Tipologia: Ipotesi di accordo CAL
Data firma: 16 dicembre 2016
Validità: 01.01.2017 - 31.12.2017
Parti: Gruppo FS/Agens e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti-Attività Ferroviarie, Fast Mobilità, Orsa Ferrovie
Settori: Trasporti, FS
Fonte: sindacatoorsa.it

Sommario:

  Dichiarazione a verbale delle organizzazioni sindacali
Premessa
Art. 1 Sistema della partecipazione
Art. 2 Sistema delle relazioni industriali
Art. 3 Pari opportunità
Art. 4 Assemblea
Art. 5 Referendum
Art. 6 Locali
Art. 7 Permessi sindacali
Art. 8 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Art. 9 Fondo di sostegno al reddito
Art. 10 Assunzioni
Art. 11 Assunzioni particolari
Art. 12 Classificazione e sviluppo professionale
Art. 13 Orario di lavoro
Art. 14 Ferie e permessi
Art. 15 Malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 16 Tutela della maternità e della paternità
Art. 17 Trasferimenti
Art. 18 Pasti aziendali
Art. 19 Tutela legale e copertura assicurativa
Art. 20 Risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso
  Art. 21 Titoli di viaggio
Art. 22 Welfare aziendale
Art. 23 D.L.F.
Art. 24 Trattamento economico
Art. 25 Elemento retributivo individuale (E.R.I)
Art. 26 Elementi distinti della retribuzione (E.D.R.)
Art. 27 Tredicesima mensilità
Art. 28 Assegno personale pensionabile (14ª mensilità ex CCNL Mobilità/Area AF)
Art. 29 Premio di risultato
Art. 30 Salario di produttività
Art. 31 Indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione
Art. 32 Indennità per scorta vetture eccedenti
Art. 33 Indennità per attività svolta in cantieri notturni
Art. 34 Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede
Art. 35 Emolumento personale aziendale
Art. 36 Indennità diverse
Art. 37 Indennità per il personale navigante
Art. 38 Disposizioni finali
Art. 39 Trattamento di fine rapporto

Contratto aziendale di gruppo FS Italiane
(Ipotesi di accordo)


Addì 16 dicembre 2016, in Roma, fra il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane […], con l’assistenza di Agens […] e la Filt/Cgil […], la Fit/Cisl […], la Uiltrasporti […], la Ugl Trasporti/Attività Ferroviarie […], la Fast Mobilità […], l’Orsa Ferrovie […], è stato sottoscritto il testo allegato relativo all’ipotesi di rinnovo del Contratto Aziendale di Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016

Dichiarazione a verbale delle organizzazioni sindacali
La presente ipotesi di accordo è sottoscritta dalle Organizzazioni Sindacali con riserva, che sarà sciolta entro il 15 gennaio 2017 e in esito alla consultazione referendaria di validazione dei lavoratori dipendenti da tutte le Società del Gruppo FS Italiane che applicano il CCNL Mobilità/Area AF ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane, che si svolgerà dall’11 al 14 gennaio 2017 secondo quanto previsto dalla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all’art. 2 della Ipotesi di Accordo sul rinnovo del CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016.

Premessa
Il presente Contratto costituisce il secondo livello di contrattazione di cui all’art. 2 del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16.12.2016 (d’ora in avanti CCNL Mobilità/Area AF) per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane: Ferrovie dello Stato Italiane spa, Rete Ferroviaria Italiana spa, Trenitalia spa, Ferservizi spa, Italferr spa, FS Sistemi Urbani srl e Italcertifer spa.
La scadenza e le modalità di rinnovo del presente Contratto sono quelle stabilite nel Capitolo “Decorrenza e durata” e nell’art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016.
Per le suddette Società del Gruppo FS, il presente Contratto ed il CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017 per la parte normativa e dal 1° novembre 2016 per quella economica, salvo per quest’ultima quanto diversamente definito nei singoli istituti.
Le parti si danno atto che il presente Contratto e il CCNL Mobilità/Area AF rappresentano gli strumenti con i quali le Società del Gruppo FS potranno affrontare le nuove sfide competitive costituendo il presupposto per perseguire obiettivi di miglioramento della produttività e, coerentemente con gli scenari di mercato, per sviluppare la capacità produttiva delle aziende interessate, nonché per cogliere tutte le opportunità offerte alle medesime aziende dal mercato interno ed internazionale.
In particolare, l’adeguamento della strumentazione normativa offerta dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente Contratto in materia di organizzazione del lavoro e dei regimi di orario, che sarà completata utilizzando la leva della contrattazione collettiva aziendale ai diversi livelli previsti all’art. 2 (Sistema delle relazioni industriali), potrà consentire di realizzare il consolidamento e lo sviluppo del perimetro delle attività industriali, commerciali, manutentive, amministrative e di progettazione del Gruppo e, conseguentemente, lo sviluppo e la qualificazione dei livelli occupazionali complessivi nel Gruppo FS nell’arco di vigenza del presente contratto.
Le parti attiveranno, nel rispetto delle procedure negoziali definite nel presente contratto e nel CCNL Mobilità/Area AF, i confronti necessari per individuare ed adottare le soluzioni più idonee, con gli obiettivi e le finalità qui descritti.

