Categoria: 2014
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Tipologia: Accordo RLS
Data firma: 30 aprile 2014
Parti: Coop Lombardia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDO, Cooperative, Coop Lombardia
Fonte: fisascat.bergamo.it


Verbale di accordo su RLS

Il giorno 30 aprile 2014, in Milano, tra Coop Lombardia […] e la Filcams-Cgil […], la Fisascat-Cisl […], la Uiltucs-Uil […], si è stipulato il seguente accordo:
1) I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (in seguito denominati, in forma abbreviata, “RLS”) sono designati tra i lavoratori componenti le rappresentanze sindacali;
2) Le parti, preso atto delle peculiari caratteristiche dell’organizzazione del lavoro e dei luoghi di lavoro di Coop Lombardia , concordano relativamente al Canale Super di procedere come di seguito definito, mediante l’individuazione di bacini territoriali all’interno dei quali individuare i RLS nel numero seguente:
• N° 1 complessivo per la Sede Centrale;
• N° 1 complessivo per Arcore, Villasanta, Desio, Muggiò;
• N° 1 complessivo per Bareggio, Settimo Milanese, Legnano;
• N° 1 complessivo per Bollate, Cormano, Novate Milanese, Cinisello balsamo;
• N° 1 complessivo per Milano Palmanova, Milano Via Ornato, Sesto San Giovanni;
• N° 1 complessivo per Milano Arona, Milano Via Zoia;
• N° 1 complessivo per Milano Rogoredo, Peschiera Borromeo;
• N° 2 complessivi per Opera, Corsico, Lodi;
• N° 1 complessivo per Pavia, Voghera;
• N° 1 complessivo per Brescia;
• N° 1 complessivo per Cassano D’Adda, Bergamo, Trescore Balneario;
• N° 1 complessivo per Cremona e provincia;
• N° 2 complessivo per Como e la provincia di Varese;
3) Le parti, inoltre, concordano relativamente al Canale Iper, di individuare fino a un massimo
di due RLS per ogni Ipermercato esistente e per quelli di futura apertura;
Le parti si danno reciprocamente atto che l’individuazione - sopra operata - di luoghi di lavoro distinti - così come sopra indicati - non costituisce individuazione di altrettante unità produttive ai sensi dell’art. 2 lettera “t” del D.lgs. 81/08;
4) Le rappresentanze sindacali presenti in azienda si impegnano a sottoporre a ratifica - nel corso della prima assemblea utile dei lavoratori - le nomine, che verranno fatte sulla base di quanto sopra pattuito, ed a dame comunicazione entro i successivi 30 (trenta) giorni alla
Direzione del Personale di Coop Lombardia. Si impegnano inoltre a completare tale percorso entro il 31/10/2014. Laddove non fossero eletti RLS le parti si impegnano a rendere effettiva la figura del RLS territoriale secondo quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 81/08.
5) Coop Lombardia riconoscerà ai RLS il rimborso “a piè di lista” delle spese di viaggio, opportunamente documentate, sostenute, per gli spostamenti all’interno della propria area di competenza dovuti all’esercizio di tale loro funzione e solo quando esse siano del tutto aggiuntive rispetto alle abituali spese sostenute per raggiungere il posto di lavoro. Il tempo necessario agli spostamenti di cui sopra è considerato funzionalmente correlato alla attività proprie del RLS; per tale motivo le Parti concordano un monte-ore per RLS, aggiuntivo rispetto ai permessi definiti al punto 5.2 dell’accordo interconfederale del 5/10/1995, di 15 (quindici) ore/anno per ogni punto vendita compreso nel bacino di competenza;
6) Coop Lombardia organizzerà per i predetti Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di nuova nomina, anche tramite Enti formativi esterni, un corso di formazione di base di 32 (trentadue) ore, come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08. Inoltre sempre in ottemperanza al disposto dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 verranno organizzati incontri di aggiornamento annuali della durata di 8 ore per i RLS in carica. Le Parti si danno reciprocamente atto - altresì - che le ore predette- destinate alla formazione dei RLS - sono aggiuntive rispetto ai permessi, definiti al punto 5.2 del citato accordo interconfederale (40 ore annue per ogni rappresentante, oltre a quelle occorrenti per l’esercizio delle attività previste ai punti b), c), d), g), i) ed l) dell’articolo 50 del D.Lgs. 81/08 ed a quanto stabilito al punto 5) del presente accordo;
7) Per quanto qui non espressamente previsto e regolamentato, valgono le norme di Legge in materia;