Categoria: 2017
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Tipologia: Ipotesi Accordo
Data firma: 6 febbraio 2017
Validità: 31.12.2019
Parti: Obi Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e RSA/RSU
Settori: Commercio, Grande distribuzione, Obi
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
1) Sistema di relazioni sindacali
2) Funzionamento delle relazioni sindacali
3) Accordi precedenti
4) Organizzazione del lavoro
5) Pianificazione delle ferie
6) Appalti
  7) Premio di produttività per il personale di vendita
8) Premi personale direttivo e di sede
9) Sgravi contributivi e fiscali
10) Welfare aziendale
11) Trattamento di fine rapporto
12) Effetto sostitutivo
13) Efficacia

In data, presso l’Hotel Londra di Firenze, tra: Obi Italia srl per le attuali unità commerciali di proprietà, rappresentate da LM LB PM presenti anche AP e SC per l’Area del Personale e le OO.SS. Nazionali Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs Uil […], alla presenza delle Rappresentanze Sindacali Territoriali per Filcams Cgil Biella […], Empoli […], Pisa […], Modena […], Reggio Emilia […], per Fisascat Cisl Parma - Piacenza […], per Uiltucs Uil Toscana […], Firenze […], Trentino A.A. […] e di una delegazione di RSA/RSU, hanno stipulato la seguente Ipotesi Accordo Aziendale Nazionale Obi Italia

Premesso che
1 - a decorrere dal 12 ottobre 2005, data di sottoscrizione del primo Contratto Integrativo Aziendale (CIA) tra le parti intercorrono, fattive e concrete relazioni sindacali volte ad incrementare la competitività aziendale, ad incentivare la formazione e qualificazione professionale dei lavoratori tenendo conto sia dell’esigenze del ciclo produttivo sia della volontà di conciliarle con il miglioramento dell’ambiente di lavoro.
2 - Con la data del 31/12/2013 è scaduto il rinnovo del CIA sottoscritto il 11/02/2011.
3 - Nel corso degli anni le parti, in attuazione di quanto previsto dal CIA, si sono costantemente confrontate sull’evoluzione della GDO, sulle esigenze organizzative derivanti dalie nuove normative, sullo sviluppo e sulle criticità manifestate dall’azienda, ricercando soluzioni atte a conciliare dette esigenze con le necessità dei lavoratori.
Al fine di proseguire il percorso intrapreso, nell’ottica di implementare fattive relazioni sindacali, le OO.SS., in data 17/12/2013, hanno presentato la piattaforma per il rinnovo del CIA, e le parti hanno intrapreso un percorso di confronto. Pur incontrando difficoltà a trovare una sintesi a quella data, le parti hanno mantenuto regolarmente periodici incontri che hanno consentito di sottoscrivere numerosi accordi.
> in data 10/02/2014 e 30/05/2014 sono stati sottoscritti accordi finalizzati all’applicazione delle agevolazioni fiscali previste;
> in data 21/11/2014 è stato sottoscritto un accordo con valenza esclusivamente limitata all’anno 2014 (inteso come periodo di maturazione dell’incentivo) per quanto concerne il tema dell’incentivazione;
> in data 10/12/2015 è stato sottoscritto un nuovo accordo con valenza esclusivamente limitata all’anno 2015 (inteso come periodo di maturazione dell’incentivo) per quanto concerne il tema dell’incentivazione;
> in data 30/03/2016 e 20/06/2016 sono stati sottoscritti accordi finalizzati all'applicazione delle agevolazioni di cui alla normativa fiscale della Legge di stabilità 2016 alla luce anche della circolare dell’Agenzia delle Entrate del 15/06/2016.
4 - Le parti ritengono, inoltre, che la formazione finanziata, volta a qualificare costantemente la professionalità di lavoratrici e lavoratori sia un importante strumento di crescita delle persone, contribuendo, di conseguenza, a migliorare la competitività aziendale. A tal fine le parti hanno costantemente monitorato l'evoluzione delle professionalità, i bisogni formativi, e sottoscritto numerosi accordi in tal senso.
5 - In data 06/10/2016, a seguito dei numerosi confronti tra le parti ed al fine di agevolare la ripresa del confronto per il rinnovo del CIA, le OO.SS. hanno nuovamente trasmesso la piattaforma, con maggiori dettagli su alcuni temi ritenuti particolarmente rilevanti.
Le parti hanno perciò intrapreso un serrato percorso di confronto condividendo la necessità di individuare soluzioni condivise e di dare certezze all’azienda ed ai lavoratori ed alle lavoratrici.
Tutto ciò premesso, al fine di realizzare gli obiettivi sopra richiamati, le parti hanno convenuto quanto segue:

