Tipologia: Accordo nazionale di lavoro
Data firma: 16 luglio 1993
Validità: 17.07.1993 - 31.12.1995
Parti: Comando Forze Alleate del Sud Europa e rappresentanti dei Lavoratori a Statuto Locale
Settori: Comando Forze Alleate del Sud Europa
Fonte: CNEL

Sommario:

 Memorandum
Capitolo Uno - Applicazione, definizioni e criteri
Articolo 1-1 - Scopo
Articolo 1-2 - Definizioni
Articolo 1-3 - Criteri
Articolo 1-4 - Testo Ufficiale e Data Effettiva di Entrata in Vigore
Capitolo Due - Selezione e assunzione
Articolo 2-1 - Ammissione alla selezione
Articolo 2-2 - Selezione
• 2-2.1 Criterio Generale
• 2-2.2 Bandi di Concorso
• 2-2.5 Commissioni esaminatrici
Articolo 2-3 - Assunzione
• 2-3.2 Contratti Individuali di Lavoro
• 2-3.3 Periodo di prova
Articolo 2-4 - Assunzione stagionale
Capitolo Tre Mutamento delle mansioni
Articolo 3-1 - Mutamento temporaneo di mansioni
Articolo 3-2 - Mutamento definitivo delle mansioni
Articolo 3-3
Capitolo Quattro Commissione interpretativa
Articolo 4-1
Articolo 4-2 - Compiti e poteri della Commissione di Interpretazione
Articolo 4-3 - Limiti di Tempo
Capitolo Cinque Norme e procedure di disciplina
Articolo 5-1 - Norme di Comportamento
Articolo 5-1.3 Responsabilità pecuniaria
Articolo 5-2 - Sanzioni disciplinari
Articolo 5-3 - Competenza e procedure
Capitolo Sei Cessazione del rapporto di lavoro
Articolo 6-1 - Collocamento a riposo
Articolo 6-2 - Preavviso
Articolo 6-3 - Riduzione del personale
Capitolo Sette Classificazione del personale
Articolo 7-1 - Gruppi e Categorie
Articolo 7-2 - Lavoro misto
Capitolo Otto Retribuzione e amministrazione delle paghe
Articolo 8-2 - Retribuzione
Articolo 8-3 - Stipendio base: calcolo della paga oraria
Articolo 8-4 - Scatti di anzianità
Articolo 8-5 - Premio per anzianità di servizio e rendimento
Articolo 8-6 - Tredicesima mensilità
Articolo 8-7 - Quattordicesima mensilità
Articolo 8-8 - Trattamento fine rapporto (TFR)
Articolo 8-9 - Assegni familiari
Articolo 8-10 - Indennità di trasporto
Articolo 8-11 - Straordinario
Articolo 8-12 Indennità di turno
Articolo 8-13 - Indennità per lavoro notturno
Articolo 8-14 - Indennità per lavoro nei tunnel
Articolo 8-15 - Indennità di cassa
Articolo 8-16 - Indennità sostitutiva di mensa
Articolo 8-17 - Trasferta (viaggi e diaria)
Articolo 8-18 - Indumenti di lavoro
Articolo 8-19 - Assegnazione temporanea a mansioni di livello superiore
Articolo 8-20 - Prestiti a breve scadenza
• 8-20.2 Prestiti bancari
• 8-20.3 Trattenute
 Articolo 8-21 - Corresponsione della retribuzione
Articolo 8-22 - Tabella dei parametri
Capitolo Nove Orario di lavoro
Articolo 9-1 - Orario di lavoro
Articolo 9-2 - Settimana lavorativa dei turnisti
Articolo 9-3 - Giorno di riposo
Articolo 9-4 - Festività ufficiali
Articolo 9-5 - Permessi d'ufficio
Articolo 9-6 - Foglio presenze mensile
Capitolo Dieci Ferie e assenze
Articolo 10-1 - Ferie annuali
Articolo 10-2 - Assenze per malattia (sono esclusi gli infortuni sul lavoro)
Articolo 10-3 - Assenza per infortunio sul lavoro
• 10-3.2 Invalidità temporanea
10-3.3 Invalidità permanente
Articolo 10-4 - Congedo matrimoniale
Articolo 10-5 - Congedo di maternità
Articolo 10-6 - Assenze autorizzate per attività della rappresentanza dei lavoratori
Articolo 10-7 - Permessi speciali
• 10-7.2 - Permessi speciali non retribuiti
Articolo 10-8 - Diritto allo studio
Articolo 10-9 - Permessi per esami
Articolo 10-10 - Servizio militare
Capitolo Undici Igiene e salute
Articolo 11-1 - Ambiente di lavoro
Articolo 11-2 - Visite mediche periodiche e speciali
Articolo 11-3 - Inidoneità al lavoro
Allegati
Statuto - Coordinamento nazionale delle rappresentanze del personale civile a statuto nazionale dipendenti dai comandi Nato in Italia

