Regione Friuli Venezia Giulia
Delibera della Giunta Regionale 8 febbraio 2008, n. 262
Definizione procedure per la comunicazione dei verbali dei corsi in materia di sicurezza sul lavoro
 

VISTI:
- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1 marzo 2002, n. 39" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003);
- Il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235, "Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003);
- L'"Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province autonome attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro" del 26 gennaio 2006 (atto rep. N. 2407) per la qualificazione dei Responsabili e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (in seguito denominati "RSPP" e "ASPP"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006;
- L'"Accordo Stato, Regioni e Province autonome, in attuazione degli articoli 36-quater, comma 8, e 36- quinquies, comma 4, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281" del 26 gennaio 2006 (atto rep. N. 2429), per la qualificazione dei Lavoratori e Preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi, dei Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e dei Preposti con funzione di sorveglianza dei lavori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (di seguito denominati "Preposti Ponteggi", "Addetti funi" e "Preposti funi"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2006;
ATTESO che i medesimi provvedimenti definiscono il quadro della disciplina dei corsi di formazione per le figure dei RSPP, degli ASPP, dei Preposti Ponteggi, degli Addetti funi e dei Preposti funi, in particolare stabiliscono la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi dei corsi;
PRESO ATTO che i sopraccitati accordi prevedono inoltre che, al termine delle operazioni di valutazione delle prove di verifica finale volte ad accertare il livello di apprendimento raggiunto, la Commissione di docenti interni, costituita per ogni corso di formazione, proceda a redigere il verbale da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per territorio;
RILEVATO che l'"Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 concernente le linee guida interpretative dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 del 1994, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro" del 5 ottobre 2006 (atto repertorio n. 2635), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2006, precisa, tra l'altro, che "i soggetti formatori elencati al comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. 195/03 e al punto 4.1.1 dell'Accordo, che hanno la facoltà di rilasciare direttamente gli attestati di frequenza, devono trasmettere il verbale della valutazione finale alla Regione/Provincia territorialmente competente. Si specifica che si tratta di una trasmissione solo per opportuna conoscenza, finalizzata a garantire traccia dei percorsi formativi realizzati";
ATTESO che l'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno, ai fini di una rilevazione costante e aggiornata del numero di professionisti formati e/o aggiornati come RSPP, ASPP, Preposti Ponteggi, Addetti funi e
Preposti funi, dotarsi di una procedura informatica per l'acquisizione delle informazioni relative ai verbali che i soggetti formatori devono trasmettere alla Regione territorialmente competente;
RAVVISATA LA NECESSITA', di dover fornire le necessarie indicazioni operative ai soggetti coinvolti al fine di garantire modalità certe, comportamenti uniformi ed omogenei nella comunicazione di detti verbali;
TUTTO CIÒ PREMESSO, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla salute e protezione sociale, all'unanimità
 

DELIBERA

1. di attivare la procedura informatica per la realizzazione e la gestione di un elenco di professionisti aventi la qualifica di RSPP, ASPP, Preposti Ponteggi, Addetti funi e Preposti funi;
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Allegato A, "Definizione delle procedure per la comunicazione dei verbali della valutazione finale;
3. di disporre che le medesime procedure vengano applicate a tutti i verbali che devono essere inviati alla Regione secondo le normative citate;
di prevedere la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Definizione delle procedure per la comunicazione dei verbali della valutazione finale



Allegato A

1. a decorrere dalla pubblicazione della presente delibera verrà attivata la procedura informatica per l'inserimento e la trasmissione on line dei verbali di valutazione finale;
2. i soggetti formatori, sia quelli riconosciuti "ope legis" che quelli "accreditati" in conformità al modello di accreditamento definito in Regione, dovranno trasmettere i verbali di valutazione finale dei corsi, realizzati unicamente sul territorio regionale, attraverso l'accesso al sito della Sanità regionale (www.sanita.fvg.it);
3. i soggetti formatori dovranno presentare verbali distinti per ogni singola denominazione di corso (progetto formativo), riportando l'elenco esclusivamente dei candidati ritenuti idonei (ovvero di coloro che hanno superato l'esame finale), completo dei dati anagrafici e di residenza;
4. ai fini dell'adempimento di quanto previsto dall'Accordo innanzi citato (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2006) il soggetto formatore, all'atto dell'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali dei partecipanti, sarà tenuto a comunicare ai medesimi che i verbali contenenti le valutazioni finali saranno trasmessi alla Regione;
5. la Regione, per il tramite della Direzione centrale salute e protezione sociale, potrà avviare ogni opportuna iniziativa al fine di favorire la corretta partecipazione ai corsi di aggiornamento;
6. il soggetto formatore dovrà prevedere di trasmettere per il corso di aggiornamento un unico verbale anche nel caso in cui lo svolgimento del corso è stato distribuito in singole quote orarie annuali, nell'ambito del periodo di validità, e nel rispetto del monte ore complessivo;
7. resta inteso che la verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti, ovvero dei titoli abilitanti la frequentazione a ciascun corso, viene effettuata dal soggetto formatore;
8. il soggetto formatore è tenuto a trasmettere on line anche i verbali dei corsi realizzati antecedentemente la pubblicazione del presente provvedimento;
9. i verbali cartacei redatti sia dai soggetti formatori "ope legis" che da quelli "accreditati" devono essere conservati dal soggetto titolare dell'iniziativa formativa.