1) Sistema di relazioni sindacali
Le parti hanno convenuto di riconfermare il modello di “Relazioni Sindacali’’ con la definizione di norme e procedure improntate ad un carattere di confronto tra le parti volto a favorire la soluzione dei problemi e creare le condizioni per un’effettiva partecipazione di tutti i soggetti interessati al confronto, questa la specifica della procedura.
1.1) Relazioni sindacali a livello nazionale
a) Diritti di informazione - Materie di confronto

Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura dell’esercizio, la direzione dell’Azienda, le OO.SS. nazionali e il Coordinamento nazionale delle RSU/RSA, si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto sulle seguenti tematiche previste dal CCNL.
Nel corso di tale incontro o anche al di fuori della scadenza sopra indicata, l’organizzazione Obi Italia srl fornirà ulteriori informazioni preventive su:
• situazione sulla rete commerciale ed eventuali programmi di terziarizzazione;
• investimenti per nuove presenze, acquisizioni e/o diversificazione sul mercato;
• investimenti per innovazioni tecnologiche;
[…]
• livelli occupazionali, disaggregati per sesso, età, tipologia d’impiego ed inquadramento professionale;
• eventuali nuovi profili professionali;
• interventi di eventuale modifica dell’organizzazione del lavoro a livello nazionale;
• interventi di eventuale modifica dell’orario di lavoro a livello nazionale;
[…]
• formazione e programmi formativi;
[…]
Ed informazioni consuntive su:
[…]; orari di lavoro, straordinari, lavoro supplementare;
• risultati sulla formazione svolta.
b) Modulistica Informativa
In coerenza con quanto previsto al punto a), le parti valuteranno l’ipotesi di introdurre una scheda informativa per ogni singolo punto vendita.
1.2) Relazioni sindacali a livello decentrato
Sulla base di quanto dichiarato in premessa ed in rapporto alla presenza Obi Italia srl ed al suo sviluppo sul territorio nazionale, le parti hanno convenuto sull’opportunità di finalizzare i ruoli ed i compiti delie strutture decentrate, così come sotto riportati alla lettera a):
a) Ruoli e compiti delle strutture sindacali a livello decentrato
A questo livello andranno demandati i compiti connessi alla gestione derivante dall’informazione nazionale.
A questo livello, inoltre, su richiesta di una delle due parti, le stesse, si incontreranno, anche con le rispettiva/e RSU/RSA, per esaminare le problematiche relative:
• confronto sull’organizzazione del lavoro;
• distribuzione dell’orario di lavoro, turni e nastri orari, flessibilità dell’orario di lavoro di cui al CCNL;
• verifica e controllo degli orari concordati;
[…]
• appalti di cui al CCNL;
• controllo dell’applicazione delle norme relative alla tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, anche in riferimento all’ambiente e sicurezza di cui alla legge 81/2008;
• quanto delegato dall’accordo nazionale.
In occasione di tali incontri o in date diverse da concordare, le parti, ove ne convengano, potranno affrontare problematiche non demandate e/o definite a livello nazionale.
Le parti confermano che il sopra previsto sistema di relazioni sindacali a livello decentrato è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni e la ricerca di soluzioni concordate atte a risolvere i problemi.
Pertanto in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo di confronto, le parti si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale per ricercare congiuntamente le soluzioni più idonee.