• Finalità
• Appartenenza
• Organi del coordinamento nazionale delle rappresentanze
• Consiglio nazionale delle rappresentanze dei lavoratori
• Comitato esecutivo nazionale
• Presidente del comitato esecutivo nazionale
• Emendamenti
Statuto - Rappresentanza del personale civile a statuto nazionale del comando Nato "FASE di Napoli" - "V ATAF di Vicenza" - FTASE di Verona"
• Finalità
• Appartenenza
• Organi della rappresentanza
• Assemblea
• Comitato direttivo
• Finanze
• Emendamenti
• Riammissione
Statuto - Circolo culturale ricreativo del personale civile a statuto nazionale del comando FTASE di Verona
• Finalità
• Appartenenza
• Organi del circolo culturale ricreativo
• Assemblea
• Comitato direttivo
• Finanze
• Emendamenti
• Riammissione
• Deroghe temporanee allo statuto

Accordo nazionale di lavoro per il personale a statuto locale in servizio presso i quartieri generali ACE (comando alleato in Europa) in Italia 1993

Memorandum
L'Assistente del Capo di Stato Maggiore per il Personale e l'Amministrazione del Comando Forze Alleate del Sud Europa […], ed i rappresentanti dei Lavoratori a Statuto Locale […] per Napoli, e […] per Verona e Vicenza, viste le consultazioni e le discussioni tenute per il rinnovo del Regolamento concernente il trattamento economico e normativo del personale a statuto locale impiegato nei Quartieri Generali Alleati in Italia;
Preso atto dell'invio del nuovo Regolamento, di seguito definito "Accordo Nazionale di Lavoro per il Personale a Statuto Locale", al Comando Supremo Alleato in Europa, che lo ha approvato in data 29 giugno 1993;
Attestano che le consultazioni e le discussioni si sono positivamente concluse con la pubblicazione dell'Accordo Nazionale di Lavoro per il Personale a Statuto Locale composto di 11 Capitoli […];
Sottoscrivono in data 16 luglio 1993 presso la Divisione Panda del Quartiere Generale delle Forze Alleate Sud Europa, Bagnoli-Napoli, nelle versioni italiana e inglese.

Capitolo Uno - Applicazione, definizioni e criteri
Articolo 1-1 - Scopo

Il presente accordo enuncia le responsabilità e fornisce la normativa e i requisiti per l'assunzione, l'amministrazione, il licenziamento ed il collocamento a riposo del personale civile a statuto locale (LWS) assunto dal Quartier Generale di AFSOUTH e dai Principali Comandi Subordinati dislocati in Italia.