Art. 1 Sistema della partecipazione
In applicazione di quanto stabilito al punto 3, lettera C), dell’art. 1 (Relazioni industriali) del CCNL Mobilità/Area AF, le parti assumono il metodo partecipativo come strumento necessario a rafforzare e meglio qualificare le relazioni tra le parti attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori.
A tal fine, si confermano, fino all’istituzione dei nuovi organismi paritetici previsti dal CCNL Mobilità/Area AF, quelli già esistenti nelle Società del Gruppo FS Italiane alla data di stipula del presente contratto.
Inoltre, in applicazione di quanto previsto all’ultimo capoverso del punto 4 dell’art. 1 (Relazioni industriali) del CCNL Mobilità/Area AF, le parti sono impegnate a garantire il coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze ai massimi livelli nella realizzazione degli obiettivi aziendali. Con tali presupposti, le parti istituiscono una specifica Sede di partecipazione e consultazione, composta dal Segretario Nazionale di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, o da un loro delegato espressamente individuato tra i componenti delle rispettive Segreterie Nazionali, e dai vertici delle aziende interessate che, in merito alle linee strategiche deliberate dai Consigli di Amministrazione delle Società interessate, in particolare sia consultata su:
- principali progetti di investimento sulle attività core delle società;
- ristrutturazioni e/o modifiche rilevanti sull’organizzazione del lavoro e relative ricadute sulle condizioni di lavoro e sull’occupazione;
- innovazioni tecnologiche ed operative di particolare rilievo.
Il Gruppo convocherà tempestivamente la Sede di partecipazione e consultazione, di norma entro 10 gg. rispetto alle determinazioni adottate dai CdA e, sulle tematiche oggetto dei lavori, illustrate dalle Società del Gruppo, i rappresentanti dei lavoratori potranno formulare pareri, valutazioni e/o indicazioni non vincolanti, da portare all’attenzione del vertice di Gruppo/aziendale, per gli eventuali approfondimenti che si rendessero necessari e, ove ritenuto necessario, convocando uno specifico incontro con la sede di partecipazione.
I componenti della sede di partecipazione si impegnano a mantenere l’assoluta riservatezza sulle informazioni privilegiate e sui dati price sensitive di cui dovessero venire a conoscenza durante le fasi di interlocuzione, e si dichiarano consapevoli delle conseguenze, anche penali, derivanti - ai sensi delle vigenti normative in materia di market abuse, di cui in particolare e a titolo non esaustivo al Regolamento (UE) n. 594/2014 ed al Testo Unico della Finanza - dalla violazione di tale normativa. Inoltre, i componenti della sede di partecipazione si impegnano a prendere atto ed accettare senza riserve le procedure del Gruppo FS Italiane relative alle informazioni privilegiate ed acconsentono all’obbligo di iscrizione nel registro insider del Gruppo stesso.
Entro tre mesi dalla stipula del presente contratto le parti definiranno le modalità di funzionamento della Sede di partecipazione.

Art. 2 Sistema delle relazioni industriali
1. Il sistema delle relazioni industriali nell’ambito del Gruppo FS Italiane si articola in due fasi distinte:
- fase della informazione;
- fase della contrattazione. 
2. Oltre alla fase di informativa annuale prevista al punto 5, lett. B) dell’art. 1 (Relazioni Industriali) del CCNL Mobilità/Area AF, che ha luogo presso la Holding del Gruppo FS Italiane con le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, il sistema di informazione ai livelli previsti nel presente contratto si svilupperà a cadenza periodica con appuntamenti prefissati, nel corso di ciascun semestre, di norma, rispettivamente nel mese di aprile e di ottobre.
Ove se ne ravvisi la necessità, la fase di informazione sarà ulteriormente attivata, anche su specifiche materie, su richiesta di una delle parti stipulanti il presente contratto.
Il sistema di informazione e di contrattazione dovrà garantire, per ciascuna delle sedi in cui si realizza l’interlocuzione con le strutture sindacali competenti, la non ripetitività di materie già affrontate ad altro livello rispetto a quello specificatamente individuato dal presente sistema di relazioni industriali.
3. Fase della informazione
3.1 Ad integrazione di quanto stabilito al punto 5, lett. B) dell’art. 1 (Relazioni Industriali) del CCNL Mobilità/Area AF, l’informativa a livello aziendale, con le cadenze di cui al precedente punto 2, riguarderà anche le ulteriori materie di seguito indicate:
A livello nazionale:
3.1.1 per il Gruppo FS Italiane (Holding):

a) strategie del Gruppo ed evoluzione dell’assetto societario;
b) strategie produttive, con particolare riguardo alle prospettive in materia di investimenti, valorizzazione degli asset e politiche commerciali;
c) analisi comparate sul posizionamento competitivo del Gruppo a livello nazionale ed europeo;
d) stato di avanzamento dei processi di risanamento e sviluppo, sia a preventivo che a consuntivo, con illustrazione dei dati di bilancio sulla base di specifici indicatori di redditività ed economicità;
e) indirizzi di politica attiva del lavoro, con particolare riferimento alle diverse tipologie di contratto anche articolate per singoli settori di attività, sulla base
di nuove esigenze professionali risultanti da innovazioni produttive ed organizzative;
f) indirizzi e verifiche in materia di azioni positive, di promozione della occupazione giovanile e dell’equilibrio occupazionale di genere;
g) linee guida ed iniziative qualificanti la formazione e l’aggiornamento professionale in relazione ai nuovi fabbisogni professionali e sulla base dei ritorni qualitativi degli interventi formativi nel loro complesso;
h) dati sulla consistenza del personale del Gruppo articolati per Società, età, sesso, livello e figura professionale;
i) politiche e corrispondenti linee evolutive in materia di lavori affidati in appalto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 16 del CCNL Mobilità/Area AF.
3.1.2 per le Società:
a) linee strategiche di intervento di carattere produttivo, commerciale ed organizzativo e loro conseguenti effetti, in relazione alla evoluzione dei rispettivi contesti di riferimento o dell’assetto societario e ai conseguenti effetti;
b) andamento dei principali indicatori economici desunti anche dal bilancio della Società, illustrati in rapporto agli obiettivi prefissati, anche articolati per singole macrostrutture organizzative di livello territoriale;
c) evoluzione della composizione occupazionale e dati analitici sulla consistenza del personale articolati per livello e figura professionale;
d) variazioni degli aspetti quantitativi relativi alle attività “accessoria” e “complementare” del personale mobile, fermo restando quanto previsto al punto 2.3 del successivo art. 13 (Orario di lavoro);
e) modifica della macrostruttura organizzativa;
f) tipologia e volumi complessivi dei lavori affidati in appalto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 16 del CCNL Mobilità/Area AF.
A livello territoriale:
3.1.3 per le Società:

a) significative iniziative delle Società del Gruppo FS Italiane in attività imprenditoriali e/o istituzionali;
b) programmi commerciali;
c) modifica della struttura organizzativa territoriale;
d) programmi di investimenti e di innovazione tecnologica;
e) piano di attività e relativi strumenti e modalità per attuarne gli obiettivi;
f) dati articolati sulla consistenza di personale differenziati per struttura territoriale, età, sesso e figura professionale;
g) attivazione delle tipologie di contratto di lavoro previste agli artt. 19-23 del CCNL Mobilità/Area AF;
h) dati sugli orari di fatto.
3.1.4 per le Unità produttive:
a) obiettivi di produzione e di produttività e relativi indirizzi sui principali indicatori di performance delle singole unità organizzative;
b) evoluzione della composizione occupazionale e dati analitici sulla consistenza del personale articolati per livello e figura professionale;
c) dati analitici sugli orari di fatto, articolati per settore di attività e impianto, nonché suddivisi per tipologia e causali, rispetto alla programmazione e alle variazioni causate dall’andamento dei volumi di produzione;
d) azioni dirette a garantire la qualità dell’ambiente, la sicurezza del lavoro e la salvaguardia degli impianti in coerenza con la legislazione nazionale in materia;
e) modifica della microstruttura organizzativa.
4. Fase della contrattazione
4.1 La fase di contrattazione, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il rinnovo dell’accordo aziendale regolata dall’art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF nonché le specifiche procedure negoziali disciplinate dal successivo art. 13 (Orario di lavoro), è articolata come segue:
a) entro 5 giorni dalla richiesta avanzata da una delle parti stipulanti il presente contratto, si dovrà procedere alla individuazione della data di apertura del confronto;
b) l’avvio della contrattazione avverrà entro e non oltre i successivi 5 giorni;
c) la procedura negoziale dovrà concludersi entro il termine di 20 giorni dalla sua attivazione ai sensi di quanto previsto al punto 3 dell’art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF;
d) in caso di mancato avvio del confronto, ovvero di successivo esito negativo del medesimo, i tempi di cui alla precedente lettera c) assorbono quelli previsti a tali fini dall’accordo del 18.4.2001 in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive di cui all’art. 2, comma 2 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000, che, pertanto, si intendono così espletate.
Resta inteso che, ai sensi di quanto previsto dagli Accordi Interconfederali del 10.1.2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil e Confindustria-Ugl), del 15.1.2014 (Confindustria-Confsal) e del 30.7.2015 (Confindustria-Orsa) sulla tregua sindacale e dell’accordo del 18.4.2001, nel corso della procedura sopra individuata le strutture sindacali non svolgeranno azioni conflittuali e le aziende non adotteranno misure unilaterali sulle materie del contendere.
4.2 Nell’ambito del sistema di rinvii operato dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto, sono oggetto di contrattazione a livello aziendale, nelle sedi indicate, le seguenti materie:
A livello nazionale:
4.2.1 per il Gruppo FS Italiane (Holding):

a) il presente contratto nei suoi aspetti relazionali, economici, normativi e temporali;
b) progetti di azioni positive proposte dal Comitato nazionale per le Pari Opportunità aventi caratteristiche interaziendali;
c) modalità di assegnazione e fruizione di locali e permessi alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto;
d) norme applicative della legislazione del lavoro, qualora la stessa preveda che l’applicazione sia rimessa all’autonomia collettiva di 2° livello, ovvero per gli aspetti disciplinati dal presente contratto;
e) modalità di concessione delle anticipazioni del TFR;
f) normativa e disciplina relative alla previdenza complementare, con particolare riferimento a quanto previsto al punto 2 dell’art. 37 (Fondo pensione complementare) del CCNL Mobilità/Area AF;
g) norme di funzionamento e forme di intervento di carattere assistenziale e dopolavoristico;
h) modalità di costituzione e funzionamento dei Collegi di Conciliazione ed Arbitrato;
i) norme di funzionamento del Fondo di sostegno al reddito di cui all’art. 9 del presente contratto e relative procedure sindacali per la gestione delle problematiche occupazionali e di riconversione professionale;
l) procedura di informazione e consultazione, ovvero istituzione del CAE di cui all’art. 14 del CCNL Mobilità/Area AF;
m) disciplina di costituzione e funzionamento delle RSU e dei RLS;
n) ricadute delle evoluzioni tecnologiche sulle condizioni normative del lavoro;
o) azioni positive e di promozione dell’occupazione giovanile e del riequilibrio di genere, nonché utilizzo delle leve della mobilità interaziendale, della riallocazione geografica e della riconversione professionale.
4.2.2 per le Società:
a) progetti di azioni positive proposte dal Comitato nazionale per le Pari Opportunità aventi rilevanza di carattere aziendale;
b) premio di risultato, in applicazione dell’art. 29 (Premio di risultato) del presente contratto;
c) applicazione delle norme sull’orario di lavoro, secondo quanto stabilito dall’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF e dall’art. 13 del presente contratto;
d) modalità di fruizione del pasto per il personale di macchina e bordo in caso di ritardo treno e determinazione del valore del ticket restaurant, ai sensi dell’art. 48 (Pasti aziendali) del CCNL Mobilità/Area AF;
e) normative di dettaglio in materia di reperibilità e disponibilità, ai sensi dell’art. 79, punto 8 del CCNL Mobilità/Area AF;
f) condizioni e modalità di fruizione dei congedi per formazione continua, ai sensi dell’art. 40, punti 8 e 9 del CCNL Mobilità/Area AF;
g) modifiche ai modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo e relativi elementi utili alla valutazione degli effetti occupazionali in relazione alle evoluzioni degli specifici piani di attività e ai relativi volumi di produzione;
h) azioni positive e di promozione dell’occupazione giovanile e del riequilibrio di genere, nonché utilizzo delle leve della mobilità, della riallocazione geografica e della riconversione professionale;
i) logiche, impostazioni e finalità degli interventi formativi, anche a carattere sperimentale, correlati ai mutevoli contesti tecnologici e commerciali relativi alla garanzia di più elevati standard di sicurezza e di qualità del servizio, nonché linee di indirizzo delle iniziative in materia di ambiente, salute e sicurezza del lavoro.
A livello territoriale:
4.2.3 per le Società:
a) programmi di riequilibrio delle risorse umane nell’ambito del territorio di competenza;
b) piani mirati di formazione e riqualificazione professionale nell’ambito del territorio di competenza;
c) progetti di azioni positive presentate dai CPO regionali;
4.2.4 per le Unità produttive:
a) articolazione dei regimi di orario contrattuale, organizzazione del lavoro e relative variazioni;
b) effetti occupazionali scaturenti dai volumi di produzione, dalle innovazioni tecnologiche e dalle variazioni organizzative e produttive, nonché dalle articolazioni e variazioni dei regimi di orario;
c) attuazione delle articolazioni e delle flessibilità in materia di orario di lavoro, di cui all’art. 13 (Orario di lavoro) del presente contratto;
d) articolazione del premio di risultato, nell’ambito di quanto previsto tra le parti a livello nazionale di Società.
5. L’avvio del confronto sulle materie oggetto di contrattazione avverrà come disciplinato al precedente punto 4.1 e potrà essere preceduto da una fase propedeutica di informativa nei confronti delle articolazioni competenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti e, ove previsto, delle RSU.
6. Fermo restando quanto disciplinato alla lettera c) del precedente punto 4.1, costituisce parte integrante del presente testo l’accordo del 18.4.2001 in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive di cui all’art. 2, comma 2, della legge 146/90, come modificata dalla legge 83/2000.

