ACCORDO ATTUATIVO
"Dalla promozione della prevenzione alla tutela globale"
Realizzazione di video-lezioni per operatori di patronato, delegati sindacali di azienda e funzionari sindacali di varie categorie in materia assicurativa, prevenzione e tutela globale INAIL
 


L'INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, di seguito denominato Inail o Istituto, ***, nella persona del Direttore Regionale per la Liguria, Dr.ssa Carmela Sidoti, nata a Roccella Valdemone (Me) ***, domiciliata per la carica presso la Direzione Regionale Liguria, in Via D'Annunzio 76 - 16121 Genova

e

Patronati INCA CGIL, INAS CISL, ITAL UIL (di seguito denominati Patronati), rispettivamente nella persona di Ivana Olivieri, nata a Genova *** e domiciliata per la carica a Genova Via S. Giovanni D'Acri 6, Massimo Ramenzoni nato a Imperia *** e domiciliato per la carica a Genova in Piazza Campetto 1/6 e Cinzia Boscaglia, nata a La Spezia*** e domiciliata per la carica a Genova Piazza Colimbo 4/9
 

Premesso che

■ Ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., l'INAIL attua i propri compiti in maceria di salute e sicurezza sul lavoro attraverso lo svolgimento di attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione, anche mediante convenzioni;
■ La Direzione Regionale Liguria è impegnata da anni nello sviluppo di una rete di relazioni, elemento essenziale nella strategia della pubblica amministrazione, nella consapevolezza che per comprendere e meglio governare la dinamica legata al fenomeno infortunistico nelle sue dimensioni fondamentali - dalla ricerca, alla prevenzione, al risarcimento, alla riabilitazione - sia imprescindibile la conoscenza, in una logica di sistema, tale da garantire una rappresentazione unitaria delle strategie e dei programmi dell'Istituto.
■ Le Linee di indirizzo della Direzione Centrale Prevenzione Inail anche per il 2017, in merito ai rapporti di collaborazione, favoriscono il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e associazioni datoriali maggiormente rappresentative, quali partner privilegiati per realizzare sinergie e progettualità;
■ Un obiettivo fondamentale dell'Istituto è quello di migliorare la qualità del lavoro e della sicurezza negli ambienti di lavoro, attraverso la diffusione della cultura della prevenzione e sicurezza;
■ I patronati, emanazione diretta di organizzazioni sindacali o datoriali, quali istituti che svolgono funzioni di consulenza e tutela in favore dei lavoratori, svolgono attività di assistenza mirata al conseguimento di prestazioni previdenziali, sanitarie e socio-assistenziali;
■ I percorsi formativi oggetto del presente Accordo esulano dalla formazione obbligatoria e dovranno - non solo garantire una maggiore diffusione delle conoscenze tecniche - ma soprattutto sensibilizzare aziende e lavoratori in modo da poter pianificare un percorso di crescita comune che favorisca e promuova un importante cambiamento dei modelli culturali di tutti i soggetti coinvolti nel processo lavorativo.
■ La formazione nella sicurezza costituisce uno strumento gestionale che non solo divulga la cultura della tutela sui luoghi di lavoro e l'importanza della prevenzione, ma rappresenta un indispensabile momento di condivisione e di investimento in conoscenza e innovazione;
■ Tale Accordo discende dal Protocollo d'intesa nazionale del 2012, finalizzato a consolidare i rapporti di collaborazione tra Istituto e Patronati per la gestione delle attività di comune interesse, anche attraverso l'adozione di iniziative congiunte e impegni reciproci.
Le parti firmatarie stabiliscono quanto segue:

 

Art. 1
Finalità

Il presente accordo ha lo scopo di sviluppare un rapporto di collaborazione e di confronto costruttivo tra Inail e Patronati, con io scopo di promuovere di concerto un'azione | informativa/formativa sulle attività istituzionali proprie di Inail e di sensibilizzazione in materia di sicurezza, di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, degli operatori di patronato, delegati sindacali di azienda e funzionari sindacali di varie categorie.
 


Art. 2
Oggetto della collaborazione

Le Parti firmatarie intendono predisporre un piano formativo che sviluppi le competente dei destinatari di cui all'articolo 1, al fine di approfondire - non solo gli aspetti tradizionali assicurativi - ma anche quelli relativi alla prevenzione e alla tutela globale integrata del lavoratore infortunato o tecnopatico. In particolare, si intende implementare quelle conoscenze che possono essere dì stimolo alla contrattazione in azienda di misure volte a incrementare la sicurezza sul lavoro, il contenimento degli infortuni e malattie professionali, mediante la consapevolezza delle dinamiche di oscillazione dei premi assicurativi sia per andamento infortunistico che mediante le misure di prevenzione adottate. Si allega - per completezza - la scheda progetto (allegato 1).



