Categoria: 1993
Visite: 11341

Tipologia: Condizioni di impiego
Data firma: 12 gennaio 1993
Validità: 01.01.1993 - 31.12.1995
Parti: CPCC e Fisascat, Uiltucs e Coordinamento dei lavoratori delle basi Usa
Settori: FFAA USA
Fonte: CNEL

Sommario:

 Preambolo
Art. 1 - Componimento delle vertenze
Art. 2 - Rappresentanza sindacale
Art. 3 - Consultazioni a livello locale
Art. 4 - Affissione di stampa sindacale
Art. 5 - Permessi sindacali
Art. 6 - Assemblee
Art. 7 - Referendum
Art. 8 - Trattenuta sindacale
Art. 9 - Attività culturali, ricreative e assistenziali
Art. 10 - Selezione e utilizzazione
Art. 11 - Rapporti di lavoro
1. Rapporto a Tempo Indeterminato.
2. Rapporto a Tempo Determinato.
3. Rapporto a tempo parziale (part-time).
Art. 12 - Periodo di prova
Art. 13 - Mobilità interna
Art. 14 - Movimenti di carriera e relativi provvedimenti
Art. 15 - Formazione e sviluppo carriere
Art. 16 - Trasferimenti
Art. 17 - Trasferte
Art. 18 - Orario di lavoro
Art. 19 - Riposo settimanale
Art. 20 - Festività
Art. 21 - Ferie
Art. 22 - Assenza e congedi
Art. 23 - Malattia ed infortunio
Art. 24 - Tutela del lavoro femminile
Art. 25 - Sicurezza ed igiene dell'ambiente di lavoro
Art. 26 - Abiti da lavoro ed indumenti protettivi
Art. 27 - Produttività
Art. 28 - Norme di condotta
Art. 29 - Attività esterne
Art. 30 - Provvedimenti disciplinari
Art. 31 - Norme per guidatori di automezzi
Art. 32 - Tutela della proprietà del datore di lavoro
Art. 33 - Reclami e ricorsi
Art. 34 - Determinazione del trattamento economico
Art. 35 - Pagamento della retribuzione
Art. 36 - Elementi della retribuzione
Art. 37 - Computo della retribuzione oraria
Art. 38 - Compenso per orario prolungato
 Art. 39 - Anzianità di servizio agli effetti normativi
Art. 40 - Mensilità aggiuntive
Art. 41 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 42 - Lavoro straordinario, domenicale, festivo e notturno
Art. 43 - Assegno per il nucleo familiare
Art. 44 - Assegni ad personam
Art. 45 - Lavori in turno e regimi di orario atipici
Art. 46 - Servizio mensa e indennità sostitutiva
Art. 47 - Indennità ambiente
Art. 48 - Indennità concorso pasto
Art. 49 - Indennità di reperibilità
Art. 50 - Indennità di trasporto
Art. 51 - Indennità guida autoveicoli
Art. 52 - Compenso per assegnazione temporanea di mansioni
Art. 53 - Indennità congelate
Art. 54 - Addetti ai servizi antincendi - Maggiorazioni retributive
Art. 55 - Prestiti
Art. 56 - Licenziamento per giustificato motivo
Art. 57 - Riduzione di personale
Art. 58 - Risoluzione del rapporto per limiti di età
Art. 59 - Licenziamento per giusta causa
Art. 60 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
1. Licenziamenti
2. Dimissioni
Art. 61 - Certificato di servizio
Art. 62 - Corresponsioni di fine rapporto
Art. 63 - Ricuperi dalle competenze
Art. 64 - Trattamento di fine rapporto
Art. 65 - Servizio militare
Art. 66 - Inquadramento
Art. 67 - Modifiche e durata delle condizioni d'impiego
Allegati
1 - Requisiti di idoneità (di futura elaborazione)
2 - Criteri di fissazione dell'aumento periodico
3 - Indennità di anzianità
4 - Piano di inquadramento (Livelli «U»)
5 - Piano di inquadramento (Livelli «E»)
6 - Tabella degli esempi di infrazioni
7 - Memorandum d'intesa
8 - Indennità forze armate Usa
9 - Inquadramento quadri. Accordo sindacale 18 Feb. 1988

Condizioni di impiego per il personale civile non statunitense delle forze armate Usa operanti in Italia

L'anno 1993, il giorno 12 del mese di gennaio in Roma tra la Commissione di Coordinamento Interforze USA per il Personale Civile (CPCC) rappresentata dal suo Presidente […] da una parte e dall'altra la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini e del Turismo (Fisascat), […] unitamente al Coordinamento dei lavoratori delle basi Usa […], la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs), […], unitamente al Coordinamento dei lavoratori delle basi Usa […] sono state stipulate le seguenti Condizioni di impiego, per il Personale Civile non Statunitense delle Forze Armate USA Operanti in Italia composte da 67 articoli e 9 allegati, letti approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le organizzazioni stipulanti.

Addì, 12 gennaio 1993, in Roma, le OOSS Fisascat e Uiltucs, rappresentante dai rispettivi Segretari Nazionali […], assistiti da delegazioni di lavoratori, e le FFAA degli Stati Uniti, rappresentate dal […], Presidente la Commissione di Coordinamento Interforze USA per il Personale Civile, hanno sanzionato l'accordo di rinnovo delle Condizioni di Impiego del personale civile italiano dei Comandi, mediante la firma apposta a questo documento.

