Categoria: Cassazione civile
Visite: 3313

Cassazione Civile, Sez. 6, 15 marzo 2017, n. 6816 - Azione di regresso


 

 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 15/03/2017

 

 

 

Rilevato che:
- la Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta da R.B., V.B. e M.B., quali soci illimitatamente responsabili della B. s.n.c., avverso la decisione del Tribunale di Bergamo che, accertata la responsabilità del datore di lavoro in relazione all’infortunio occorso all’operaio P.M. e ritenuto non decorso il termine di decadenza per l’azione di regresso, in accoglimento della domanda di rivalsa dell’I.N.A.I.L. aveva condannato i suddetti soci al pagamento in favore dell’Istituto della somma di euro 141.454,12. Riteneva la Corte territoriale irrilevanti le censure riguardanti la qualificazione del termine per l’azione di regresso atteso che l’azione dell’I.N.A.I.L. era stata esercitata entro i tre anni dal deposito della sentenza di proscioglimento penale e, per il resto, generiche le censure degli appellanti che non aggredivano in alcun modo la sentenza, limitandosi a proporre una ricostruzione alternativa dell’infortunio, compatibile con il caso fortuito;
- R.B., V.B. e M.B. propongono ricorso per cassazione affidato ad un motivo;
- l’I.N.A.I.L. resiste con controricorso.
- la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
- non sono state depositate memorie;
- il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
 

 

Considerato che: 
- con l’unico motivo i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per la controversia in relazione alla erronea valutazione dei fatti senza alcun raffronto con le prove orali articolate (non ammesse) in primo grado e chieste nuovamente in sede di gravame;
- il motivo è sotto vari profili inammissibile;
- in primo luogo il rilievo non tiene conto della principale ratio decidendi della sentenza impugnata che ha considerato le censure dell’appellante di cui al secondo motivo (ulteriori rispetto a quella relativa alla ritenuta decadenza di cui al primo motivo) assolutamente generiche e come tali inidonee ad aggredire la sentenza di primo grado;
- in secondo luogo il motivo è formulato in riferimento al testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. nella previgente formulazione, non applicabile, ratione temporis, al presente ricorso. La sentenza impugnata è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012 con la conseguenza che la norma cui occorre fare riferimento è quella dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012 che consente la censura soltanto per <omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti>. Il controllo della motivazione è, così, ora confinato sub specie nullitatis, in relazione al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., configurabile solo nel caso di ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, di ‘motivazione apparente’, di ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e di ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053/14);
- l’omesso esame, peraltro, deve riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria). Tuttavia il riferimento al fatto secondario non implica - e la citata sentenza n. 8053 delle S.U. lo precisa chiaramente - che possa denunciarsi ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. anche l’omessa o carente valutazione di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti;
- in conclusione, la proposta va condivisa e il ricorso va dichiarato inammissibile;
- la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
- va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 qnater., d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
 

 

P.Q.M.

 


La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’I.N.A.I.L., delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, l’8 febbraio 2017