Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 14 marzo 2017, n. 12216 - Collisione tra un carrello elevatore in retromarcia e un ciclomotore nella strada privata di un'azienda agricola


 

 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 16/02/2017

 

 

 

Fatto

 


1. Con sentenza del 28/04/2016, la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna in data 23/05/2013, appellata dall'imputato V.E., con la quale costui era stato condannato per il reato di omicidio colposo, esclusa l'aggravante della violazione delle norme sulla circolazione stradale, per avere, per imprudenza, negligenza e imperizia, cagionato la morte di C.V., perché - procedendo in retromarcia lungo una carraia di filari di peschi, trasportando dei cassoni di frutta appena raccolta - arrivato alla intersezione con la carraia principale dell'azienda agricola, non accertatosi di eseguire la manovra senza creare pericolo agli altri utenti della strada, entrava in collisione con il ciclomotore condotto dal C.V. che proveniva da direzione ortogonale, a sinistra del carrello elevatore (in Faenza il 21/08/2009).
2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di due difensori, deducendo tre separati motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione dell'art. 43 co. 3 cod. pen. con riferimento alla individuazione della regola cautelare violata e vizi motivazionali, rilevando che il richiamo alle norme del Codice della Strada, non applicabile nella specie, stante la natura della strada sulla quale è avvenuto il sinistro (privata e posta all'interno di un'azienda agricola) si è tradotto in una inammissibile applicazione analogica delle stesse, non avendo il giudice operato la necessaria contestualizzazione del fatto, occorso in un contesto in cui l'imputato si era trovato ad operare con uno strumento di lavoro, impegnato in attività lavorativa inerente il ciclo produttivo al quale doveva considerarsi in quel momento estranea la vittima che aveva ultimato il suo orario di lavoro e stava allontanandosi dall'azienda, essendosi la sua presenza in azienda tradotta in un'interferenza con il processo produttivo da parte di un soggetto che doveva considerarsi terzo rispetto ad esso, tenuto conto che i tecnici AUSL avevano escluso la violazione di obblighi da parte del datore di lavoro in ordine alla organizzazione della circolazione dei veicoli all'interno dell'azienda stessa.
Sotto altro profilo, il ricorrente ha rilevato che i giudici di merito avrebbero pretermesso di analizzare tre distinti contributi probatori, alla luce dei quali ben diverso sarebbe dovuto essere il criterio guida per la selezione delle condotte antigiuridiche (trattasi della disposizione organizzativa di porre attenzione ai mezzi agricoli in movimento in ragione delle loro caratteristiche tecniche, non disponendo di apparati frenanti e di sistemi di visibilità analoghi ai veicoli abilitati a circolare su strada; della disposizione data agli operai di tenersi - in fase di dismissione di turno - a prudenziale distanza dai mezzi agricoli, evitando interferenze e dando la precedenza a chi era ancora impegnato nella lavorazione; infine, della possibilità di allontanarsi dall'azienda percorrendo una strada alternativa). 
Con il secondo motivo, ha dedotto violazione dell'art. 41 co. 2 cod. pen. in relazione alla non ritenuta interruzione del nesso causale e vizio motivazionale, rilevando la abnormità del comportamento tenuto dalla vittima, da reputarsi non solo imprudente, siccome tradottosi nel condurre il ciclomotore ad una velocità prossima al massimo da esso raggiungibile, in avvicinamento a una intersezione, ma tale da interrompere addirittura il nesso causale, stante la natura dei luoghi (un campo ove erano in corso lavorazioni con impiego di mezzi agricoli).
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 43 co. 3 cod. pen., sotto il diverso profilo della non ritenuta imprevedibilità della condotta e operatività del principio di affidamento incolpevole, oltre a vizio della motivazione, rilevando che la p.o. aveva cessato il suo orario lavorativo e che era stato accertato dagli ispettori del lavoro che l'operaio non era sottoposto a obblighi di vigilanza da parte del datore del lavoro, conclusivamente osservandosi che, poiché la fattispecie non evoca le caratteristiche di un sinistro stradale, né quelle di un infortunio sul lavoro, ben avrebbe potuto l'imputato fare affidamento sul rispetto delle regole disposte, non essendo tenuto a predisporre un suppletivo servizio di sorveglianza.
 