Preambolo
Il presente documento dà attuazione alle disposizioni del Memorandum di Intesa concluso il 12 maggio 1981 fra i rappresentanti di Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e la Commissione di Coordinamento della FFAA USA per il Personale Civile in Italia, e contiene le condizioni di impiego concordate relative al personale civile italiano, e di altra nazionalità diversa da quella statunitense, alle dipendenze delle FFAA USA in Italia.
Il presente documento sostituisce le Condizioni di Impiego dell' 11 ottobre 1984 nonché ogni regolamentazione del datore di lavoro in contrasto con questo documento, ad eccezione di condizioni di miglior favore eventualmente previste nelle regolamentazioni ufficiali dei singoli comandi all'11 ottobre 1984, che continueranno a valere per il personale in forza a tale data.

Art. 1 - Componimento delle vertenze
1. In relazione al particolare, delicato compito cui le Basi sono preposte nel quadro dell'Alleanza Atlantica, si riconosce che esso debbano funzionare 24 ore su 24. In relazione a queste esigenze, e a quella di garantire lo sviluppo nelle basi di corrette relazioni sindacali, le parti concordano sull'istituzione di una procedura che permetta la congiunta soluzione delle vertenze.
a. Verrà costituita presso ogni installazione una commissione, costituita da 2 rappresentanti per ciascuna delle parti, competente a trattare le vertenze che, oltre a rientrare nella sfera di autonomia decisionale del comandante locale, abbiano carattere collettivo o siano determinanti a mantenere corrette e armoniose relazioni sindacali. La commissione è convocata preventivamente ad ogni azione di sciopero. La commissione si riunisce entro 7 (sette) giorni di calendario dalla ricevuta di richiesta scritta di una delle parti.
Tutti i lavori della commissione si terranno in italiano e in inglese, e il datore di lavoro è tenuto a provvedere al servizio di traduzione. A conclusione delle discussioni, sarà compilata memoria sommaria scritta del risultato, sottoscritta dalle parti. Qualora non si pervenga a soluzione entro 15 giorni di calendario dalla seduta iniziale, ciascuna delle parti sarà libera di intraprendere le azioni ritenute opportune.
b. Qualora una vertenza interessi più di una installazione o di una Forza Armata, i Segretari nazionali di Fisacat-Cisl e Uiltucs-Uil si metteranno in contatto con la CPCC per l'Italia, indicando i termini della vertenza e la soluzione auspicata. La CPCC fornirà una risposta entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta.
2. In entrambi i casi, in attesa delle deliberazioni, le parti sospenderanno l'attuazione delle misure in programma. Tuttavia, non saranno sospese le decisioni del Comandante la base o del suo rappresentante designato, o del CPCC, che attengono a questioni essenziali di sicurezza, salvaguardia delle persone e delle cose, di efficienza operativa della base o delle Forze USA.

Art. 2 - Rappresentanza sindacale
1. I Comandi intrattengono rapporti sindacali con Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Le materie che possono essere oggetto di consultazione sono indicate nel Preambolo del Memorandum di Intesa del 12 maggio 1981 (allegato 7). Al fine di assicurare ordinati ed efficaci rapporti, questi possono intervenire a tre distinti livelli, individuati come segue:
a. Rappresentanza nazionale. A questo livello il rapporto è tra la Civilian Personnel Coordinating Committe-Italy (CPCC) e le istanze nazionali delle suddette OO.SS. Finalità di questo rapporto è l'elaborazione congiunta ed il rinnovo delle condizioni di Impiego, nonché l'esame e la soluzione congiunta di questioni che interessano gli interessi collettivi del personale di più di una Forza o che a causa della loro importanza o degli aspetti di politica generale del personale che rivestono, hanno riflessi rilevanti sulle relazioni industriali o sindacali delle FFAA USA in Italia.
b. Rappresentanza locale. Le delegazioni sindacali locali rappresentano dipendenti della base iscritti e non iscritti al sindacato, e ne curano e proteggono gli interessi, nell'ambito delle Condizioni di Impiego. Ruolo primario delle delegazioni è di contribuire al mantenimento di normali rapporti tra lavoratori e direzione a livello di installazione per il regolare svolgimento delle attività operative in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione.
I delegati sindacali si impegnano in unità di intenti con i rappresentanti della direzione, a ricercare la soluzione delle vertenze locali nonché dei reclami e ricorsi, individuali o collettivi, dei dipendenti della installazione a norma del presente documento.
c. Rappresentanza a livello di Quartier Generale di Forza. Ove se ne ravvisi la necessità, ai fini dell'efficace dialogo con il massimo livello di comando di ognuna delle tre Forze o della direzione centrale delle organizzazioni Exchange in Italia, e a seguito del necessario coordinamento con la competente istanza CPCC, le organizzazione sindacali nazionali possono designare a tal scopo un coordinatore sindacale o un organismo di coordinamento.

Art. 3 - Consultazioni a livello locale
1. Le delegazioni sindacali locali hanno facoltà di consultarsi con rappresentanti del Comando (normalmente l'Ufficio del Personale Civile) su materie appropriate a norma di questo documento, purché rientranti nella sfera di competenza e autonomia decisionale del Comandante locale. I rappresentanti del Comando daranno piena considerazione a tali materie. Le consultazioni dovranno svolgersi in maniera amichevole ed in clima di collaborazione. Se le questioni presentate interessano altri comandi o le Forze Armate statunitensi in generale, e quindi non sono suscettibili di discussione a livello locale, il rappresentante del Comando ne darà comunicazione alla delegazione sindacale.
2. I rappresentanti del comando e le delegazioni sindacali possono riunirsi per discutere argomenti di interesse locale in via regolare o secondo necessità. Ciascuna delle due parti può compilare e tenere una memoria scritta della riunione. È inteso tuttavia che le parti non sono tenute a concordare o siglare tale memoria, né un protocollo comune.
3. Le questioni relative a provvedimenti di iniziativa del Comando che riguardano il personale italiano della base saranno portate a conoscenza della locale delegazione sindacale preventivamente all'attuazione.
4. Le organizzazioni sindacali saranno periodicamente informate delle questioni che intessano il personale.

