Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 07 marzo 2017, n. 5709 - Azione di regresso dell'INAIL per le somme erogate ad un dipendente di una società, poi fallita, in occasione di un infortunio sul lavoro: accertamento del credito


 

 

 

Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA Data pubblicazione: 07/03/2017

 

 

 

Fatto

 

1. - L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) impugna con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il provvedimento del Tribunale di Massa depositato il 4.11.2014, che ha respinto l'opposizione allo stato passivo del fallimento della I.L.C.E.N. Graniti s.r.l. in liquidazione, promossa dall'Istituto in relazione ad un credito da regresso per le somme erogate ad un dipendente della società poi fallita in occasione di un infortunio sul lavoro.
Il curatore del fallimento della I.L.C.E.N. Graniti s.r.l., in liquidazione, non ha spiegato difese.
Comunicata alle parti la relazione dei consigliere designato, ex art. 380-bis c.p.c., non sono state depositate memorie.
2. - Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il tribunale omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento del credito vantato dall'INAIL, in forza dell'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro per i danni subiti da un lavoratore in occasione di un infortunio sul lavoro.
Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 52 e 95 L. fall., nonché degli artt. 161, 339 e 342 c.p.c., per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto che fosse divenuta cosa giudicata la sentenza di rigetto della domanda di regresso, resa dal tribunale, ancorché proprio detta decisione fosse stata successivamente riformata in appello. 
I due motivi, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione, sono manifestamente fondati.
È incontroverso che l'azione di regresso esercitata dall'INAIL nei confronti della I.L.C.E.N. Graniti s.r.l. venne decisa in primo grado con una sentenza di rigetto della domanda e, poi, sull'appello promosso dall'Istituto - proseguito nonostante il sopraggiunto fallimento dell'appellata -, accolta con sentenza non gravata da ulteriori impugnazioni.
Ora, appare certo che la sentenza della corte d'appello, essendo intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento della I.L.C.E.N. Graniti s.r.l. in liquidazione, resta inopponibile alla massa dei creditori della fallita, non essendo stato il curatore chiamato a partecipare al giudizio; parimenti certo, tuttavia, è che la detta sentenza, pronunciata direttamente nei confronti della fallita, sia divenuta cosa giudicata e, come tale, si è sostituita alla sentenza di primo grado riformandola integralmente.
Né potrebbe dubitarsi della validità della sentenza resa dalla corte d'appello, nonostante l'interruzione automatica del processo, ex art. 43 l.fall., in quanto secondo il costante orientamento di questa Corte, la violazione delle norme sull'interruzione del processo determina la nullità di tutti gli atti compiuti successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo o alla dichiarazione o notificazione di esso, ma si tratta di una nullità relativa eccepibile, ex art. 157 c.p.c., soltanto dalla parte nel cui interesse sono poste le norme sull'interruzione e, cioè, dalla parte colpita dall'evento interruttivo (Cass. 28 novembre 2007, n. 24762); circostanza che all'evidenza non si è verificata nella vicenda che ci occupa, non essendo la decisione della corte d'appello stata impugnata con ricorso per cassazione.
Dunque, erroneamente il tribunale ha ritenuto che l'accertamento del credito vantato dall'INAIL fosse ormai precluso dal passaggio in giudicato della sentenza resa dal tribunale (che aveva respinto la domanda dell'istante), perché l'unica decisione effettivamente divenuta tale, è quella contenuta nella sentenza della corte appello (che ha accolto la domanda, riformando la pronuncia di primo grado), non impugnata da alcuno, ancorché non opponibile al curatore fallimentare rimasto estraneo al detto giudizio.
4. - Il ricorso, in definitiva, deve essere integralmente accolto con cassazione del decreto impugnato e rinvio al tribunale di Massa per un nuovo esame, anche sulle spese del presente grado.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Massa, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2016.