL:
1) estrapolazione dal testo del CCNL delle norme riguardanti il contratto di apprendistato e la sua contestuale normazione mediante un protocollo contrattuale che, pur collegato al testo contrattuale, sia autonomamente modificabile, ad opera della Commissione Paritetica Nazionale in seno all'Ente Bilaterale dei Centri Elaborazione Dati;
2) revisione generale delle norme applicabili ai CED a dimensione industriale per quanto attiene alle indennità ed alla gestione delle relazioni sindacali aziendali;
3) volontà di rilancio del welfare contrattuale mediante un'accresciuta attenzione all'Ente Bilaterale, al Fondo di assistenza Sanitaria - Fondo EASI - ed alle politiche di formazione continua con progetti di collaborazione e sinergie tra Parti Sottoscrittrici e Fondazienda.
Le Parti si danno, altresì, atto della necessità di attivare un momento di confronto interconfederale per la valutazione dello stato applicativo delle nuove norme contrattuali al fine di monitorare l'applicabilità delle norme e la loro rispondenza ai bisogni del settore dei CED.
Per rendere più facilmente accessibile il contratto collettivo ed i suoi strumenti applicativi le Parti hanno inteso attivare uno specifico portale internet, all'indirizzo www.CCNLced.it, dove le imprese ed i lavoratori potranno trovare tutte le informazioni per applicare correttamente il contratto stesso. A tal proposito le Parti attribuiscono grande importanza a questo passo che vede per la prima volta l'attivazione di un portale internet, non gestito singolarmente dalle Associazioni sottoscrittrici ma pariteticamente affidato all'Ente Bilaterale.

Titolo I - Campo di Applicazione
Articolo 1 - Validità e sfera di applicazione del contratto

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i lavoratori interinali forniti da società autorizzate e, se compatibili a tempo determinato, tra tutti i Centri Elaborazione Dati qui di seguito elencati ed il relativo personale dipendente.
A) Centri elaborazione dati contabili;
B) Centri elaborazione cedolini paghe;
C) Centri elaborazione data entry;
D) Centri elaborazione dati per amministrazioni pubbliche;
E) Centri elaborazione servizi per il commercio e/o artigianato;
F) Centri elaborazione dati per la comunicazione aziendale (Telemarketing);
G) Centri elaborazione dati per attività di mailing e publishing;
H) Centri Elaborazione Dati operanti come Internet Provider;
I) Centri Elaborazione Dati operanti per la fornitura di servizi commerciali o non forniti per conto terzi in modalità on line (customer care);
J) Centri Elaborazione Dati operanti con fornitori di servizi a valore aggiunto per gli utenti in rete (Call - Center);
K) altri centri che operino in aree riconducibili alle precedenti declaratorie.

Articolo 5 - Mansioni di attesa
I lavoratori inquadrati nelle seguenti mansioni:
- Custode;
- Portiere;
- Centralinista;
al fine della determinazione dell'orario settimanale, sono considerati lavoratori con mansioni di attesa o con mansioni prevalentemente di attesa.


Titolo VI - Contratto di Inserimento
Articolo 23 - Progetto formativo

Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è il puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure:
- Sottoscrizione da parte del lavoratore della lettera di assunzione e dell'allegato progetto formativo;
- Progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di legge, indicante: la durata del progetto stesso, la mansione e la qualifica professionale di approdo alla conclusione dello stesso, il numero delle ore destinate alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento, le coperture assicurative che l'azienda riconoscerà al lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo e la retribuzione garantita;
- La certificazione da parte dell'Ente Bilaterale del suddetto progetto formativo.

Articolo 25 - Deroghe per i portatori di handicap
Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici il contratto di inserimento, previa certificazione da parte dell'Ente Bilaterale può prevedere una durata massima di 36 mesi.
In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore dovranno essere aumentate per consentire una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.

Articolo 26 - Norme contrattuali
Ai lavoratori con contratto di inserimento si applicherà integralmente il presente contratto collettivo con la sola esclusione del titolo riguardante il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro dove, con analogia a quanto già previsto per i Contratti di Formazione e Lavoro, il contratto potrà prevedere diverse durate.
[…]

Articolo 27 - Modelli Formativi
I modelli formativi, fermo restando l'obbligo di rispondere ai requisiti di legge, sono formulati utilizzando i modelli di contratto di inserimento elaborati dall'Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati - EBCE utilizzabili dal sito www.CCNLced.it, previa iscrizione all'Ente stesso seguendo le procedure indicate.

Articolo 28 - Ente Bilaterale
L'Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati - EBCE si incarica, in merito al precedente articolo, di svolgere la funzione di redigere tutte le fasi del progetto formativo, la sua durata e il campo di applicazione nonché l'azione di certificazione obbligatoria del contratto stesso, di assistenza e supervisione dei contratti di certificazione.