Art. 3 Pari opportunità
1. Il Gruppo FS Italiane e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto sono impegnate a garantire, sulla base dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza, la presenza, nelle sedi di relazioni industriali di cui al precedente art. 2 (Sistema delle relazioni industriali) e di partecipazione di cui al precedente art. 1 (Sistema della partecipazione), della rappresentanza di genere.
Le parti, inoltre, recepiscono il Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro definito dal CPO Nazionale in data 24 maggio 2016, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia di provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, e si danno atto dei reciproci impegni, previsti nel Codice stesso, per la sua attuazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 del CCNL Mobilità/Area AF in ordine alle finalità e ai compiti, nel Gruppo FS Italiane è confermato l’assetto dei Comitati per le Pari Opportunità (CPO), secondo le seguenti articolazioni:
- 1 CPO Nazionale a livello di Gruppo;
- 15 CPO sempre di Gruppo, costituiti nelle seguenti realtà territoriali: CPO Liguria, CPO Piemonte-Valle d’Aosta, CPO Lombardia, CPO Veneto, CPO Verona-Trentino Alto Adige, CPO Friuli Venezia Giulia, CPO Emilia Romagna, CPO Toscana, CPO Marche-Umbria- Abruzzo, CPO Lazio, CPO Campania-Molise, CPO Puglia-Basilicata, CPO Calabria, CPO Sicilia e CPO Sardegna.
3. I CPO sono composti da una rappresentante per ogni Organizzazione sindacale stipulante il CCNL Mobilità/Area AF e da un corrispondente numero di componenti designate dalle Società del Gruppo FS Italiane, ognuna con diritto di voto.
Nella designazione delle proprie componenti il Gruppo FS Italiane assicurerà un’equilibrata rappresentanza delle Società del Gruppo stesso.
Oltre alle componenti titolari di cui sopra, ognuna delle parti nomina la propria rappresentante supplente, che partecipa alle riunioni con diritto di voto esclusivamente in caso di assenza della titolare.
4. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno la metà delle rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali ed almeno la metà delle rappresentanti del Gruppo FS Italiane.
Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte qualora siano approvate da un numero di rappresentanti corrispondenti alla metà più uno delle componenti del CPO.
5. La Presidente viene eletta dal CPO fra le sue componenti, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti del Comitato nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avviene a scrutinio segreto.
6. Il CPO resta in carica per tre anni.
Entro tre mesi dalla data di stipula del presente contratto si procederà al rinnovo di tutti i CPO aziendali.
In caso di dimissioni di una componente, che dovranno essere comunicate alla Organizzazione sindacale di appartenenza, nel caso di componente sindacale, e alla Società, nel caso di componente aziendale e, per conoscenza, alla Presidente nazionale del CPO, la parte che l’ha designata provvede alla nomina di una nuova rappresentante entro 30 giorni dalla comunicazione delle dimissioni. Fino alla nuova designazione l’incarico è ricoperto dalla rappresentante supplente.
In caso di assenza prolungata o temporaneo impedimento della Presidente le componenti del Comitato designeranno, a maggioranza semplice, una sostituta, il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento del Comitato.
7. Il CPO è convocato dalla Presidente, di norma, bimestralmente o su richiesta di una delle parti, ovvero con richiesta scritta alla Presidente di almeno 1/3 delle componenti del CPO.
La convocazione dovrà essere effettuata per iscritto, di norma almeno 5 giorni prima della data dell’incontro, e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata dalla necessaria documentazione.
Delle riunioni si darà conto in apposito verbale approvato dal CPO stesso.
Le aziende garantiranno adeguati supporti per la conservazione e consultazione della documentazione necessaria.
8. I singoli CPO regionali provvederanno a trasmettere al CPO nazionale il piano di attività per l’anno successivo in tempo utile affinché lo stesso CPO nazionale entro il mese di ottobre, possa inviare alla competente struttura di Relazioni Industriali di Holding e alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto il piano di attività di propria competenza, unitamente a quelli relativi ai diversi CPO regionali. Qualora nel corso dell’anno successivo dovessero intervenire significative variazioni nelle iniziative previste, queste saranno oggetto di preventiva comunicazione ai medesimi destinatari sopra menzionati.
9. Per lo svolgimento delle attività di istituto, a ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante il CCNL Mobilità/Area AF ed il presente contratto sono riconosciute complessivamente n. 200 giornate annue di permessi retribuiti per le rappresentanti sindacali componenti dei CPO Nazionale e Regionali/ex compartimentali.
Tali permessi saranno fruiti dalle componenti sindacali dei CPO, su richiesta di ciascuna delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti nei limiti del quantitativo annuo sopra definito, in rapporto ai diversificati impegni individuali connessi allo svolgimento dei singoli piani di attività, con le stesse modalità previste per i permessi sindacali all’art. 7 (Permessi sindacali) del presente contratto.
Nelle giornate di permesso di cui al presente punto alle componenti dei CPO verrà corrisposta la stessa retribuzione prevista per i permessi sindacali di cui al citato art. 7.
Per la partecipazione alle medesime attività le componenti aziendali dei CPO saranno considerate presenti in servizio.
Per la realizzazione di progetti specifici, ove concordati tra CPO Nazionale, Relazioni Industriali e Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di FS spa e Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti, la partecipazione delle componenti sindacali sarà considerata attività di servizio ove svolta durante l’orario di lavoro.

