Categoria: 2015
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Tipologia: Accordo integrativo aziendale
Data firma: 16 dicembre 2015
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2016
Parti: PWC Advisory e Fisascat-Cisl
Settori: Commercio, PWC Advisory
Fonte: bancadati.fisascat.it

Sommario:

  Premessa
I - Premesse
II - Programma di Smart Work
III - Campo di applicazione
IV - Modalità di attuazione
V - Flessibilità in ingresso e in uscita
  VI - Salute e sicurezza
VII - Verifiche
VIII - Validità
IX - Norme finali
Allegato Fac-simile contratto Smart Work

Accordo collettivo aziendale per l’introduzione sperimentale dello Smart Working

In data 16 dicembre 2015 si sono incontrate, in Roma presso la Fisascat Cisl Nazionale le Parti la Società PricewaterhouseCoopers Advisory spa con sede legale in Milano, Via Monte Rosa n. 91 […], di seguito indicata anche come la Società, assistita dai Consulenti del Lavoro […] e la Fisascat Cisl Nazionale […]

Premesso che
• nel corso dei primi mesi dei 2015, per fronteggiare i possibili disagi derivanti dalla manifestazione EXPO 2015 tenutasi a Milano, le Parti hanno introdotto misure sperimentali di organizzazione del lavoro presso gli "uffici della sede di Milano, definite in un programma denominato Smart Work, che permettessero di verificare modalità alternative di svolgimento della prestazione lavorativa idonee a migliorare l’efficienza del lavoro e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
• visto l’esito positivo della sperimentazione le Parti intendono estendere la sperimentazione a tutti gli uffici presenti sul territorio nazionale alle condizioni e nei termini di seguito descritti.
Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue

I - Premesse
Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

II - Programma di Smart Work
Le Parti condividono l’opportunità di introdurre in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, un programma che prevede modalità alternative di svolgimento della prestazione lavorativa, anche al di fuori dei locali aziendali, denominato Smart Work, nei termini infra descritti, applicabili a tutte le unità produttive della Società.

III - Campo di applicazione
Il progetto sperimentale di Smart Work è applicabile ai lavoratori impiegati presso la Società che svolgano mansioni compatibili con la particolare organizzazione del lavoro in Smart Work e appartengano ad un team che applica il programma. L’applicabilità del programma e il giudizio sulla compatibilità delle mansioni di ciascun lavoratore spettano esclusivamente ai Partner di ciascun gruppo di lavoro e ai Responsabile dell’unità organizzativa di riferimento (IFS). Essi effettuano le valutazioni con riguardo alle specifiche esigenze dei clienti e/o dell’incarico, all’organizzazione del lavoro di ciascun team e alle mansioni del lavoratore interessato, eventualmente anche con riferimento alle qualifiche interne del personale interessalo.
La Società fornirà ai lavoratori interessati gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività in regime di Smart Work, quali il PC portatile e il telefono cellulare aziendali, una connessione internet, etc.
Ciascun lavoratore resta comunque libero di non aderire al programma di Smart Work.

IV - Modalità di attuazione
Il progetto Smart Work consente al personale impiegato presso gli uffici della Società di organizzare e/o svolgere una parte della propria attività lavorativa, nel limite massimo del 50% del normale orario di lavoro, al di fuori dei locali della Società, avvalendosi delle tecnologie informatiche. I lavoratori ritenuti idonei a partecipare allo Smart Work secondo i criteri indicati al punto precedente potranno decidere, tramite manifestazione scritta di adesione al programma, di rendere la propria prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali.
Lo Smart Work riguarda le sole attività che, pur inerenti uno specifico incarico/cliente, possono essere svolte anche presso gli uffici della sede. Rimane fermo l’obbligo di presenza per le attività da svolgersi presso il cliente o in modalità di gruppo, le quali conserveranno priorità assoluta rispetto a qualsiasi diversa organizzazione del lavoro programmata dal lavoratore in Smart Work. Per tali attività, che richiedono la presenza del lavoratore, è confermato l’obbligo di rispetto degli orari stabiliti dal Partner di ciascun gruppo di lavoro e dai Responsabile dell'unità organizzativa di riferimento.
Adesione e revoca
L’adesione al programma di Smart Work da parte del lavoratore è volontaria ed è formalizzata con la sottoscrizione di un’apposita scrittura individuale secondo la bozza allegata al presente accordo.
Il regime di Smart Work è revocabile da parte del responsabile di team e/o della direzione aziendale, in qualsiasi momento e con giudizio insindacabile, per ragioni produttive e/o organizzative, per valutazione di incompatibilità delle mansioni svolte dal lavoratore anche con riferimento alle dotazioni informatiche disponibili, ove possibile con adeguato preavviso.
Condizioni economiche e normative
Il lavoratore in regime di Smart Work è titolare dei medesimi diritti ed è soggetto ai medesimi doveri previsti per i lavoratori che svolgono l’attività nei locali della Società.
La natura della prestazione lavorativa resa in regime di Smart Work, il relativo contenuto professionale e le mansioni del lavoratore, così come tutte le altre condizioni contrattuali restano invariati, il lavoratore che aderisce al programma di Smart Work ha diritto al buono pasto giornaliero, in considerazione del fatto che svolgerà l’attività lavorativa in qualunque luogo, anche diverso dall’abitazione.
Protezione dei dati
La Società adotterà le misure appropriate per garantire la proiezione dei dati utilizzati ed elaborati dai lavoratori in Smart Work per fini professionali.
La Società informerà i lavoratori sulle norme di legge e sulle regole aziendali applicabili per la protezione dei dati. I lavoratori che aderiscono al programma di Smart Work, sono responsabili del rispetto di tali norme e regole.
Con riferimento ad ogni documento, in qualunque formato (anche elettronico), software o pubblicazione, utilizzato dal lavoratore per l'espletamento delle Sue attività vige l’obbligo di:
- conservare con la massima diligenza e mantenere rigorosamente riservate/segrete tutte le notizie e/o informazioni di cui entrasse in possesso e/o utilizzasse in tale contesto e, in particolare, tutti i dati, i nominativi, i documenti ed il loro contenuto, ivi compresi quelle a cui dovesse accedere tramite i sistemi informativi ed informatici messi a disposizione da PwC;
- non divulgare tali notizie e/o informazioni in alcun modo ed in qualsiasi torma a soggetti terzi;
- garantire che non consentirà a terzi l'accesso, diretto o indiretto, a qualsiasi titolo, ai documenti e ad ogni altro dato fornito dalla/alla Società.
Organizzazione, del lavoro
L’attività svolta in Smart Work sarà organizzata dal lavoratore interessato, previo accordo con il proprio responsabile, compatibilmente con le superiori esigenze e/o necessità dei clienti e del team di lavoro.

