Cassazione Penale, Sez. 4, 10 marzo 2017, n. 11694 - Caduta dall'alto di due operai. Cedimento strutturale dei travetti di cemento armato come conseguenza diretta ed immediata dell'elevato grado di ossidazione raggiunto dalle armature


 

 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 13/05/2016

 

Fatto

 


Con l'impugnata sentenza, resa in data 13 aprile 2015 la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, appellata da M.E., ha ridotto la pena allo stesso inflitta ad anni due e mesi uno di reclusione.
Il M.E. era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, 1 comma, 589, 1, 2 e 3 comma, 590, commi 1, 2, 3 e 5 cod. pen. perché nella veste di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione della Copersalento S.p.A., avente ad oggetto sociale l'attività di estrazione dell'olio dalle sanse ed utilizzo dei sottoprodotti dell'olio per la produzione di energia elettrica, ed in tale veste, nella qualità di datore di lavoro di C.S. e V.M., per colpa consistita in imperizia, imprudenza, negligenza, inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro cagionava:
-la morte di C.S.;
-lesioni personali gravi a V.M..
I giudici di merito hanno così ricostruito il sinistro : il C. ed il V.M. erano intenti a svolgere lavori di sostituzione dei filtri di scambio collocati sulla torre di raffreddamento dell'acqua, realizzata in cemento armato e contrassegnata dal numero 3 ed erano precipitati al suolo a seguito del cedimento strutturale di tre dei dieci paletti in cemento armato che, a sua volta, aveva provocato non solo la caduta dall'alto dei lavoratori, ma anche delle tavole e dei pacchi di scambio sugli stessi allocati.
La Corte territoriale ha confermato il giudizio di colpevolezza ritenendo che il M.E., agendo quale datore di lavoro incontestabilmente dotato di tutti i poteri organizzativi e dei mezzi finanziari per esercitarli, non aveva disposto alcun controllo preliminare ed alcuna verifica, disponendo, al contrario, l'esecuzione dell'attività lavorativa demandata al V.M. ed al C. senza la predisposizione delle necessarie misure di sicurezza, a cominciare dalla predisposizione di una struttura di sostegno come un ponteggio che consentisse agli operai di svolgere l'attività di manutenzione in sicurezza, nonostante la acclarata sussistenza di più circostanze, tutte non occulte, rivelatrici della inidoneità del piano di appoggio (cinque tavole in legno non collegate tra loro poste di traverso sui travetti in cemento armato) su cui detta attività doveva svolgersi a più di cinque metri dal fondo della torre di raffreddamento. Inoltre il datore di lavoro non solo non aveva provveduto ad eseguire alcuna attività di preventivo controllo della solidità e staticità dei travetti onde verificare se gli stessi avessero resistenza sufficiente a sostenere il peso degli operai e del materiale, come espressamente previsto dall'art. 148 D.L.. vo 81 del 2008 in materia di esecuzione dei lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, ma aveva per di più adibito i due lavoratori all'esecuzione di una prestazione lavorativa che prevedeva l'utilizzazione di detto sito precario senza l'adozione di precauzioni particolari, nonostante la delicatezza ed estrema pericolosità delle mansioni ad entrambi assegnate. Con detta condotta incauta - secondo la impugnata sentenza- il M.E. aveva senz'altro violato le norme cautelari di generale prudenza e perizia, oltre che le norme richiamate nel capo di imputazione applicabili a tutti i lavori in quota, non soltanto alle attività edilizie in senso stretto come precisato dall'art. 105 comma 1 del D.L.vo n. 81 del 2008.
2. Avverso tale decisione ricorre il M.E. con due distinti ricorsi.
Con un primo ricorso a firma dell'avvocato Omissis deduce con il primo ed il secondo motivo violazione di legge e vizio motivazionale quanto alla ritenuta causa di cedimento strutturale dei travetti da ascriversi, in tesi, non a fenomeni ossidativi bensì nella inidoneità originaria dei supporti, comunque non ascrivibile all'imputato. Con un terzo motivo deduce violazione di legge, fuoriuscendo le operazioni compiute dai due operai dal campo di applicazione dell'art. 105 D.Lgs.vo n. 81 del 2008. Lamenta altresì violazione di legge e vizio motivazionale quanto alla mancata concessione dell'attenuante comune del risarcimento del danno e delle attenuanti generiche nonché in ordine alla dosimetria della pena.
Con un secondo ricorso a firma dell'avvocato Omissis deduce parimenti violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla causa di cedimento dei travetti, nonché la mancanza di prevedibilità dell'evento non essendo da un lato imputabile al M.E. l'inadeguatezza originaria della struttura e comunque non visibile esteriormente il presunto degrado da ossidazione
 