Articolo 1-2 - Definizioni
a. Articolo 8e: l'articolo intitolato "Personale Civile" dell'Accordo Italia/SACEUR, firmato a Parigi il 26 luglio 1961, che autorizza i Comandi Alleati in Italia ad assumere personale civile a statuto locale, conformemente alle leggi italiane e a condizioni non meno favorevoli di quelle delle leggi e dei contratti nazionali collettivi di lavoro applicati in Italia per attività simili.
b. Personale a statuto locale: personale destinato a soddisfare le necessità locali di mano d'opera civile come definito dall'art. 8a2 dell'Accordo Italia/SACEUR. L'accordo si applica anche al personale retribuito con fondi extra bilancio (INAF).
c. Gruppo Comando: il Gruppo di Comando è così composto: Vice Capo di Stato Maggiore, Capo di Stato Maggiore, Vice Comandate in Capo, Comandante in Capo.
d. Civilian Personnel Officer (CPO): funzionario civile Capo del Personale Civile di AFSOUTH o LANDSOUTH. Il CPO costituisce il punto di contatto per i rappresentanti dell'Associazione dei lavoratori.
e. Associazione dei lavoratori: organo rappresentativo dei lavoratori a statuto locale ad esso iscritti.
f. Rappresentanti delle Associazioni lavoratori: lavoratori eletti dagli iscritti delle associazioni secondo il proprio statuto e comunicati al Comando di appartenenza.
g. Unità produttiva: ai fini del presente accordo, per unità produttiva si intendono: il complesso di AFSOUTH, NAVSOUTH, la scuola NCISS di Latina, il complesso di LANDSOUTH, quello della 5a ATAF ed ogni stazione satellite dei suddetti.
h. Attività: divisione o branca dell'unità produttiva od organizzazione autonoma del Comando in cui il lavoratore presta servizio.

Capitolo Due - Selezione e assunzione
Articolo 2-2 - Selezione
2-2.5 Commissioni esaminatrici

[…]
c. Se la graduatoria viene approvata dal Gruppo di Comando, il candidato primo qualificato viene scelto per l'assunzione, previo esito favorevole degli accertamenti sanitari e delle informazioni concernenti la sicurezza. Un eventuale esito sfavorevole di questi ultimi darà diritto all'assunzione al candidato successivo in graduatoria. Nel caso in cui la graduatoria non viene approvata dal Gruppo di Comando, il posto vacante dovrà essere nuovamente bandito.
[…]

Capitolo Quattro Commissione interpretativa
Articolo 4-1

Senza pregiudicare successivi ricorsi all'autorità giudiziaria, qualsiasi ricorso formale da parte di un lavoratore a statuto locale riguardante l'applicazione e l'interpretazione del presente accordo, o la classificazione delle mansioni a lui assegnate, dovrà essere presentato ad una Commissione congiunta di interpretazione, tramite l'Associazione dei lavoratori o tramite l'ufficio del personale. Inoltre, le Associazioni dei lavoratori a statuto locale possono avanzare ricorsi su materie di natura collettiva. Le questioni disciplinari non sono comprese nelle procedure trattate nel presente Capitolo.
La Commissione sarà composta come segue:
- Il CPO del Comando di AFSOUTH,
- Il CPO del Comando LANDSOUTH,
- Il CPO INAFA,
- I tre rappresentanti del Comitato di Coordinamento Nazionale dei lavoratori,
- Il rappresentante dell'Ufficio legale del Comando di AFSOUTH,
- Il rappresentante BUDFIN del Comando di AFSOUTH.
Tale commissione viene convocate due volte l'anno, se necessario.

Articolo 4-2 - Compiti e poteri della Commissione di Interpretazione
a. Compiti: Determinare misure interpretative e correttive, aventi lo scopo di appianare le controversie e raccomandare al Gruppo di Comando la loro applicazione.
b. Poteri: La Commissione può richiedere una documentazione, raccogliere prove e svolgere ispezioni e indagini sul posto in relazione alla materia del ricorso. Può inoltre avvalersi di consulenti tecnici.

Capitolo Cinque Norme e procedure di disciplina
Articolo 5-2 - Sanzioni disciplinari

5-2.1 I dipendenti devono aderire alle norme di condotta di cui all'articolo 5-1 e agli obblighi legali e contrattuali, devono seguire le istruzioni dei loro superiori e devono comportarsi in maniera da non incrinare il particolare rapporto di fiducia necessario per lavorare alle dipendenze del Comando.
5-2.2 La mancata osservanza di questi obblighi renderà il lavoratore passibile di sanzioni disciplinari.
5-2.3 Le sanzioni disciplinari saranno applicate in modo commisurato alla natura e gravità della mancanza e comprendono:
a. ammonimento scritto;
b. multa per un importo non superiore a 4 ore dello stipendio base;
c. sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni;
d. licenziamento con o senza preavviso.