Art. 4 - Affissione di stampa sindacale
1. Il Comandante della base, o il suo rappresentante, consentirà che avvisi, comunicazioni od altro materiale sindacale vengano affissi in luoghi prestabiliti all'interno della base. Il Sindacato conviene che materiale tale da recare pregiudizio ad ordinati rapporti all'interno della base non verrà affisso. Il diritto di affissione spetta alle OO. SS. firmatarie delle presenti condizioni di impiego e alle loro strutture aziendali. I comunicati affissi agli albi aziendali recheranno la firma del coordinatore aziendale, e copia degli stessi sarà contemporaneamente fornita all'Ufficio Personale. Ogni altro materiale richiede l'approvazione preventiva all'affissione da parte del Comandante o del suo rappresentante e, se affisso senza la preventiva autorizzazione, può essere rimosso.
2. In ciascuna installazione i comandi appronteranno un numero adeguato di spazi riservati all'affissione di informazioni sindacali, fermo restando che la determinazione del numero e della dislocazione degli stessi è demandata ad accordo da raggiungere in sede locale.
[…]

Art. 6 - Assemblee
1. I dipendenti hanno il diritto di tenere assemblee all'interno della installazione di appartenenza e durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore nell'anno solare, con decorrenza della normale retribuzione e senza addebito a ferie. […]
2. Verrà esentato dalla partecipazione alle assemblee il numero minimo di personale necessario ad assicurare essenziali funzioni operative, la salvaguardia degli impianti e la sicurezza. Ove si renda necessario esentare un numero significativo di dipendenti, il CPO ne informerà i rappresentanti sindacali nel corso degli adempimenti pre-assemblea di cui al successivo comma 3. Le OO.SS. possono decidere di tenere una unica assemblea sostitutiva per il personale impossibilitato a partecipare per motivi operativi alla assemblea iniziale, e ciò senza ulteriore addebito al monte ore assemblea. Le intese relative alla tenuta dell'assemblea sostitutiva saranno definite contestualmente a quelle relative all'assemblea di prima istanza. Per la partecipazione sindacale all'assemblea sostitutiva non è addebitabile il normale permesso sindacale nel limite di un rappresentante per O.S. Resta inteso che il personale impossibilitato a partecipare alla prima seduta per motivi di servizio sarà lasciato libero di partecipare alla seconda.
[…]

Art. 10 - Selezione e utilizzazione
[…]
2. Il datore di lavoro stabilirà il numero dei dipendenti necessari. I candidati verranno scelti dal datore di lavoro per concorso e in base al merito, all'idoneità, preparazione ed esperienza. Un handicap fisico che non interferisce con la capacità del portatore di eseguire le mansioni richieste nel posto a cui aspira non sarà motivo di esclusione dall'impiego. Soltanto i candidati che hanno già compiuto il 18° anno di età verranno presi in considerazione con l'assunzione.
3. Periodicamente i lavoratori verranno sottoposti, a cura dei servizi medici della Base, a visite mediche di controllo per prevenire l'insorgenza di stati patologici individuali o collettivi conseguenti anche all'ambiente di lavoro. Il comando fornirà annualmente alle rappresentanze sindacali il programma di prevenzione che verrà effettuato. I risultati di tali visite non possono dar luogo a provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro se non sono preventivamente convalidati dalle autorità sanitarie italiane.
[…]

Art. 13 - Mobilità interna
1. I dipendenti svolgeranno le mansioni per cui sono stati assunti o a cui sono stati successivamente assegnati.
2. L'assegnazione definitiva a mansioni diverse ma equivalenti a quelle precedentemente svolte avverrà in base a valide necessità organizzative o ambientali.
3. Lo svolgimento di mansioni diverse da quelle normale assegnazione non dettate da motivi di sicurezza, prevenzione infortuni, o igienico-sanitari può essere richiesto soltanto per situazioni di emergenza o esigenza di breve durata cui non sia possibile far fronte con le normali risorse.
[…]
Il candidato può essere sottoposto a prove per determinarne l'idoneità. Sarà a carico del datore di lavoro l'addestramento da questi richiesto.
[…]

Art. 15 - Formazione e sviluppo carriere
1. Il datore di lavoro cura la crescita professionale e lo sviluppo di carriera del personale mediante appositi programmi formativi. Di norma, i corsi formativi verranno tenuti durante il normale orario di lavoro.
2. Il datore di lavoro discuterà con le OOSS i programmi addestrativi disposti in relazione a modifiche nell'organizzazione, tecnologia e metodi di lavoro, quando tale addestramento interessi larghi settori della forza di lavoro.
3. I dipendenti sono tenuti a partecipare alle iniziative di formazione disposte dal datore di lavoro, ed a migliorare competenza e preparazione anche mediante l'auto-formazione e l'autoapprendimento.