Articolo 29 - Rimando alla normativa
Per tutto quanto qui non previsto le Parti demandano alla legislazione vigente e agli orientamenti ministeriali che dovessero emergere e che stabiliscono di delegare all'Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati - EBCE ulteriori compiti e funzioni.

Titolo VII - Gli Istituti del Nuovo Mercato del Lavoro
Articolo 34 - Obblighi di informazione

L'impresa utilizzatrice, con più di 15 dipendenti, comunica alle RSU e, in mancanza, alle OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
a) il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 32 e 33 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi;
b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1 marzo di ciascun anno all'Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati - EBCE.

Articolo 35 - Diritti dei lavoratori somministrati
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti artt. 32 e 33 presso l'impresa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]
I lavoratori somministrato hanno diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa utilizzatrice.
[…]
I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Articolo 36 - Lavoro intermittente
[…]
L'azienda, con più di 15 dipendenti, è tenuta a informare con cadenza annuale la RSU e in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo a livello territoriale.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1 marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale.

Articolo 37 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]

Articolo 38 - Lavoro ripartito
[…]
L'azienda, con più di 15 dipendenti, è tenuta ad informare con cadenza annuale la RSU e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1 marzo di ciascun anno all'Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati - EBCE.

Titolo VIII - Orario di lavoro
Articolo 41 - Orario normale settimanale

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali.
Sempre nel limite dell'orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa, non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.

Articolo 42 - Disposizioni per i lavoratori in reperibilità
I Centri Elaborazione Dati per la copertura di emergenze tecniche occorrenti fuori dall'orario di apertura degli uffici, possono richiede ad alcuni dipendenti di restare in reperibilità.
La richiesta dell'azienda deve essere presentata in forma scritta al dipendente, che se accetta, provvede a firmare un'apposita comunicazione di servizio.
La reperibilità non può essere richiesta durante i periodi di ferie, malattia, infortunio, aspettativa, maternità o permesso per studio.
[…]

Articolo 43 - Flessibilità dell'orario
Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno s'intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

Articolo 46 - Lavoratori discontinui
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
1) uscieri;
2) inservienti;
3) fattorini, abilitati alla guida di motocicli e/o autoveicoli;
è fissata nella misura di 45 ore settimanali.
Qualora i lavoratori di cui al 1° comma del presente articolo svolgano nei periodi di attesa altre mansioni, sempre riconducibili con il proprio inquadramento, l'orario di lavoro sarà di 40 ore settimanali.

Titolo IX - Part-Time
Articolo 52 - Registro lavoro supplementare

Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate a cura dell'azienda su apposito registro.
Le Organizzazioni sindacali regionali o provinciali firmatarie del presente CCNL potranno consultarlo o presso la sede del Centro Elaborazione Dati stesso oppure presso la sede della Assoced.
Il registro di cui al presente articolo può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la gestione del personale informatizzata.

Titolo X - Lavoro straordinario
Articolo 55 - Norme generali lavoro straordinario

Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 100 ore annue.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, e dell'art. 9 del relativo regolamento.

Articolo 57 - Registro lavoro straordinario
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali e provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione imprenditoriale.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nei Centri Elaborazione Dati che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamentari.

Articolo 58 - Lavoro ordinario notturno - divieto
È vietata la prestazione notturna ordinaria per i dipendenti dei CED che applicano il presente Contratto ad esclusione dei CED ad organizzazione di tipo industriale, di cui al Titolo XI.

Titolo XI - Lavoro a Turni
Articolo 59 - Definizione del campo di applicazione

La presente normativa si applica ai Centri Elaborazione Dati che rientrano nelle seguenti tipologie di orario di lavoro:
- lunghi: più di 12 ore giornaliere di apertura per 6 giorni a settimana;
- lunghissima: più di 12 ore giornaliere per 365 giorni;
- h24: per i CED che non operano mai interruzioni nell'attività.

Articolo 60 - Orario di Lavoro
I Centri Elaborazione Dati ricompresi nel campo di applicazione possono ricorrere a nastri orari con turni fissi o variabili.
I dipendenti assunti con l'indicazione di lavoro a turni non hanno diritto alle maggiorazioni previste per il lavoro ordinario notturno e/o festivo.
Ai lavoratori assunti secondo il comma precedente il CED attribuirà un titolo di preferenza nelle richieste di cambio turno o di aumento dell'orario lavorativo per i contratti part-time.

