Tipologia: Accordo Interconfederale RLS
Data firma: 27 giugno 2001
Parti: Osla, Csdl, Cdls
Settori: Commercio-Turismo, RSM
Fonte: sea.sm


Sommario:

  Premesse
Art. 1 - Compiti, modalità e procedure d’azione
Art. 2 - Permessi retribuiti
Art. 3 - Elezione del RLS e criteri elettivi
Art. 4 - Aziende con un numero di lavoratori fino a 3
  Art. 5 - Il Rappresentante di lavoratori per la Sicurezza di Comparto (RLSC)
Art. 6 - Formazione
Art. 7 - Validità e norme comuni
Art. 8 - Verifiche

Accordo Interconfederale per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nelle aziende commerciali, bar alberghi e ristoranti, mense e servizi

Tra Osla (Organizzazione Sammarinese del Lavoro), la Csdl (Confederazione Sammarinese del Lavoro) e la Cdls (Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi),
- premesso che è interesse delle parti e dei loro rappresentanti giungere ad un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- considerato che la Legge Quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (Legge 18 febbraio 1998 n. 31) prevede espressamente l'elezione o la designazione da parte dei lavoratori di un proprio rappresentante per la sicurezza, denominato in seguito RLS;
- considerato che la norma non definisce criteri, tempi e modalità di tale elezione o designazione e che le parti intendono concordare gli aspetti applicativi della rappresentanza dei lavoratori in tema di sicurezza, ispirandosi ad orientamenti partecipativi che superino posizioni di conflittualità;
si conviene quanto segue:

Art. 1 - Compiti, modalità e procedure d’azione
L’attività di RLS deve essere svolta senza arrecare pregiudizio all’attività aziendale. In tal senso il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze aziendali.
Il RLS dovrà segnalare al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, quando intende usufruire dei permessi di cui al successivo art. 2 e quale tipo di attività intende svolgere (accesso ai luoghi di lavoro e alla documentazione, richiesta di informazioni, ecc.), fatti salvi i casi di forza maggiore.
Analogamente, le richieste di informazione e di consultazione della documentazione dovranno essere presentate sempre con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.
Per quanto attiene alla riunione periodica (art. 15 L. 31/98), a quelle previste per le consultazioni (art. 14 L. 31/98) e alle eventuali riunioni straordinarie, il datore di lavoro deve informare per iscritto il RLS con un preavviso minimo di 3 giorni lavorativi, indicando gli argomenti da trattare.
Di dette riunioni il datore di lavoro potrà redigere apposito verbale, eventualmente sottoscritto per presa visione.
Il RLS e tutti gli altri soggetti coinvolti nel sistema di relazioni di cui alla norma sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sono tenuti a rispettare l’obbligo di segretezza non divulgando notizie particolari e/o esclusive dell’azienda riguardanti l’organizzazione aziendale nonché i metodi ed i risultati produttivi. In particolare il RLS, ricevute le notizie e consultata la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione.

Art. 2 - Permessi retribuiti
Il RLS per lo svolgimento dei compiti a lui assegnati (art. 14 L. 31/98), ha diritto ad un monte ore di permessi retribuiti, da esercitarsi durante l’orario di lavoro, pari a:
- 10 ore annue nelle aziende che occupano fino a 10 dipendenti;
- 18 ore annue nelle aziende con un numero di dipendenti superiore ai 10.
In caso di necessità il monte ore potrà essere rivisto anche in corso di anno previo accordo fra le parti.
Non vengono conteggiati nel suddetto monte ore i permessi necessari all’espletamento delle funzioni previste dalla legge 31/98 all’art. 14, lettere a), d), f) e c), per quest’ultima solo relativamente alla presenza del RLS in occasione della visita del Servizio Igiene Ambientale e delle autorità di vigilanza.

Art. 3 - Elezione del RLS e criteri elettivi
L'elezione o designazione del RLS viene effettuata in un'apposita assemblea, da svolgersi in ogni singola azienda durante l'orario di lavoro.
Per le aziende con un numero di dipendenti fino a 50 l’assemblea ha una durata di un’ora, per le aziende con un numero di dipendenti oltre 50 l’assemblea ha una durata di un’ora e mezzo. La metà di tali ore verrà prelevata dal monte ore annuo previsto dal CCUGL per le assemblee sindacali, mentre le restanti saranno a carico delle aziende.
L’assemblea e l’elezione sono svolte secondo le seguenti procedure.
a) Le OO.SS., sentite l’associazione di categoria di riferimento, convocano l’assemblea con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi. Se, per una qualsiasi ragione, le OO.SS. o l’Associazione di categoria non sono disponibili entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, i lavoratori possono procedere direttamente all’elezione verbalizzando e comunicando ai soggetti di cui sopra il nominativo del RLS eletto o nominato.
b) All’assemblea dei dipendenti possono partecipare il datore di lavoro o un suo rappresentante, 2 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e 2 rappresentanti dell’associazione di categoria di riferimento. Durante l’assemblea verranno illustrati i principi della Legge 31/98, i soggetti della Legge stessa ed i loro compiti
c) Conclusa la parte informativa, si procede all’elezione del RLS. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto a scrutinio segreto anche per candidature concorrenti. Risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi; in caso di parità di voti risulta eletto il candidato con maggior anzianità di servizio. L’elezione è valida se votano il 50% più uno degli aventi diritto.
d) Hanno diritto di voto tutti i lavoratori iscritti nel libro paga alla data dell'elezione.
e) Possono essere eletti tutti i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato ed i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e/o un'anzianità di servizio non inferiore a 12 mesi, che prestano la propria attività nell'azienda. Restano esclusi i lavoratori stagionali e coloro che sono assunti in sostituzione di altri lavoratori temporaneamente assenti (per malattia, gravidanza, puerperio, aspettativa ecc.).
f) La durata dell'incarico è di 3 anni ed è rinnovabile anche con semplice accettazione scritta da parte del RLS. I lavoratori possono richiedere, allo scadere del mandato, una nuova procedura elettiva.
g) Se il rapporto di lavoro del RLS si interrompe prima della scadenza dell'incarico, subentrerà nell’incarico il primo dei non eletti. In mancanza si procederà, entro 30 giorni, a nuove elezioni, secondo le modalità descritte nel presente articolo senza effettuare l’assemblea informativa.
h) Se il RLS intende rinunciare all’incarico ricevuto deve darne comunicazione con un preavviso di almeno 60 giorni al datore di lavoro, alle Organizzazioni Sindacali ed all’Associazione di Categoria di riferimento. Entro tale periodo di tempo si procederà a nuove elezioni, secondo le modalità descritte nel presente articolo.
i) Il mandato conferito al RLS può essere revocato con una richiesta sottoscritta da almeno il 51% dei lavoratori a libro paga. La richiesta va recapitata al RLS, al datore di lavoro, alle Organizzazioni Sindacali e all’Associazione di Categoria di riferimento. In tal caso si procederà entro 30 giorni a nuove elezioni, secondo le modalità descritte nel presente articolo.
l) Dopo l’elezione verrà steso un verbale da parte dei lavoratori o delle OOSS che dovrà essere sottoscritto dai partecipanti e rilasciato in copia alle parti presenti, le quali provvederanno ad inviare apposita comunicazione al Servizio di Igiene Ambientale.
Il numero di riferimento dei lavoratori in forza agli effetti della applicazione del suddetto monte ore è quello indicato dai competenti uffici pubblici al 01/01 di ciascun anno.