Art. 18 - Orario di lavoro
1. La durata della settimana lavorativa è la seguente:
a. 40 ore settimanali per Quadri, impiegati e operai salvo quanto disposto al successivo punto «b». Normalmente la settimana di 40 ore lavorative è costituita da cinque giorni lavorativi di otto ore ciascuno, dal lunedì al venerdì. Tuttavia possono rendersi necessarie ripartizioni diverse ove esigenze operative le richiedano.
b. Sino a 48 ore settimanali in media per personale addetto a lavori discontinui o di attesa e custodia. Gli addetti ai servizi antincendi possono essere regolarmente assegnati a turnazioni che comportano mediamente tre turni settimanali di 24 ore ciascuno, ognuno dei quali prevede 16 ore di lavoro effettivo e otto ore di riposo da trascorrere nell'ambito o nelle vicinanze della stazione antincendi in locali forniti dal datore di lavoro.
2. Gli orari di lavoro, con l'indicazione dei giorni lavorativi, delle ore di lavoro giornaliero, delle ore d'inizio e fine lavoro, dell'ora e della durata dell'interruzione per il pasto, son fissati e pubblicati dal datore di lavoro. I cambiamenti nell'orario di lavoro verranno comunicati quanto prima possibile ed in ogni caso con almeno tre giorni lavorativi di preavviso. Tali cambiamenti devono soddisfare effettive necessità operative, e non possono essere fatti allo scopo di privare i dipendenti dei loro diritti in materia di lavoro straordinario, festività o riposo settimanale.
3. Un'interruzione della durata minima di 30 minuti primi verrà concessa ad ore fisse, per la consumazione del pasto, ai dipendenti impegnati in prestazioni giornaliere di otto o più ore. Tali interruzioni non sono considerate tempo lavorato ai fini retributivi.
4. Se l'organizzazione del lavoro esige la permanenza del dipendente nel luogo di lavoro, un intervallo per la consumazione del pasto della durata di 30 minuti è autorizzato e retribuito quale tempo lavorato.
[…]
6. Una sosta retribuita della durata massima di 15 minuti può essere concessa ogni quattro ore di lavoro continuato ai dipendenti che ne abbisognano a causa delle caratteristiche del lavoro o della lontananza del posto di lavoro dei servizi igienici.
7. In base ai risultati della rilevazione retributiva annuale, possono essere apportate riduzioni al monte ore di lavoro annuo attuabili sotto forma di giornate di riposo, permessi o erogazioni economiche secondo quanto convenuto fra CPCC e istanze sindacali nazionali.
[…]
e. Nelle giornate di riposo il personale è esentato dal servizio con decorrenza della normale retribuzione, con eccezione di coloro la cui presenza al lavoro è richiesta in base a valide esigenze operative. Il personale comandato in servizio in giornata di riposo ha diritto a una giornata di riposo sostitutiva da fruire quanto prima possibile, di norma entro 30 giorni. In caso di coincidenza della giornata di riposo con giornata non lavorativa per il dipendente, questi ha diritto ad una giornata di riposo compensativo da fruire quanto prima possibile, di norma entro 30 giorni. Le giornate compensative sono fissate in data scelta di comune accordo fra il lavoratore interessato e il superiore. Non sono ammesse erogazioni retributive supplementari o a maggiorazione.
[…]

Art. 19 - Riposo settimanale
I dipendenti hanno diritto ad un giorno di riposo alla settimana, coincidente normalmente con la domenica. Ai dipendenti il cui orario normale di lavoro prevede la presenza al lavoro nella domenica, il giorno di riposo settimanale è spostato ad altra giornata. Ai dipendenti richiesti di prestare attività lavorativa nel giorno di riposo settimanale, viene corrisposta la maggiorazione prevista per lavoro domenicale.

Art. 23 - Malattia ed infortunio
[…]
g. Nel caso di infortunio sul lavoro, anche se di lieve entità il dipendente è tenuto a darne immediata comunicazione al superiore diretto.
[…]
8. In caso di malattia infettiva, la riammissione al lavoro può essere subordinata presentazione di certificato medico di guarigione.

Art. 24 - Tutela del lavoro femminile
[…]
2. Le seguenti disposizioni, relative allo stato di gravidanza e puerperio, si applicano a tutte le lavoratrici, comprese apprendiste e part-time.
a. Per fruire dei benefici connessi con lo stato di gravidanza, la lavoratrice dovrà presentare all'Inps ed al datore di lavoro un certificato medico attestante il suo stato.
b. Durante la gestazione, e fino a sette mesi dopo il parto, la lavoratrice non può essere adibita al trasporto, al sollevamento di pesi od a lavori pericolosi, faticosi, insalubri. Sarà adibita ad altre mansioni conservando la qualifica di appartenenza e la relativa retribuzione.
c. Alla lavoratrice spetta un periodo di astensione obbligatoria: nei due mesi precedenti la data presunta del parto; per l'intero periodo compreso tra la data presunta e la data effettiva, se il parto avviene dopo la data presunta e nei tre mesi successivi al parto.
Nel caso di gravi complicazioni della gestazione, la lavoratrice può ottenere l'astensione anticipata dal lavoro in base ad apposita autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato del Lavoro. Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la dipendente ha diritto all'intera retribuzione. A tal fine, il datore di lavoro integra quanto eventualmente corrisposto dalla Previdenza Sociale.
d. Esaurita l'assenza obbligatoria, la lavoratrice madre che ne fa richiesta scritta ha diritto ad assentarsi ulteriormente fino ad un massimo di sei mesi entro il primo anno di vita del bambino.
[…]
j. Durante il primo anno di età del bambino, devono essere concessi due periodi di riposo giornalieri, retribuiti, di un'ora ciascuna, anche cumulabili nella giornata, ovvero un solo riposo quando l'orario di lavoro è inferiore alle sei ore. Alle lavoratrici che allattano, non può essere richiesto di prestare lavoro straordinario.
[…]