Articolo 61 - Reperibilità
I Centri Elaborazione Dati per la copertura di emergenze tecniche occorrenti fuori dall'orario di apertura degli uffici, possono richiede ad alcuni dipendenti di restare in reperibilità.
La richiesta dell'azienda deve essere presentata in forma scritta al dipendente, che se accetta, provvede a firmare un'apposita comunicazione di servizio.
La reperibilità non può essere richiesta durante i periodi di ferie, malattia, infortunio, aspettativa, maternità o permesso per studio.
[…]

Articolo 62 - Sostituzione del lavoratore turnista
Al fine di garantire la copertura del servizio in caso di improvvisa mancanza di un turnista con un preavviso inferiore a 12 ore, l'azienda potrà richiedere al lavoratore del turno precedente e al lavoratore del turno successivo, l'effettuazione di una fascia di lavoro straordinario pari all'intero turno mancante.
Fermo restando il divieto di richiedere una prestazione lavorativa superiore alle 12 ore consecutive.
I lavoratori che effettueranno la copertura straordinaria del turno avranno diritto al pagamento dello straordinario ed al riconoscimento di un permesso retribuito di 8 ore da fruirsi in accordo con l'azienda entro i successivi 4 mesi.

Articolo 63 - Indennità
I lavoratori ricompresi nel campo di applicazione del presente titolo, a compensazione dei disagi derivanti dallo svolgimento dell'attività a turnazione, hanno diritto alle seguenti maggiorazioni:
a - Per tutti i lavoratori che effettuano lavoro a turni un indennità pari al 10% della retribuzione di fatto di cui all'articolo 116;
b - Per i soli lavoratori che svolgono la propria prestazione lavorativa a turno fisso notturno e/o festivo (per festivo si intendono le domeniche e le festività di cui all'articolo 68), un'indennità pari al 20% della retribuzione di fatto di cui all'articolo 116.
In caso di prestazione lavorativa a turni solo per brevi periodi, meno di 6 settimane nel corso dell'anno, al lavoratore non spetterà alcuna indennità e andrà retribuito secondo le norme di cui agli Artt.130 e seguenti.
In caso di prestazione lavorativa a turni per un periodo superiore alle 6 settimane ma inferiore alle 26 settimane, il lavoratore dovrà optare, nella forma scritta, all'atto della richiesta di copertura temporanea del turno da parte dell'azienda, tra l'indennità forfettaria prevista nel presente articolo o il pagamento delle maggiorazioni contrattuali. (straordinario e notturno)
Per turni di sostituzione di durata superiore alle 26 settimane, ai lavoratori sarà attribuita l'indennità forfettaria.

Articolo 64 - Cumulo delle indennità
I lavoratori turnisti possono percepire anche l'indennità di reperibilità di cui all'articolo 61.

Articolo 66 - Partecipazione dei lavoratori
Le aziende per la applicazione di quanto previsto nel presente titolo , in particolar modo per la definizione dell'articolazione dei turni, dovranno sottoscrivere un accordo con la RSU, ove questa non sia presente o nelle aziende con meno di 15 dipendenti, la contrattazione andrà effettuata direttamente con i lavoratori interessati dal lavoro a turni.
Nel caso di accordi raggiunti direttamente con i lavoratori gli stessi potranno essere spediti per la certificazione all'ente bilaterale il quale effettuerà un controllo di conformità di legge e contrattuale.

Titolo XII - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Articolo 67 - Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nella giornata della domenica o in altra giornata se comunicato dall'azienda per iscritto all'atto dell'assunzione nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.

Articolo 70 - Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 115 fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo XV - Missioni e Trasferimenti
Articolo 89 - Disposizioni per i trasferimenti

A norma dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore non può essere trasferito da un'unità aziendale ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
[…]

Titolo XVI - Malattie e infortuni
Articolo 91 - Normativa

[…] Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Articolo 95 - Infortunio
Così come previsto dal Decreto legislativo numero 626/94 e successive modificazioni, il datore di lavoro è obbligato dall'art. 4, comma O, del succitato decreto ha tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno.
Per la copertura assicurativa dei lavoratori da infortuni sul lavoro e le malattie professionali i Centri Elaborazione Dati sono tenuti ad assicurare presso l'Inail i propri dipendenti, secondo la normativa vigente.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso, il presentarsi di questa fattispecie costituisce violazione del successivo art. 106.
[…]

Articolo 100 - Tubercolosi
[…]
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9, legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia, in caso di contestazione il merito all'idoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Presidio sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, legge 28 febbraio 1953, n. 86.
[…]

Articolo 101 - Sicurezza sul lavoro
Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro di cui agli artt. 18, 19 e 20 del Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modificazioni, si rimanda all'allegato 02 del presente contratto.

Articolo 102 - Rimando alla vigente normativa
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Restano altresì immutate le potestà delle legislazioni speciali previste per le Regioni Autonome e per le Province Autonome di Bolzano/Sudtirol e Trento.