Art. 4 Assemblea
1. Assemblee al di fuori dell’orario di lavoro
1.1 Qualora la richiesta di assemblea interessi i lavoratori appartenenti a più unità produttive della stessa o di più Società del Gruppo che insistano nel medesimo impianto/sede, la stessa deve essere presentata a ciascuno dei responsabili delle unità produttive interessate con un preavviso minimo di quattro giorni e deve contenere l’indicazione del numero complessivo previsto di partecipanti. Ciò al fine di consentire alla/e azienda/e di verificare per tempo la disponibilità di un idoneo locale.
Qualora il numero dei partecipanti all’assemblea risulti maggiore della previsione comunicata alle aziende dalle Organizzazioni Sindacali che l’abbiano indetta, ed il locale individuato non abbia sufficiente capienza, le responsabilità organizzative sono a carico delle medesime Organizzazioni Sindacali e l’assemblea si riterrà regolarmente effettuata.
I responsabili delle unità produttive interessate dovranno congiuntamente valutare la richiesta e, ove in relazione al numero previsto di partecipanti, la/e azienda/e non abbia/abbiano disponibilità di locali idonei, ne dovranno dare comunicazione congiunta ai soggetti che abbiano indetto l’assemblea almeno due giorni prima della data prevista, per consentire alle stesse di provvedere direttamente alla individuazione di un locale idoneo al di fuori della/e azienda/e, ovvero a modificare le modalità di effettuazione dell’assemblea, secondo quanto stabilito al punto 3 dell’art. 11 del CCNL Mobilità/Area AF.
1.2 Nel caso di più assemblee concomitanti, l’uso dei locali per le riunioni verrà concesso seguendo l’ordine cronologico di presentazione della richiesta al responsabile dell’unità produttiva, da parte delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto ovvero dalle RSU.
2. Assemblee durante l’orario di lavoro
2.1 Nelle unità produttive individuate ai sensi dell’accordo del 31.7.2015, possono essere indette assemblee durante l’orario di lavoro nel limite di 12 ore annue. In tal senso, si intende modificato il monte ore di permessi retribuiti, di cui al punto 2 dell’art. 11 (Assemblee dei lavoratori) del CCNL Mobilità/Area AF.
2.2 Ad integrazione di quanto previsto al punto 2, lettere a) e b), dell’art. 11 (Assemblee dei lavoratori) del CCNL Mobilità/Area AF, nelle unità produttive di cui al precedente punto 2.1 possono essere indette assemblee durante l’orario di lavoro nel limite complessivo di 12 ore annue:
a) dalla maggioranza dei componenti della/e RSU validamente costituita/e ai sensi dell’accordo del 31.7.2015, anche congiuntamente alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto;
b) dalla maggioranza dei componenti del/i Collegio/i elettorale/i della/e RSU validamente costituito/i ai sensi dell’accordo del 31.7.2015, anche congiuntamente alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto;
c) dalle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, singolarmente o congiuntamente, nel limite di 4 delle 12 ore annue.
2.3 Per le assemblee indette congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e solo per tre volte nell’anno, in caso di indisponibilità di idoneo locale aziendale, i responsabili delle unità produttive interessate dovranno congiuntamente individuare un locale atto ad ospitare l’assemblea, anche al di fuori delle aziende e darne comunicazione alle Organizzazioni Sindacali richiedenti e alle RSU almeno 2 giorni prima della data prevista.
Per le eventuali ulteriori richieste di assemblea avanzate nel corso dell’anno vale quanto previsto ai precedenti punti 1.1 e 1.2.
2.4 Al fine di consentire che lo svolgimento delle assemblee garantisca comunque la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e non arrechi pregiudizio al regolare svolgimento del servizio, nei singoli impianti dell’unità produttiva nei quali non è possibile sospendere momentaneamente l’attività lavorativa, in quanto questa si svolge a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, in occasione delle predette assemblee il gestore delle risorse autorizzerà l’allontanamento dal lavoro del personale non strettamente indispensabile.
2.5 Nei casi di cui al precedente punto 2.3, le Organizzazioni Sindacali o la/e RSU che ha/hanno indetto l’assemblea dovranno fornire al gestore delle risorse, entro e non oltre il terzo giorno successivo a quello di svolgimento dell’assemblea, l’elenco dei lavoratori che, liberi dal servizio, hanno partecipato alle assemblee comunicando la durata delle stesse.
Il gestore delle risorse accrediterà ai lavoratori così segnalati un numero di ore, o frazione di ora, pari alla durata della partecipazione all’assemblea, da usufruirsi esclusivamente a recupero, e solo a tale titolo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Art. 6 Locali
1. Le parti confermano che, come previsto dall’art. 27 della legge 300/70 e dagli Accordi Interconfederali del 10.1.2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil e Confindustria-Ugl), del 15.1.2014 (Confindustria-Confsal) e del 30.7.2015 (Confindustria-Orsa), nonché dall’art. 13 del CCNL Mobilità/Area AF, l’azienda porrà a disposizione della RSU un locale comune nelle Unità produttive - individuate nell’accordo nazionale del 31.7.2015 - con più di 200 dipendenti occupati.
2. Nelle unità produttive con meno di 200 dipendenti occupati, le RSU potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
In questo caso la richiesta del locale dovrà essere inoltrata dalla RSU al responsabile dell’unità produttiva almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.
3. I locali saranno individuati sul territorio a cura dei responsabili delle singole Unità produttive, che procederanno alla loro assegnazione predisponendo adeguato verbale di consegna.
È in ogni caso fatta salva la possibilità per l’azienda di sostituire il locale assegnato con un altro, dando un preavviso alla RSU di almeno 30 giorni.
4. Ai fini del presente articolo, resta confermata la situazione in essere per quanto riguarda i locali assegnati alle RSU.
5. Le parti convengono di voler definire, entro sei mesi dalla data di stipula del presente contratto, un’intesa per la definizione, ove le aziende ne abbiano la disponibilità, delle modalità di utilizzo di locali aziendali da parte delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, in applicazione di quanto previsto al 1° alinea del punto 3 dell’art. 13 del CCNL Mobilità/Area AF. Fino alla definizione della presente intesa nei termini previsti resta confermata la situazione in atto.

Art. 8 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
In applicazione del 3° capoverso del punto 8 dell’art. 35 del CCNL Mobilità/Area AF, le parti convengono sull’opportunità di dare concreta attuazione alla previsione dell’art. 49 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che ha introdotto la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo (RLSSP), per rispondere alle esigenze specifiche riscontrabili in alcuni peculiari contesti lavorativi.
Il comma 1 del predetto art. 49 del D.Lgs. 81/08 ha individuato due potenziali contesti riferibili alle attività svolte dalle Società del Gruppo FS Italiane:
a) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
b) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.
Le parti convengono di definire con uno specifico accordo, entro il 31 dicembre 2017, gli ambiti riferibili alle precedenti lettere a) e b), le procedure di individuazione dei siti e dei RLSSP, nonché le modalità secondo cui il RLSSP eserciterà le proprie attribuzioni, con particolare riferimento al necessario coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presenti nel medesimo sito.