Art. 25 - Sicurezza ed igiene dell'ambiente di lavoro
1. Il datore di lavoro deve:
a. Prevedere ogni precauzione per assicurare ai dipendenti condizioni di lavoro sicure ed igieniche.
b. Rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti.
c. Fornire ai lavoratori i necessari mezzi e servizi di protezione.
d. Attuare le norme di sicurezza ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
e. Prestare le prime cure nel caso di infortunio sul lavoro.
2. I lavoratori devono:
a. Osservare le vigenti regolamentazioni e i dispositivi di prevenzione degli infortuni.
b. Usare con cura i dispositivi di sicurezza.
c. Segnalare ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e protezione.
d. Non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e protezione, senza averne ottenuta l'autorizzazione.
e. Non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza, e che possono compromettere la sicurezza propria o quella altrui.
f. Segnalare immediatamente al competente superiore ogni caso di infortunio sul lavoro.
3. I lavoratori, mediante le loro rappresentanze sindacali, hanno il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di collaborare alla ricerca, elaborazione, e attuazione di tutti i programmi diretti a tutelare la loro salute e integrità fisica. A tal fine, rappresentanti delle organizzazioni sindacali saranno chiamati a far parte quali componenti effettivi dei comitati di sicurezza costituiti presso ciascuna installazione. Scopo della commissione sarà quello di definire e perseguire le finalità del programma di sicurezza, ivi compresa l'identificazione di situazioni di rischio e altri problemi collegati.
Le funzioni della commissione e relative procedure operative saranno concordate al livello locale.
4. I candidati all'impiego possono essere sottoposti a visita medica prima dell'assunzione.
5. I dipendenti possono essere sottoposti a visita medica da parte della competente autorità medica italiana per l'accertamento dell'idoneità alle mansioni assegnate o da attribuire. La richiesta può essere fatta ad iniziativa del datore di lavoro, oppure del dipendente, in persona o tramite il suo medico, ove si sostenga che le mansioni assegnate sono incompatibili con lo stato di salute del dipendente. Nel caso sia accertata la inidoneità fisica, ogni sforzo sarà fatto per assegnare il dipendente ad un'altra posizione che il dipendente sia in grado di svolgere.
6. Visite mediche periodiche, eventualmente complete dei necessari esami di laboratorio, sono obbligatorie per i dipendenti che maneggiano cibo, tecnici radiologici, e addetti al trattamento di sostanze chimiche riconosciute tossiche o pericolose dalle norme vigenti.
7. Ogni visita medica o esame di laboratorio compiuto a norma di questo articolo non comporta costi per il dipendente.

Art. 26 - Abiti da lavoro ed indumenti protettivi
1. Il datore di lavoro provvede, nelle circostanze seguenti, alla fornitura di indumenti da lavoro a titolo gratuito:
a. A tutti gli operai
b. Quando a norma dei regolamenti interni delle FF.AA. USA e per motivi d'igiene e sicurezza, l'uso di vestiario adeguato risulti necessario ai fini della protezione del lavoratore.
[...]
2. I dipendenti sono tenuti ad indossare, mentre lavorano, indumenti protettivi ed abiti da lavoro, ed usarli secondo le modalità stabilite dal Comandante. Il vestiario fornito in dotazione rimarrà proprietà del Governo degli Stati Uniti.

Art. 28 - Norme di condotta
1. Il lavoratore è tenuto a:
a. Presentarsi al lavoro in condizioni tali da permettere il regolare svolgimento del lavoro, e rispettare gli orari di lavoro stabiliti.
b. Attenersi alle disposizioni del superiore svolgendo diligentemente i compiti assegnati. Nei lavori che comportano rapporti col pubblico, usare tatto e cortesia.
[…]
f. Osservare le norme di sicurezza.
g. Attenersi a norme e regolamenti, disposti in relazione alla particolare natura del lavoro, e comunicati ai dipendenti ed alle organizzazioni sindacali.
h. Evitare l'abuso di alcoolici durante l'orario di servizio.
[…]

Art. 42 - Lavoro straordinario, domenicale, festivo e notturno
1. Il lavoro straordinario, domenicale e festivo deve essere espressamente disposto ed autorizzato. Il lavoro prestato dai pompieri è regolamentato all'articolo 54.
[…]
3. Salvo quanto disposto per lavori discontinui o di attesa e custodia (art. 18, comma 1b) ed in materia di cicli multisettimanali (art. 45, comma 6), è considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore settimanali, purché nell'arco dello stesso decorra retribuzione (ferie, permessi ed assenze retribuite comprese). […] Il lavoro straordinario non può superare le due ore in ogni giornata lavorativa, né in complesso le dodici ore nella settimana salvo il caso di necessità operative impreviste od improvvise. Di norma, la richiesta di effettuazione di lavoro straordinario è comunicata al personale con almeno 24 ore di preavviso. […]
4. Si intende per «Lavoro straordinario per chiamata», il lavoro straordinario effettuato in giornata non lavorativa, oppure dopo che il lavoratore, completato il normale turno di lavoro, abbia abbandonato la sede di lavoro. Il lavoro straordinario per chiamata è sempre considerato della durata minima di tre ore, e come tale retribuito.
[…]