Titolo XVII - Gravidanza e puerperio
Articolo 103 - Astensione dal lavoro della lavoratrice

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi (facoltativo) dopo il periodo di cui alla lettera c);
Il godimento dei periodi di cui alle lettere a) e c), può, mediante presentazione di idonea certificazione medica del Servizio Sanitario Nazionale, essere così diversamente articolato:
a) per il mese precedente la data presunta del parto indicata dal certificato medico di gravidanza;
c) per i quattro mesi dopo il parto.
La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
[…]

Articolo 105 - Permessi per assistenza
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 21 febbraio 1993.
La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata in ogni caso all'esplicito consenso scritto della madre. Inoltre, il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i periodi in cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei periodi di astensione obbligatoria o di assenza facoltativa o quando, per altre cause, l'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Articolo 106 - Normativa
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Articolo 107 - Apprendistato e maternità
Le norme previste dalle leggi e dal presente contratto collettivo in tutela della maternità hanno valore per tutte le categorie di dipendenti regolati dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Titolo XXIII - Indennità disagio e prestazioni speciali
Articolo 125 - Campo di applicazione

Le indennità previste dal presente titolo saranno attribuite, caso per caso secondo le occorrenze, in tutti i CED che occupino più di 10 dipendenti, inclusi gli apprendisti.
Le indennità saranno pagate per dodici mensilità o pro rata in caso di frazioni utili di mese.
I lavoratori in malattia, infortunio, ferie, permesso, recupero, aspettativa, maternità, sospensione disciplinare non hanno diritto a percepire le indennità.

Articolo 126 - Contrattazione di Secondo livello Aziendale o Territoriale
I CED con meno di 10 dipendenti potranno prevedere, con apposita contrattazione integrativa aziendale o territoriale l'erogazione delle indennità di cui al presente titolo.

Articolo 131 - Indennità sotterranei
I lavoratori che, nel rispetto della vigente normativa sulla salubrità dei luoghi di lavoro, prestino la loro attività lavorativa in locali sotterranei o privi di illuminazione naturale, percepiranno un'indennità giornaliera di 0,50 Euro.

Articolo 134 - Indennità locali rumorosi
I lavoratori che prestino l'intera attività lavorativa in locali al cui interno sia attive, per la maggior parte del tempo, stampanti o altri macchinari rumorosi percepiranno un'indennità giornaliera pari a 0,25 Euro.

Titolo XXIV - Risoluzione del rapporto di lavoro
Articolo 139 - Recesso ex art. 2119 cod. civ.

Ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi.
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo;

- l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;

- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;

- il comportamento tendente a creare costrizione psicologica e/o fisica fra i dipendenti motivato da comportamenti discriminatori e/o da molestie sessuali.
[…]

Titolo XXV - Doveri del personale e norme disciplinari
Articolo 158 - Provvedimenti disciplinari

La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art.115;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:

- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;

Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata e per la seconda mancanza di diligenza nella consegna di valori di clienti se nell'anno in corso è già stata inflitta una multa per analogo motivo;

Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:

- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza previste dal Decreto Legislativo 626/94;

- la recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, e per la terza mancanza di diligenza nella consegna di valori dei clienti se nell'anno in corso è già stata comminata la sospensione per analogo motivo;
[…]

Titolo XXVII - Relazioni sindacali
Articolo 163 - Relazioni Nazionali

Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza ascritta ad un sistema di relazioni industriali basato sulla concertazione e sul raffreddamento delle vertenze collettive.
A tal proposito l'Assoced e la Ugl Terziario si incontreranno, entro sei mesi dalla firma del presente contratto, per una valutazione congiunta sull'andamento del settore e dei trend occupazionali.
Nella stessa riunione si valuteranno le proposte avanzate dall'Osservatorio Paritetico Nazionale ex Commissione Paritetica Nazionale al fine di rendere operative le eventuali proposte avanzate dalla Commissione stessa in tema di inquadramento di nuove figure professionali o di mutamento dei contenuti di professionalità per mansioni già definite nel testo contrattuale ma interessate da profondi mutamenti inerenti le tecnologie di applicazione.

Articolo 167 - Assemblea
Nei Centri Elaborazione Dati con più di 15 dipendenti, la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa:
[…]

Articolo 168 - Delegato Provinciale
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da CED con meno di 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL nomineranno un Delegato Sindacale Territoriale (DST).
Al Delegato Sindacale Territoriale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso i CED con meno di 15 dipendenti presenti nel territorio di competenza, oltre all'esercizio della tutela dei lavoratori nei casi rientranti nella previsione dell'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
[…]

Titolo XXVIII - Ente Bilaterale e Formazione Continua
Articolo 170 - Ente Bilaterale

Le parti stipulanti, per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo, delegano l'Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati - EBCE a svolgere le seguenti finalità:
- gestire i contratti di formazione e lavoro;

- realizzare corsi di formazione professionali;
- svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;
- ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al Cnel come previsto dalla legge;
- emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
- esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
- realizzare iniziative di carattere sociale;
- istituire comitato di vigilanza nazionale;
- promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi;
- favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
- seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;

- svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
L'Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati - EBCE - è dotato di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di redimere eventuali controversie.
Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati - EBCE - sono composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
L'Ente Bilaterale Nazionale - EBCE - promuove tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.
È cura dell'Ente Bilaterale la distribuzione del presente CCNL su tutto il territorio nazionale.

