Regione Friuli Venezia Giulia
Delibera della Giunta Regionale 18 dicembre 2014, n. 2549
DLgs 81/2008 e successive modifiche: applicazione art. 13, comma 6 e art. 14, comma 8 relativi ai proventi derivanti dalle sanzioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

 

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue: 
Visto il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro" che prevede, al Capo II, le modalità di prescrizione ed estinzione dei reati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e successive modificazioni e integrazioni apportate con D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
Richiamate, in particolare, le disposizioni contenute nell'art. 13, comma 6 e nell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, in base alle quali le somme che le Aziende Usl, in qualità di organi di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'art. 21, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 758/94, nonché le somme aggiuntive di cui al comma 5, lett. b) e al comma 8 dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, sono destinate al finanziamento dell'attività di prevenzione, svolta dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL.;
Visto il DPCM 21 dicembre 2007 recante "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro", che garantisce, un'uniforme e necessaria unitarietà di esercizio attraverso il coordinamento dell'attività di vigilanza;
Considerato che con il documento recante "Direttive, criteri, modalità ed elementi economico-finanziari per la redazione del bilancio di esercizio 2013" dd. 10.4.2014, la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia ha fornito alle Aziende per i Servizi Sanitari indicazioni affinché queste provvedessero a far confluire proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni di cui trattasi su apposito capitolo del loro bilancio;
Stabilito altresì che le Aziende per l'assistenza sanitaria regionali sono tenute a rendicontare alla Amministrazione regionale le somme introitate, con cadenza annuale; Ritenuto, nelle more di dare completa applicazione alle disposizioni normative vigenti, di definire le modalità di accantonamento e di utilizzo dei proventi da parte delle Aziende per l'assistenza sanitaria. regionali;
Ritenuto altresì che l'utilizzo di tali somme è destinato, in ottemperanza alle disposizioni di legge, al finanziamento di attività e progetti volti ad incrementare la sicurezza nei luoghi di lavoro, la prevenzione dei rischi e la promozione della salute, e che tali iniziative dovranno venire svolte tenendo presente le indicazioni fornite dalla Direzione centrale alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia congiuntamente ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro regionali, validate dai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione sulla base di criteri definiti e in relazione alle risorse complessivamente disponibili, che serviranno a remunerare le prestazioni professionali aggiuntive degli operatori professionali;
Atteso che le somme non utilizzate nel singolo esercizio potranno essere accantonate ed utilizzate negli esercizi successivi;
Atteso altresì che in data 28.10.2014 è stata espletata idonea informazione sindacale preventiva alle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali del Comparto, della Dirigenza Medica e Veterinaria, della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica, Amministrativa;
Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia,
La Giunta regionale all'unanimità
 

Delibera

1. Le Aziende per l'assistenza sanitaria sono tenute a far confluire somme riscosse a titolo di sanzioni amministrative nell'ambito della attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro su apposito capitolo del loro bilancio, ed a rendicontare all'Amministrazione regionale le somme introitate di cui trattasi, con cadenza annuale.
2. L'utilizzo di tali somme, nell'esercizio successivo a quello dell'avvenuto incasso, in ottemperanza alle più volte citate disposizioni di legge, è destinato al finanziamento di attività e progetti volti ad incrementare la sicurezza nei luoghi di lavoro, la prevenzione dei rischi e la promozione della salute.
3. I programmi di cui al punto 2 verranno definiti dalla Direzione centrale alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia congiuntamente ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro, per essere successivamente realizzati entro l'anno solare, sulla base dei criteri definiti.
4. Al presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.