Art. 45 - Lavori in turno e regimi di orario atipici
[…]
Regimi atipici di orario. Si intendono per tali i turni in cui si verificano una o più delle situazioni seguenti:
(1) Orario articolato su 6 giorni settimanali.
(2) Settimana con due giorni di riposo non consecutivi.
(3) Orario giornaliero spezzato (intervallo per il pasto, non retribuito, superiore alle 2 ore ma non alle 4 ore. In nessun caso può essere stabilito un intervallo superiore alle 4 ore).
Il ricorso all'orario giornaliero spezzato è ammesso soltanto in presenza dei requisiti che seguono, salvo che per il personale che già vi è assegnato al momento dell'entrata in vigore del presente documento. L'attuazione dell'orario giornaliero spezzato deve essere limitato alle situazioni di carattere eccezionale e la sua applicazione rappresenta l'unica risposta possibile alla continuità delle attività di lavoro.
Preventivamente all'introduzione di qualsiasi nuovo regime di orario giornaliero spezzato, i responsabili del servizio sono tenuti a ricercare ogni soluzione alternativa compreso il ricorso all'assunzione di personale aggiuntivo a part-time.
Saranno inoltre dati alle OO. SS. elementi giustificativi completi che ne legittimino il ricorso nonché ogni altra informazione atta a dare un esauriente quadro dei provvedimenti in programma.
I responsabili del servizio sono tenuti a dare piena considerazione a quanto proposto dalle OO. SS.
Almeno una volta all'anno, i responsabili del servizio sono tenuti a riesaminare la necessità di protrarre l'applicazione del particolare regime di orario, ed ad informare le OO. SS dei risultati della verifica.
[…]
6. In caso di necessità, gli schemi di orario dei dipendenti cui il presente articolo si applica possono realizzare l'orario settimanale contrattuale in cicli di turnazione superiori alla settimana fino ad un periodo massimo che, in casi eccezionali, può raggiungere le 6 settimane. Ciò a seconda delle particolari condizioni e esigenze produttive, variabili nell'arco del giorno e della notte, a seconda dei giorni di operatività nella settimana, ecc. Le prestazioni eventualmente eccedenti l'orario contrattuale sono conteggiate e retribuite al termine del particolare ciclo.

Art. 47 - Indennità ambiente
1. L'indennità ambiente è attribuita per lavoro svolto nelle situazioni ambientali sotto descritte. Il diritto all'indennità sarà determinato in base ad accertamenti effettuati secondo procedure pubblicate dal datore di lavoro. L'indennità è corrisposta per ogni ora di lavoro effettivamente prestato nel particolare ambiente; le frazioni di ora di almeno 30 minuti sono conteggiate come un'ora intera, mentre le frazioni inferiori ai 30 minuti sono escluse dal calcolo.
2. Le diverse situazioni sono raggruppate in due livelli di intensità cui corrispondono compensi differenziati. Nel caso di concorso simultaneo di entrambi i livelli, verrà corrisposto il compenso più alto.
3. Sono applicati i compensi seguenti:
a. Grado 1 - 180 lire per ogni ora di esposizione.
b. Grado 2 - 310 lire per ogni ora di esposizione.
Tali compensi saranno riesaminati nel corso delle rilevazioni salariali integrali (full scale).
4. Le situazioni ambientali seguenti autorizzano il pagamento del compenso di Grado 1:
a. Lavoro all'interno di celle frigorifere od altri locali climatizzati (o che comporti l'entrata e l'uscita continuativa in, e da tali ambienti) con temperature pari od inferiori allo zero (32 gradi Fahrenheit).
b. Lavoro che prevede trasporto, carico, scarico e manipolazioni di casse o scatole contenenti munizionamento o materiali esplosivi.
c. Lavori che espongono il lavoratore in via diretta e con carattere di continuità a rumori o suoni ultrasonici di intensità superiore a 95 decibels in zone aperte, o 85 decibels in locali chiusi, quando il rapporto tempo/intensità di esposizione richiede l'uso di mezzi protettivi.
d. Lavorazioni su sostanze tossiche, confezionate o sciolte, o lavorazioni effettuate in diretta contiguità di tali sostanze, in condizioni tali che, malgrado l'uso di normali mezzi protettivi, la rottura dei contenitori od incidenti analoghi possono provocare intossicazioni acute od irritazioni della pelle, degli occhi e delle mucose (manipolazione di recipienti contenenti agenti chimici aventi proprietà tossiche acute, nel corso della spedizione, stampigliatura, etichettatura, trasporto e immagazzinaggio).
e. Rimozione ed eliminazione di rifiuti fetidi quali liquidi fecali, fanghi di fogna, per cui è prescritto l'uso di vestiario di protezione o di maschere.
f. Pittura a spruzzo richiedente l'uso di occhiali, maschere o simili mezzi protettivi; pittura a pennello e lavorazioni relative comportanti l'uso di sostanze tossiche, in quanto eseguite in locali chiusi, in condizioni di scarsa aerazione, e richiedenti l'uso di respiratori al fine di prevenire il superamento della soglia limite d'esposizione.
g. Saldatura e taglio ossiacetilenico comportanti l'uso di occhiali, maschere o simili mezzi di protezione.
h. Operazioni di macchine in lavorazioni provocanti la proiezione di parti quali schegge metalliche, richiedenti l'uso di occhiali protettivi.
5. Le situazioni ambientali seguenti autorizzano il pagamento del compenso di Grado 2:
a. Lavoro che prevede collaudo, manutenzione, riparazione, modifica, ispezione e disattivazione o delimitazione di munizioni e materiale esplosivo.
b. Esposizione diretta e con carattere di continuità all'azione di agenti chimici aventi acute proprietà tossiche qualora, malgrado l'uso di normali mezzi di protezione, sia tecnologici che sanitari, possono derivarne serie intossicazioni o persistenti lesioni (applicazione di insetticidi o erbicidi, travaso di agenti chimici fra contenitori, recupero e smaltimento di agenti chimici).
c. Lavori di pulizia e bonifica eseguiti all'interno di serbatoi, cisterne e autocisterne per carburante.
d. Prova e calibrazione di iniettori per motori a nafta.

