Tipologia: Accordo RSU/RLS
Data firma: 29 aprile 2013
Parti: NTV e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-T, Fast-Confsal
Settori: Trasporti, NTV
Fonte: filtcgil.it

Sommario:

  Art. 1 Definizione delle RSU e del RLS Costituzione dei Collegi Elettorali
Art. 2 Organismi Elettorali
Art. 3 Le Elezioni
Art. 4 Le Candidature
Art. 5 Presentazione delle Liste
Art. 6 Convocazione delle Elezioni
Art. 7 Modalità delle Elezioni
Art. 8 Validità delle Elezioni
Art. 9 Schede Elettorali, Preferenze ed Attribuzione dei Voti e Ripartizione dei Seggi
Art. 10 Revoca dei Componenti delle RSU
Art. 11 Sostituzione per Dimissioni o Vacanza
Art. 12 Comunicazione degli Eletti a NTV
Art. 13 Prerogative delle RSU ed i Permessi per Motivi Sindacali
  Art. 14 Definizione del Numero dei Componenti delle RSU/RLS
Art. 15 Competenze Contrattuali, Compiti e Funzioni
Art. 16 Durata e Rinnovo delle RSU/RLS
Art. 17 Periodo Transitorio
Allegato 1 Collegi RSU individuati nella prima fase di Start-Up dell'Azienda
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Regolamento elettorale per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nella società NTV
Allegato 2 Regolamento di funzionamento delle RSU
Accordo sulla ripartizione delle materie oggetto di informazione e contrattazione fra livello nazionale e livello di sedi territoriali

Accordo per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e per la elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Fra NTV spa […] e Filt Cgil […], Fit Cisl […], Uilt […], Ugl T […], Fast-Confsal […]
Le parti al fine di dare attuazione a quanto stabilito dall’art. 9 dell'allegato 1 al Verbale di Accordo del 25 luglio 2011, e dell'art. 2 dell'allegato 3 al Verbale di Accordo del 25 luglio e 1° agosto 2011 tra NTV e le O.S. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-T, Fast-Confsal (CCL NTV), dell'Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993 e dei relativi accordi attuativi, con il presente Accordo convengono di definire:
• le modalità di costituzione, il funzionamento e le prerogative delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e rielezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
• le modalità di computo, di fruizione e di retribuzione dei permessi per motivi sindacali;

Art. 1 Definizione delle RSU e del RLS Costituzione dei Collegi Elettorali
1.1 Le RSU sono l'organismo di rappresentanza sindacale di tutti i lavoratori nei luoghi di lavoro, costituite e disciplinate sulla base di quanto convenuto con il presente Accordo e dagli allegati Regolamenti e titolari, congiuntamente alle strutture regionali delle O.S. stipulanti il presente Accordo, dei rapporti sindacali nell’ambito delle Direzioni Territoriali (DT) e della Sede Centrale (SC), come di seguito definite.
1.2 Ai fini della costituzione delle RSU e in applicazione di quanto previsto dall'art. 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le Unità Produttive (UP) della società NTV sono, nella fase di Start-Up dell'azienda, quelle previste dall'Allegato 1 al presente accordo: Direzione Territoriale Nord, Direzione Territoriale Centro Sud, alle quali si aggiunge la Sede Centrale
I riferimenti aziendali per le RSU della Direzione Territoriale Nord, della Direzione Territoriale Centro Sud sono, rispettivamente. I referenti della Direzione per il Personale Nord e Centro Sud coadiuvati all'occorrenza dalle Direzioni di NTV coinvolte, mentre per la RSU di Sede Centrale il riferimento è la Direzione per il Personale.
1.3 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una/un lavoratrice/ore eletta/o per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute della sicurezza durante ii lavoro previsto dalla D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
I Collegi Elettorali, in considerazione della condizione di Sturt-Up dell'azienda, sono definiti secondo quanto previsto dall'allegato 1 al presente Accordo e saranno adeguati in sede di rinnovo delle RSU.

Art. 2 Organismi Elettorali
2.1 Con la composizione ed i compiti previsti dal Regolamento, sono organismi elettorali:
(i) la Commissione di Garanzia Nazionale (CGN);
(ii) le Commissioni Elettorali Territoriali (CET).

Art. 3 Le Elezioni
3.1 Nelle Unità Produttive (UP). come individuate nell’allegato 1 al presente Accordo, si dà luogo alla costituzione delle RSU/RLS, su base elettiva, chiamando al voto a scrutinio segreto e su liste di organizzazione, tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti da NTV, non in prova, alla data di elezione secondo quanto stabilito dal presente Accordo.
3.2 Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Organizzazioni Sindacali stipulanti provvederanno ad indire le elezioni entro il 30 giugno 2014 con le modalità previste dal Regolamento allegato al presente Accordo.
3.3 Tre mesi prima della scadenza delle RSU/RLS le parti stipulanti il presente Accordo si incontreranno per definire le modalità di rinnovo.

