Categoria: 1992
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Tipologia: CCNL
Data firma: 29 gennaio 1992
Validità: 01.01.1992 - 31.12.1993
Parti: Ausitra e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Portuali
Fonte: CCNL

Sommario:

 Art. 1 - Campo di applicazione.
Art. 2 - Assunzione.
Art. 3 - Documenti, residenza e domicilio.
Art. 4 - Visita medica.
Art. 5 - Periodo di prova.
Relazioni industriali (Articolo nuovo).
A livello nazionale.

A livello territoriale
A livello aziendale
Art. 7 - Riduzione di attività lavorativa.
Art. 8 - Accordi di solidarietà per l'occupazione.
Art. 9 - Contrattazione integrativa aziendale.
Art. 10 - Ambiente di lavoro e difesa della salute.
Commissione paritetica nazionale.
Contratto a tempo determinato (nuovo articolo).
Part-time.
Art. 11 - Inquadramento professionale.
Art. 12 - Orario di lavoro.
Determinazione della retribuzione.
Mansioni discontinue e avviamento al lavoro promiscuo.
Orario di lavoro normale in regime di flessibilità.
Riduzione orario di lavoro.
Art. 13 - Lavoro straordinario, notturno e festivo - Lavorazione a turni.
Maggiorazione per lavori a turni.
Art. 14 - Riposo settimanale.
Art. 15 - Festività.
Art. 16 - Ferie.
Art. 17 - Elementi della retribuzione.
Art. 18 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 19 - Elementi retributivi aventi carattere continuativo.
Art. 20 - Scatti biennali.
Art. 21 - Tredicesima e quattordicesima mensilità.
Art. 22 - Indennità maneggio denaro.
Art. 23 - Trasferte.
Art. 24 - Trasferimento.
Art. 25 - Permessi.
Art. 26 - Assenze.
Art. 27 - Interruzione e sospensione del lavoro.
Art. 28 - Recuperi.
Art. 29 - Congedo matrimoniale.
Art. 30 - Tutela della maternità.
 Art. 31 - Cure termali.
Pari opportunità (Articolo nuovo).
Portatori di handicap (articolo nuovo).
Tutela dei tossicodipendenti e loro familiari.
Art. 32 - Servizio militare.
Art. 33 - Prevenzione infortuni e malattie professionali.
Art. 34 - Disposizioni generali riguardanti infortuni e malattie.
Art. 35 - Trattamento di malattia e infortunio.
• Trattamento economico per malattia.
• Norma transitoria.
Art. 36 - Infortuni e malattie professionali.
Art. 37 - Rapporti in azienda
Art. 38 - Aspettativa.
Art. 39 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 40 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 41 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 42 - Indennità in caso di morte.
Art. 43 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 44 - Previdenze.
Art. 45 - Restituzione documenti di lavoro e certificato di lavoro.
Art. 46 - Diritti sindacali.
A) Rappresentanze sindacali aziendali.
B) Assemblee.
C) Permessi per cariche sindacali.
D) Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche o a coprire cariche sindacali provinciali o nazionali.
Art. 47 - Versamenti contributi sindacali.
Art. 48 - Diritto allo studio.
Art. 49 - Patrocinio legale dei dipendenti.
Art. 50 - Procedure e sedi di composizione delle controversie.
• Livello territoriale.
• Livello nazionale.
• Adempimenti in caso di sciopero e codice di comportamento delle aziende.
Art. 51 - Fondo di solidarietà.
Art. 52 - Inscindibilità delle norme regolamentate e condizioni di miglior favore.
Art. 53 - Norma generale.
Art. 54 - Quota di servizio sindacale.
Art. 55 - Decorrenza e durata.
Minimi tabellari
Verbale di accordo Industriali della Provincia di Livorno, OO.SS.
Verbale di accordo Vecon, OO.SS.

Addì, 29 gennaio 1992 tra l'Ausitra […] assistita da una delegazione imprenditoriale composta […], in qualità di esperto rappresentante della società Vecon, […] per la società Contship, […] per Assimprese di Livorno, […] per l'impresa Neri, […] per la Sintermar, assistiti dal[…]la Associazione Industriale di Livorno e con l'assistenza della Confindustria […] e la Filt-Cgil […] con il coordinamento […] Segretario Comprensoriale di La Spezia, […] Consiglio Delegati Sintermar di Livorno; la Fit-Cisl […]; la Uiltrasporti […]; è stato rinnovato il CCNL il 21 febbraio 1985 per i lavoratori dipendenti dalle imprese per operazioni portuali - art. 196 RCN - imbarchi e sbarchi, con le seguenti aggiunte e modifiche.