Art. 13 Orario di lavoro
Ai fini attuativi delle discipline e delle seguenti procedure, i soggetti negoziali sono individuati ai sensi del punto 2, 2° capoverso, dell’art. 3 e del punto 1 dell’art. 4 del CCNL Mobilità/Area AF, nonché del punto 1 dell’art. 2 del presente contratto.
1. Disciplina generale
1.1 Per il personale delle Società del Gruppo FS l’orario di lavoro settimanale è quello previsto al punto 1.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF.
Per l’attuazione di quanto previsto al punto 1.2 dello stesso art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, almeno 45 giorni prima dell’applicazione delle flessibilità in oggetto le parti attiveranno una specifica procedura negoziale, comprensiva di una fase informativa inerente ai piani di attività ed alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono l’attuazione delle flessibilità stesse.
In caso di accordo, da definire entro 20 giorni dall’attivazione della procedura negoziale, le parti converranno sulla durata del periodo interessato all’attuazione della flessibilità e sui limiti massimo e minimo dell’orario settimanale da attuare.
Qualora, invece, non fosse raggiunta un’intesa tra le parti, l’Azienda potrà realizzare la flessibilità multi periodale nei termini fissati al 2° capoverso del punto 1.2 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF esclusivamente per i lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del punto 1.6 del ripetuto art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, formalizzando comunque alle strutture sindacali interessate, almeno 15 giorni prima della sua operatività, la comunicazione delle modalità attuative della flessibilità stessa (periodo interessato ed orari settimanali minimo e massimo).
1.2 In attuazione del punto 1.3 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, in caso di necessità di variazione ovvero di istituzione di nuove posizioni di lavoro, in attuazione del 2° capoverso del medesimo punto 1.3, di norma 2 mesi prima della scadenza prevista per l’attuazione della variazione, le parti attiveranno al competente livello di contrattazione aziendale una specifica procedura negoziale nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa.
In caso di accordo, da definire di norma entro 20 giorni dall’attivazione della procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute.
Nel caso non venga raggiunta un’intesa, risulterà applicabile quanto previsto all’ultimo capoverso del punto 1.3 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF.
1.3 In attuazione del punto 1.5 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, in caso di necessità di variazione, almeno 2 mesi prima della scadenza prevista per la sua attuazione, le parti attiveranno una specifica procedura negoziale a livello di contrattazione aziendale di unità produttiva, nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa.
In caso di accordo, da definire di norma entro 20 giorni dall’attivazione della procedura negoziale, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute.
In caso di attivazione di nuove posizioni di lavoro, la modalità di ripartizione dell’orario di lavoro settimanale è su 5 giorni.
1.4 In attuazione del punto 1.7 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, qualora sia già in essere un orario spezzato, con intervallo non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore e 30 minuti, in caso di necessità di variazione entro gli stessi limiti minimi e massimi, la variazione stessa sarà oggetto di comunicazione da parte dell’azienda alle rappresentanze sindacali territoriali interessate almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore della variazione e, su richiesta delle stesse, potrà attivarsi una specifica procedura negoziale, da concludere almeno 10 giorni prima dell’attuazione, sulle esigenze organizzative, tecniche e produttive che motivano la variazione stessa.
Qualora, invece, fermi restando i limiti minimi e massimi di cui al 2° ed al 3° capoverso del citato punto 1.7 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, la modifica comporti una variazione rispetto ai limiti minimi e massimi in essere, ovvero si renda necessario attivare l’orario spezzato, almeno 2 mesi prima della scadenza prevista per la sua attuazione le parti attiveranno una specifica procedura negoziale a livello di unità produttiva, nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze tecniche, organizzative o produttive che richiedono la variazione stessa, ovvero l’adozione dell’orario spezzato.
In caso di accordo, da definire entro 20 giorni dall’attivazione della procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute.
1.5 In attuazione del 3° capoverso del punto 1.4 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, al livello negoziale di unità produttiva le parti possono concordare, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera c) del punto 1.6 dello stesso art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, l’elevazione entro il limite massimo di 9 ore della prestazione giornaliera interessante la fascia oraria 0.00 - 5.00. Restano confermate le articolazioni di orario che già prevedano tale flessibilità alla data di entrata in vigore del presente contratto.
1.6 In attuazione della lettera a) del punto 1.9 e del 3° capoverso del punto 1.10 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, per le attività di manutenzione delle infrastrutture svolte secondo l’articolazione dell’orario giornaliero di cui alla lettera d) del punto 1.6 dello stesso art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, sono confermate tutte le modalità di programmazione, nonché le relative procedure negoziali, disciplinate dall’accordo nazionale in essere alla data di stipula del presente contratto relativamente alla possibilità di effettuazione della 3a notte, non consecutiva, tra due riposi settimanali.
In attuazione dell’ultimo capoverso dello stesso punto 1.9 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, qualora tali attività siano svolte sistematicamente dagli stessi lavoratori della manutenzione infrastrutture addetti a cantieri notturni, si determina l’applicazione delle norme sui lavoratori notturni di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i..
Le norme sui lavoratori notturni di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i. si applicano anche ai lavoratori addetti ai turni avvicendati di cui alla lettera a) del punto 1.6 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF.
1.7 Le parti si danno atto che alla data di entrata in vigore del CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016 e del presente contratto sono confermati gli accordi e le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro e sull’utilizzazione del personale e gli eventuali connessi aspetti economici ove non modificati dal CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016 e dal presente contratto.
2. Disciplina particolare per il personale mobile
2.1 In attuazione del punto 2 dell’art. 27 (Orario di lavoro) del CCNL Mobilità/Area AF, le parti convengono la seguente disciplina per il personale di macchina (PDM), per il personale di bordo (PDB) e per il personale polifunzionale treno (PPT), fermo restando quanto previsto al 2° capoverso della lettera a) del punto 2.1 dell’art. 27 del CCNL stesso.
Le parti confermano quanto previsto riguardo ai moduli di equipaggio già operativi nelle Società all’atto dell’entrata in vigore del presente contratto, che restano confermati secondo le utilizzazioni in essere (2° capoverso, lettera d), punto 2.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF), fermi restando i possibili prolungamenti delle prestazioni lavorative diurne in base a quanto stabilito al successivo punto 2.7. E’ invece subordinato all’accordo in sede aziendale l’impiego degli ulteriori moduli di equipaggio, sempreché siano coerenti con le disposizioni dell’ANSF e rispettino le condizioni di utilizzazione definite nell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF e nel presente articolo.
2.2 Ai fini del presente contratto si adottano le seguenti ulteriori definizioni di cui al predetto punto 2.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF:
- 1°, 2° e 3° alinea della lettera b);
- lettera c);
- lettera d), ad eccezione della definizione di cui al 2° alinea riferita al modulo di equipaggio MES.
Agli stessi fini, in relazione agli assetti organizzativi in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto, le parti adottano le seguenti corrispondenze convenzionali rispetto alle definizioni di cui alla lettera e) del medesimo punto 2.1:
a) SP1: servizi circolanti in tutto o in parte su tratte ferroviarie classificate AV/AC ed
effettuati dalla Divisione Passeggeri LH (DPLH);
b) SP2: servizi effettuati dalla Divisione Passeggeri Regionale (DPR);
c) SP3: altri servizi effettuati dalla DPLH, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a);
d) SM: servizi effettuati dalla Divisione Cargo (DC).
2.3 Ai sensi del punto 2.2 del medesimo art. 27, sono confermate tutte le normative tecnico-organizzative in essere alla data di applicazione del presente contratto, nonché i correlati aspetti quantitativi, relativi alle attività “accessoria” e “complementare”, di cui alla lettera c) del punto 2.1 del richiamato art. 27, le cui eventuali variazioni formano oggetto, a decorrere dalla stessa data, di informativa a livello aziendale almeno 20 giorni prima della loro introduzione. A richiesta delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto si attiverà una procedura negoziale prima della loro introduzione.
2.4 Riposo settimanale
2.4.1 In applicazione del punto 2.4.2 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, il riposo settimanale viene programmato tra il 4° e il 7° giorno, di norma al 6° giorno.
2.4.2 Solo per i servizi SP2 di cui al punto 2.7.B dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF ed al successivo punto 2.7.3 del presente contratto, nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, può essere concordata la programmazione, al massimo per 8 volte nell’anno, della flessibilità normativa di cui alla lettera a) del punto 2.4.3 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, a condizione che il riposo settimanale:
- coincida con il sabato o la domenica;
- sia collocato dopo una prestazione giornaliera che termini entro le ore 22.00 del venerdì o del sabato;
- la prestazione giornaliera successiva abbia inizio non prima delle ore 6.00 della domenica o del lunedì.
2.4.3 In applicazione del punto 2.4.3, lettera b), dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, in alternativa al monte ore annuo dei periodi di riposo settimanale di cui allo stesso articolo, nella programmazione dei servizi, tale monte ore annuo è sostituito quantitativamente e qualitativamente secondo quanto stabilito per le singole sezioni specifiche di cui al successivo punto 2.7.
2.5 Lavoro notturno
In attuazione del 3° capoverso del punto 2.5 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, ai fini del computo dei servizi notturni, il limite annuo è fissato in:
- 350 ore per il personale della DPLH addetto ai servizi “SPI”;
- 320 ore per il personale della DPR addetto ai servizi “SP2”;
- 360 ore per il personale della DPLH addetto ai servizi “SP3”.
In attuazione del medesimo 3° capoverso del punto 2.5 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, si conviene che al PDM e al PPT della DC, si applicano le norme sul lavoro notturno di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i..
2.6 Pause
In attuazione del 3° capoverso del punto 2.6 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, l’eventuale adozione di modalità diverse per la fruizione del pasto è affidata alla procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, con particolare riferimento a specifiche situazioni locali (ad es.: giorni di chiusura, distanza effettiva dagli impianti ferroviari, ecc.).
2.7 Sezioni Specifiche
2.7.1 Flessibilità normative