2) Funzionamento delle relazioni sindacali
Le parti, per l’attivazione e la pratica gestione di quanto derivante dai modello/sistema di “Relazioni Sindacali” cosi come definito ai precedenti punti, convengono di mantenere gli strumenti, così come precedentemente definiti, idonee modalità di utilizzo dei permessi sindacali e idonee modalità per la comunicazione delle informazioni, che permettano, a tutti i livelli, un più razionale ed efficace funzionamento delle relazioni sindacali stesse.
Al riguardo, in coerenza con le finalità sopra richiamate e non in antitesi con quanto in materia è regolato dalle specifiche normative di legge, le parti hanno conseguentemente convenuto sull’opportunità di disciplinare gli "strumenti" ed i “permessi sindacali retribuiti” così come sotto riportati alle lettere A1), A2), A3), B1) e B2).
A Strumenti
A1) Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA
In coerenza con quanto richiamato al punto 1.1 lettera a) viene costituito un Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA composto da 6 delegati.
Le OO.SS. firmatarie determineranno i criteri della composizione assicurando rappresentanza territoriale.
Tali componenti saranno designati dalle OO.SS. firmatarie dell’accordo di II livello tra i componenti delle RSU/RSA e i loro nominativi saranno comunicati alla Direzione aziendale entro 30 giorni dalla ratifica dello stesso.
A2) Gruppo di lavoro per le Pari Opportunità
Anche in attuazione della legge 125/91, in materia di parità “uomo donna” e comunque di “genere", si ritiene opportuno valutare ed attuare iniziative che favoriscono pari opportunità di lavoro.
A tal fine viene costituito il gruppo di lavoro pari opportunità composto pariteticamente da 6 (sei) membri, di cui 3 designati da Obi Italia srl e 3 dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto integrativo aziendale.
In relazione ai lavori già effettuati sono stati identificati i seguenti principi di riferimento:
- il riconoscimento a tutti i lavoratori di pari diritti ed opportunità senza discriminazione di sesso, nazionalità, religione o disabilità o ad altre tipologie di diversità;
- l'affermazione della centralità del ruolo quale unico elemento di accesso a posizioni sempre più alte nella scala gerarchica con le conoscenze, le competenze, le capacità e disponibilità previste dal ruolo stesso.
Tale gruppo avrà il compito di:
- formulare proposte e soluzioni per applicare efficacemente i principi di cui sopra al fine di rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità sul lavoro. In questo senso il “Gruppo” anche utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 125/91, dovrà attivarsi per seguire anche l’iter dei progetti stessi, sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata, sia nell’attuazione degli stessi.
Il “Gruppo", annualmente, dovrà riferire sull’attività svolta dalle parti stipulanti l’accordo di II livello.
A3) Formazione e Gruppo di lavoro per la Formazione
Constatato che lo sviluppo e la gestione di tale materia assume rilevanza anche a fronte degli eventuali processi di riorganizzazione aziendale e considerato che tali processi potrebbero produrre l’esigenza di definire nuove funzioni e nuove competenze professionali, per le quali sarà necessario predisporre progetti formativi volti a qualificare e riqualificare i lavoratori di Obi Italia srl, le parti hanno concordato di operare sui seguenti obiettivi ed indirizzi.
Le OO.SS. concordano con Obi Italia srl sulla necessità di svolgere attività formativa finalizzata alla crescita professionale, corsi per eventuali nuovi profili professionali o per il potenziamento delle competenze necessarie allo sviluppo dell’attività.
Per gli indirizzi ed obiettivi sopra richiamati le parti convengono sull’opportunità di incontrarsi per predisporre specifici progetti da sottoporre, in accordo con gli strumenti bilaterali costituiti, per istanze relative all’erogazione ed all’utilizzo dei fondi per la formazione.