 

Diritto

 

 

 


1. Il ricorso va rigettato.
2. La Corte territoriale, richiamate le doglianze articolate con l'appello, le ha ritenute infondate, condividendo la decisione del Tribunale di ricondurre l'evento alla condotta del V.E. a titolo di sola colpa generica.
In particolare, il giudice del gravame ha ritenuto del tutto ininfluente la circostanza che non fossero state rilevate violazioni delle norme antinfortunistiche e degli obblighi di organizzazione della circolazione dei veicoli all'interno dell'azienda agricola, atteso che la responsabilità dell'imputato non era stata ricondotta a dette violazioni, bensì alla sola colpa generica, osservando, quanto alle disposizioni date ai lavoratori sull'uso della prudenza nella circolazione, che esse non dispensavano colui che le aveva impartite dal rispetto delle norme di prudenza allorché avesse circolato con un mezzo agricolo, non potendo ritenersi che l'onere di attenzione e diligenza riguardasse solo i terzi circolanti lungo le vie di comunicazione dell'azienda agricola e non anche il datore di lavoro alla guida di un mezzo meccanico.
Parimenti, la Corte territoriale non ha ritenuto dirimente la circostanza che esistesse un'altra via, utilizzabile per allontanarsi dall'azienda, tale circostanza non facendo venir meno l'onere di prudenza nell'utilizzo di mezzi quali un carrello elevatore.
Quanto alla manovra approntata dall'imputato al momento della collisione, la Corte di merito ha rilevato che, pur non avendo il Tribunale fondato il giudizio di colpevolezza sulla stessa, essa tuttavia costituisce pur sempre un elemento dal quale inferire un onere di maggior prudenza, laddove la circostanza che la visuale laterale fosse del tutto impedita dalla presenza dei filari delle piante, lungi dall'elidere la responsabilità dell'agente, ne costituisce il fondamento, stante la perfetta consapevolezza dell'imputato che era da poco terminato l'orario lavorativo e che, quindi, alcuni lavoratori avrebbero potuto utilizzare la carraia per lasciare l'azienda, specie ove si consideri che l'imputato proveniva dalla carraia secondaria a visuale impedita, immettendosi nella carraia principale.
Alla luce di tali elementi fattuali, la Corte d'appello ha pertanto ritenuto che la manovra di retromarcia doveva essere espletata con maggiore prudenza, anche fermando il mezzo prima di intraprenderla e verificando, una volta sceso dal mezzo, l'eventuale sopraggiungere di altri veicoli sulla carraia principale.
Quanto alla dedotta abnormità della condotta certamente imprudente della vittima, quel giudice ha escluso che la velocità del ciclomotore, non confacente alla natura della strada e alla prossimità di un'intersezione, fosse così elevata da costituire un elemento imprevedibile ed improvviso, tale da non poter essere evitato dal V.E. con la condotta sopra descritta.
3. I motivi sono tutti infondati.
Quanto alla individuazione della corretta regola cautelare e al rilievo secondo cui, nel caso di specie, difetterebbe del tutto un <<ragionamento di contestualizzazione del fatto>>, la difesa dell'imputato semplicemente omette di considerare i chiari passaggi con i quali la Corte bolognese ha condiviso la scelta del primo giudice di escludere ogni profilo di colpa specifica (con riferimento alla violazione delle norme sulla circolazione stradale), pur contestata originariamente, riferendo la colpa dell'imputato ad una condotta solo genericamente imprudente.
