Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 15 marzo 2017, n. 6814 - Ischemia cerebrale come causa di morte. Nesso causale con la silicosi


 

 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 15/03/2017

 

 

 

Rilevato che:
- la Corte di appello di Messina, decidendo sull’impugnazione proposta dall’I.N.A.I.L., in riforma della decisione del Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda proposto da Omissis (in qualità di coniuge ed erede di M.G.) intesa ad ottenere la costituzione della rendita vitalizia in relazione al decesso del M.G., avvenuto in data 2/5/2007 per ischemia cerebrale. Riteneva la Corte territoriale, sulla base del giudizio dell’ausiliare officiato in grado di appello, che non vi fosse alcun elemento per ricollegare l’ischemia cerebrale che aveva determinato il decesso di M.G. con la patologia silicotica da cui lo stesso era stato affetto, già riconosciuta quale patologia professionale:
- propone ricorso per cassazione Omissis affidando l’impugnazione ad un motivo;
- l’I.N.A.I.L. resiste con controricorso;
- la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
- la ricorrente ha depositato memoria;
- il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
 

 

Considerato che: 
- con l'unico articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 3, 85 e 145 del d.P.R. n. 1124/1965, degli arti. 1, 4 e ss. della l. n. 780/1975 e degli artt. 41 c.p.c, 1223, 2043 e 2056 cod. civ.. Si duole del fatto che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la silicosi da cui M.G. era affetto era stata la causa o quantomeno la concausa del suo decesso;
- il ricorso è manifestamente infondato;
- il motivo, ad onta dei richiami normativi, sollecita in sostanza una mera rivisitazione del materiale documentale (consulenza d’ufficio, rilievi tecnici medico-legali) affinché se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione. In altre parole, il ricorso si dilunga nell’opporre al motivato apprezzamento della Corte territoriale proprie difformi valutazioni di determinate risultanze di causa, ma tale modus operandi non è idoneo a segnalare un vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo, nel caso di specie applicabile ratio ne temporìs, novellato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito nella l. n. 134/2012) nè, a maggior ragione, ai sensi degli altri canali di accesso al giudizio di legittimità tassativamente indicati dall’art. 360 cod. proc. civ.;
- in ogni caso non si riscontrano le violazioni di legge denunciate;
- la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha ritenuto che, nel decesso in questione, fosse da escludere ogni ruolo causale o anche solo concausale della malattia professionale già riconosciuta al M.G.. Ciò ha fatto rilevando che la grave insufficienza respiratoria descritta tra le cause della morte era da considerarsi una complicanza dell’evento ischemico cerebrale occorso nell’aprile del 2007 (non, dunque, una conseguenza della silicosi) ed altresì valorizzando l’esistenza di altro e precedente incidente vascolare cerebrale nel 2002 che aveva lasciato, quale reliquato, una sfumata emiparesi sinistra cui aveva fatto seguito, a causa della sindrome depressiva e del continuo abuso di alcol, l’allettamento completo del M.G.;
- l’indicato passaggio argomentativo è del tutto conforme al principio più volte enunciato da questa Corte secondo cui anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell’art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio della equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l’infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (Cass., 22 agosto 2003, n. 12377; Cass. 11 marzo 2004, n. 5014; Cass. 18 luglio 2005, n. 15107; Cass. 4 giugno 2008, n. 14770);
- nel caso di specie tale fattore estraneo all’attività lavorativa, di per sé sufficiente a determinare il decesso, è stato individuato nella vascolopatia cerebrale, della quale (e non della silicosi) la grave insufficienza respiratoria (causa intermedia della morte) ha costituito una complicanza;
- in conclusione, la proposta va condivisa e il ricorso va rigettato;
- la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
- va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, cl.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'I.N.A.I.L., delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, l'8 febbraio 2017