Art. 4 Le Candidature
4.1 Competenti a definire le rispettive liste di candidati sono le strutture territoriali regionali delle O.S. stipulanti, sulla base di quanto previsto dal Regolamento allegato al presente Accordo.
4.2 Non possono essere candidati:
- i lavoratori che. al momento della presentazione della lista, non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con NTV;
- i lavoratori che, al momento della presentazione della lista, siano in periodo di prova;
- i membri della Commissione di Garanzia Nazionale e delle Commissioni Elettorali Territoriali;

Art. 5 Presentazione delle Liste
5.1 Il termine per la presentazione delle liste alle Commissioni Elettorali Territoriali di riferimento è di quindici giorni dalla data d'indizione delle elezioni di cui all'art 3.2 del presente Accordo. L'orario di scadenza si intende fissato alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
5.2 All'elezione delle RSU/RLS concorreranno le liste elettorali presentate dalle strutture territoriali regionali delle Organizzazioni Sindacali che contemporaneamente:
- siano formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo;
- accettino espressamente e formalmente il presente Accordo e l'allegato Regolamento; ne facciano formale richiesta alla Commissione di Garanzia Nazionale di cui al precedente punto 2;
- presentino la lista con un numero di firme di lavoratori dipendenti dalla DT/SC pari al 5% degli aventi diritto al voto per le Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCL NTV e pari al 10% per le altre.
5.3 Ciascuna Organizzazione Sindacale può presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale la stessa totalmente si riconosce.
5 4 Il numero dei candidati per ciascuna lista deve rispettare il criterio di parità tra i generi e rimanere nei limiti previsti dal Regolamento allegato.
5.5 Le liste dei candidati saranno portate a conoscenza delle lavoratrici e dei lavoratori con le modalità previste dall'allegato Regolamento.

Art. 6 Convocazione delle Elezioni
6.1 È compito delle Commissioni Elettorali Territoriali stabilire e comunicare il luogo e l'orario di apertura dei seggi, previo accordo con la Direzione per il Personale di NTV. in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto.
6.2 Allo scopo di garantire l’esercizio del diritto di voto al personale operante su turni, i seggi dovranno essere tenuti aperti per quattro giorni consecutivi con le modalità previste nell'allegato Regolamento.

Art. 7 Modalità delle Elezioni
7.1 Le modalità di votazione dovranno svolgersi senza apportare alcun pregiudizio si programmato piano di esercizio ed erogazione dei servizi alla clientela. Nel rispetto dei termini definiti in applicazione del precedente articolo 6, il luogo ed il calendario delle elezioni e le liste dei candidati saranno portati a conoscenza delle lavoratrici e dei lavoratori, almeno otto giorni prima del giorno fissato per le elezioni stesse, dalla Commissione di Garanzia Nazionale
7.2 Il numero e la dislocazione dei seggi elettorali è definita dal Regolamento.
7.3 Il seggio elettorale è composto da scrutinatori, che sono designati dai presentatori di ciascuna lista elettorale e da un Presidente, nominato dalle Commissioni Elettorali Territoriali.
7.4 La designazione degli scrutinatori deve essere effettuata non oltre le ventiquattro ore che precedono l'inizio delle elezioni.
7.5 A cura delle Commissioni Elettorali Territoriali, ogni seggio dovrà essere arredato in modo tale da assicurare la segretezza del voto e munito di un’urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio.
7.6 Il Presidente del seggio designato, tra i lavoratori a tempo indeterminato non in prova, dalle Commissioni Elettorali Territoriali, procede alla identificazione del votante attraverso la carta d’identità (in corso di validità) o documento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR n. 445 del 28/12/2000, verificando la sua appartenenza al seggio e facendo apporre la firma sull’elenco dei lavoratori, fornito da NTV, relativo al collegio della RSU/RLS da costituire.
7.8 Il voto è segreto e non può essere espresso né per lettera né per interposta persona.
7.9 I componenti del seggio hanno la facoltà di votare nel seggio in cui svolgono le proprie funzioni anche se diverso da quello in cui sono iscritti.

Art. 8 Validità delle Elezioni
8.1 Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo favoriranno la più ampia partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alle operazioni elettorali.
8.2 Le elezioni sono valide se i votanti risultano essere almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto, conteggiati sul totale complessivo nell’ambito di elezione della RSU/RLS.