Art. 49 - Indennità di reperibilità
1. Il personale adibito alla manutenzione e riparazione, o a compiti egualmente essenziali, può essere assegnato al servizio di reperibilità e tenuto a rispondere a richieste di lavoro di pronto intervento al di fuori dell'orario di lavoro. A tale scopo, ai lavoratori verrà richiesto di fornire ai superiori le notizie atte a rintracciarli in qualsiasi momento perché raggiungano sollecitamente la località ove la loro opera è richiesta.
2. Se chiamato durante le ore fra le 22 e le 6, il dipendente ha facoltà di optare per un riposo compensativo di pari durata nella giornata successiva. In tal caso, il compenso per il lavoro svolto durante il servizio di reperibilità sarà limitato alle sole maggiorazioni.
3. L'indennità di reperibilità settimanale per 9 turni di 12 ore ciascuno (5 giornalieri più 4 durante il fine settimana) sarà aggiornata annualmente in concomitanza all'indagine salariale in base alla seguente formula:
8% dell'importo mensile di paga base + contingenza del grado U-5.
L'indennità di un turno singolo di 12 ore si ottiene dividendo l'indennità settimanale per 9.

Art. 51 - Indennità guida autoveicoli
1. Spetta apposita indennità ai lavoratori tenuti a guidare un veicolo di proprietà del datore di lavoro, o da questi noleggiato, all'interno o all'esterno di una installazione o area militare Usa.
L'indennità non è dovuta ai lavoratori inquadrati in lavori di autista o per i quali la guida automezzi determina il livello di inquadramento.
[…]

Art. 53 - Indennità congelate
I dipendenti che alla data dell'11 ottobre 1984 avevano diritto alla seguenti indennità continueranno a percepirle, congelate in cifra, purché non sia intervenuta interruzione del rapporto di lavoro.
a. Indennità di zona malarica (limitata al personale in servizio a Sigonella).
b. Indennità di cuffia (limitata ai telefonisti tuttora occupati come tali).
c. Indennità di lingua inglese.

Art. 54 - Addetti ai servizi antincendi - Maggiorazioni retributive
1. Agli addetti ai servizi antincendi che prestano la loro opera in turni di 24 ore, è corrisposta un'indennità pernottamento per ogni periodo di riposo nell'ambito del turno di 24 ore, a condizione che il dipendente sia tenuto a trovarsi in locali appositamente approntati all'interno o nelle vicinanze della stazione antincendio, ed effettivamente vi passi l'intero periodo di riposo. L'indennità è corrisposta anche in occasione di assenze autorizzate dal lavoro in turno per ferie, malattia, o trasferte di durata limitata.
L'importo dell'indennità sarà riesaminato in concomitanza con le rilevazioni salariali integrali (full scale). Ai fini del computo della tredicesima e quattordicesima mensilità il valore mensile si otterrà moltiplicando per 13 la misura dell'indennità di pernottamento.
2. Una «maggiorazione turno» è corrisposta agli addetti ai servizi antincendio che prestano la loro opera in turni di 24 ore, per ogni turno effettivamente lavorato oltre otto turni in un mese di calendario. Sono equiparate ad effettive prestazioni le assenze dovute a ferie, festività, giornate di riposo annuale, infortunio sul lavoro, e trasferta (con esclusione di trasferte prolungate). La maggiorazione non viene considerata ai fini del computo delle maggiorazioni per lavoro straordinario e delle gratifiche annuali.
Viene inclusa nel computo della indennità di fine rapporto di lavoro.
3. S'intende per lavoro straordinario sia il lavoro eseguito al di fuori del turno di assegnare sia quello eseguito nelle 8 ore normalmente destinate al riposo notturno. In caso di lavoro straordinario eseguito nelle ore destinate al riposo, le frazioni di un'ora sono calcolate come intere. […]

Allegati
Allegato 6 Tabella degli esempi di infrazioni

La tabella che segue è intesa a rappresentare le caratteristiche generali delle infrazioni, e non ha pretese di completezza. I provvedimenti disciplinari tenderanno a correggere la condotta di coloro che si rendono responsabili di infrazioni. Nell'applicazione dei provvedimenti valgono le procedure di cui all'Art. 30, ovvero dell'Art. 56, ovvero dell'Art. 59 delle Condizioni di impiego.
Infrazioni non elencate dovranno essere trattate in congruità con la tabella. La sanzione indicata costituisce la norma. Ricorrendo circostanze attenuanti la sanzione può essere mitigata così come, in presenza di circostanze aggravanti, può essere inflitta una sanzione più severa. Non può tenersi conto di una sanzione disciplinare decorsi due anni dalla sua applicazione.

Tipo di Infrazione PrimaSecondaTerza

1. Il dipendente non si presenta al lavoro o lo abbandona senza autorizzazione quando ciò non reca pregiudizio alla sicurezza degli impianti e all'incolumità delle persone.

