Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 marzo 2017, n. 5704 - Malattia ad eziologia multìfattoriale: l'esclusione del nesso causale con l'attività lavorativa c'è solo per l'intervento di un fattore estraneo di per sé sufficiente a produrre l'infermità


 

 

"Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in materia di nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, per il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento; solo se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (da ultimo, Cass., 26 marzo 2015, n. 6105; Cass., 11 novembre 2014, n. 23990; Cass. 19 giugno 2014, n. 13954).

Nella specie, la Corte d'Appello non si è attenuta a questi principi, atteso che, pur in presenza di una pluralità di cause, quale l'esposizione a sostanze nocive e il tabagismo, ha rigettato la domanda in base ad un giudizio fondato su affermazioni apodittiche e generiche, senza fornire adeguata motivazione sul perché, nonostante la pacifica prolungata esposizione del G.C. ad agenti patogeni (come gli idrocarburi, il benzene, la piridina, l'ossalato di ammonio e l'amianto) che presentano coefficienti di rischio cancerogeno, come affermato dallo stesso consulente, sia pervenuto alla conclusione che "la patologia che ha provocato il decesso del Sig. G.C. non può in alcun modo essere correlata all'esposizione lavorativa", attribuendo invece efficacia causale esclusiva al fumo.


 

 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: DORONZO ADRIANA Data pubblicazione: 07/03/2017

 

 

 

Fatto

 


1. - La Corte d'appello di Venezia, con sentenza pubblicata in data 5 ottobre 2011, ha rigettato l'impugnazione proposta da M.P., G.C., L.C. e R.C., contro la sentenza resa dal Tribunale di Treviso che aveva rigettato la domanda degli appellanti volta ad ottenere la costituzione della rendita e il pagamento dell'altre indennità di legge in favore dei superstiti derivanti dal decesso di G.C., di cui erano eredi, avvenuta a causa di un tumore alla laringe provocato dagli agenti patogeni e dalle sostanze chimiche cui era stato esposto il G.C. durante l'attività lavorativa svoltasi per vent'anni alle dipendenze di aziende operanti nel settore petrolchimico.
2. - La Corte territoriale ha ritenuto che la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di primo grado fosse corretta ed esaustiva e, quindi, da condividere nella parte in cui aveva ritenuto non provato il nesso causale tra la malattia che aveva causato il decesso e l'attività lavorativa, in presenza di un più importante fattore di rischio costituito dalla prolungata (vent'anni) e non modesta (15-20 sigarette al giorno) abitudine al fumo.
3. - Contro la sentenza, i ricorrenti propongono ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod.proc.civ. L'Inail resiste con controricorso.
 

 

Diritto

 


