Cassazione Penale, Sez. 4, 02 marzo 2017, n. 10265 - Macchina spazzolatrice e rischio trascinamento. Nessun comportamento abnorme della vittima se il sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro presenta evidenti criticità


 

"In tema di infortuni sul lavoro, non integra il "comportamento abnorme" idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento lesivo o mortale patito dal lavoratore il compimento da parte di quest'ultimo di un'operazione che, seppure inutile e imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo."

"Non è configurabile la responsabilità ovvero la corrsponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da una sua eventuale colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (in tali termini si confronti Sez. 4, n. 22813 del 21/4/2015; Palazzolo, Rv. 263497)."


 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 17/01/2017

 

 

 

Fatto

 


1. La Corte di Appello di Milano, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente M.M.D., con sentenza del 20.1.2016, confermava la sentenza, appellata dall'imputato, emessa in data 20.11.2015 dal Tribunale di Milano, con condanna al pagamento delle spese del grado e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.
Il GM del Tribunale di Milano, all'esito di dibattimento, aveva dichiarato M.M.D. responsabile del reato p. e p. dall'art. 590, 1°, 2° e 3° comma, in relazione agli artt. 2087 cod. civ., 28, 37 d.lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81, per avere, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della S. SRL e quindi di datore lavoro, cagionato alla lavoratrice F.L., dipendente della medesima società, lesioni personali consistite in "amputazione parziale V dito mano dx con strappamento dei tendini flessori ed estensione" da cui derivava una malattia con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di gg. 845, nonché "sindrome algodistrofica mano dx" e "grave deficit della funzione prensile" (grado di menomazione dell'integrità fisica riconosciuta dall'INAIL pari al 45%) per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro sopra evidenziate, perché ometteva adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie a ridurre al minimo i rischi connessi all'impiego delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori, in particolare ometteva di valutare adeguatamente i rischi di trascinamento derivanti dalle operazioni di pulitura e rifinitura delle calzature in produzione eseguite in prossimità della macchina spazzolatrice marca B. che presentava spazzole collegate ad un albero rotante, nonché di fornire alla predetta lavoratrice F.L. una formazione sufficiente e adeguate informazioni sui rischi connessi all'utilizzo dell'attrezzatura medesima, cosicché, mentre la F.L., dopo aver provveduto a rimuovere i residui di colla da una calzatura utilizzando la spazzolina in Redatta Scheda il rotazione, era intenta a completare la pulitura con uno straccio imbevuto di solvente, i filamenti dello straccio venivano a contatto con l'albero rotante e determinavano il trascinamento e lo schiacciamento della mano dx della lavoratrice da parte dell'organo in movimento; cagionando conseguentemente alla medesima le lesioni personali sopra meglio specificate; con le circostanze aggravanti della lesione grave per durata della malattia superiore ai 40 gg. e per indebolimento permanente di un organo, nonché della violazione della norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in Nerviano, il 9.4.2010.
L'imputato veniva condannato, applicate le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi 2 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, previa concessione di una provvisionale di € 5.000, con sospensione della pena.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, M.M.D., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
a. VIOLAZIONE DELL’ART.66 COD.PROC.PEN. LETTERA E) PER MANCANZA DI MOTIVAZIONE IN RELAZIONE DAL MANCATO RISCONTRO DELL’ABNORMITÀ DEL COMPORTAMENTO DELLA PARTE LESA
Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente respinto i motivi di appello sulla totale abnormità del comportamento della parte lesa, senza alcuna motivazione sul punto, anzi, fraintendendo le considerazioni della difesa sulle possibili giustificazioni del comportamento della lavoratrice. La sentenza impugnata avrebbe inoltre ritenuto la possibile configurazione del reato di calunnia nei confronti della parte lesa, senza valutare che la falsità delle dichiarazioni della F.L. era stata già accertata dalla sentenza di primo grado.
Pertanto la sentenza impugnata non motiverebbe circa il mancato riscontro dell'imprevedibilità del comportamento del lavoratore, senza prenderlo in consi-derazione, ritenendo che l'eccezione difensiva riguardasse il comportamento autolesionistico del lavoratore.
b. VIOLAZIONE DELL’ART. 606 LETTERA E) COD. PROC. PEN., IN RELAZIONE ALLA CONTRADDITORIETÀ’ ED ALLA MANIFESTA ILLOGICITÀ’ DELLA MOTIVAZIONE, RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DI ADERENZA ALLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL LAVORO, CHE AVREBBERO RICHIESTO L’AVVOLGIMENTO DELLO STRACCIO AD UN DITO PER AVERE PIU’ SENSIBILITÀ’ E PRESA SUI RESIDUI DA RIMUOVERE