V - Flessibilità in ingresso e in uscita
Per il periodo di validità del presente accordo a tutto il personale impiegato presso la Società sarà applicata la flessibilità dell’orario di lavoro in entrata e in uscita per le sole attività da svolgere presso la sede, fatta eccezione per i lavoratori aventi profili intangibili o addetti a servizi valutati come strategici a giudizio del Partner di ciascun gruppo di lavoro e dei Responsabile dell'unità organizzativa di riferimento e per i lavoratori con specifiche mansioni per il cui corretto disbrigo sia necessario un presidio in orari predeterminati.
La flessibilità, ferma restando la necessità di lavorare tutte le ore ordinariamente previste al giorno, è articolata nelle seguenti fasce orarie, su decisione del Partner di ciascun gruppo di lavoro e del Responsabile dell'unità organizzativa di riferimento:
- ingresso in azienda dalle ore 8.30 alle ore 9.30 ed uscita dalle 17.00 alle 18.30;
- ingresso in azienda dalle ore 7.30 alle ore 8.30 ed uscita dalle 16.00 alle 17.30,
In tutti casi resta ferma la pausa pranzo di almeno 30 minuti e i periodi di lavoro continuativo non supereranno le sei ore come previsto dal D.Lgs 66/2003.

VI - Salute e sicurezza
La Società si impegna ad informale i lavoratori sulle misure di protezione e sugli eventuali rischi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro derivanti dalle particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, compreso l’utilizzo di videoterminali. Poiché l’attività in Smart Work può comportare la mobilità del lavoratore, cioè spostamenti da un luogo ad un altro con mezzi propri, la Società per il periodo di sperimentazione del programma assicurerà all’Inail i lavoratori interessati per il rischio connesso all’uso dell’autovettura.

VII - Verifiche
Il numero di dipendenti e la loro dislocazione per unità produttiva a cui verrà applicato il presente accordo sarà oggetto di comunicazione trimestrale da parte aziendale alla organizzazione sindacale firmataria Incontri in merito ad eventuali problematiche ed osservazioni relative all’applicazione del presente accordo avverranno su richiesta di una delle Partì firmatarie.

VIII - Validità
Il presente accordo ha natura sperimentale e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016
Al fine di assicurare un ritorno non traumatico dei lavoratori in Smart Work alla modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, le Parti convengono che il programma sperimentale di Smart Work disciplinato dal presente accordo si intenderà automaticamente prorogato fino al 31 dicembre 2017, se una delle Parti non comunica all’altra il recesso entro il 15 novembre 2016.
Dopo il 31 dicembre 2016, ovvero dopo il 31 dicembre 2017 in caso di proroga, il presente accordo cesserà di avere effetto e il programma di Smart Work dovrà intendersi definitivamente concluso- conseguentemente, sarà ripristinata l’organizzazione del lavoro previgente all'entrata in vigore del presente accordo pei tutti i lavoratori interessati

IX - Norme finali
Le Parti si danno atto reciprocamente che il presente accordo è conforme alle disposizioni di legge e di CCNL m materia di durata massima settimanale della prestazione di lavoro, di regime dei riposi giornalieri e settimanali e delle pause.
Le Parti si impegnano ad incontrarsi almeno un mese prima della scadenza per verificare gli esiti della sperimentazione e valutare l'eventuale proroga o variazione del progetto di Smart Work.
Le Parti si incontreranno in ogni caso entro il 31 dicembre 2016 per verificare l'applicazione quantitativa e qualitativa del presente accordo.