1. - Con il primo e il secondo motivo la parte ricorrente deduce il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, costituito dalla mera adesione alla consulenza tecnica d'ufficio, senza tener conto delle contestazioni della parte appellante (primo motivo), nonché degli errori di fatto e di razionalità della consulenza (secondo motivo).
2. - Con il terzo motivo la parte ricorrente censura la sentenza la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112,421,434,437,445 c.p.c., assumendo che il giudice dell'appello non ha tenuto conto delle richieste di prove testimoniali e di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, avanzate in primo grado e reiterate in appello, senza esprimere alcuna motivazione al riguardo e, anzi, contraddittoriamente ribadendo che in presenza di una malattia multìfattoriale non tabellata è onere della parte provare il nesso causale tra la patologia e l'evento.
4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3,4,7,66,85,131-137 del d.p.r. n. 1124 del 1965, artt. 2697 e 2728 cod.civ., 41 cod. pen., nonché l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione. Il motivo è fondato sul rilievo che i criteri medico-legali di verifica della sussistenza del nesso di causalità tra attività lavorativa e malattie (criterio cronologico, qualitativo, quantitativo, modale, e di esclusione) non erano stati adeguatamente valutati al fine di confermare l'esistenza di un elevato grado di probabilità della natura professionale della malattia neoplastica anche in concorso con il fumo, dovendosi attribuire efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento.
5. I motivi, che si affrontano congiuntamente per l'evidente connessione che li legano, sono fondati.
La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multìfattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico" (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634).
Nello stesso quadro questa Corte ha altresì precisato che, in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multìfattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. "A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti" (v. Cass., n.23951/2015, cit.; Cass. 12 ottobre 2012, n. 17438).
Tali principi vanno qui ribaditi, con l'ulteriore precisazione che la verifica del grado rilevante di probabilità costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in questa sede di legittimità se sorretto da congrua ed esaustiva motivazione.
6. -Nel caso in esame tutta la motivazione della sentenza impugnata ruota intorno alla consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado e alla sua totale adesione, senza tuttavia che siano state esplicitate le ragioni per le quali fattori di rischio pur ben evidenziati nella consulenza tecnica d'ufficio e costituiti dall'esposizione a) a idrocarburi policiclici aromatici; b) all'amianto e c) a benzene, piridina e ossalato di ammonio, non abbiano avuto alcuna incidenza neppure concausale nel determinismo della malattia.
La Corte, pur avendo rammentato che per determinare se una neoplasia possa essere conseguente ad un'esposizione professionale occorre valutarne l'intensità e la durata, la segnalazione della letteratura, l'organo bersaglio interessato, l'eventuale presenza di fattori extra professionali, ha apoditticamente escluso il nesso di causalità senza alcuna indagine sulla intensità e la durata dell'esposizione, che pure la parte si era offerta di provare attraverso la prova testimoniale, compiutamente capitolata e riportata nella stessa sentenza - sì che rimane soddisfatto il principio dell'autosufficienza - , nonché sulla documentazione che la parte ha offerto a sostegno della sua pretesa, da cui emergerebbe una serie di circostanze di fatto trascurate o addirittura ignorate dal consulente tecnico d'ufficio. In particolare, i ricorrenti hanno messo in evidenza come la permanenza del lavoratore sulle piattaforme petrolifere non fosse limitata a tre o quattro settimane, intervallate da due settimane, come sostenuto dal consulente tecnico d'ufficio sulla base delle dichiarazioni a lui rese dalla moglie del lavoratore, bensì tre o quattro mesi continuativi, come risulta dai fogli delle presenze giornaliere sulle piattaforme della Saipem, allegate all'atto introduttivo del giudizio (doc. da 49 al 79, del fascicolo di primo grado); come, inoltre, la presenza di fibre di amianto aerodisperse nei locali della nave Castoro II, trascurata dal consulente, fosse stata accertata dal tribunale di Palermo con sentenza del 19 febbraio 2001, che aveva dato atto di tracce di frastagliamento delle pareti della nave, riscontrate già prima dei lavori di coibentazione-coibentazione della nave; come, il tabagismo del G.C. avesse avuto una durata e consistenza diverse, risalendo l'abitudine al fumo di venti sigarette al giorno ad oltre vent'anni prima l'insorgenza della malattia; come, infine, l'esposizione al benzene non fosse limitata al periodo immediatamente precedente alla diagnosi di cancro laringeo (cioè dal gennaio 2001, inizio dell'attività presso l'Enichem all'ottobre 2002), ma pregressa, riguardando anche il tempo in cui il lavoratore era stato addetto alle piattaforme petrolifere, essendo il benzene un composto base della classe degli idrocarburi.
7. Ora se è vero che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario o utile per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, sicché la nomina del consulente rientra nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti (Cass. 21 aprile 2010, n. 9461; Cass. 2 marzo 2006, n. 4660; Cass. 15 aprile 2002, n. 5422) - è altrettanto vero che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, il controllo, in sede di legittimità, in materia è principalmente orientato alla valutazione della adeguatezza della motivazione sulla scelta del Giudice del merito di non esercitare il potere discrezionale di nomina del CTU o di rinnovazione della consulenza.
Tuttavia, se la consulenza tecnica d'ufficio si risolve nell'accertamento di situazioni rilevabili solo con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche - come avviene con la consulenza medico-legale - il giudice può aderire alle conclusioni del consulente senza essere tenuto a motivare esplicitamente l'adesione, ma se le affermazioni contenute nell'elaborato peritale siano oggetto, nella impostazione difensiva della parte, di critiche precise e circostanziate idonee, se fondate, a condurre a conclusioni diverse da quelle indicate nella consulenza tecnica, allora non adempie all'obbligo di motivazione il giudice che, per confutare le suddette critiche, si limita a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente (Cass. 4 marzo 1983, n. 1628; Cass. 23 giugno 1995, n. 7150; Cass. 24 novembre 1997, n. 11711; Cass. 22 febbraio 2000, n. 1975; Cass. 1 marzo 2007, n. 4797; Cass. 24 aprile 2008, n. 10688; Cass. 19 gennaio 2011, n. 1149).
8. A ciò deve aggiungersi che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in materia di nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, per il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento; solo se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (da ultimo, Cass., 26 marzo 2015, n. 6105; Cass., 11 novembre 2014, n. 23990; Cass. 19 giugno 2014, n. 13954).
9. Nella specie, la Corte d'Appello non si è attenuta a questi principi, atteso che, pur in presenza di una pluralità di cause, quale l'esposizione a sostanze nocive e il tabagismo, ha rigettato la domanda in base ad un giudizio fondato su affermazioni apodittiche e generiche, senza fornire adeguata motivazione sul perché, nonostante la pacifica prolungata esposizione del G.C. ad agenti patogeni (come gli idrocarburi, il benzene, la piridina, l'ossalato di ammonio e l'amianto) che presentano coefficienti di rischio cancerogeno, come affermato dallo stesso consulente, sia pervenuto alla conclusione che "la patologia che ha provocato il decesso del Sig. G.C. non può in alcun modo essere correlata all'esposizione lavorativa", attribuendo invece efficacia causale esclusiva al fumo.
Tale giudizio può essere espresso solo se con certezza si ravvisi l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l’infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni.
10. In definitiva, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 14 dicembre 2016