Capitolo Otto Retribuzione e amministrazione delle paghe
Articolo 8-11 - Straordinario

Le ore di lavoro effettivo che superano il normale orario, previa regolare autorizzazione, dovranno essere considerate come lavoro straordinario.
[…]
8-11.4 L'ammontare cumulativo dello straordinario autorizzato per il personale NWS assegnato non può superare il tetto massimo stabilito secondo la seguente formula (ai sensi di questo articolo, verranno tenute separate le categorie dei fondi appropriati e quelli extra-bilancio):
10% x 1.976 ore x n = straordinario autorizzato (dove n = numero dei posti vacanti secondo l'organico approvato per il Comando; 38 ore x 52 settimane = 1.976 ore)
8-11.5 Non è permesso lo straordinario per le lavoratrici in stato interessante o in periodo di allattamento.

Articolo 8-14 - Indennità per lavoro nei tunnel
8-14.1 Si pagherà un'indennità tunnel ai lavoratori che prestano servizio permanentemente in un tunnel. La percentuale di indennità stabilita è l'8% degli emolumenti elencati nell'articolo 8-2a. Il pagamento di tale indennità sarà interrotto in caso di trasferimento in un'altra sede di servizio diversa dal tunnel, eccetto nei casi di trasferimento per malattia/incidente direttamente connessi col lavoro nel tunnel.
8-14.2 Il personale assegnato ad un tunnel in modo saltuario per più del 50% della propria giornata lavorativa riceverà la tariffa giornaliera di tale indennità.

Articolo 8-18 - Indumenti di lavoro
Ai lavoratori saranno forniti gratis indumenti speciali o protettivi se necessari per la natura dei compiti loro assegnati, conformemente alle leggi italiane vigenti e alle direttive AFSOUTH.

Capitolo Nove Orario di lavoro
Articolo 9-1 - Orario di lavoro

9-1.1 Il normale orario lavorativo è di 38 ore settimanali. Per i centralinisti il normale orario di lavoro è di 36 ore settimanali. Il suddetto orario di lavoro verrà ripartito in cinque giorni alla settimana e distribuito in un arco massimo giornaliero di dieci ore, suddiviso in non più di due periodi.
9-1.2 Il lavoro che ciascun dipendente deve effettuare verrà programmato e reso noto in anticipo e non più tardi del venerdì di ogni settimana lavorativa per la settimana successiva. Non si potranno programmare più di 8 ore lavorative per ogni giornata di lavoro normale, ad eccezione dei casi in cui vi siano accordi diversi fra lavoratori e direzione. nei giorni lavorativi in cui gli orari di lavoro prevedono solo 4 ore lavorative, tali ore dovranno essere programmate in modo da essere effettuate di seguito e senza interruzione per il pasto. Salvo impedimenti imprevisti, le modifiche all'orario di lavoro dovranno essere comunicate ai lavoratori interessati con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi.
9-1.3 Non si può privare il lavoratore dell'ora di intervallo per il pranzo. Non è autorizzato nessun pagamento, compenso o straordinario in luogo dell'ora di intervallo. L'ora di intervallo sarà osservata durante la quarta o la quinta ora di presenza sul lavoro.
9-1.4 Durante l'orario di lavoro saranno consentiti brevi periodi di riposo per tutti i lavoratori. L'intervallo non dovrà superare i 15 minuti per ogni 4 ore di lavoro ininterrotto e di norma verrà effettuato a metà periodo. Per gli autisti, tale intervallo verrà di norma concesso durante i periodi di attesa. Per i centralinisti l'intervallo sarà di 7 minuti per ogni ora di lavoro svolto, o di 30 minuti se fruito dopo 3 ore di lavoro.
Gli intervalli se possibile verranno accordati tenendo conto dei desideri espressi dai centralinisti interessati. I periodi di riposo non potranno essere cumulati al fine di ottenere il pagamento dello straordinario o il termine anticipato dell'orario di lavoro.
[…]