Titolo XXIX - Composizione delle controversie
Articolo 173 - Commissione Paritetica Nazionale

La Commissione Paritetica Nazionale è composta da quattro componenti designati dalla Assoced, da quattro componenti designati dalla OO.SS. firmatarie del presente CCNL, da un Presidente nominato di comune accordo tra le parti.
Funzioni della Commissione Paritetica Nazionale sono:
- preparazione dei testi di lavoro per gli incontri nazionali di cui al precedente articolo 163;
- valutazione dello stato di applicazione del CCNL nel territorio;
- definizione di standards applicativi comuni, su tutto il territorio nazionale, degli istituti di cui al presente CCNL;
- istruttoria delle pratiche inerenti le vertenze collettive direttamente collegate con l'autentica interpretazione contrattuale;
- istruttoria della pratiche connesse con le nuove figure professionali o con quelle interessate da rilevanti mutamenti di contenuto professionale ai sensi del precedente art. 170.
La Commissione Paritetica Nazionale è organizzata e finanziata dall'ente bilaterale -EBCE.

Articolo 175 - Organismi Paritetici
L'Assoced e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, promuoveranno la costituzione di appositi Organismi Paritetici per la gestione delle problematiche connesse con:
- Formazione professionale;
- Formazione Continua;

Titolo XXX - Accordi Integrativi Regionali
Articolo 178 - Accordi integrativi regionali

In sede di incontro regionale, di cui al precedente art. 164 la Assoced e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL potranno stipulare appositi contratti integrativi regionali per le materie che gli Accordi sulla Politica dei Redditi delegano alla contrattazione di secondo livello.
Analogamente in questa sede si potranno stipulare accordi di gestione sulle materie rientranti nel passaggio di competenze tra l'amministrazione centrale dello Stato e le Regioni autonome ed ordinarie

Titolo XXXI - Tutela della dignità e parità dei lavoratori
Articolo 182 - Molestie sui luoghi di lavoro

Le aziende si adopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali.
Le Parti richiamano la massima attenzione sul fenomeno dello Stalking, così come identificato dal D.L. 23 febbraio 2009, numero 11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2009.

Articolo 183 - Lavoratori di lingua non italiana
Le aziende favoriranno l'utilizzazione da parte di lavoratori extracomunitari delle previsioni di cui all'allegato 05 del presente CCNL per l'accesso a corsi di formazione per il conseguimento di una conoscenza basica della lingua italiana.

Titolo XXXII - Telelavoro
Articolo 187 - Definizione

Si definisce telelavoro l'attività lavorativa svolta dal dipendente senza la sua presenza fisica all'interno dei locali aziendali.
Non è telelavoro lo svolgimento di mansioni che richiedono, per la loro intrinseca natura, la presenza del lavoratore fuori dai locali aziendali, quali ad esempio:
- autisti;
- lavoratori comandanti presso altre ditte o presso cantieri e/o appalti;
- ogni altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato luogo estraneo ai locali aziendali.

Articolo 189 - Dotazioni strumentali
Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro dovranno essere fornite dall'azienda e resteranno di proprietà aziendale.
[…]

Articolo 190 - Rottura o danneggiamento di dotazioni strumentali
In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al lavoratore, lo stesso dovrà darne immediata comunicazione all'azienda che potrà inviare presso il domicilio del lavoratore, durante l'orario di lavoro, un proprio tecnico o un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto ed operare le necessarie riparazioni/sostituzioni.
Il rifiuto di far accedere un tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporterà l'automatica estinzione del rapporto di telelavoro ed il ripristino della normale attività presso la sede aziendale.

Articolo 192 - - Orario di lavoro
L'orario di lavoro del dipendente a distanza dovrà essere lo stesso previsto dal contratto.
Viceversa l'orario di inizio e la pausa di metà giornata potranno essere oggetto di specifico accordo tra l'azienda ed il lavoratore.
[…]

Articolo 194 - Sicurezza e prevenzione degli infortuni
L'azienda dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell'inizio della prestazione con modalità di telelavoro, una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere a conoscenza delle prescrizioni di sicurezza ed igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrà utilizzare.

Articolo 195 - Infortuni
In caso di infortunio il lavoratore, ai sensi della normativa contrattuale sugli infortuni, dovrà darne immediata comunicazione all'azienda fornendo una dettagliata relazione sulle modalità che hanno portato all'incidente stesso, salvo comprovati impedimenti.