Art. 9 Schede Elettorali, Preferenze ed Attribuzione dei Voti e Ripartizione dei Seggi
9.1 La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte secondo l’ordine di estrazione a sorte.
9.2 Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio e la votazione deve avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
9.3 La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore, all’atto della votazione, dal Presidente del seggio.
9.5 Il voto è espresso scegliendo la lista prescelta.
9.6 Ogni elettore può esprimere il voto per una sola lista ed esprimere una sola preferenza fra i candidati presenti nella lista.
9.7 Il voto sarà espresso dall’elettore mediante una chiara indicazione apposta a fianco del nome del candidato preferito così come previsto dall’allegato Regolamento.
9.8 L’indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia espresso il voto della lista. Il voto espresso apposto per più di una lista, o l’indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
9.9 Nel caso di voto espresso apposto per una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
9.10 È ammessa anche l’espressione di voto della sola lista chiaramente indicata dal votante.
9.11 Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi delle Direzioni Territoriali e Sede Centrale. I seggi vengono ripartiti
fra le liste secondo il sistema proporzionale puro. Al termine dello scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale di scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche di eventuali contestazioni, unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi etc.) alla Commissione Nazionale di Garanzia che procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in un apposito verbale che trasmetterà alla Commissione di Garanzia Nazionale.

Art. 10 Revoca dei Componenti delle RSU
10.1 È ammessa la revoca del mandato al rappresentante eletto.
10.2 Tale revoca può essere promossa a seguito di motivata richiesta scritta dei due terzi dei lavoratori del collegio elettorale ed accettata a seguito dì apposito dibattito e voto verbalizzati dai due terzi di tutta la RSU.

Art. 11 Sostituzione per Dimissioni o Vacanza
11.1 In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenenti alla medesima lista elettorale.
11.2 Nel caso di rappresentante decaduto, si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti della medesima lista elettorale.
11.3 Inoltre, le sostituzioni dei componenti le RSU/RLS decaduti a vario titolo non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU/RLS con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Accordo.
11.4 Analogamente decadono i componenti RSU/RLS eletti in un singolo collegio elettorale nel caso in cui le sostituzioni di membri decaduti a vario titolo interessi contemporaneamente più della metà degli stessi; in tale caso si procederà, quindi, al rinnovo delle RSU/RLS limitatamente alla UP interessata, sempre secondo le modalità previste dal presente Accordo.
11.5 Sono causa di decadenza: la revoca del mandato, il trasferimento ad impianto non rientrante nella giurisdizione territoriale rispetto alla quale ha avuto luogo l’elezione, il cambio di profilo professionale che comporti una utilizzazione non rientrante nella giurisdizione della RSU/collegio elettorale nei quali ha avuto luogo l’elezione, le dimissioni dall’incarico, il realizzarsi dei requisiti di incompatibilità, la revoca dell’iscrizione alla Organizzazione sindacale nella cui lista il componente della RSU è stato eletto o il passaggio ad altra Organizzazione sindacale, il venir meno del rapporto di lavoro.

Art. 12 Comunicazione degli Eletti a NTV
12.1 La Commissione di Garanzia Nazionale comunica i risultati elettorali alle O.S. partecipanti al voto e l’elenco nominativo dei candidati eletti, distinti per DT/SC, RSU/RLS e lista.
12.2 Le Organizzazioni Sindacali che avranno conseguito delegati eletti ne cureranno l’accredito formale presso la Direzione per il Personale di NTV.

Art. 13 Prerogative delle RSU ed i Permessi per Motivi Sindacali
13.1 I componenti delle RSU sono titolari dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele previsti dal titolo III della Legge n. 300/70.
13.2 I componenti le RSU hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli arti. 23 e 24 L. 20 maggio 1970, n. 300, dall’Accorda Interconfederale del 20 dicembre 1993, e come di seguito indicati:
- 12 h mensili x ciascun componente cumulagli per un trimestre con riferimento ai trimestri: Gennaio-Marzo; Aprile-Giugno; Luglio-Settembre; Ottobre-Dicembre.
I permessi utilizzati dai componenti delle RSU per la partecipazione alle riunioni azienda/RSU sono totalmente a carico aziendale e in aggiunta a quelli indicati al precedente alinea.
13.3 I permessi per lo svolgimento dell’attività sindacale sono retribuiti e computati (ore e giornate) con le stesse modalità previste per le giornate di ferie. Al personale viaggiante (macchina e bordo), viene corrisposta, nelle giornate di attività sindacale, anche una specifica Indennità di Rappresentanza, differenziata per figura professionale e determinata sulla base del valore medio delle competenze accessorie così come di seguito riportato:
Personale di Macchina € 16,00
- Train Manager €13,00
- Train Specialist € 9,00
- Hostess/Steward € 9,00
Nel caso in cui l'attività sindacale si svolga al di fuori del proprio distretto di assegnazione e quindi della propria UP, detta Indennità di Rappresentanza non si aggiungerà alla già spettante e specifica indennità di trasferta prevista.
13.4 Le O.S. stipulanti il presente accordo avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno cinque giorni prima della data prevista dell’assenza, e comunque, in caso di convocazione, dopo il ricevimento della convocazione da parte aziendale, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare erogazione dei servizi commerciali. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l’Azienda dovrà motivare l’eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente nelle 24 ore successive alla richiesta.