 Richiamo verbale documentatoAmmonizione scrittaSospensione fino a 3 giorni
[...]  

5. Insubordinazione grave da cui deriva seria turbativa dell'ordine e della disciplina

 Sospensione o licenziamento senza preavviso

6. Violenze o minacce che causino lesioni alle persone o grave pregiudizio alle attività operative

 Sospensione o licenziamento senza preavviso

7. Qualsiasi atto, commesso in connessione con il rapporto di lavoro, che costituisce reato a norma della legge italiana.

 Sospensione o licenziamento senza preavviso

8. Il dipendente non esegue il lavoro con assiduità resta volutamente documentato inattivo, dorme, è deliberatamente negligente, porta a termine il lavoro assegnato con eccessivo ritardo.

 Richiamo verbaleAmmonizione scrittaSospensione fino a 5 giorni

9. Per negligenza procura sprechi, sperpero di materiale, ritardi nella produzione o danni a proprietà o impianti del datore di lavoro.

 Richiamo verbale documentatoSospensione da 1 a 5 giorniSospensione fino a 10 giorni o licenziamento senza preavviso

10. Non avverte subito i superiori di guasti al macchinario o di irregolarità nell'andamento del lavoro nell'ambito delle proprie competenze.

 Ammonizione scrittaSospensione fino a 10 giorniLicenziamento con preavviso

11. Ubriachezza durante l'orario di lavoro da cui non deriva pregiudizio all'incolumità degli altri.

 Ammonizione scrittaSospensione fino a 5 giorni Sospensione fino a 10 giorni o licenziamento con preavviso
12. Stesso, ma con pregiudizio alla sicurezza altrui. Sospensione fino a 5 giorniSospensione fino a 10 giorniLicenziamento con preavviso
13. Inosservanza di regolamenti interni o procedure di lavoro da cui può derivare pericolo alla incolumità altrui o alla sicurezza degli impianti di proprietà del datore di lavoro, purché il dipendente sia stato informato delle norme e procedure stesse. Sospensione fino a 5 giorniSospensione fino a 10 giorni Licenziamento con preavviso
[…]    
21. Danneggiamento doloso di proprietà del datore di lavoro. Licenziamento senza preavviso
[…]    

Allegato 7 Memorandum d'intesa
Preambolo
Dando atto del comune desiderio di provvedere strumenti per la discussione e la soluzione di questioni di reciproco interesse riguardanti le condizioni di impiego del personale civile italiano e di altre nazionalità salvo quelle statunitense dipendente dalle FF.AA. Usa in Italia, la Commissione di Coordinamento per il Personale Civile (CPCC) in Italia e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Uiltucs-Uil e Fisascat-Cisl convengono di operare nel quadro del presente documento. È inteso che la definizione dell'ambito in cui si colloca il rapporto di lavoro con le FFAA Usa in Italia e dei rapporti fra le Forze e le organizzazioni sindacali presuppone il pieno riconoscimento per le Forze Usa in Italia della loro qualità di «forza di uno Stato d'Origine» a norma della Convenzione fra gli Stati partecipanti al trattato del Nord Atlantico sullo status delle loro Forze.
A. Le materie riguardanti i bilanci delle FFAA Usa, le norme di sicurezza militare, le missioni operative, gli organici, l'organizzazione e la tecnologia del lavoro non rientrano nella sfera di applicazione di questo documento e delle condizioni di impiego.
Decisioni su tali materie che abbiano riflessi sul personale sono oggetto di discussione a richiesta di una delle parti.
B. I piani di classificazione delle posizioni come pure i criteri di strutturazione dei piani retributivi e la disciplina del diritto a indennità e premi rientrano nelle condizioni di impiego.
C. La selezione del personale, l'assegnazione della sede di lavoro e delle mansioni, nonché l'inquadramento dei dipendenti nel livello appropriato competono al datore di lavoro. Le procedure ed i metodi che disciplinano tali materie rientrano nella sfera di applicazione delle condizioni di impiego.
[…]
E. Le condizioni di impiego saranno definite di comune accordo nel rispetto della legislazione italiana vigente, secondo quanto previsto dall'articolo IX, paragrafo 4 della Convenzione di Londra del 1951, e tenuto conto anche della Dichiarazione Congiunta del 1957.

Obbiettivi e portata dei rapporti:
A. La CPCC-Italia e le OO.SS. si impegnano a discutere le condizioni di impiego del personale al fine di concordarle. Le condizioni così concordate disciplineranno il rapporto di lavoro del personale.
B. Le condizioni di impiego convenute resteranno in vigore per il periodo di tempo determinato dalle parti salvo modifiche nel frattempo intervenute per volontà consensuale delle parti oppure dovute a modifiche della disciplina di legge in quanto applicabile.
Ciascuna delle parti può proporre modifiche prima della scadenza delle condizioni di impiego convenute, presentando all'altra parte richiesta di incontro accompagnata da specifica proposta di modifica. Le parti si incontreranno entro tre mesi dalla presentazione della richiesta, per discutere l'opportunità di modifica e, raggiunta l'intesa su questa, la modifica stessa.
C. Le funzioni o i diritti delle OO.SS. saranno concordati tra le parti, e rientreranno nelle condizioni di impiego.
[…]
F. Le questioni relative alla interpretazione delle condizioni di impiego convenute saranno definite di comune accordo tra le parti.
G. Le procedure per la elaborazione congiunta delle condizioni di impiego sono indicate nell'Appendice 1 a questo Memorandum d'Intesa.

Roma, 12 maggio 1981