Art. 4 - Aziende con un numero di lavoratori fino a 3
Le parti concordano, in mancanza di elezione del RLS, sull’opportunità che tutti i dipendenti ricevano un’adeguata formazione sulla Legge 31/98 e con una integrazione di 3h sugli aspetti specifici del RLS.
Se i lavoratori intendono procedere comunque alla nomina del RLS, in accordo con il datore di lavoro, seguiranno le modalità previste dal precedente art. 3.

Art. 5 - Il Rappresentante di lavoratori per la Sicurezza di Comparto (RLSC)
In riferimento all’art. 14 3a frase 1° comma della Legge 31/98, le Parti convengono di attuare in via sperimentale, tenendo conto anche dell’art. 23 punto 3 del testo unico del contratto di lavoro, il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza di Comparto (RLSC) secondo le seguenti modalità:
1. Viene designato dalle parti un RLSC per le aziende ove non è stato eletto il RLS e che opererà presso le OOSS, fra i lavoratori che prestano la loro attività nei settori di pertinenza del presente accordo che abbia a giudizio delle parti una adeguata preparazione; l’avvenuta nomina sarà comunicata al SIA dalle parti che sottoscrivono il presente accordo. L’RLSC fruirà per il periodo dell’incarico di apposito distacco che non è computabile agli effetti della parte contrattuale sui diritti sindacali. La copertura dei costi è a carico della apposita sezione del FSS in applicazione del Contratto di Lavoro.
2. Per le modalità di svolgimento dei compiti del RLS si precisa quanto segue:
- fermo restando quanto previsto dalle leggi, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro in tema di consultazione del RLS (lettera a), comma 2 art. 14 L 31/98 vengono assolti in collaborazione con l’Associazione di Categoria, con la quale si definirà un apposito calendario di incontri in tal senso.
- l’esercizio delle attribuzioni da parte del RLSC di cui alla lettera b) comma 2 art. 14 L 31/98 avverrà previa comunicazione scritta con un anticipo di 3 giorni lavorativi al datore di lavoro e all’Associazione di Categoria, i cui rappresentanti potranno essere presenti alle attività svolte dal RLSC.
3. Le parti, con la copertura economica del FSS, concordano di effettuare una attività promozionale comune verso i lavoratori del settore e verso i datori di lavoro di questa designazione al fine di evidenziare le caratteristiche e le funzioni del RLSC.
4. Circa la formazione si rinvia al vigente decreto, le parti potranno però concordare ulteriori approfondimenti in relazione alla particolare attività del RLSC
5. Tutti i costi riferibili al RLSC come da accordo contrattuale verranno coperti dal FSS il quale predisporrà quanto necessario sul piano amministrativo.
6. Nel condividere l’opportunità dell’istituzione del RLSC, le parti confermano la propria disponibilità affinché nelle imprese da 4 a 10 dipendenti sia eletto il RLS. 

Art. 6 - Formazione
Il RLS ha diritto di ricevere un’adeguata formazione (art. 14 lettera d) L 31/98 e relativi Decreti). Le parti convengono di prevedere un monte ore formativo a seguito di ogni prima nomina a RLS, corrispondente a 16 ore.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, provvederà all’integrazione e all’aggiornamento della formazione, da definirsi in proporzione al monte ore complessivo ed in relazione ai singoli casi.

Art. 7 - Validità e norme comuni
Il presente accordo si applica alle aziende del settore commercio e del settore ricettivo e dei servizi. Per quanto non contenuto nel presente Accordo si richiama quanto stabilito dalla Legge 18/2/98 n. 31, dai relativi Decreti applicativi e dal contratto di lavoro.

Art. 8 - Verifiche
Entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le parti si impegnano ad attuare una verifica per valutarne gli effetti e lo stato d'applicazione.

San Marino 27 giugno 2001