Art. 14 Definizione del Numero dei Componenti delle RSU/RLS.
14.1 Il numero dei delegati da eleggere nella prima fase di costituzione delle RSU/RLS è indicato nell'Allegato 1 al presente verbale e tiene conto della fase di Start-Up dell’azienda.

Art. 15 Competenze Contrattuali, Compiti e Funzioni
15.1 Le RSU, congiuntamente alle Segreterie Regionali competenti per territorio delle O.S. stipulanti il CCL, hanno la titolarità a partecipare alle trattative e di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale nelle materie, con le procedure e nei limiti stabiliti dal CCL e dal presente Accordo e con le specifiche modalità previste dal Regolamento di funzionamento.

Art. 16 Durata e Rinnovo delle RSU/RLS
16.1 I componenti della RSU/RLS restano in carica per tre anni e decadono automaticamente con l'insediamento delle nuove RSU/RLS

Art. 17 Periodo Transitorio.
Nelle more del termine indicato al punto 3.2 art. 3 del presente accordo le parti convengono sulla costituzione delle RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) che saranno accreditate dalle Segreterie Nazionali stipulanti il presente accordo e avranno I compito di assicurare la continuità contrattuale del livello di competenza in applicazione e in coerenza con le previsioni dei precedenti artt. 13 e 15 e di quanto definito nell'Allegato 1 al presente accordo.
Le RSA decadono automaticamente con la comunicazione di cui al precedente art. 12.
Roma, 29 aprile 2013

Allegato 1 Collegi RSU individuati nella prima fase di Start-Up dell'Azienda
 

RSU

COLLEGIO ELETTORALE

SEZIONI ELETTORALI

NUMERO DELEGATI

Direzione Territoriale Nord 
(Milano-Torino-Padova/Venezia-Bologna)

Produzione

2

Commerciale

5

Direzione Territoriale Centro Sud
(Roma-Firenze-Napoli/Nola-Salerno)

Produzione

2

Commerciale

5

SEDE CENTRALE

Sale Operative/Uffici

2


Per quanto attiene agli RLS sono previsti nel numero di 1 per ogni Direzione Territoriale e 1 per Sede Centrale.

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2 allegato 3 CCL, NTV e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il suddetto CCL convengono sulla rielezione dei RLS con le modalità di seguito indicate
2. Le unità produttive, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dell'accordo interconfederale del 22.6.1995, sono coincidenti con quelle definite per la costituzione delle RSU come risultano dall'allegato 1 al presente Accordo.
3. Nella finalità di garantire quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i., il numero dei rappresentanti per la sicurezza è:
a) 1 RLS per ogni Direzione Territoriale;
b) 1 RLS per la Sede Centrale.
All’atto dell'accredito dei RLS eletti secondo la procedura prevista dal presente accordo gli RLS attualmente in carica decadono. Le modalità di accredito sono le stesse previste per gli RSU al precedente art. 12.
4 Ai fini della elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle unità produttive valgono le modalità previste per le RSU dal presente Accordo.
5. Sono altresì confermate per gli RLS le cause di decadenza e le relative modalità di sostituzione previste per gli RSU dal presente Accordo.
6. Per l'importanza del ruolo ricoperto ai fini delle garanzie di sicurezza del servizio, obiettivo prioritario di NTV ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti ed accreditati, in aggiunta alle 40 ore annue di permesso retribuito previste ai sensi dell’accordo interconfederale del 22.6.1995 sono riconosciute ulteriori 36 ore annue per l’espletamento del loro mandato.
Roma, 29 aprile 2013

Regolamento elettorale per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nella società NTV
1. Premessa
Le elezioni si svolgeranno per quattro giorni continuativi.
L'elezione dei componenti delle RSU avviene con il sistema proporzionale puro.
Sono elettori tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti dalla Società NTV spa.
Sono eleggibili i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante di cui all’accordo del 12 luglio 2012.

2. Insediamento delle Commissioni di Garanzia e Formazione delle Commissioni Elettorali
30 giorni prima della data di indizione delle elezioni le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti l’accordo del 29 aprile 2013 con l'azienda NTV per l’elezione delle RSU e dei RLS nominano la Commissione di Garanzia Nazionale composta da un rappresentante per ognuna delle O.S. stesse, comunicando alle rispettive strutture regionali e per conoscenza alla Direzione per il Personale di NTV i nominativi dei componenti ed il domicilio di insediamento.
30 giorni prima della data di indizione delle elezioni le Segreterie Regionali delle stesse Organizzazioni Sindacali nominano le Commissioni Elettorali Territoriali con la stessa composizione, secondo le giurisdizioni elettorali dell'All.1, comunicando alla Commissione di Garanzia Nazionale i nominativi dei componenti ed il domicilio di insediamento.