Art. 1 - Campo di applicazione.
Il presente contratto collettivo regola i rapporti tra le imprese portuali esercenti imbarchi e sbarchi, servizi di giardinaggio, noleggio pontoni a bigo, semoventi e attività similari ausiliarie del traffico portuale e il personale da esso dipendente.

Art. 4 - Visita medica.
Il lavoratore, prima della costituzione del rapporto di lavoro, può essere sottoposto a visita medica per l'accertamento della sua idoneità alle mansioni cui sarà destinato.

Relazioni industriali (Articolo nuovo).
A livello nazionale.

A livello nazionale l'Ausitra e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il CCNL di settore analizzano con la periodicità richiesta dai problemi in discussione le questioni che possono avere rilevanza ai fini di un equilibrato sviluppo del settore.
Le parti si pongono come obiettivo l'esame dell'andamento del settore, analizzano nei vari comparti i miglioramenti tecnologici possibili nella esecuzione dei servizi anche in ambito di una diversa e più funzionale organizzazione del lavoro; valutano le prospettive produttive conseguenti, i programmi di investimento, i piani di ammodernamento con particolare riferimento all'introduzione di nuove tecnologie, le linee di azione dirette a garantire la sicurezza sul lavoro ed esaminano le problematiche occupazionali che dovessero porsi in relazione all'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche ovvero di nuove iniziative produttive.
Le parti altresì acquisiscono informazioni globali relative ai dati quantitativi dell'occupazione con riferimenti numerici riguardanti i contratti di formazione e lavoro, i contratti a tempo determinato e i contratti a tempo parziale e analizzano l'andamento dell'occupazione al fine di individuare possibili soluzioni tendenti alla valorizzazione delle professionalità di tutto il personale occupato.
In presenza di rilevanti fenomeni di riconversione e ristrutturazione aziendale che possono comportare la riqualificazione del personale, le parti li esamineranno per individuare possibili soluzioni idonee ai fini di cui sopra.

A livello territoriale.
Qualora sulle materie di cui sopra emergano problematiche particolari che interessino aree caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende, dette problematiche formeranno oggetto di esame specifico tra le parti in sede territoriale.

A livello aziendale.
Le aziende, annualmente, forniranno alle RSA, su richiesta delle stesse, informazioni circa:
- la consistenza numerica del personale e andamento delle assunzioni;
- lo straordinario programmato fuori dalla norma contrattuale;
- le attività di formazione e aggiornamento professionale;
- le eventuali necessità di determinare la priorità nella concessione dei permessi per frequentare corsi di studio in base alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 10 - Ambiente di lavoro e difesa della salute.
Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali tendenti alla tutela delle condizioni ambientali di lavoro e dell'integrità psicofisica dei lavoratori le rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di esercitare le seguenti attività:
• controllare l'applicazione delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia;
• presentare alla Direzione proposte per i miglioramenti della predetta situazione applicativa;
• partecipare, controllare, promuovere ricerche sui vari aspetti della condizione di lavoro che influenzano la salute e l'integrità dei lavoratori;
• controllare l'applicazione concreta delle misure che l'azienda introduce sulla base di accordi precedentemente intercorsi;
• presentare proposte ai fini dell'informazione e della sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali o comunque legate all'ambiente di lavoro.
Sono strumenti idonei a una politica di controllo della condizione ambientale:
1) il registro dei dati ambientali tenuto aggiornato a cura delle imprese, che deve contenere l'indicazione dei risultati delle rilevazioni effettuate;
2) il registro dei dati bio-statistici che deve contenere l'indicazione delle malattie e degli infortuni.
Viene inoltre stabilito il libretto sanitario individuale.
Detto libretto deve contenere:
a) risultati delle visite periodiche e degli eventuali esami clinici disposti le une e gli altri a seguito di accertata presenza di elementi di nocività e di rischio risultanti dalle rilevazioni dei dati ambientali;
b) i dati relativi agli infortuni e alle malattie.
Il libretto è tenuto da ogni singolo lavoratore; le annotazioni vanno effettuate dal personale medico.
I registri di cui ai punti 1) e 2) verranno tenuti a disposizione delle strutture sindacali aziendali.