Articolo 199 - Rimando alla normativa
Per tutto quanto qui non previsto si rimanda al testo contrattuale, all'Ente bilaterale per eventuali controversie applicative ed alla legislazione vigente.

Allegati
Allegato 2 Norme per l'applicazione del D.Lgs 626/94
Titolo I Aziende fino a 15 dipendenti

Art. 1 Sfera di applicazione
L'individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avverrà mediante elezione tra tutti i dipendenti dell'azienda durante un'assemblea appositamente convocata con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno.

Art. 2 Elezioni del RLS
L'RLS è eletto con il sistema del voto uninominale per liste contrapposte.
Godono del diritto al voto tutti i lavoratori indipendentemente dal contratto di lavoro ad essi applicato - a tempo determinato, indeterminato, formazione lavoro.
Sono eleggibili solo i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 3 Durata del mandato
Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezioni.

Art. 4 Formazione RLS
Per la formazione degli RLS nelle aziende sino a 15 dipendenti valgono le norme di cui al successivo Titolo III.

Art. 5 Permessi retribuiti per la formazione
Per la formazione basica l'RLS avrà a disposizione 50 ore annue di permesso retribuito.
Nel caso di successive rielezioni l'RLS non potrà usufruire del presente articolo.

Art. 6 Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS
Le aziende metteranno a disposizione del RLS 50 ore annue di permessi retribuiti.
Considerate le caratteristiche dimensionali delle aziende di cui al presente titolo l'utilizzo dei permessi retribuiti dovrà essere comunicato con almeno 3 gg. di preavviso.

Art. 7 Rappresentate del lavoratori per la Sicurezza Territoriale
È prevista la facoltà per i dipendenti da aziende sino a 15 lavoratori di demandare le funzioni del RLS ad un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST), che svolgerà le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di aziende ricomprese in uno specifico territorio.

Art. 8 Applicazione D.Lgs. 626/94
L'RLST è espressione dell'Organismo Paritetico (O.P.) per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 per il settore dei Centri Elaborazione Dati.
Accedono all'O.P le OO.SS. stipulanti il CCNL CED e sottoscrittrici del presente protocollo.

Art. 9 Dimensioni del territorio
L'O.P. designerà ogni RLST in ragione o del rapporto 1 RLST ogni 2.000 addetti e/o 1 RLST sino ad un massimo di 250 imprese.

Art. 10 Durata del mandato
La durata del mandato di nomina degli RLST avrà base triennale con possibilità di successive nuove designazioni.

Art. 11 Clausola estensiva
È concessa alle aziende sino a 30 dipendenti, o ad unità produttive di pari grandezza, la facoltà di ricorrere alla designazione del RLST per l'applicazione dei disposti di Legge.
Le aziende o U.P. che ricorreranno alla presente opzione dovranno associarsi all'O.P..

Titolo II organismo paritetico
Art. 12 Costituzione

L'O.P. per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 per i Centri Elaborazione Dati è costituito pariteticamente dalle OO.SS. di cui all'art. 7 e dalla ASSOCED.

Art. 13 Territorialità
L'O.P. si articola su due livelli: nazionale e territoriale.
Il livello territoriale corrisponderà a quello regionale.

Art. 14 Funzionamento OP
Il funzionamento dell'O.P. è garantito da una quota associativa pari allo 0,1% della retribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende sino a 15 dipendenti.
L'incarico di esattore delle quote sarà demandato, mediante convenzione, ad un Ente di diritto pubblico.

Art. 15 Retribuzione RLST
L'O.P. provvederà alla retribuzione degli RLST con l'esclusione degli oneri previdenziali ai sensi dell'art. 30 della Legge 300/70.

Art. 16 Notifica nominativi RLST
L'O.P. provvederà a notificare i nominativi degli RLST a tutte le aziende interessate, alle Associazioni datoriali ed all'UPLMO competente territorialmente, unitamente con l'attribuzione agli RLST di un documento di riconoscimento.

Titolo III Aziende con più di 15 dipendenti
Art. 17 Sfera di applicazione

Per le aziende e/o unità produttive con più di 15 dipendenti l'individuazione del RLS avverrà mediante elezione tra tutti i lavoratori occupati presso la stessa unità produttiva.

Art. 18 Numero degli RLS
Il numero degli RLS da eleggere sarà di:
- aziende da 16 a 200 dipendenti 1 RLS
- aziende da 201 a 500 dipendenti 3 RLS
- aziende con più di 500 dipendenti 6 RLS.

Art. 19 Monte ore per RLS
Per l'espletamento delle proprie mansioni è previsto l'utilizzo di un monte ore retribuito pari a:
- aziende da 16 a 100 dipendenti 100 ore annue per RLS
- aziende con più di 100 dipendenti 144 ore annue per RLS.