3. Adempimenti della Commissione di Garanzia Nazionale
La Commissione di Garanzia Nazionale:
a) porta a conoscenza delle Commissioni Elettorali Territoriali le norme relative alle elezioni:
b) predispone il fac-simile dei moduli per la raccolta delle firme per la presentazione delle liste;
c) predispone il fac-simile dei moduli per la verbalizzazione degli atti di competenza delle Commissioni Elettorali Territoriali;
e) delibera entro 2 giorni, su richiesta delle Commissioni Elettorali Territoriali, su eventuali controversie e/o richieste di chiarimenti.
L’attività della Commissione di Garanzia Nazionale viene verbalizzata se richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti.
La Commissione di Garanzia Nazionale rimane in carica fino al 31 dicembre 2014

4. Adempimenti della Commissione Elettorale Territoriale
La Commissione Elettorale Territoriale:
a) porta a conoscenza degli elettori le norme relative alle elezioni;
b) predispone i moduli per la raccolta delle firme per la presentazione delle liste;
c) predispone le schede elettorali ed i moduli per la verbalizzazione delle attività;
d) sulla base dei verbali di scrutinio elaborati, comunica alle strutture regionali le cui liste hanno partecipato alle elezioni, l'esito del voto e i nominativi degli eletti distinti per lista;
e) prende in consegna dalla Direzione per il Personale l'elenco degli elettori e le sedi per le votazioni che consegna alle Commissioni Elettorali territoriali;
f) proclama gli eletti e notifica i risultati elettorali ai soggetti di cui al punto 12, 1° comma, dell'accordo del 29 aprile 2013.
L’attività della Commissione di Garanzia Territoriale viene verbalizzata se richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti.
Le Commissioni Elettorali Territoriali rimangono in carica fino al 15 giugno 2014 e sono tenute a consegnare tutta la documentazione elettorale alla CGN che individuerà nella prima seduta, la/e sede/i della/e Organizzazione/i sindacale/i nazionale/i presso la/e quale/i la documentazione sarà conservata.

5. Adempimenti della Commissione Elettorale
In ogni seggio, la Commissione Elettorale:
a) cura l'affissione delle liste dei candidati;
b) tiene in consegna e, a richiesta dell'elettore, rende disponibile per la visione copia del presente regolamento elettorale;
c) tiene in consegna e, a richiesta dell'elettore, rende disponibile un registro per la segnalazione di eventuali irregolarità e/o contestazioni relativamente alle operazioni di voto.
La Commissione Elettorale inoltre:
1. prende in consegna i locali del seggio elettorale, assicurandone l'apertura e la chiusura secondo gli orari e le modalità organizzative (es. seggi volanti) disposti dalla Commissione di Garanzia Nazionale per favorire la massima partecipazione al voto;
2. è garante della segretezza del voto e della regolarità dell'insieme degli atti inerenti il voto;
3. prende in consegna dalla Commissione di Garanzia Nazionale l'elenco nominativo degli elettori, le schede elettorali ed i moduli per la verbalizzazione della propria attività;
4. delibera sui risultati dello scrutinio, su eventuali controversie relative allo stesso e sulle eventuali segnalazioni di cui al punto c).

6. Presentazione delle Liste
A. Requisiti

Ciascuna O.S. può presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale la stessa totalmente si riconosce. Ogni lista potrà presentare un numero di candidati pari, al massimo, al triplo dei delegati da eleggere. I candidati devono essere dipendenti da impianti ricadenti nella giurisdizione della RSU/collegio.
La lista deve essere presentata con un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva cui si riferisce l’intera RSU pari al 5% degli aventi diritto al voto per le Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCA NTV e pari al 10% per le altre.
Ciascuna Organizzazione può presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale la stessa totalmente si riconosce.
B. Procedura
Per la presentazione delle liste deve essere eseguita la seguente procedura:
a) Entro 15 giorni dall’insediamento della Commissione di Garanzia Nazionale, le strutture regionali delle Organizzazioni Sindacali che intendono presentare liste elettorali raccoglieranno le firme per la presentazione delle liste stesse su apposito modulo predisposto dalla medesima Commissione di Garanzia Nazionale e disponibile presso le Commissioni Elettorali Territoriali, cui i moduli debitamente compilati dovranno essere riconsegnati entro i successivi 15 giorni.
b) Entro 7 giorni dalla scadenza della riconsegna dei moduli di cui al precedente punto a le Commissioni Elettorali Territoriali delibereranno sulla ammissibilità delle liste verificando l'esistenza dei requisiti richiesti ai sensi del precedente punto 6.A;
c) alle strutture sindacali regionali cui non siano ammesse liste per mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, la Commissione Elettorale Territoriale è tenuta a dare motivazione scritta dell’esclusione;
d) entro i tre giorni successivi, è data facoltà alle strutture sindacali regionali che abbiano ricevuto la comunicazione di cui al precedente punto c. di adeguare i requisiti valutati mancanti dalla Commissione Elettorale Territoriale, ovvero di ricorrere contro la deliberazione presso la Commissione stessa secondo le procedure previste dall'art. 11 del presente Regolamento;
e) qualora liste originariamente escluse vengono riammesse per effetto della precedente lettera d), la Commissione Elettorale Territoriale procederà ad una nuova deliberazione sulle liste ammesse;
f) qualora, invece, in esito alla procedura di cui alla precedente lettera d), risultasse confermata l’esclusione, la Commissione Elettorale Territoriale si limiterà ad informare per iscritto la struttura sindacale regionale interessata.