Commissione paritetica nazionale.
Le parti, premesso che sotto l'aspetto politico non può non tenersi conto dell'evidente stato di indeterminatezza in atto alla stipula del presente accordo che caratterizza la portualità nazionale in relazione specie al travagliato varo della riforma portuale, e i riflessi che quest'ultima può avere nella linea di sviluppo per le aziende del settore concordano di istituire una Commissione Paritetica Nazionale tra Ausitra, e, la Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti con il compito di revisionare l'attuale testo contrattuale al fine di renderlo più rispondente a un nuovo quadro normativo e operativo dei porti italiani e dei terminal operators anche in relazione all'evoluzione del sistema e delle soluzioni legislative sulla riforma delle gestioni portuali.
La commissione si riunirà una prima volta entro il 30/6 del corrente anno per stabilire un calendario lavori.

Contratto a tempo determinato (nuovo articolo).
Per le assunzioni con contratto a tempo determinato si richiamano le norme di cui alle leggi vigenti. Fermo restando il ricorso alla legge 18 aprile 1962 n. 230 e all'art. 8/bis della legge 25 marzo 1983 n. 79, la percentuale massima dei contratti a termine attuati con legge 56/87 non potrà superare il 20% della forza lavorativa complessiva di ciascuna azienda.
[…]
Le assunzioni a termine dovranno essere contestualmente segnalate alle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 12 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro è di 40 ore settimanali per i lavoratori non turnisti distribuito normalmente su 5 giorni lavorativi (dal lunedì al Venerdì) e di 39 ore per i turnisti. Per i turnisti la distribuzione dell'orario di lavoro è di 6 ore e 30 minuti al giorno da lunedì a sabato.
L'orario di lavoro settimanale potrà essere articolato in 6 giorni con la possibilità di alternare turni di 6 ore e 30 minuti e di 8 ore per il lavoro a orario spezzato, fermo restando il massimo di 39 ore.
Nel caso di esigenze produttive che richiedono un utilizzo degli impianti su 24 ore di lavoro è stabilito in 36 ore da lunedì a sabato.

Mansioni discontinue e avviamento al lavoro promiscuo.
Per il personale avviato al lavoro in maniera promiscua sia in giornata che in turni l'orario di lavoro è di 39 ore settimanali.
Per il personale addetto a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia l'orario di lavoro è pari a 40 ore settimanali.

Orario di lavoro normale in regime di flessibilità.
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno, possono avere esigenze di maggiore o minore servizio.
Con riferimento a quanto sopra - di norma con un preavviso di almeno 24 ore al lavoratore interessato - le aziende realizzeranno orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario di lavoro settimanale nei periodi di maggiore richiesta di servizio fino al limite di 80 ore per anno solare con un massimo di ore giornaliere.
In corrispondenza del limite di 80 ore saranno riconosciuti equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore richiesta di servizio.
Nell'eventualità che nella giornata di flessibilità la prestazione dovesse proseguire oltre le 2 ore, le ulteriori saranno compensate con la maggiorazione prevista all'art. 13 del presente contratto.
I periodi di flessibilità saranno comunicati alle strutture sindacali aziendali.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
[…]
I riposi compensativi sopra previsti dovranno essere goduti inderogabilmente entro tre mesi compatibilmente con le esigenze di servizio.
Al lavoratore che non abbia effettuato, anche parzialmente, le ore di supero in regime di flessibilità, le stesse saranno recuperate con prestazioni differite. Parimenti il lavoratore che non abbia goduto dei riposi compensativi, per malattia, infortunio, ferie o per altri giustificati motivi pur avendo effettuato le ore di supero, gli stessi saranno goduti con riposi differiti.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali salvo le ipotesi di turni continuativi.

Art. 13 - Lavoro straordinario, notturno e festivo - Lavorazione a turni.
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano e previo accordo tra le parti il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, la sua opera oltre il normale orario sia di giorno che di notte.
L'orario contrattuale è pari a 39 ore settimanali per i turnisti e 40 ore per i non turnisti. È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti predetti. Il dipendente è tenuto altresì a prestare servizio nei giorni festivi sempreché sia consentito dalle disposizioni di legge vigenti in materia[…]

Art. 14 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori ai quali è richiesto di prestare servizio alla domenica questa sarà considerata giornata lavorativa e il riposo compensativo sarà effettuato in altro giorno della settimana, scelto di comune accordo tra il lavoratore e l'impresa, sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Uguale maggiorazione spetterà nel caso che la giornata di riposo compensativo debba essere spostata in altro giorno della settimana rispetto al turno di riposo prestabilito all'inizio della settimana stessa.