Il ricorrente riporta lo stralcio della sentenza dove verrebbe attribuita alla difesa una premessa di fatto, ritenuta priva di riscontri probatori, ossia la legatura dello straccio al braccio, da parte della parte lesa.
Questa ipotesi sarebbe, invece, secondo il ricorrente, l'unica ipotesi logicamente possibile e viene fornita un'ampia spiegazione fattuale della stessa ipotesi.
Viene rilevata l'illogicità dell'affermazione dell'impossibilità di una normalità di tale modalità di lavorazione, mentre la stessa difesa non avrebbe mai dedotto che la F.L. lavorasse normalmente con lo straccio legato al polso, nonché l'ulteriore illogicità che lo straccio non avesse dimensioni tali da renderne possibile la legatura al polso. La stessa F.L. dichiarava che all'ospedale lo straccio le veniva tolto dalla mano dove era avvolto.
Sul punto la difesa richiama e riporta le risultanze delle dichiarazioni rese dalla parte lesa, operando quella che ritiene essere la corretta ricostruzione dei fatti e concludendo per l'assoluta imprevedibilità ed abnormità del comportamento della lavoratrice.
Di fatto la sentenza impugnata non solo non avrebbe motivato sull'argomento, ma sarebbe in contrasto con i verbali fono registrati della deposizione della F.L., inventando una versione dei fatti impossibile, irrazionale e negata anche dalla parte lesa.
c. VIOLAZIONE DELL'ART.606 LETTERA E) COD.PROC.PEN. PER MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ' E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALL'ASSERITO MANCATO RISPETTO DEGLI ARTICOLI 28 E 37 DEL DECRETO LGS 81/2008 ED ALL'AFFERMAZIONE DEL NESSO DI CASUALITÀ' TRA QUESTA INADEMPIENZA DEL DATORE DI LAVORO E L'INFORTUNIO.
Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata avrebbe stravolto la tesi difensiva attribuendo all'imputato di avere sostenuto che la formazione e la previsione dei rischi era irrilevante alla stregua della condotta di un lavoratore negligente o esperto, sostenendo così che il rispetto delle norme in materia di sicurezza sarebbe rimesso ai lavoratori e non in primo luogo ai datori di lavoro, mentre in realtà la difesa aveva semplicemente rilevato che la valutazione dei rischi prevedeva il rischio di schiacciamento e non avrebbe potuto prevedere il comportamento abnorme di legare uno straccio alla mano e di posarlo sulla spazzolatrice.
La difesa - si sostiene- ha sempre ribadito che la lavoratrice era adeguatamente informata del rischio connesso alla posa dello straccio o di capi di abbigliamento sulla spazzola rotante e che non sussisteva nesso di causalità tra l'eventuale violazione degli artt. 2 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e l'incidente.
Il ricorrente richiama il documento prodotto dal PM all'udienza del 5.5.2014 contenente le istruzioni per l'uso della spazzolatrice e la valutazione del rischio.
Tale documento, che prevedeva il rischio di urti per trascinamento e prescriveva idoneo abbigliamento per evitare pericolo di impigliamento e trascinamento, è risultato essere affisso alla macchina sul luogo dell'infortunio.
Sul punto, la sentenza di primo grado ritiene che il documento non citava il pericolo di presa e trascinamento derivante dall'uso di stracci, mentre nulla dice la sentenza di secondo grado.
Risulta pertanto mancante la motivazione sulla sufficienza della valutazione del rischio e delle istruzioni agli addetti alla spazzolatrice, contenuti nel documento.
Si sostiene che la previsione del rischio sarebbe stata sufficiente perché individuava il rischio di trascinamento, disciplinava l'uso di abbigliamento idoneo e prescriveva lo spegnimento della macchina dopo l'uso. Il pericolo relativo allo straccio legato alla mano non era previsto, perché non sarebbe stata ipotizzabile una condotta così abnorme, in quanto durante la lavorazione lo straccio non serviva. In ogni caso, la tesi che si sostiene è che, se lo straccio fosse stato tenuto in mano e non legato alla stessa, si sarebbe avvolto nella macchina senza trascinare la lavoratrice. La macchina, inoltre, doveva essere accesa solo durante l'uso, allorquando lo straccio non serve, lo straccio legato alla mano corrisponderebbe all'abbigliamento inidoneo, espressamente vietato ed, infine, non sarebbe ipotizzabile che il documento dovesse prevedere qualsiasi cosa potesse essere indosso ad una persona come una cravatta, una sciarpa, una collana, un bracciale, e tutti gli altri accessori penzolanti.
L'art. 37 D.lgs. 81/2008 -si evidenzia ancora- prevede l'obbligo di formazione e addestramento in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del cam-biamento di mansioni e dell'introduzione di nuove tecnologie. La F.L. era stata assunta molti anni prima da un'altra azienda, senza interruzioni del rapporto di lavoro, lavorando sempre alla spazzolatrice, senza alcun utilizzo di nuove tecnologie, pertanto non sarebbe stata violata la normativa e soprattutto non vi sarebbe nesso causale tra la valutazione dei rischi, che non prevedeva l'utilizzo di uno straccio legato alla mano, la formazione antinfortunistica e il sinistro.
La lavoratrice era, inoltre, consapevole del rischi proprio perché, appena dieci giorni prima, aveva avuto un piccolo incidente ed era stata ripresa per l'utilizzo dello straccio. Anche su tale punto vengono richiamate le deposizioni testimoniali.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
 