Articolo 9-2 - Settimana lavorativa dei turnisti
9-2.1 I turnisti potranno osservare orari lavorativi diversi da quelli stabiliti dall'articolo 9-1. In questi casi, comunque, il totale delle ore di lavoro svolto nell'arco del piano di turno non dovrà superare la media settimanale prevista dal paragrafo 9-1.1.
9-2.2 Sono turnisti quei dipendenti i cui compiti, per necessità del Comando devono essere svolti non solo durante uno stesso periodo di lavoro o turno, ma anche alternativamente per periodi successivi o turni fino a 24 ore e/o fino a sette giorni a settimana.
9-2.3 Per il lavoro da effettuare in turni continui avvicendati h.24, qualora questi non possano essere sovrapposti in maniera tale da consentire il normale intervallo di un'ora, sarà ammessa un'interruzione di almeno 30 minuti per il pranzo. Ciò significa che durante un turno di 24 ore, al lavoratore saranno concessi tre periodi di 30 minuti ciascuno per il pranzo, e questi periodi saranno considerati come orario di lavoro e pagati come tale.

Articolo 9-3 - Giorno di riposo
9-3.1 Ad ogni dipendente verranno concessi due giorni interi di riposo a settimana, consecutivi. Tali giorni dovrebbero essere il sabato e la domenica. Per i turnisti, i cui giorni di riposo non includano sabato o domenica, questi due giorni saranno considerati normali giornate lavorative. Per essi inoltre non è previsto l'accumulo di giorni di riposo; questi saranno presi ad intervalli regolari.
9-3.2 Qualora il dipendente sia tenuto a svolgere lavoro straordinario durante uno dei due giorni previsti di riposo, avrà diritto al pagamento dello straordinario festivo, come indicato all'articolo 8-11. In casi eccezionali, qualora il dipendente sia tenuto a lavorare anche durante il secondo giorno previsto di riposo avrà diritto al pagamento dello straordinario festivo come indicato all'articolo 8-11 e ad un giorno di riposo compensativo.

Capitolo Dieci Ferie e assenze
Articolo 10-2 - Assenze per malattia (sono esclusi gli infortuni sul lavoro)

[…]
10-2.11 Nel caso di assenze frequenti da parte di un lavoratore per brevi periodi di malattia o per malattia cronica ricorrente che influisce sul suo rendimento e pregiudica il lavoro per il quale è stato assunto, il Comando può richiedere un controllo medico da parte della competente unità sanitaria che ne valuti l'idoneità allo svolgimento delle sue mansioni.

Articolo 10-3 - Assenza per infortunio sul lavoro
10-3.1 Qualsiasi infortunio che si verifichi sul lavoro, anche se di natura tale da consentire al lavoratore di continuare il proprio lavoro, deve essere immediatamente segnalato da questi al diretto superiore in modo che egli possa ricevere le eventuali cure di pronto soccorso. È inoltre necessario che siano inviati i rapporti previsti dalla legge.

10-3.3 Invalidità permanente
Nel caso in cui, conseguente ad un infortunio sul lavoro, il lavoratore diventi non idoneo a svolgere le proprie mansioni, si applicherà l'articolo 11-3.

Articolo 10-5 - Congedo di maternità
10-5.1 Le lavoratrici in stato di gravidanza hanno diritto, su presentazione di relativo certificato medico, ad un congedo di maternità così ripartito:
a. 2 mesi prima della prevista data del parto.
b. L'eventuale periodo intercorrente tra la data prevista e la data effettiva del parto, se quest'ultimo si verifica con ritardo.
c. Tre mesi successivi alla data del parto.
[…]
10-5.4 Durante il periodo di congedo di maternità, la lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo retribuiti di un'ora ciascuno durante il giorno o, se necessario, ad un periodo di due ore consecutive, per un massimo di dodici mesi dalla data di nascita del figlio. Dette ore di riposo saranno considerate ore lavorative. I periodi di allattamento saranno opportunamente regolati entro il normale orario di lavoro in modo da poter soddisfare le esigenze di allattamento.
[…]
10-5.6 La legge italiana verrà applicata in tutti gli altri casi non contemplati nel presente articolo.