7. Incompatibilità
I candidati non possono essere membri di Commissione di Garanzia e di Commissione Elettorale.
La carica di componente della RSU è inoltre incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva in organismi istituzionali dal livello di Consiglio Comunale per i Comuni con oltre 5.000 elettori o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici relativa ad istanze da quella comunale per Comuni con oltre 5.000 elettori. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza dalla carica di componente della RSU.
L’avente diritto al voto non può apporre firma per la presentazione di più liste elettorali.
In sede di verifica dei requisiti richiesti dal punto 6 B.a), la Commissione Elettorale Territoriale riterrà nulle le firme di uno stesso elettore apposte per la presentazione di liste diverse.

8. Votazioni
Ciascun elettore per esercitare il diritto di voto deve recarsi personalmente al seggio presso il quale risulta iscritto. Nel caso di mancata iscrizione negli appositi elenchi il Presidente della Commissione Elettorale valutata l'appartenenza dell'elettore al seggio, ne riporta il nominativo in calce alla lista degli elettori e, dell'avvenuta votazione, ne riporta nota a verbale. Conseguentemente si provvederà alla cancellazione del nominativo dalla lista degli elettori del collegio di appartenenza.
I membri della Commissione Elettorale votano nel seggio presso il quale esercitano il loro ufficio; qualora non risultassero iscritti in tale seggio, essi vengono iscritti in calce alla lista degli elettori del seggio e dell'avvenuta votazione viene presa nota nel verbale. Conseguentemente si provvederà alla cancellazione del nominativo dalla lista degli elettori del collegio di appartenenza.
Per esercitare il diritto di voto, gli elettori devono consegnare alla Commissione Elettorale del seggio un documento di riconoscimento.
La Commissione Elettorale del seggio consegna all'elettore la scheda per esprimere il voto e provvede a avvisarlo, a garanzia della segretezza del voto, che la scheda deve essere restituita, piegata, per l'immissione nell'urna.
Qualora un elettore riscontri che la scheda consegnatagli è deteriorata, o qualora egli stesso l’abbia deteriorata fortuitamente, potrà richiedere una seconda scheda restituendo la prima.
Il voto è espresso una volta apposta la propria preferenza contrassegnando sulla lista prescelta.
L’elettore può esprimere, inoltre, una preferenza nell’ambito della lista stessa, segnando una croce a fianco del candidato prescelto.
Qualora la scheda elettorale non riporti l'elenco nominativo dei candidati, l'elettore esprimerà il voto di lista e potrà esprimere la propria preferenza trascrivendo sulla scheda il nominativo del candidato fra quelli risultanti nell’elenco affisso a cura della Commissione Elettorale presso il seggio.
Le elezioni sono valide se i votanti risultano essere almeno il 50%+1 degli aventi diritto al voto calcolati nell’ambito di elezione della RSU.
Nel tempo, durante il quale i seggi restano chiusi, le cassette contenenti le schede, gli atti del seggio, nonché le urne elettorali, devono esser opportunamente sigillati e custoditi in luogo sicuro, a cura della Commissione Elettorale competente.

9. Scrutinio
Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo il termine ultimo previsto per le votazioni.
L’attribuzione dei seggi alle singole liste elettorali ha luogo con il sistema proporzionale puro.
Il sistema proporzionale puro si applica suddividendo il totale dei voti validi di lista per il numero dei Delegati da eleggere in ogni RSU, ovvero, dove esistenti, in ogni singolo collegio elettorale, ottenendo così il quoziente voto; determinato il quoziente voto, si dovrà dividere il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista per tale quoziente, individuando cosi il numero di seggi di ciascuna lista.
Se in base alla prima ripartizione dei voti non dovessero essere assegnati tutti i posti disponibili, si dovranno attribuire i rimanenti, fino alla completa copertura dei posti, a quelle liste che avranno ottenuto nell'operazione di divisione, i maggiori resti ivi compresi quelli ottenuti in assenza di quorum.
Sono dichiarati eletti quei candidati che nell’ambito di ciascuna lista hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità nei voti di preferenza è dichiarato eletto il più anziano di età; in mancanza di preferenze sono eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista.
Nello scrutinio delle schede, se risultano espresse preferenze su diverse liste il voto viene considerato “nullo" Qualora nell'ambito della lista prescelta il numero di preferenze risulti essere superiore a quello consentito, resta valido il voto di lista s si intendono nulle tutte le preferenze; nel caso che non sia stato espresso il voto di lista, ma sia stato manifestato il voto di preferenza in un'unica lista, il voto è valido e si intende attribuito alla lista per la quale è stata espressa la preferenza, sia cha queste ultime eccedano, o meno, il numero di preferenze consentito.
Qualora la preferenza sia riferita ad un nominativo di candidato inesistente o non appartenente alla lista prescelta, viene considerato valido il voto di lista ed annullata la preferenza.
Nell’ipotesi di contestazioni che dovessero insorgere in relazione alle operazioni elettorali, decide, in via definitiva, la Commissione Elettorale Territoriale ai sensi del precedente articolo 4.