 

Diritto

 


1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
2. Il ricorrente, ancorché li rubrichi come vizi di legittimità, propone una ricostruzione alternativa dell'evento, sollecitandone una rivisitazione non consentita in questa sede, peraltro esclusa da entrambe le sentenze di merito.
Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv. 214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542)
Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della de-cisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.
Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. come modificato dalla l. 20.2.2006 n. 46.11 giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto (il comportamento abnorme del lavoratore), senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.
Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte, la sentenza deve essere logica "rispetto a sé stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
3. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano alcuna Illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva.
Il ricorrente, come si diceva, chiede sostanzialmente in questa sede un nuovo e non consentito apprezzamento dei fatti. In particolare, non appare fondata la doglianza circa il fraintendimento delle tesi difensive proposte con i motivi di appello.
In relazione al primo motivo di appello, imperniato sulla mancanza di motivazione sulla pretesa abnormità del comportamento della parte lesa, la corte di appello motiva in maniera soddisfacente facendo richiamandosi alla completa e logica motivazione della sentenza di primo grado.
Va inoltre sottolineato che la difesa dell'imputato, proprio, come evidenziato dai giudici di appello, cerca di attribuire l'abnormità della condotta alla lavoratrice, sostenendo che la parte lesa lavorava con lo straccio legato al braccio. A parte l'inverosimiglianza e la fantasiosità della tesi difensiva, che come correttamente rilevato dai giudici di appello adombra un intento autolesionistico, il ricorrente pare dimenticare che proprio lo straccio rappresentava uno strumento di lavoro fornito dal datore di lavoro.
Parimenti infondato appare il secondo motivo di ricorso in cui nuovamente viene denunciato l'avvenuta distorsione delle tesi difensive, dichiarando di non aver mai sostenuto che la F.L. lavorasse normalmente con uno straccio legato al braccio, ma che l'unica ricostruzione logica possibile fosse che la lavoratrice avesse lo straccio legato al polso o alla mano al momento dell'incidente.
Il ricorrente rileva l'assoluta inutilità dell'utilizzo dello straccio nelle operazioni di pulizia delle scarpe, sottoponendo ancora una volta al vaglio di questa Corte una diversa ricostruzione fattuale degli avvenimenti.
Peraltro, la sentenza impugnata appare correttamente collocarsi nell'alveo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, non integra il "comportamento abnorme" idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento lesivo o mortale patito dal lavoratore il compimento da parte di quest'ultimo di un'operazione che, seppure inutile e imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo (così Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013 dep. il 2014, Rovaldi, Rv. 259313 in un caso relativo all'amputazione di una falange ungueale subita dal dipendente di un panificio che aveva introdotto la mano negli ingranaggi privi di protezione di una macchina "spezzatrice", la Corte ha ritenuto irrilevante accertare se il lavoratore avesse inteso separare un pezzo di pasta dall'altro o invece eliminare delle sbavature del prodotto).
E' stato anche sottolineato che, in tema di causalità, la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento (Così Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Millo ed altri, Rv. 250710, che ha precisato che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli).
4. Infine del tutto infondato appare anche il terzo motivo di ricorso sull'illogicità della motivazione in relazione al mancato rispetto degli artt. 28 e 37 del D.lg. 81/2008 e all'affermazione del nesso di causalità tra l'inadempienza e l'infortunio.
Anche su tale punto la motivazione delle sentenze di merito, da leggersi come un tutt'uno trattandosi di doppia conforme affermazione di responsabilità, appare immune da vizi di legittimità. Infondata, infatti, appare la tesi difensiva della sufficienza della prescrizione di adottare un abbigliamento idoneo, allorquando la lavoratrice era addetta ad eseguire la pulizia con uno straccio.
Del tutto non condivisibile appare poi l'assunto che la lavoratrice doveva essere edotta del rischio a causa dell'incidente avvenuto dieci giorni prima. Detto piccolo incidente costituisce piuttosto un aggravamento della responsabilità del datore di lavoro che, proprio in ragione di tale precedente, doveva vietare l'utilizzo di stracci in prossimità della macchina.
Va qui riaffermato che non è configurabile la responsabilità ovvero la corrsponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da una sua eventuale colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (in tali termini si confronti Sez. 4, n. 22813 del 21/4/2015; Palazzolo, Rv. 263497). 
5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2017