Art. 20 Garanzie per gli RLST
Ai RLST si applicano le garanzie previste dalla Legge 300/70 per i dirigenti di RSA.

Art. 21 Modalità di elezione
Per l'elezione dell'RLS valgono le norme pattuite per l'elezione delle RSU, di cui all'allegato B.

Titolo IV - Formazione degli RLS/RLST
Art. 22 Formazione RLS/RLST

La formazione degli RLS/RLST verterà su argomenti individuati dall'O.P..
È prevista la facoltà per le aziende di integrare le materie individuate dall'O.P. con specifiche conoscenze direttamente rispondenti al ciclo produttivo dell'azienda medesima.

Art. 23 RLST
La formazione del RLST sarà effettuata in via esclusiva dall'O.P. anche mediante l'utilizzazione di appositi Enti o Istituti di formazione.
Solo il raggiungimento dei previsti livelli formativi consentirà alle OO.SS. di designare a RLST i propri dirigenti indicati.

Art. 24 RLS
La formazione degli RLS eletti potrà avvenire o presso l'O.P., con le modalità di cui all'art. 25, o presso l'azienda stessa
Le materie e la ripartizione della formazione non potranno in ogni caso differire dal modello previsto dall'O.P. salvo che per integrazioni formative di cui all'art. 22.

Art. 25 Permessi per la formazione
Le aziende metteranno a disposizione degli RLS al momento della loro elezione 100 ore annue per la formazione basica.
Qualora allo scadere del proprio mandato il RLS risultasse rieletto non si avrà erogazione del monte ore per la prima nomina.

Titolo V Percorso formativo
Art. 26 Materie formative

La formazione, fermi restando i naturali mutamenti ed aggiornamenti che dovessero rendersi necessari, sarà suddivisa in tre aree conoscitive: normativa di Legge; normative contrattuali; nozioni di comunicazione, gestione d'impresa e valutazione del rischio.

Art. 27 Criteri valutativi
L'O.P. elaborerà sulle materie di cui al precedente articolo metodi formativi e valutativi tali da garantire l'uniformità di giudizio sui livelli di apprendimento raggiunto dagli RLS/RLST.

Art. 28 Riconoscimento RLS
Qualora un lavoratore eletto RLS, successivamente al percorso formativo, non raggiungesse gli standard conoscitivi minimi, l'azienda potrà erogare ai RLS un ulteriore monte ore formativo.
Le ore formative concesse in surplus saranno poste per metà a carico diretto dell'azienda per l'altra metà sottratte al monte ore di cui agli artt. 6 e 18.

Art. 29 Accesso ai luoghi di lavoro
I RLS/RLST avranno diritto di accesso ai luoghi di lavoro con semplice informazione preventiva alla Direzione Aziendale, da comunicarsi anche all'O.P. nel caso di RLST.
Unici limiti al diritto di accesso ai luoghi di lavoro saranno quelli di legge. L'azienda potrà richiedere la presenza obbligatoria del proprio titolare e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di un proprio incaricato di fiducia.

Art. 30 Modalità di consultazione
Per i diritti di informazione previsti dal D.Lgs. 626/94 l'azienda provvederà a consultare il/i RLS/RLST in un apposito incontro convocato - con indicazione specifica degli argomenti da trattare - con almeno due giorni di preavviso.
Nel verbale della riunione dovranno risultare le osservazioni che il/i RLS/RLST porteranno alle comunicazioni aziendali.
Il verbale, indipendentemente dall'approvazione della materia presentata in informativa, dovrà essere firmato congiuntamente dall'azienda, mediante un suo delegato, e dal/i RLS/RLST.

Art. 31 Informazione
Il diritto di informazione potrà essere esercitato dal RLS/RLST su tutta la materia concernente la valutazione del rischio in azienda.
La documentazione inerente le assicurazioni sociali obbligatorie potrà, altresì, essere consultata, fatto salvo il diritto alla riservatezza dei lavoratori.

Art. 32 Documentazione aziendale
Nell'espletamento del diritto all'informazione il RLS/RLST non potrà asportare nessun documento di provenienza aziendale per il quale l'azienda dichiari, con propria responsabilità, la riservatezza.
È fatto, comunque, esplicito divieto al RLS/RLST di comunicare ad esterni conoscenze o dati tecnici sull'organizzazione del lavoro e sulle metodologie produttive ad esso venuti a conoscenza nell'espletamento del proprio mandato.

Art. 33 Norme di salvaguardia ed estensive
La contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione dei diritti di informazione per meglio aderire alle esigenze di tutela e prevenzione.

Titolo VII Norme transitorie e finali
Art. 34 Sostituzione RLS

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dall'incarico di RLS si procederà all'immediata sostituzione con le modalità di cui agli artt. 34 e 35.