10. Insediamento degli Eletti
Entro 7 giorni dall’elezione la Commissione Elettorale Territoriale delibera sui risultati elettorali e notifica ai soggetti di cui al punto 12 dell’accordo del 29 aprile 2013 i risultati elettorali e l’elenco nominativo dei candidati eletti, distinti per collegio elettorale, RSU e lista, allegando alla comunicazione copia della delibera adottata con i risultati elettorali ed i nominativi dei lavoratori eletti e non eletti in ciascuna lista con il numero dei voti validi riportati da ognuno di essi, anche ai fini delle eventuali successive sostituzioni.
A seguito di tale notifica la RSU è considerata formalmente insediata, previa presentazione della dichiarazione rilasciata all’azienda da ogni singolo eletto, ai sensi del punto 1, lettera c) del Regolamento di funzionamento delle RSU, allegato 2 all'accordo del 29 aprile 2013.

11. Ricorsi
Contro le deliberazioni della Commissione Elettorale è ammesso ricorso entro 24 ore dalla chiusura delle operazioni di scrutinio da parte di uno o più membri della Commissione stessa, previo preannuncio che dovrà risultare agli atti della Commissione medesima entro il completamento delle operazioni di scrutinio.
La Commissione di Garanzia Nazionale dovrà deliberare sul ricorso entro 2 giorni, verbalizzando con l'approvazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Contro le deliberazioni della Commissione di Garanzia Nazionale è ammesso ricorso entro 2 giorni, presso la stessa Commissione o, in alternativa, presso la Direzione Regionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ove ha luogo la Commissione, da parte di uno o più membri della commissione medesima, ovvero su iniziativa di una o più strutture sindacali regionali di Organizzazioni Sindacali non rappresentate in Commissione che abbiano partecipato alle elezioni
Qualora il ricorso sia promosso da uno o più membri della Commissione Elettorale Territoriale espressi da strutture sindacali regionali di Organizzazioni sindacali rappresentate nella Commissione di Garanzia Nazionale, il ricorso può essere inoltrato anziché alla Direzione Regionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali territorialmente competente, alla Commissione di Garanzia Nazionale che si pronuncerà entro 48 ore verbalizzando con l'approvazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti: in tal caso, la deliberazione della Commissione di Garanzia Nazionale è insindacabile.

12. Disposizioni Generali
Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, valgono le norme elettorali generali

Roma, 29 aprile 2013

Allegato 2 Regolamento di funzionamento delle RSU
La RSU è un organismo sindacale legittimo e riconosciuto, dotato di poteri contrattuali nelle materie di competenza e chiamato ad assumere decisioni. Il suo funzionamento interno viene disciplinato dal seguente regolamento.

1. Titolarità Negoziale
In quanto soggetto contrattuale le RSU esercitano, congiuntamente alle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCL NTV, i poteri di contrattazione collettiva previsti dall’accordo del 29 aprile 2013. Gli accordi raggiunti con la controparte aziendale sono validi se sottoscritti congiuntamente dalle RSU e dalle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCL NTV e il presente accordo.
Ciascun delegato RSU eletto e ciascuna Segreteria Regionale riceverà tutte le comunicazioni dell'azienda inerenti i rapporti negoziali con la RSU contrattualmente definiti, tramite mail alle corrispondenti caselle di posta elettronica comunicate a NTV successivamente alla data di insediamento delle RSU. Per NTV, l’attestazione di “conferma di recapito per il messaggio" all'indirizzo di posta elettronica, equivarrà all’avvenuta comunicazione al delegato RSU interessato.

2. Convocazione Riunioni
La RSU si riunisce periodicamente sia in sede plenaria che in sede di singolo collegio. La convocazione sarà effettuata tramite avvisi scritti, lettera o attraverso qualsiasi sistema che testimoni l’avvenuta comunicazione ad ogni singolo delegato.
Essa dovrà essere effettuata almeno cinque giorni prima della riunione e dovrà contenere l'indicazione dell’O.D.G. luogo e ora della riunione.
Il compito della convocazione è assegnato ad un delegato scelto elettivamente all’interno della RSU o, in alternativa, al delegato eletto con il maggior numero di preferenze.
È prevista la convocazione di urgenza della RSU e/o dei singoli collegi per particolari motivi purché sia garantita la comunicazione a ciascun delegato della RSU e/o dei singoli collegi.
La riunione della RSU o del singolo collegio è ritenuta valida quando siano presenti la metà più uno dei delegati convocati.
Ogni riunione dovrà essere verbalizzata. Il verbale, inoltre, dovrà contenere l’elenco dei presenti e le eventuali giustificazioni degli assenti e sarà firmato da tutti i presenti.
Il libro dei verbali dovrà essere disponibile alla visione di ciascun delegato.

3. Formazione delle Decisioni nella RSU
a) La RSU, per le materie di sua competenza, assume al proprio interno le decisioni secondo il principio della maggioranza.
Nelle decisioni ordinarie è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti purché la seduta sia valida.
Nelle decisioni di natura contrattuale è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.
b) Nel rispetto delle precedenti modalità, nell'ambito delle competenze contrattuali specifiche delle singole realtà produttive, i delegati RSU eletti in specifici collegi hanno facoltà di assumere decisioni su materie proprie ed esclusive della tipologia operativa/organizzativa del loro collegio elettorale. A tal fine, ferma restando la titolarità negoziale in capo alla RSU, le aziende potranno convocare i rappresentanti del singolo collegio elettorale, cui spetterà il compito di informare della convocazione i restanti componenti della RSU.

4. Contrattazione
La titolarità della contrattazione, a livello di sede territoriale, è riconosciuta congiuntamente alla RSU e alle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCL NTV e il presente Accordo secondo le modalità specificate nel precedente punto 1.
Gli accordi producono effetti se sono sottoscritti congiuntamente dalle RSU e dalle Segreterie Regionali competenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCL NTV e il presente Accordo come stabilito al precedente punto 1.

5. Durata e Sostituzione nell’Incarico
I componenti della RSU restano in carica tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente
In caso di decadenza di uno dei componenti nel corso del mandato, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

6. Accettazione
Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto per accettazione da ciascun candidato nelle liste per il rinnovo delle RSU e dei RLS.
Roma, 29 aprile 2013

Accordo sulla ripartizione delle materie oggetto di informazione e contrattazione fra livello nazionale e livello di sedi territoriali
Fra NTV spa […] e Filt Cgil […], Fit Cisl […], Uilt […], Ugl T […], Fast-Confsal […]
Le parti, in applicazione di quanto previsto all'art. 1 dell'allegato 2 A del CCL NTV, convengono che le relazioni industriali a livello sono svolte per conto di NTV dai referenti della Direzione per il Personale Nord e Centro Sud coadiuvati all’occorrenza dalle Direzioni di NTV coinvolte e per conto delle Organizzazioni Sindacali stipulanti dalle Segreterie Regionali congiuntamente alle RSU competenti per territorio; convengo altresì che:
• fra le materie oggetto di informazione a livello di sedi territoriali rientrano:
a) Gli obiettivi di produzione e produttività e relativi indirizzi sui principali indicatori di performance delle singole unità organizzative;
b) Le Azioni dirette a garantire la sicurezza del lavoro, la qualità dell'ambiente in coerenza con la legislazione nazionale in materia;
c) Le ricadute relative alla modifica delle strutture organizzative;
d) evoluzione della composizione occupazionale e dati analitici sulla consistenza del personale articolati per livello e figura professionale delle singole unità organizzative;
e) i dati analitici sugli orari di fatto, articolati per le singole unità organizzative;
f) modifica della microstruttura organizzativa.
• fra le materie oggetto di contrattazione a livello di sedi territoriali rientrano:
a) articolazione dei regimi di orario contrattuale, organizzazione del lavoro e relative variazioni;
b) turni di lavoro;
c) effetti occupazionali scaturenti dai volumi di produzione, dalle innovazioni tecnologiche e dalle variazioni organizzative e produttive, nonché dalle articolazioni e variazioni dei regimi di orario;
d) articolazione del premio di risultato, nell'ambito di quanto previsto tra le parti a livello di singole Unità Produttive.
Relativamente alle procedure negoziali da rispettare per lo svolgimento di corretti rapporti di relazioni del lavoro, le parti si rifanno a quanto previsto dall'art. 2 dell'Allegato 2A del CCL NTV.
Roma, 29 aprile 2013

Le parti, successivamente alle elezioni ed alla costituzione delle RSU, si riservano di concordare le agibilità da riconoscere alle O.S. stipulanti il CCL NTV e il presente accordo.