A tale scopo si conferma la funzionalità del gruppo di lavoro per la formazione che già durante la fase di trattativa sul presente integrativo ha svolto la propria attività. La commissione si è confrontata sui temi della formazione e dello sviluppo delle competenze tecniche e comportamentali del personale dipendente in azienda. Durante il confronto la commissione si è focalizzata su temi quali la formazione sulla sicurezza e la formazione sui prodotti.
La commissione ha trovato convergenza sia sulla necessità di sviluppare la formazione sui prodotti che sugli obiettivi formativi in genere.
L’azienda ha già attivato il processo di progettazione formativa sui prodotti e l’obiettivo condiviso dalla commissione è quello di migliorare e sviluppare la definizione dei contenuti specifici, coinvolgendo i soggetti adeguati a rendere la formazione realmente efficace.
Le proposte della commissione sono state accolte dalle parti e costituiranno oggetto dell’attività che l’azienda andrà ad effettuare anche con l'ausilio di formatori interni ponendo particolare attenzione sulla scelta dell’organizzazione logistica e l’individuazione, la preparazione e il mandato dei soggetti che erogano la formazione.
Le attività formative dei lavoratori saranno consuntivate sul sistema informativo del Personale con la possibilità in futuro di ottenere schede cumulative di attestazioni in aggiunta a quelle già normalmente rilasciate.
Al fine di condividere lo stato di avanzamento dei lavori nonché quello di individuare nuovi percorsi, per favorire inoltre la presentazione di progetti ben strutturati all’Ente per la formazione al quale viene fornita la contribuzione, le parti concordano di mantenere attiva questa commissione che continuerà i suoi lavori con 6 (sei) componenti, di cui 3 designati dalla Obi Italia srl e 3 dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
A3.1) Professionalità e percorsi di carriera
L’allineamento al ruolo delle nuove risorse avviene attraverso la progressione delle conoscenze e competenze che maturano grazie ad appositi percorsi formativi “in aula” e “on the job”.
L’azienda ribadisce, come in passato, la centralità delle risorse umane quale elemento determinate per il conseguimento degli obiettivi di business. Le risorse umane devono però maturare adeguate conoscenze o competenze per ricoprire gli specifici ruoli. È dunque il rafforzamento del ruolo, con le peculiari conoscenze e competenze, l’elemento su cui l’azienda focalizza la propria attenzione.
Negli ultimi anni Obi Italia srl, sia attraverso eventi in aula, sia attraverso percorsi di sviluppo anche presso altri punti vendita, sia attraverso nuove tecnologie quali quella e-learning e Web Ex ha implementato in modo più che significativo l’offerta formativa al proprio personale.
Molta della nuova formazione è certificata, in quanto conforme al Decreto 388 del 2003 per gli addetti al primo soccorso, al D.M. del 10/03/1998, integrato dalla nota di cui al protocollo 5987 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 2011 sulla formazione del personale addetto all’antincendio’, all’Accordo Stato Regioni per gli RSPP ed ASPP” del 2006, al D.lgs. 81 del 2008, all’Accordo Stato Regioni sulla formazione” del 2011 ed all’Accordo Stato Regioni sulle attrezzature" del 2012.
Altre formazioni, che comunque hanno prevalentemente valenza commerciale, vengono certificate dalla scuola di formazione o direttamente dall’azienda con riguardo anche ad eventuali attività formative legate a percorsi di specializzazione professionali svolti all’interno della stessa.
L’azienda collabora oramai da tempo con strutture scolastiche, universitarie ed Enti per effettuare percorsi di stage o di tirocinio.
Le parti concordano che per finanziare i costi di formazione si dovrà fare ricorso, per quanto sia possibile, ai Fondi di categoria.
B Modalità di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti […]
B2) Modalità per la comunicazione delle informazioni