Art. 35 Aziende sino a 200 dipendenti
Nelle previsioni di cui all'art. 29 si convocherà un'assemblea per effettuare nuove elezioni.

Art. 36 Aziende con più di 200 dipendenti
In caso di dimissioni di 1 o più componenti la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza si procederà con la nomina in sostituzione del primo dei non eletti.
Agli RLS subentrati si applica il disposto dell'art. 25.

Art. 37 Sostituzione RLST
L'O.P. potrà in qualsiasi momento effettuare sostituzioni e/o integrazioni degli RLST nominati.
Per ogni sostituzione e/o modifica l'O.P. seguirà la procedura di cui all'art. 16.

Art. 38 Clausola di salvaguardia
Gli RLST sostituiti resteranno a carico delle O.S. di appartenenza mediante utilizzo dell'art. 30 Legge 300/70 con retribuzione a cura dell'O.P. sino alla scadenza dell'anno solare.
Dall'1 gennaio successivo o riprenderanno servizio presso l'azienda in cui sono occupati o resteranno a totale onere e carico della O.S. che ne richiede l'aspettativa sindacale non retribuita.

Art. 39 Decorrenza e durata
Il presente accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la firma per la parte normativa e 90 giorni dopo la firma per l'attivazione dell'O.P. con il collegato Fondo.
Il presente accordo potrà essere disdetto in qualsiasi momento e da qualsiasi sottoscrittore con 180 giorni di preavviso mediante lettera raccomandata a/r a tutte le parti sottoscrittrici.

Allegato 5 - Protocollo contrattuale per la regolamentazione dell'apprendistato nei centri elaborazione dati
Titolo II - Diritto alla formazione
Art. 7 - Obbligo formativo

L'impegno formativo dell'apprendista sarà pari a centoventi ore annue.
Al 2° livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
Il rispetto del precedente comma è vincolante per ottenere le agevolazioni previste dalla Legge.
Le attività formative svolte presso gli Istituti di formazione o gli Enti bilaterali così come quelle svolte presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È in facoltà dell'azienda anticipare in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi, con esclusione dei corsi attinenti la specificità della qualifica.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
Nota a verbale
Le disposizioni del primo comma si applicano in risposta all'interpello del Ministero del Lavoro numero 5/2007.

Art. 8 - Formazione: contenuti
Le parti richiamando la normativa vigente, delegano alle EBCE, la definizione di regole condivise per l'individuazione dei contenuti che saranno oggetto dell'obbligo formativo.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. A), Decreto del ministro del lavoro 8.4.98, dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel D.M. 20.5.1999 e succ. mod. e articolati nelle seguenti 4 aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro.

Art. 9 - Tutor
Le parti s'impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste ai sensi dell'art. 16, comma 3, legge n. 196/97 e dell'art. 4, D.M. 8.4.1998 per i lavoratori impegnati in qualità di "Tutor" , comprendendo fra questi anche i titolari, o i loro familiari coadiutori, dei CED con meno di 15 dipendenti.

Art. 10 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo di:
a) Impartire o fare impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario al fine di conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) Non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite ad incentivo;
c) Non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per il quale è stato assunto;
d) Accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
e) Accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l'anno;

Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al sesto livello del presente CCNL, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Art. 11 - Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) Seguire le istruzioni del tutor, del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) Prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) Frequentare assiduamente e diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
d) Osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.

Titolo III - Diritti degli apprendisti
Art. 12 - Diritti dell'apprendista

All'apprendista si applica, in quanto compatibile con la legislazione vigente, lo stesso trattamento contrattuale previsto per i lavoratori a tempo indeterminato.
L'apprendista ha diritto a ricevere la formazione e all'assistenza prevista per il suo percorso professionale nei vai cicli produttivi. […]
L'apprendista non potrà essere adibito a:
- lavoro straordinario;
- lavoro supplementare (con esclusione della formazione esterna);
- lavoro a turno notturno o festivo per i CED che operano su 24 ore.

Art. 16 - Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore d'insegnamento sono comprese nell'orario di lavoro.
Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data di stipula del presente CCNL.

Titolo IV - Rimandi normativi e contrattuali
Art. 19 - Applicabilità norme contrattuali

Le norme previste dal CCNL per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati si applicano integralmente agli apprendisti, fatte salve le specifiche previsioni contrattuali previste dal presente Accordo Contrattuale sull'Apprendistato.

Art. 22 - Competenze EBCE
Le Parti attribuiscono la responsabilità di monitorare, regolamentare, gestire ed assistere le Aziende e gli apprendisti all'Ente Bilaterale Nazionale dei CED - EBCE.
Eventuali modifiche in corso di vigenza del presente Accordo saranno competenza della Commissione Paritetica Nazionale in seno all'EBCE.