Articolo 10-6 - Assenze autorizzate per attività della rappresentanza dei lavoratori
[…]
10-6.2 I lavoratori hanno il diritto di partecipare ad assemblee generali e/o riunioni indette all'interno del Comando in luoghi appositi resi disponibili dal Comando. Per questo scopo avranno diritto durante l'anno di calendario ad un totale di 10 ore di assenza retribuite per ogni dipendente.
[…]

Capitolo Undici Igiene e salute
Articolo 11-1 - Ambiente di lavoro

In materia di ambiente di lavoro, il Comando si impegna di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di legge e ad attuare ogni provvedimento che si renda necessario al fine di migliorare la sicurezza e tutelare la salute dei lavoratori.

Articolo 11-2 - Visite mediche periodiche e speciali
Un lavoratore che presta servizio nei locali in cui si conservano, preparano, cucinano o servono generi alimentari deve essere munito dell'apposita autorizzazione sanitaria prevista dalla legge italiana n. 283, articolo 4, del 30 aprile 1962.

Articolo 11-3 - Inidoneità al lavoro
Un lavoratore che diventa fisicamente non idoneo a svolgere le proprie mansioni verrà trasferito in un posto vacante per il quale è qualificato professionalmente o per il quale può essere addestrato con breve tirocinio, purché ciò sia compatibile con il suo grado di invalidità. Se la natura dell'invalidità fisica del lavoratore è tale da non permettere il trasferimento, il dipendente verrà licenziato.

Allegati
Statuto - Coordinamento nazionale delle rappresentanze del personale civile a statuto nazionale dipendenti dai comandi Nato in Italia
Finalità

La costituzione del Coordinamento Nazionale delle Rappresentanze dei lavoratori civili a Statuto nazionale dipendenti dai Comando Nato in Italia, ha lo scopo di:
1) Coordinare le linee di azione generale a livello nazionale;
2) Rappresentare gli interessi del personale civile a statuto nazionale coordinando le attività da svolgere a livello locale di singolo Comando;
3) Mantenere normali relazioni con i Comandi NATO in Italia rappresentando i lavoratori di tutti i Comandi, confrontarsi a livello nazionale con i Comandi su materia che riguarda la generalità dei lavoratori;
4) Collaborare con le Organizzazioni Sindacali a livello nazionale e con queste, confrontarsi con il Ministero del lavoro in attuazione di quanto stabilito dal Memorandum d'Intesa;
5) Verificare la corrispondenza delle condizioni d'impiego dei lavoratori sia in base a quanto stabilito dall'art. 8 lettera e) dell'Accordo Bilaterale di Parigi del 26.07.1961 ed alle leggi italiane.

Statuto - Rappresentanza del personale civile a statuto nazionale del comando Nato "FASE di Napoli" - "V ATAF di Vicenza" - FTASE di Verona"
Finalità

La costituzione della Rappresentanza dei lavoratori civili a Statuto Nazionale dipendenti dal Comando "FASE di Napoli" - "V ATAF di Vicenza" - "FTASE di Verona", ha lo scopo di:
1) Mantenere normali relazioni fra lavoratori e Comando "FASE di Napoli" - "V ATAF di Vicenza" - "FTASE di Verona", con l'intento di garantire un corretto rapporto di lavoro;
2) Rappresentare gli interessi del personale a Statuto Nazionale in sintonia con gli indirizzi del Coordinamento Nazionale delle Rappresentanze dei lavoratori;
3) Assicurare una corretta e puntuale informazione ai lavoratori;
4) Verificare l'applicazione di tutte le disposizioni di cui il Regolamento Nato;
5) Fungere da tramite tra i lavoratori e le Organizzazioni Sindacali garantendo loro i servizi e le informazioni che le Organizzazioni riservano agli associati.