 

Diritto

 


3. I ricorsi che possono essere congiuntamente esaminati sono infondati.
Quanto alle cause del cedimento dei travetti,oggetto sostanzialmente dei primi due motivi di ricorso a firma dell'avvocato Omissis e di quelli di cui al ricorso dell'avvocato Omissis, la sentenza impugnata ha ritenuto che non vi possa essere dubbio che il cedimento strutturale dei travetti di cemento armato sia avvenuto come conseguenza diretta ed immediata dell'elevato grado di ossidazione raggiunto dalle armature, sconfessando quindi, sulla base delle risultanze della consulenza del PM, l'avversa tesi, reiterata in questa sede ed avanzata dal consulente della difesa, secondo cui l'ossidazione delle armature non avrebbe avuto alcuna rilevanza nel cedimento strutturale che invece si sarebbe verificato per l'originaria inidoneità all'impiego dei travetti in cemento. Trattasi dunque di accertamento in fatto che si sottrae ad ogni possibile censura in questa sede; la decisione impugnata resta pertanto immune, per quanto indicato, dalle censure concernenti il vizio di motivazione, in quanto inidonee a disarticolare la congruità logica della motivazione stessa, avendo la Corte con logica argomentativa spiegato come i travetti in questione, oltre a presentare le tracce di ossidazione delle armature parzialmente visibili anche dall'esterno, erano collocati in un ambiente ad elevata umidità, in cui la presenza pressoché continua di vapore acqueo determinava una costante aggressione alle componenti metalliche delle armature e sopportavano al momento del cedimento un peso superiore al normale, rappresentato anche dagli stessi pacchi di scambio che, non sostituiti con normale frequenza, avevano accumulato nel tempo un quantitativo di calcare tale da aumentare considerevolmente ilo peso originario già elevato (e per tale motivo si stava procedendo alla loro sostituzione). Espressamente poi la Corte territoriale ha affrontato, ritenendola con dovizia di argomentazioni, non solo poco convincente, ma a tratti scarsamente comprensibile, la tesi del consulente della difesa secondo cui il cedimento si sarebbe invece verificato per l"'originaria inidoneità all'impiego" dei travetti. A riguardo va peraltro ricordato come, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice di merito può scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti e, ove tale valutazione - come avvenuto nella fattispecie in esame- sia effettuata in modo congruo, è inibito al giudice di legittimità procedere ad una differente valutazione, trattandosi di accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 8527_del 13/02/2015 , Rv. 253435). Peraltro come documentato dalle foto in atti le armature si presentavano spezzate, con un elevato grado di ossidazione, con coincidenza fra i punti di rottura e le sezioni con il maggior grado di ossidazione. Il che sconfessa altresi la prospettazione pure avanzata dalle difese del ricorrente, che anche a voler accedere alla tesi del consulente del PM, si sarebbe trattato di un "evento occulto" non visibile dall'esterno. Sul punto si ribatte che una cosa è l'ossidazione visibile dall'esterno, altra quella interna di cui il M.E. non avrebbe comunque potuto avvedersene, senza considerare - come evidenziato sin dalla sentenza di primo grado- le circostanze già sopra ricordate della collocazione dei travetti e del peso che questi dovevano sopportare, elementi tutti che rendevano viepiù necessarie costanti opere di manutenzione.