Peraltro, del tutto legittimo è il ricorso ai criteri e ai canoni di diligenza e prudenza validi in quella materia anche nel caso in cui debba valutarsi la violazione di regole di generale prudenza da parte del conducente di un mezzo circolante in un'area non aperta alla pubblica circolazione (cfr. sez. 4 n. 35415 dell'11/07/2013, Rv. 255955; n. 45530 del 29/10/2003, Rv. 227374), il che è quanto correttamente hanno effettuato i giudici del merito nel dare rilevanza alla particolarità della manovra (retromarcia) approntata dall'imputato, in sé più pericolosa di un semplice avanzamento, alle caratteristiche del veicolo (un carrello elevatore, privo di dispositivi acustici e luminosi, con carico voluminoso) e alle circostanze di fatto in cui la manovra è stata effettuata (intersezione tra la carraia secondaria di provenienza e quella principale a visuale quasi del tutto impedita).
Il secondo e il terzo motivo, afferenti alla pretesa abnormità del comportamento della vittima, tale da interrompere il nesso causale tra la condotta contestata e l'evento, e al correlato profilo soggettivo della colpa, anche con riferimento al richiamato principio dell'affidamento incolpevole, sono del tutto infondati.
Quanto alla prevedibilità dell'evento, la stessa è stata ancorata alla circostanza, pur riportata in sentenza, che era usuale che i lavoratori utilizzassero proprio quella carraia per tornare a casa, e la prevedibilità della presenza di lavoratori sulla carraia era resa peraltro ancor più consistente dal fatto che l'orario di lavoro era da poco terminato.
Quanto alla abnormità della condotta di guida della vittima, la parte la riconduce alla circostanza che la velocità tenuta dal C.V. (36 Km/h su 40 Km/h), certamente non confacente alle condizioni dei luoghi (natura della strada e approssimarsi di una intersezione),  poteva però ritenersi solo imprudente, non acquistando un carattere di abnormità per il sol fatto di essere stata posta in essere in un campo ove si stavano svolgendo lavorazioni con impiego di mezzi agricoli.
Né, una volta esclusa l'imprevedibilità della condotta della vittima, può fondatamente invocarsi, nel caso di specie, il principio dell'affidamento incolpevole che l'agente ripone sul rispetto altrui delle norme di prudenza. In merito, infatti, si è più volte affermato, proprio in tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale, che tale principio trova un opportuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità (cfr. sez. 4 n. 5691 del 02/02/2016, Rv. 265981; n. 12260 del 09/01/2015, Rv. 263010; n. 8090 del 15/11/2013, Rv. 259277).
Gli argomenti difensivi ripropongono, in sostanza, il tenore dei motivi di gravame esposti nella sentenza e, con riferimento ad essi, si apprezza una risposta della Corte territoriale congrua, logica e non contraddittoria. Le censure, in definitiva, si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura di circostanze in fatto e, quindi, propongono un diverso apprezzamento di merito, rispetto alla valutazione operata nella sentenza censurata (velocità sì non confacente alla natura della strada e alla prossimità dell'intersezione da cui proveniva l'imputato, ma non così elevata da fondare addirittura l'imprevedibilità del sopraggiungere del ciclomotore entrato in collisione con il carrello elevatore per non avere il V.E. tenuto la condotta prudente sopra descritta).
In conclusione, deve ribadirsi in questa sede il principio già in passato affermato da questa sezione, secondo cui le norme di comportamento dettate dal codice della strada non sono applicabili alla circolazione dei veicoli a motore in aree private. Tuttavia, anche circolando in aree private, il conducente é tenuto a usare la necessaria prudenza al fine di evitare incidenti e, principalmente, egli ha l'obbligo di ispezionare con lo sguardo lo spazio che il veicolo deve percorrere, versando pertanto in colpa allorché, nelle circostanze accennate, non osservi questo elementare dovere (cfr. sez. 4 n. 704 del 03/04/1968, Rv. 108450, in fattispecie in cui l'incidente era avvenuto alla guida di una trattrice agricola adibita a lavori di aratura e aveva determinato l'investimento di un contadino che giaceva addormentato sul terreno).
5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 16 febbraio 2017.