Art. 3
Modalità di attuazione

Le Parti firmatarie concordano nel realizzare il piano informativo/formativo di cui ai punto precedente attraverso la modalità di VIDEO-LEZIONI. Ogni video tratterà uno degli argomenti del 1° e 2° blocco illustrati nella scheda progetto allegato 1 (rispettivamente "Promozione della prevenzione e sistema tariffario" e Tutela globale integrata"). La scelta delle lezioni in video, consente una diffusione più agile e ampia rispetto alla tradizionale formazione in aula e seminariale, che esige di coordinare i tempi e la disponibilità sia dei docenti, sia del personale discente individuato quale destinatario della formazione. Inoltre, per una divulgazione più estesa, i video potranno essere pubblicati nei siti web delle organizzazioni sindacali e dei patronati.
Le fasi progettuali dovranno essere monitorate e sottoposte a periodiche verifiche da parte del Gruppo di Lavoro di cui al successivo art. 4, il quale - sulla base delle risultanze delle stesse - potrà apportare modifiche e/o rimodulazioni.

 

Art. 4
Gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro con finalità operative di cui all'allegato 2 - composto da almeno due rappresentati nominati da entrambe le Parti - avrà il compito di attuare gli impegni di cui agli artt. 2 e 3 del presente accordo, nonché monitorare e valutare i risultati ottenuti, rilasciando altresì la regolare esecuzione ai fini della liquidazione delle spese sostenute.

 

Art. 5
Aspetti economici

■ Le Parti s'impegnano a compartecipare alla realizzazione del progetto, mediante l'apporto di risorse professionali, economiche e strumentali per l'importo complessivo massimo di € 29.157,98, comprensivo sia dei costi diretti che figurativi, così come analiticamente indicato nel quadro economico di cui all'allegato 3 del presente Accordo, che costituisce parte integrante del presente Accordo;
■ L'Inail comparteciperà alla spesa per la realizzazione dei video (regia e montaggio) e alle eventuali spese di noleggio sala di registrazione, attrezzature, diritti Siae e stampa materiale promozionale, per l'importo massimo di € 11.000, come da quadro economico allegato;
■ Le Parti s'impegnano, altresì, ad assolvere tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flessi finanziari di cui alla legge 3/2003 e s.m.i., che comporta l'obbligo di riportare il numero di CUP su tutte le transazioni finanziarie e amministrative inerenti il presente atto;
■ I giustificativi di spesa dovranno essere presentati all'Istituto in originale o copia conforme all'originale autenticata;
■ INAIL Direzione Regionale provvederà all'erogazione di quanto di competenza - come previsto e stabilito nel quadro economico allegato - in base ai verbali di rendicontazione del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente Accordo e alla certificazione della regolare esecuzione delle attività previste dal progetto.

 

Art. 6
Piano della comunicazione

Il gruppo di lavoro ex art. 4 si avverrà della collaborazione dei rispettivi operatori della Comunicazione ai fini della predisposizione di un piano di comunicazione atto a garantire un'adeguata promozione del progetto e la più ampia diffusione del prodotto audiovisivo informativo/formativo nei confronti dell'utenza interessata.
L'uso di entrambi i loghi sarà preventivamente concordato in seno al gruppo di lavoro e con gli operatori della Comunicazione, individuando preventivamente le occasioni di utilizzo.

 

Art. 7
Durata

Il presente Accordo attuativo ha durata biennale dalla data di sottoscrizione.



Art. 8
Riservatezza

Le Parti s'impegnano ad assicurare la diffusione, conoscenza ed applicazione del presente Accordo garantendo la riservatezza - nei riguardi di terzi - dei dati, notizie, informazioni eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente documento.

 

Art. 9
Trattamento dei dati personali

Le Parti s'impegnano a trattare e custodire i dati personali e le informazioni relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, esclusivamente agli scopi espressamente contemplati per la realizzazione dell'oggetto dell'Accordo e - comunque in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 "Codici in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

 

Art. 10
Proprietà dei prodotti realizzati

La piena proprietà di tutti i prodotti realizzati sulla base del presente Accordo è di INAIL Direzione Regionale Liguria, che potrà decidere in assoluta autonomia se e come utilizzarli, anche fini istituzionali, divulgativi, scientifici e di informazione indipendentemente dal progetto regolato dal presente Accordo.

 

Art. 11
Recesso o scioglimento

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo, ovvero di scioglierlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con P.E.C.
Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulle iniziative già eseguite alla data di estinzione del presente Accordo.
Infine, le parti concordano di portare a conclusione le attività ancora in corso alla data di estinzione del presente.

 

Art. 12
Controversie

Le Parti s'impegnano a risolvere bonariamente le controversie eventualmente sorte sulla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo. In caso di mancata definizione, il Foro competente sarà - in via esclusiva - quello di Genova.

Genova, 10 marzo 2017


Fonte: inail.it