Le parti allo scopo di favorire la comunicazione alle e tra le strutture sindacali, ai vari livelli coinvolte nella pratica gestione dell’accordo di II livello, concordano di mettere a disposizione l’utilizzo dei rispettivi e corrispondenti fax e/o caselle di posta elettronica, così come ad oggi risultanti dallo specifico elenco ed il cui eventuale aggiornamento dovrà essere tempestivamente comunicato dalle strutture interessate.

3) Accordi precedenti
Vengono fatti salvi gli accordi precedenti, richiamati già al punto 3) del precedente accordo, nello specifico:
[…]
- Utilizzo di telecamere finalizzate alla sola salvaguardia del patrimonio aziendale. L’installazione deve essere comunicata alle RSU/RSA e regolarmente evidenziata ai sensi del D.lgs. 196/2003 come da accordi sindacali del 20/09/2002.
Tali condizioni continueranno ad essere estese anche ai nuovi negozi che risulteranno aperti.
3.1) Armonizzazione orario di lavoro.
Stante la mancata proroga dell’accordo del 26/09/1994 in virtù dell’adeguamento dell’orario di lavoro da 39 a 40 ore settimanali, tutti i contratti di lavoro part time, in virtù delle percentuali stabilite, saranno armonizzati con la nuova configurazione, su base 40 ore, dell'erario di lavoro a full time.
Per l’effetto di questa attività di armonizzazione, a titolo esemplificativo i part time a 19,5 ore settimanali saranno armonizzati sulle 20 ore settimanali; questo principio verrà applicato a tutti i contratti di lavoro part time aventi base oraria, per l’applicazione della percentuale, delle 39 ore settimanali.
Gli effetti di questa armonizzazione decorreranno dalla data del 1/05/2017. Gli effetti della stessa supereranno le pattuizioni individuali esclusivamente in relazione alla regolamentazione dell’orario di lavoro.
La quota temporale aggiunta in virtù di quest’attività sarà distribuita nella giornata in cui si registra la minor prestazione lavorativa, salvo diverse pattuizioni concordate a livello locale.
[…]

4) Organizzazione del lavoro
La tematica relativa all’orario di lavoro è di competenza esclusiva delle unità locali. Al fine di agevolare la migliore qualità della vita attraverso una cospicua programmazione degli orari, i punti vendita di Obi Italia srl affiggeranno gli orari di lavoro con un anticipo di almeno due settimane. Sono fatti salvi eventi non programmati e non programmabili che potranno causare modifiche agli orari esposti.
In questo modo gli orari richiesti a decorrere dal lunedì di una determinata settimana dovranno essere affissi entro i due lunedì precedenti, ad eccezione di casi particolari e motivate esigenze produttive.
Al fine di agevolare le esigenze personali dei/delle dipendenti da una parte e la piena occupazione dall’altra, l’azienda si rende disponibile ad esaminare le richieste di passaggio da full time a part time e viceversa provenienti da personale in forza nei punti vendita, purché compatibili con le esigenze tecniche organizzative e la fungibilità delle mansioni.
Dichiarazione a verbale:
L’azienda precisa che le richieste di passaggio da full-time a part-time e viceversa, avanzate da personale in forza al punto vendita, saranno prese in considerazione se provenienti da personale occupato con mansioni tali che ne consentano la fungibilità, ovvero le mansioni previste nel 4° o 5° livello del CCNL, purché compatibili con le esigenze tecnico organizzative e la fungibilità delle mansioni.
L’accoglimento delle richieste avverrà esclusivamente in relazione alle esigenze organizzative del punto vendita. Per le richieste di part time post maternità si rimanda a quanto previsto dal CCNL.

6) Appalti
La Obi Italia srl si impegna a verificare che tutti i contratti di appalto attivi od attivabili risultino essere impostati nel rispetto delle norme contrattuali e di legge vigenti.

12) Effetto sostitutivo
Questo accordo sostituisce tutti i precedenti accordi sindacali nazionali stipulati con Obi Italia srl e con società terze incorporate, ad eccezione degli accordi espressamente richiamati al punto 3.

13) Efficacia
La presente ipotesi di accordo acquisterà immediata efficacia giuridica a seguito dell’esito delle consultazioni che le parti, ciascuna per il proprio ruolo, svolgeranno entro il 28/02/2017, e scadrà il 31/12/2019.
Le parti si impegnano ad avviare il confronto per il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza.