Tipologia: CCNL
Data firma: 30 novembre 2016
Validità: 30.11.2016 - 29.11.2018
Parti: Esaarco, Cepa-A, Esaarco Autotrasporti, Sai, Fer e Ciu, Si-Cel, Fenals-Cgel, Onaps, Fisnalcta-Ugl
Settori: Commercio-Servizi, Autoscuole
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Protocollo di intesa
Art. 1 - Parte economica
Art. 2 - Ente bilaterale
Art. 3 - Fondo interprofessionale
Art. 4 - Previdenza sanitaria integrativa - Fondo FIS
Art. 5 - Fondo pensione integrativa
Art. 6 - Organismo Paritetico Nazionale
CCNL
Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1 - (Sfera di applicazione)
Art. 2 - (Relazioni industriali)
Art. 2 bis - (Sicurezza sul lavoro)
Art. 3 - (Assunzione)
Art. 4 - (Periodo di prova)
Art. 5 - (Classificazione del personale)
Art. 6 - (Mutamento di mansioni)
Art. 7 - (Cumulo di mansioni)
Art. 8 - (Orario di lavoro)
Art. 9 - (Riposo settimanale)
Art. 10 - (Giorni festivi)
Art. 11 - (Festività soppresse)
Art. 12 - (Retribuzione)
Art. 13 - (Indennità di cassa)
Art. 14 - (Lavoro notturno - Lavoro domenicale con riposo compensativo - Lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali)
Art. 15 - (Lavoro straordinario e banca ore)
Art. 16 - (Aumenti periodici di anzianità)
Art. 17 - (Tredicesima mensilità)
Art. 18 - (Quattordicesima mensilità)
Art. 19 - (Assenze, permessi e congedo matrimoniale)
Art. 20 - (Diritto allo studio dei lavoratori studenti)
Art. 21 - (Ferie)
Art. 22 - (Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo)
  Art. 23 - (Tutela della maternità)
Art. 24 - (Volontariato)
Art. 25 - (Tutela delle persone diversamente abili)
Art. 26 - (Servizio militare)
Art. 27 - (Diritti e doveri del lavoratore - Provvedimenti disciplinari - Licenziamenti)
Art. 28 - (Responsabilità dell'istruttore di guida)
Art. 29 - (Ritiro patente)
Art. 30 - (Manutenzione veicoli)
Art. 31 - (Preavviso di licenziamento e di dimissioni)
Art. 32 - (Cessazione del rapporto di lavoro, liquidazione competenze e tfr)
Art. 33 - (Indennità in caso di morte)
Art. 34 - (Previdenza complementare)
Art. 35 - (Secondo livello di contrattazione)
Art. 36 - (Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore)
Art. 37 - (Sostituzione degli usi)
Art. 38 - (Diritti sindacali - Esacoasco)
Art. 39 - (Formazione continua)
Capitolo II Mercato del lavoro
Premessa
Art. 40 - (Contratti a tempo determinato)
Art. 41 - (Lavoro a tempo parziale)
Art. 42 - (Contratto di inserimento/reinserimento)
Art. 43 - (Apprendistato professionalizzante)
Art. 44 - (Lavoro somministrato)
Capitolo III Disposizioni finali
Art. 45 - (Decorrenza e durata)
Art. 46 - (Minimi tabellari)
Capitolo III Disposizioni finali
Una tantum
Formazione continua

Esaarco Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle autoscuole e dagli studi di consulenza automobilistica

Il giorno trenta, nel mese di novembre dell’anno duemilasedici, in Roma, a seguito delle trattative iniziate in data 18 settembre 2016 e dei successivi incontri si sono riunite le sotto descritte organizzazioni sindacali: per parte datoriale: Confederazione Esercenti Agricoltura, Artigianato e Commercio in sigla Esaarco, Confederazione Europea Professionisti e Aziende-Assocostruttori in sigla Cepa-A, Esaarco Autotrasporti, Sistema Aziende Italia in sigla Sai, Federazione Europea Riutilizzatori in sigla Fer; Per parte sindacale: Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali in sigla Ciu, Sindacato Italiano Confederazione Europea del Lavoro in sigla Si-Cel, Federazione Nazionale Lavoratori docenti e non docenti della Scuola e della formazione professionale Cgel in sigla Fenals Cgel, Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza in sigla Onaps, Federazione Italiana Sindacato Nazionale Lavoratori Commercio Turismo e Affini - Fisnalcta - Ugl
Le sopra descritte Organizzazioni stipulano e riconoscono come valido strumento di governo che regola i rapporti tra la micro, piccola e media impresa ed i lavoratori dipendenti delle aziende che operano nei settori vedi titolo del presente CCNL.
Le Parti, altresì si danno reciprocamente atto che la premessa, il testo contrattuale, gli allegati e gli accordi da esso richiamati costituiscono un unico corpo contrattuale.
Avvertenza
Le Parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto alle esigenze di migliorare la consultazione del testo contrattuale, f titoli, pertanto, non sono esaustivi delle indicazioni dei contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali, non costituiscono elemento di interpretazione della norma.

Protocollo di intesa Esaarco Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle autoscuole e dagli studi di consulenza automobilistica in vigore dal 01 novembre 2014 fino al 31 dicembre 2015 rinnovato il 30 novembre 2016

Si sottoscrive il presente protocollo di intesa per la sottoscrizione del CCNL per i dipendenti dalle autoscuole e dagli studi di consulenza automobilistica, tra per parte datoriale: Confederazione Esercenti Agricoltura, Artigianato e Commercio in sigla Esaarco, Confederazione Europea Professionisti e Aziende-Assocostruttori in sigla Cepa-A, Esaarco Autotrasporti, Sistema Aziende Italia in sigla Sai, Federazione Europea Riutilizzatori in sigla Fer; per parte sindacale: Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali in sigla Ciu, Sindacato Italiano Confederazione Europea del Lavoro in sigla Si-Cel, Federazione Nazionale Lavoratori docenti e non docenti della Scuola e della formazione professionale Cgel in sigla Fenals Cgel, Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza in sigla Onaps, Federazione Italiana Sindacato Nazionale Lavoratori Commercio Turismo e Affini - Fisnalcta-Ugl

Art. 2 - Ente bilaterale
Le Parti Sociali di cui sopra concordano ed accettano di adottare per il presente CCNL l’ente bilaterale Ente Formazione Edile Italia in sigla “Efei” già autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16 maggio 2014 con protocollo n. 11175 allo svolgimento dei Corsi di Formazione Professionale per il trasporto merci di cui al D.M. 16.05.1991 n. 198.
Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,30 percento di paga base e contingenza, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,10 per cento a carico del lavoratore.
[…]
Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, in ragione della provenienza del gettito.
[…]
L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l'erogazione delle somme in questione qualora non venga postò in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali e/o i centri di formazione di emanazione diretta in relazione ai contributi riscossi direttamente dagli stessi.

Art. 6 - Organismo Paritetico Nazionale
Le Parti, si danno atto di adottare l’Organismo Paritetico Nazionale in sigla OPN dando attuazione a quanto indicato nel Regolamento interno dell’OPN stesso in accordo con quanto stabilito dalla Conferenza Stato/Regioni u.s. in merito alla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
In riferimento alla parte normativa del presente CCNL si dà atto che le Parti Sociali si danno il termine di mesi 6 (sei) per la chiusura del CCNL.
Letto, approvato e sottoscritto
Roma, 30 novembre 2016


Autoscuole Esaarco Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle autoscuole e dagli studi di consulenza automobilistica 1 novembre 2014
(Decorrenza: 1 ° novembre 2014 - Scadenza: 31 dicembre 2015) rinnovato il 30 novembre 2016 Decorrenza: 30 novembre 2016- Scadenza: 29 novembre 2018

Parti stipulanti per parte datoriale: Confederazione Esercenti Agricoltura, Artigianato e Commercio in sigla Esaarco, Confederazione Europea Professionisti e Aziende-Assocostruttori in sigla Cepa-A, Esaarco Autotrasporti, Sistema Aziende Italia in sigla Sai, Federazione Europea Riutilizzatori in sigla Fer; per parte sindacale: Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali in sigla Ciu,
Sindacato Italiano Confederazione Europea del Lavoro in sigla Si-Cel, Federazione Nazionale Lavoratori docenti e non docenti della Scuola e della formazione professionale Cgel in sigla Fenals Cgel, Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza in sigla Onaps, Federazione Italiana Sindacato Nazionale Lavoratori Commercio Turismo e Affini - Fisnalcta - Ugl.

Capitolo I Disposizioni generali
Art. 1 (Sfera di applicazione)
Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente delle aziende esercenti l’attività di autoscuola, di scuoia nautica e di studio di consulenza automobilistica e nautica.

Art. 2 (Relazioni industriali)
Livello nazionale
Le parti sociali firmatarie del presente CCNL si incontreranno a livello nazionale nel 1° quadrimestre di ciascun anno, ovvero a richiesta di una delle parti contraenti, per esaminare:
a) i temi legislativi nazionali e comunitari relativi sia all'attività delle imprese del settore, sia alla materia del lavoro;
b) gli aspetti della sicurezza e della educazione della circolazione delle persone e delle merci, con particolare riferimento alle tecnologie di salvaguardia dell'ambiente;
c) i processi di formazione professionale e le modalità di utilizzo delle opportunità offerte dall’Ente bilaterale;
d) l’attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635, nonché di ogni normativa tesa a garantire un'effettiva parità uomo-donna, superando
ogni discriminazione sia per quanto concerne l'accesso al lavoro che gli avanzamenti professionali;
e) eventuali progetti in materia di fondi di previdenza integrativa che possono interessare il settore;
f) i dati globali occupazionali riferiti ai settori e le informazioni/previsioni circa la tenuta e lo sviluppo dell'occupazione, le condizioni di impiego e di lavoro, il tutto articolato oltre che su base territoriale anche per le diverse fasce di età e sesso, nonché le condizioni per il mantenimento e l'arricchimento delle professionalità dei lavoratori già esistenti.
Ambito territoriale e aziendale
Nei principali territori, dove siano presenti un consistente numero di autoscuole e studi automobilistici, con la stessa scadenza prevista per il livello nazionale, su richiesta di una delle parti, potranno svolgersi analoghe riunioni aventi per oggetto le stesse materie di cui al livello nazionale con esclusivo riferimento alla realtà locale.
Resta inteso che, al fine di favorire le relazioni industriali del settore e un loro corretto sviluppo, le aziende con più di 25 dipendenti forniranno ogni anno in appositi incontri, per un esame congiunto, informazioni alle strutture sindacali territoriali con l’intervento delle RSU sull'andamento dell’attività aziendale, sugli aspetti di tenuta e ampliamento occupazionale e sulla professionalità dei lavoratori.
Costituzione dell’Osservatorio nazionale
Le parti convengono di costituire l'Osservatorio nazionale permanente allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione di problemi economici e sociali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti secondo l'esperienza maturata e nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni industriali di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
L'Osservatorio è composto in misura paritetica da 3 rappresentanti dei datori di lavoro e da 3 rappresentanti delle OO.SS. firmatarie il presente CCNL.
L'Osservatorio ha il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività complessiva delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche le seguenti materie:
- l'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, con particolare attenzione alle implicazioni derivanti dall’evoluzione legislativa in materia di immatricolazioni e trasferimenti di proprietà dei veicoli e ai contratti di formazione e lavoro e ai loro risultati;
- l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle leggi n. 903/1977 e n. 125/1991 e loro successive modificazioni, l'applicazione nel settore dell'apprendistato professionalizzante;
- i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza con riferimento al decreto legislativo n. 81/08 (T.U. sulla sicurezza del lavoro);
- la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle RSU e OO.SS. eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare la disciplina contrattuale;
- lo studio di nuove possibili forme organizzative del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori;
- la raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari di lavoro, della formazione e della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.
L'Osservatorio definisce i propri programmi di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle strutture delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo e potrà avvalersi di collaborazioni per particolari programmi di ricerca previe decisioni assunte tra le parti.
Successivamente alla costituzione dell’Osservatorio nazionale, le parti si confronteranno per valutare la possibilità di costituzione di Osservatori regionali e/o territoriali, con il compito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realtà locale, le stesse attività di analisi e valutazione per le materie indicate per l’Osservatorio nazionale. L’Osservatorio ha sede presso l'associazione imprenditoriale che fornirà i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata d'accordo fra I rappresentanti delle parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle due parti che costituiscono l'Osservatorio.
Ente Bilaterale
Le Parti Sociali di cui sopra concordano ed accettano di adottare per il presente CCNL l'ente bilaterale Ente Formazione Edile Italia in sigla “Efei” già autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16 maggio 2014 con protocollo n. 11175 allo svolgimento dei Corsi di Formazione Professionale per il trasporto merci di cui al D.M. 16.05.1991 n. 198.
Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,30 per cento di paga base e contingenza, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,10 per cento a carico del lavoratore.
[…]
Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, in ragione della provenienza del gettito.
[…]
L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali e/o i centri di formazione di emanazione diretta in relazione ai contributi riscossi direttamente dagli stessi.

Art. 2 bis (Sicurezza sul lavoro)
1. In conformità a quanto previsto dalla legislazione in tema di sicurezza sul lavoro, le parti convengono sulla necessità di procedere periodicamente ad una verifica congiunta al fine di monitorare la situazione afferente la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, nonché la nomina dei rappresentanti per la sicurezza di cui agli artt. 47 e segg. del decreto legislativo n. 81/2008.
2. La figura del rappresentante per la sicurezza è disciplinata dalle norme di cui al precedente comma

Art. 3 (Assunzione)
[…]
4. Prima dell'assunzione le aziende possono, per mezzo delle strutture pubbliche e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.
5. È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

Art. 8 (Orario di lavoro)
1. La durata dell'orario normale del lavoro effettivo è di 39 ore settimanali, con un massimo di 8 ore giornaliere, e potrà essere ripartito su 5 o 6 giorni a seconda della natura dell'attività dell'azienda e delle mansioni del lavoratore. Ai lavoratori il cui orario normale è ripartito su 5 giorni si applica il divisore mensile di un ventiduesimo; ai lavoratori il cui orario normale di lavoro è ripartito su 6 giorni si applica il divisore mensile di un ventiseiesimo.
2. La durata massima settimanale dell'orario di lavoro (comprensiva dell'orario normale contrattuale e dell'orario straordinario), ferma restando la durata media di 48 ore ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003, non può superare le 57 ore settimanali.
3. La prestazione di lavoro giornaliera sarà compresa in un nastro lavorativo di durata non superiore alle 12 ore giornaliere per la generalità dei dipendenti, che potrà essere superato per gli istruttori di guida.
4. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l’entrata nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
5. Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di intervallo non retribuita per la consumazione del pasto.
e. Gli impiegati addetti ai videoterminali non potranno essere adibiti all'uso dei medesimi per più di cinque ore giornaliere. In conformità all'art. 175 del decreto legislativo n. 81/2008, il lavoratore addetto ai videoterminali, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive per tutta la settimana lavorativa, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. La durata di tali interruzioni dovrà essere pari a venti minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

Art. 9 (Riposo settimanale)
Il riposo settimanale cadrà di domenica salvo le eccezioni di legge.

Art. 14 (Lavoro notturno - Lavoro domenicale con riposo compensativo - Lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali)
1. Il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificati motivi di impedimento, di compiere, nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno, lavoro domenicale con riposo compensativo e lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali.
2. È considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22 alle 6.
3. È considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternativi.
4. È considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dal lavoratore che goda di riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata.
5. Per il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo […]

Art. 15 (Lavoro straordinario e banca ore)
1. Il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale.
2. Il lavoratore, se necessario, è tenuto, nei limiti e nelle condizioni sopra dette, ad effettuare il lavoro straordinario, salvo motivi d'impedimento.
3. È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre il limite settimanale previsto dall'art. 8, comma 1.
4. È considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito la domenica. È altresì considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito oltre l’orario normale, nei giorni festivi di cui alla lettera b) dell'art. 10.
5. È considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22 alle ore 6.
[…]
s. La differenza tra le ore di lavoro totale effettivo e l'orario contrattuale definito più l'eventuale lavoro straordinario, in ragione di 20 ore mensili, può essere recuperata con riposi compensativi nell'arco di 6 mesi. La decisione del pagamento o del recupero deve avvenire, tenendo conto delle esigenze aziendali e di quelle del lavoratore, entro il mese ed il pagamento deve essere eseguito entro il mese successivo.
[…]
10. Le ore straordinarie effettuabili annualmente non possono superare le 230 ore annue pro-capite.
11. Per le ore straordinarie che superino le 230 fino al raggiungimento delle 300 ore annue, il lavoratore, potrà richiedere di fruire in alternativa al relativo trattamento economico, di permessi compensativi.
12. Le ore accantonate saranno richieste da ciascun lavoratore come permessi compensativi, anche a gruppi di 4 o 8 ore.
13. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla funzione, deve essere reso possibile compatibilmente alle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
14. Le ore non godute come permessi compensativi dovranno essere retribuite alla fine di ogni anno.
[…]

Art. 22 (Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo)
A) Malattia
B) Infortunio sul lavoro
Disposizioni normative

1. Si considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili come tali dall'Inail.
2. Le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, di prevenzione e soccorso costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547).
3. Il lavoratore è obbligato - salvo cause di forza maggiore - a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Inail ed all'autorità di Pubblica sicurezza gli infortuni da cui siano colpiti i propri dipendenti e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni.
[…]
7. Il personale impiegatizio che abitualmente esplica le sue mansioni fuori dall'ufficio e non è obbligatoriamente assicurato all’Inail deve essere altrimenti assicurato, a spese dell'azienda […]
C) Malattie professionali
1. In materia di eventuali malattie professionali si richiamano le disposizioni di legge (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).
D) Malattia ed infortunio sul lavoro
E) Tossicodipendenza

1. I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.
2. L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità.
3. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
4. Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1,2° comma, lett. b), della legge 18 aprile 1962, n. 230.
5. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza alla incolumità e la salute di terzi, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute, e sono sottoposti a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale.
6. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall’espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi.
7. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli Organismi pubblici competenti.
F) Etilismo
1. Al lavoratore assunto a tempo indeterminato, cui viene accertato lo stato di etilismo, e che accede ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle UU.SS.LL. o di altre strutture terapeutico- riabilitative e socio-assistenziali abilitate, può essere concesso per una sola volta, compatibilmente con le esigenze aziendali e di servizio, un periodo di aspettativa con la conservazione del posto di lavoro per il tempo
in cui la sospensione della prestazione è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. A tal fine, il lavoratore è tenuto a presentare unitamente alla relativa richiesta, la documentazione attestante lo stato di etilismo e l'ammissione al programma di riabilitazione. Ogni mese il lavoratore interessato dovrà altresì presentare adeguata attestazione rilasciata dalla struttura presso cui esegue il trattamento riabilitativo circa l'effettiva prosecuzione del programma stesso.
1. Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento del trattamento riabilitativo, o alla scadenza dell'annualità ovvero alla data dell'eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.
2. L’aspettativa prevista dal comma 1 costituisce interruzione dal servizio. Pertanto durante ì suddetti periodi non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.
3. Per la sostituzione del lavoratore in aspettativa l’azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato.

Art. 23 (Tutela della maternità)
1. Ferme restando le disposizioni di cui al T.U. emanato con il D.Lgs. n. 151/2001 sulla tutela delle lavoratrici madri, l'azienda deve comunque in tale evenienza:
a) conservare il posto per un periodo di 8 mesi di cui 2 prima del parto e 6 dopo; nel caso in cui la lavoratrice si avvalga, ai sensi dell'art. 20 del suddetto T.U., della facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente al parto, il periodo di 8 mesi decorre dalla data di effettiva assenza;
[...]
2. L'inizio dell'assenza è determinato dal certificato medico di cui all’art. 21 del T.U. ovvero dal provvedimento di astensione anticipata emanato dall’Ispettorato del lavoro ai sensi dell’art. 5 della medesima legge.
[…]

Art. 25 (Tutela delle persone diversamente abili)
[…]
6. La persona diversamente abile maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi retribuiti di cui ai commi 2 e 3 [prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giorno; tre giorni di permesso retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria, n.d.r.], e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
[…]

Art. 27 (Diritti e doveri del lavoratore - Provvedimenti disciplinari - Licenziamenti)
Diritti e doveri del lavoratore
1. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
Provvedimenti disciplinari
2. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi all'Istituto nazionale di previdenza sociale;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni.
[…]
4. A titolo indicativo:
1) il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto al lavoratore che commetta durante il lavoro, lievi mancanze.
2) Il provvedimento di cui al punto c) potrà essere adottato a carico:
- del lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro più volte nello stesso mese, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo, oppure non adempia ripetutamente nello stesso mese alle formalità prescritte per il controllo, a norma di legge, della presenza;
- del lavoratore che arrechi danno per incuria al veicolo affidatogli o a terzi, oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali danni arrecati;
- del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto;
[…]
- del lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
3) Il provvedimento di cui al punto d) potrà essere adottato a carico:
[…]
- del lavoratore che si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
[…]
5. Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli elencati,
e. Nel caso di recidività potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a
quelle applicate per le mancanze precedenti.
[…]

Art. 28 (Responsabilità dell'istruttore di guida)
1. L'istruttore è responsabile del veicolo affidatogli rispondendo degli eventuali danni che siano a lui imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.
[…]
4. A scanso di ogni responsabilità l'istruttore di guida, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all'azienda.
[…]

Art. 30 (Manutenzione veicoli)
1. L’istruttore deve curare la piccola manutenzione dei veicoli affidatigli per conservare gli stessi in buono stato di funzionamento. Dette operazioni rientrano nell'orario normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l’orario normale di lavoro, saranno considerate come prestazioni straordinarie.
2. Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche sé eseguite da altro personale.

Art. 35 (Secondo livello di contrattazione)
[…]
La contrattazione aziendale di secondo livello, dove realizzata, sostituirà la contrattazione territoriale.
[…]
7. Le parti si impegnano a non modificare le condizioni del presente contratto nazionale per tutto il suo periodo di attività. Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente contratto si impegnano, anche a nome e per conto dei propri Organismi territoriali ed aziendali a dare corretta attuazione ai principi del presente articolo.
In questo ambito le parti si impegnano ad avviare i confronti richiesti in applicazione del presente articolo.
[…]

Art. 38 (Diritti sindacali)
Fermo restando le disposizioni di legge in materia di diritti sindacali, per le imprese con meno di 15 dipendenti si conviene quanto segue:
1. Nelle unità produttive che occupano fino a quindici dipendenti saranno concessi a ciascun dipendente otto ore annue retribuite per assemblee da tenersi fuori dall’orario di lavoro per le quali le imprese forniranno l'uso dei locali, compatibilmente con le disponibilità aziendali.
2. Presso le predette unità produttive è eletto un delegato d'impresa in rappresentanza dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro.
3. Compito fondamentale del delegato d'impresa è quello di concorrere a mantenere normali i rapporti tra i lavoratori ed il datore di lavoro per il regolare svolgimento dell'attività produttiva, in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del personale spetta al delegato d'impresa:
1) intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta osservanza delle norme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro;
2) intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali, tentando in prima istanza la composizione delle controversie collettive ed individuali relative;
3) esaminare con il datore di lavoro anche preventivamente e al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, gli schemi di regolamenti interni aziendali, la programmazione delle ferie disposta dall’azienda tenuto conto dei desideri espressi dai lavoratori, la distribuzione dei normale orario di lavoro.
[…]

Capitolo II Mercato del lavoro
Premessa

Le parti, prendono atto dell'evoluzione legislativa intervenuta in materia di rapporti di lavoro.
Convengono che per le attività ricorrenti e prevedibili la forma contrattuale da promuovere è quella del contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Le parti ritengono che l'esigenza di garantire obiettivi di efficienza e di competitività delle imprese possa essere perseguita anche mediante l'utilizzo di forme flessibili condivise di accesso al lavoro e di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, i rapporti di lavoro flessibile sono utilizzabili a livello aziendale secondo le norme del presente CCNL e degli accordi aziendali, dove previsti.
Nelle materie del presente articolo troveranno applicazione i principi di cui alla legge n. 125/1991.
Pertanto, le parti, considerate le specificità del settore, ritengono di regolamentare, nel presente articolo, le seguenti tipologie di rapporto di lavoro flessibile utilizzabili dalle aziende:
a. contratti a termine;
b. lavoro a tempo parziale;
c. contratto di inserimento/reinserimento;
d. apprendistato professionalizzante;
e. somministrazione a tempo determinato.
La somma delle singole tipologie di rapporto di lavoro con contratti atipici (a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato) regolamentate dal presente articolo non potrà superare di norma il 30% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle imprese.
Ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori assunti con forme contrattuali sopra elencate ad esclusione dei lavoratori somministrati per i quali, agli effetti della legge n. 300/1970, è fatto salvo il diritto di esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'utilizzatore.

Art. 40 - (Contratti a tempo determinato)
1. Il presente articolo disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato e recepisce, integrandole, le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.
2. Nella lettera di assunzione sono specificate le ragioni a fronte delle quali è apposto il termine al contratto di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del presente CCNL
3. Indipendentemente dalla durata del contratto le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato sia full-time che part-time, in numero superiore al 25% dell'organico in forza a tempo indeterminato. Nelle aziende fino a 4 dipendenti può comunque essere concluso 1 contratto a termine, in quelle da 5 a 10 dipendenti è consentita la stipulazione di 2 contratti a tempo determinato.
4. È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali:
a. sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:
- infermità per malattia;
- Infortuni sul lavoro;
- aspettativa;
- sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni;
- astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
b. intensificazione non programmabile di attività;
c. esecuzione di maggiori servizi in particolari periodi annuali;
d. manutenzione straordinaria degli impianti e/o trasloco sede, uffici, magazzini, ecc.;
e. esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegateli, assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
g. esecuzione di un servizio e/o di un appalto definito e predeterminato nel tempo;
b. fase di avvio di nuove attività.
5. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui al comma 3 sono conteggiate le assunzioni a tempo determinato sia full-time che part-time dei punti c, d, e, f, g, h, comma 4.
e. Le assunzioni con contratto a termine e i motivi che le hanno indotte verranno comunicate entro 10 giorni dalla loro stipulazione alle RSA/RSU o, in assenza di queste, con le Organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto.
[…]
14. Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non discriminazione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 368/2001.
15. Ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato con contratto di durata superiore a 4 mesi.
[…]

Art. 41 (Lavoro a tempo parziale)
[…]
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previste per il personale a tempo pieno.
[…]
7. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni,
[…]
19. Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato, il personale a tempo parziale e indeterminato impiegato in azienda non può eccedere il 25% del personale dipendente (con arrotondamento all'unità superiore), in ogni caso è possibile l'assunzione a tempo parziale di due unità purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo pieno ed indeterminato in atto nell'unità produttiva.
20. I lavoratori a tempo parziale si computano, ai fini dell'articolo 35 della legge 300/70 come unità a tempo pieno.

Art. 42 (Contratto di inserimento/reinserimento)
[…]
4. Forma ed elementi del contratto e del progetto
a. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento/reinserimento.
b. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
[…]
d. Nel progetto verranno indicati:
- il profilo professionale al conseguimento del quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
- la durata e le modalità della formazione.
[…]
6. Attività formativa
a. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 20 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
b. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i) del D.Lgs, 10 settembre 2003, n. 276 in materia di libretto formativo, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
7. Rapporto di lavoro
a. Al contratto di inserimento si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.
[…]
10. Limitazioni sull’utilizzo
a. I datori di lavoro informeranno annualmente le RSU/RSA o in mancanza i sindacati territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente contratto sull'andamento dei contratti di inserimento e comunque sui motivi delle eventuali mancate trasformazioni di detti rapporti, alla scadenza dei termini degli stessi in rapporto al lavoro a tempo indeterminato.
[…]

Art. 43 (Apprendistato professionalizzante)
1. Le parti riconoscono in tale tipologia contrattuale uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l’incremento dell'occupazione giovanile.
2. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
3. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
4. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi interni o esterni all'azienda.
a Disciplina del rapporto:
a. per instaurare il rapporto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, sulla base degli esiti della formazione aziendale o extraziendale, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo;
b. il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai e impiegati, dei livelli dal 5° al 1° e per tutte le relative mansioni;
[…]
1) d, la durata massima del periodo dell'apprendistato professionalizzante è fissata in:
- 36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 2°, 3°, 4° e 5°;
- 24 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 1°;
e. ai fini della durata dell'apprendistato, il periodo di apprendistato professionalizzante svolto presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi;
f. saranno inoltre computati i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione;
[…]
e. Svolgimento della formazione:
a. i principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante;
b. Nei confronti di ciascun apprendista l'azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione interna o esterna pari a 80 ore medie annue retribuite, computate a tutti gli effetti nell'orario di lavoro (ivi compresa la formazione teorica iniziale prevista dall’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011) per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; tale formazione sarà integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente, prevista dalle regioni per l'acquisizione di competenze di base e trasversali (art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 167/2011). In caso di contratto di apprendistato a tempo parziale, la durata dell’apprendistato non è riproporzionata;
c. per completare l'addestramento dell'apprendista in possesso di titolo di studio post-obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 60 ore medie annue retribuite;
d. l’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne o interne all’azienda;
e. in caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta;
f. la funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
7. Ai fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970, utile il numero dei lavoratori con contratto di apprendistato.
8. La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'azienda interessata, presso altra azienda del gruppo o presso altra struttura di riferimento. La formazione può essere svolta in aula, "on the job", nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di "e-learning".
a La formazione effettuata sarà registrata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, la registrazione della formazione potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma che attestino l'avvenuta formazione.
10. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente intesa si fa riferimento a quanto già previsto dall’art. 43 del CCNL, nonché alle vigenti disposizioni di legge.
11. Le parti convengono che, qualora intervengano significative modifiche legislative sull'istituto dell'apprendistato, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo.
Profili formativi […]

Art. 44 (Lavoro somministrato)
1. La somministrazione a tempo determinato è una formula residuale rispetto alle altre forme del rapporto di lavoro.
2. La durata massima del contratto di somministrazione è di 12 mesi ed è prorogabile sino a un perìodo complessivamente non superiore a 24 mesi incluso il primo contratto.
3. Il contratto di lavoro somministrato è vietato nei seguenti casi:
[…]
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08, e successive modificazioni.
4. La somministrazione è ammessa nei limiti massimi dell’8% di media trimestrale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia un numero frazionato, si arrotonda all'unità superiore. In dette percentuali non sono computabili i contratti di somministrazione stipulati per sostituzione. In alternativa è consentita la stipula di contratti di somministrazione a tempo determinato sino al limite di 5, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa. In dette percentuali non sono computabili i contratti di somministrazione stipulati per sostituzione, nonché i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
5. I casi ammessi sono:
a. punte di intensa attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
b. per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale;
c. adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnica-contabile-amministrativa a carattere non continuativo e/o cadenza periodica, che non sia possibile espletare con l'organico di servizio;
d. necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti e attrezzature del luogo di lavoro.
e. Prima di essere assegnato al servizio e per tutta la durata del contratto, il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso.
7. L'azienda utilizzatrice informa la RSA, ovvero le RSU se costituite, con cadenza annuale sul numero ed i motivi del ricorso al lavoro somministrato a termine.