Le deduzioni del ricorrente con riferimento alle cause del cedimento dei travetti si appalesano infondate anche sotto il dedotto profilo del travisamento della prova: giova invero a riguardo rammentare che, sebbene in tema di giudizio di cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso, quale quello di specie di cd. doppia conforme, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (v. Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130). Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell' appellante, è giunto alla medesima conclusione della sussistenza della dedotta responsabilità. Ciò detto, deve inoltre rilevarsi che le censure tutte mosse dal ricorrente con i motivi in esame, nel loro complesso mirate ad affermare che una corretta valutazione delle prove raccolte avrebbe dovuto condurre la corte d'appello ad una pronuncia assolutoria, non si confrontano con il reale e più esteso contenuto delle considerazioni svolte nelle sentenze di merito - suscettibili di integrarsi a vicenda per il richiamato principio della c.d. doppia conforme.
Con riferimento alla questione prospettata con il terzo motivo di ricorso dell'avvocato Omissis, circa l'applicazione analogica operata dalla Corte territoriale, con la conseguente qualificazione dell'attività in corso quale "opera di demolizione", va osservato, da un lato come il M.E. abbia comunque violato anche le norme cautelari di generale prudenza e perizia, dall'altro che secondo le previsioni dell'art. 105 comma 1 del Dlgs.vo n. 81 del 2008, le norme in questione si applicano non solo alle demolizioni, ma alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime,idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, sempre secondo la norma citata, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa.
Quanto alle questioni attinenti alla dosimetria della pena, ridotta peraltro in sede di appello, la Corte territoriale ha negato l'attenuante del risarcimento del danno, "essendo impossibile valutare il carattere integrale della condotta riparatrice". A riguardo il ricorrente assume che "le parti civili costituite tramite la compagnia assicurativa, avevano ricevuto idonei risarcimenti, attestate da quietanze prodotte in atti" che non sarebbero in alcun modo prese in esame dalla sentenza impugnata, senza tuttavia chiarire quando detta produzione sarebbe avvenuta e se le somme erano state corrisposte prima del giudizio. Inoltre non viene altresì chiarito dal ricorrente se l'assicurazione che ha provveduto agli esborsi fosse stata stipulata dalla società o dallo stesso M.E., circostanza rilevante atteso che - come chiarito da questa Corte- non è consentito che l’imputato si avvalga dell’attenuante in parola qualora non abbia, quanto meno, provveduto in prima persona ed a proprie spese a stipulare il contratto di assicurazione in base al quale il danno sia stato risarcito (cfr. Sez. 4, n. 27006 del 09/06/2015 , Rv. 263878). Il dedotto vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche si pone in patente contrasto con il testo del provvedimento impugnato, in cui si è dato ampiamente conto delle ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto di escluderle, richiamandosi non solo le circostanze del caso concreto, ma anche i precedenti specifici dell'imputato.
Quanto al diniego della sospensione condizionale, motivato dalla sentenza impugnata sul presupposto che l'imputato ne aveva già usufruito due volte, da un lato non è chiaro il contenuto della doglianza poiché (cfr. Sez. 6, n. 21454 del 19/02/2008 , Rv. 239882), in caso di concorso tra sospensione condizionale della pena e indulto, prevale la prima, in quanto estingue il reato e non la sola pena, mentre il secondo, condonando in tutto o in parte la pena, non estingue il reato, né le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna; dall'altro va comunque osservato che l’indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l’espiazione non ha, però efficacia ablativa ed eliminatoria dal mondo giuridico degli altri effetti penali scaturenti "ope legis" dalla condanna.
4. I ricorsi vanno pertanto rigettati. Ne consegue ex art, 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2016