Art. 28 - Recuperi.
È ammesso il recupero a trattamento economico normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui all'articolo precedente o per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno oltre l'orario normale e in caso di giornata libera non festiva trasferendo le ore perdute a tale giornata e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 30 - Tutela della maternità.
Il trattamento di maternità e di puerperio è disciplinato dalle leggi vigenti in materia. Per il solo periodo legale di assenza obbligatoria la lavoratrice godrà di un trattamento economico analogo a quello di malattia.

Portatori di handicap (articolo nuovo).
Le aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della Legge 482/68, in funzione delle capacità lavorative degli stessi.

Art. 33 - Prevenzione infortuni e malattie professionali.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli Organi competenti costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori.
In particolare l'Azienda deve:
1) sottoporre il lavoratore a visita medica prima della sua assunzione, quando questi è destinato a lavorazioni con caratteristiche di nocività al fine di accertarne preventivamente l'idoneità fisica per quelle particolari lavorazioni;
2) dotare il lavoratore di mezzi di difesa eventualmente necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocive alla salute del lavoratore.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, nonché delle direttive e accorgimenti disposti al riguardo dall'Azienda.

Art. 34 - Disposizioni generali riguardanti infortuni e malattie.
[…] In materia di infortunio e malattia professionale, si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso, che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere segnalato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto affinché possano essere prestate le cure di pronto soccorso ed effettuate denunce di legge.
La segnalazione tardiva fa rientrare l'eventuale infermità sulla nozione di malattia o infortunio non sul lavoro.
[…]
Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle clausole contenute nelle regolamentazioni particolari riguardanti le qualifiche operaie e impiegatizie.

Art. 36 - Infortuni e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi di assistenza e pronto soccorso. […]

Art. 37 - Rapporti in azienda (sostituisce il precedente articolo).
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
Il lavoratore deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere un contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare l'attività e diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[…]
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
6) aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti o quanto altro a lui affidato.
Le mancanze del lavoratore possono essere punite, a seconda della gravità, con quanto previsto all'art. 39.

Art. 39 - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari, a seconda della gravità, potranno essere punite con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale o scritto;
2) multa;
3) sospensione fino a un massimo di tre giorni;
4) licenziamento con preavviso;
5) licenziamento senza preavviso.
I suddetti provvedimenti disciplinari, salvo quello del richiamo, potranno essere adottati nei limiti e con le procedure previste dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, art. 7 (Statuto dei Lavoratori) e dalla legge 15 luglio 1966 n. 604.
A titolo meramente esemplificativo si indicano le sottonotate fattispecie di mancanze disciplinari che possono dar luogo all'applicazione dei singoli provvedimenti:
1) richiamo verbale o scritto: può essere inflitto al dipendente che commetta, durante il lavoro, mancanze di lieve entità, non meglio specificabili;
2) multa: può essere inflitta al dipendente che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
c) guasti per incuria il materiale e la merce che abbia in consegna, oppure non avverta tempestivamente l'azienda degli eventuali danni verificatesi;
d) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dell'azienda.
Le predette infrazioni, nei casi di maggiore gravità, comportano la sospensione.
3) La sospensione, fino a un massimo di 3 giorni, può essere inflitto al dipendente che:
[…]
b) per negligenza nel servizio arrechi danni, non gravi, al materiale o alle persone;
c) si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
d) persista a commettere mancanze già punite con multa.
4) Il licenziamento con preavviso, o senza preavviso nel caso che la mancanza sia tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, può essere inflitto al dipendente che:
a) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo e/o si faccia sostituire da personale non dipendente nello svolgimento delle mansioni;
b) si renda colpevole di grave insubordinazione o vie di fatto verso superiori o clienti;
c) commetta furti o danneggiamenti dolosi ai materiali o alle merci;
[…]
f) ometta di fare rapporto per qualsiasi incidente accaduto durante il turno di servizio o trascuri di provvedere a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa;
g) nei casi di recidiva entro l'anno nelle stesse mancanze già punite con la sospensione.

Art. 46 - Diritti sindacali.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolo, si rinvia alla legge 20.5.70 n. 300.
B) Assemblee.
Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti possono essere promosse, anche durante l'orario di lavoro, congiuntamente o singolarmente dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto o dalle rappresentanze sindacali aziendali, assemblee del personale per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le assemblee durante l'orario di lavoro possono essere effettuate nei limiti di 10 ore annue. […]

Art. 53 - Norma generale.
Per quanto non contemplato dal presente contratto valgono le norme contenute nelle Leggi, nei Principi Generali del Diritto, negli Accordi sindacali e Locali di categoria.