Le flessibilità normative di cui alle successive Sezioni specifiche, salvo quanto diversamente previsto nei singoli punti, sono affidate alla procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8 e finalizzate a migliorare i livelli di produttività dell’unità produttiva interessata.
2.7.2 SPI (servizi passeggeri a mercato)
a) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personale mobile, PDM e PDB, addetto ai servizi di trasporto passeggeri a mercato di cui al punto 2.7.A dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, il monte ore annuo di riposo settimanale di cui al punto 2.4.2 dello stesso art. 27 è sostituito qualitativamente e quantitativamente come segue:
- n° 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;
- garanzia della fruizione complessiva di 3.276 ore annue di riposo settimanale.
I 12 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso, con durata minima di 60 ore, non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate consecutive di calendario.
Tutti i periodi di riposo settimanale sopra definiti comprendono anche il riposo giornaliero.
b) La base operativa è quella definita al 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF. Nel caso l’impianto della base operativa in cui ha termine il servizio è diverso da quello in cui ha avuto inizio, l’azienda garantirà con i mezzi necessari il rientro all’impianto di inizio servizio ed il tempo necessario, individuato convenzionalmente a livello di Divisione Passeggeri Nazionale e Internazionale fino ad un massimo di 30 minuti, non è considerato utile ai fini del periodo minimo di riposo giornaliero.
c) In attuazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.A.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, l’azienda potrà programmare i turni di servizio con durata massima fino a 10 ore del periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-1.00 per i servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta:
- l’indennità di cui al punto 4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi programmati nella fascia oraria 5.00-24.00 con durata del periodo di lavoro giornaliero maggiore di 8 ore e 30 minuti e fino a 10 ore;
- l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi programmati con durata del periodo di lavoro giornaliero fino a 8 ore e 30 minuti, che interessino la fascia oraria 0.00-1.00;
- l’indennità di cui al punto 4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi programmati con durata del periodo di lavoro giornaliero maggiore di 8 ore e 30 minuti e fino a 10 ore, che interessino la fascia oraria 0.00-1.00.
d) In attuazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.A.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, l’azienda potrà programmare servizi A/R con modulo di equipaggio MEC2, MEB1 e MEB2 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore nella fascia oraria 5.00-1.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, se il servizio interessa la fascia oraria 0.00-1.00.
e) In attuazione del 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.A.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, l’azienda potrà programmare i servizi diurni con durata massima di 9 ore nella fascia oraria 5.00-1.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta:
- l’indennità di cui al punto 4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi con modulo di equipaggio MEC1 programmati con durata del periodo di lavoro giornaliero maggiore di 8 ore e 30 minuti e fino a 9 ore collocati nella fascia oraria 5.00-24.00;
- l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi programmati con modulo di equipaggio MEC2, se il servizio interessa la fascia oraria 0.00-1.00;
- l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi programmati con modulo di equipaggio MEC1 e durata del periodo di lavoro giornaliero fino a 8 ore e 30 minuti, se il servizio interessa la fascia oraria 0.00-1.00;
- l’indennità di cui al punto 4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi con modulo di equipaggio MEC1 e durata del periodo di lavoro giornaliero maggiore di 8 ore e 30 minuti e fino a 9 ore, se il servizio interessa la fascia oraria 0.00-1.00.
f) In applicazione del 3° alinea della lettera b) del punto 2.7. A.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potranno essere programmati i due servizi con RFR con durata massima complessiva fino a 18 ore e, per i servizi notturni, con i limiti di durata previsti per il lavoro notturno alla lettera a) dello stesso punto 2.7.A.1.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
g) In applicazione del 4° alinea della lettera b) del punto 2.7. A.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordata, per il PDB, la programmazione fino ad un massimo di 5 servizi per mese con durata massima fino a 11 ore del periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-1.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta:
- l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi programmati con durata del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore, che interessino la fascia oraria 0.00-1.00, come già previsto alla precedente lettera d);
- l’indennità di cui al punto 4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi programmati con durata del periodo di lavoro giornaliero maggiore di 10 ore e fino a 11 ore, che interessino la fascia oraria 0.00-1.00.
h) Le flessibilità normative di cui alla lettera b) del punto 2.7.A.2 ed alla lettera d) del punto 2.7.A.3 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF potranno essere concordate tra le parti a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta:
- per la flessibilità di cui alla lettera b) del punto 2.7.A.2, l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF;
- per la flessibilità di cui alla lettera d) del punto 2.7.A.3:
- l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF per periodi di assenza dalla residenza superiori a 24 ore e fino a 28 ore;
- l’indennità di cui al punto 4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF per periodi di assenza dalla residenza superiori a 28 ore e fino a 30 ore;
i) In applicazione della lettera b) del punto 2.7.A.4 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordata la programmazione di un massimo di 5 servizi nel mese con durata massima della condotta effettiva fino a 7 ore per i servizi A/R con modulo di equipaggio MEC1.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
2.7.3 SP2 (servizi passeggeri regionali e locali)
a) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personale mobile, PDM e PDB, addetto ai servizi di trasporto passeggeri regionali e locali di cui al punto 2.7.B dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, il monte ore annuo di riposo settimanale di cui al punto 2.4.2 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF è sostituito qualitativamente e quantitativamente come segue:
- n° 14 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;
- n° 12 periodi annui, della durata minima di 48 ore consecutive con inclusione o del sabato o della domenica, comprendente la giornata di calendario identificata come giorno di riposo settimanale;
- garanzia della fruizione complessiva di 3.420 ore annue di riposo settimanale.
I 26 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate consecutive di calendario.
Tutti i periodi di riposo settimanale sopra definiti comprendono anche il riposo giornaliero.
b) In attuazione del 2° capoverso del 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, per la base operativa si conferma la situazione in atto nella Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia spa alla data di stipula del presente contratto.
c) Limitatamente alle linee di cui alla lettera b) del punto 2.7.B.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF ed in applicazione della stessa, per il personale mobile degli impianti periferici (impianti associati, presidi e turni di zona), la Divisione Passeggeri Regionale potrà programmare, tra 2 riposi settimanali consecutivi, 1 solo periodo di lavoro giornaliero con durata massima di 10 ore, per servizi programmati in A/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuati con moduli di equipaggio MEC1 e MEC4.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
d) In applicazione del 2° capoverso della lettera b) del punto 2.7.B.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8 potranno essere concordati:
- servizi A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC1 e MEC4 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 8 ore e 30 minuti collocati nella fascia oraria 5.00-1.00;
- servizi A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore collocati nella fascia oraria 5.00-1.00;
- servizi diurni con RFR con durata massima di 8 ore e 30 minuti nella fascia oraria 5.00-1.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF se il servizio interessa la fascia oraria 0.00-1.00.
e) In attuazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.B.2 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, al fine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese, è possibile programmare la riduzione fino a 11 ore consecutive della durata minima del riposo giornaliero in residenza tra servizi programmati in A/R collocati su due distinte giornate di calendario consecutive e le cui prestazioni giornaliere siano entrambe collocate nella fascia oraria 6.00-22.00.
Con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, in applicazione del 3° alinea della lettera b) dello stesso punto 2.7.B.2 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, potranno essere concordati riposi giornalieri in residenza con durata minima non inferiore a 11 ore consecutive tra servizi programmati in A/R collocati su due distinte giornate di calendario consecutive e le cui prestazioni giornaliere siano entrambe collocate nella fascia oraria 5.00-24.00. In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
f) In applicazione del 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.B.2 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potranno essere concordati riposi giornalieri in residenza con durata minima di 14 ore a seguito di servizi che terminano entro le ore 1.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
g) In attuazione della lettera d) del punto 2.7.B.3 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, l’azienda potrà concordare RFR con durata minima di 6 ore consecutive nel caso in cui entrambi i periodi di lavoro giornaliero afferenti tale RFR siano collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 della stessa giornata di calendario.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta:
- l’indennità di cui al punto 4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, se il RFR ha durata di almeno 7 ore;
- l’indennità di cui al punto 4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, se il RFR ha durata inferiore a 7 ore.
2.7.4 SP3 (servizi passeggeri media-lunga percorrenza)
a) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personale mobile, PDM e PDB, addetto ai servizi di trasporto passeggeri di cui al punto 2.7.C dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, il monte ore annuo di riposo settimanale di cui al punto 2.4.2 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF è sostituito qualitativamente e quantitativamente come segue:
- n° 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive comprendenti le giornate di sabato e domenica, una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;
- n° 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive, comprendenti due giornate solari di cui una delle quali identificata nel turno come giorno di riposo settimanale;
- garanzia della fruizione complessiva di 3.276 ore annue di riposo settimanale.
I 24 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso, con durata minima di 60 ore, non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate consecutive di calendario.
Tutti i periodi di riposo settimanale sopra definiti comprendono anche il riposo giornaliero.
b) La base operativa è quella definita al 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF. Nel caso l’impianto della base operativa in cui ha termine il servizio è diverso da quello in cui ha avuto inizio, l’azienda garantirà con i mezzi necessari il rientro all’impianto di inizio servizio ed il tempo necessario, individuato convenzionalmente a livello di Divisione Passeggeri Long Haul fino ad un massimo di 30 minuti, non è considerato utile ai fini del periodo minimo di riposo giornaliero.
c) In attuazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.C.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, l’azienda potrà programmare servizi A/R con moduli di equipaggio MEC1 e MEC4 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore collocati nella fascia oraria 5.00-24.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF se la durata del periodo di lavoro giornaliero è maggiore di 8 ore e 30 minuti e fino a 10 ore.
d) In applicazione dello stesso 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.C.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordata l’estensione della fascia oraria fino alle ore 1.00 per i servizi fino a 10 ore di cui al precedente paragrafo della presente lettera c).
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta:
- l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi programmati con durata del periodo di lavoro giornaliero fino a 8 ore e 30 minuti, che interessino la fascia oraria 0.00-1.00;
- l’indennità di cui al punto 4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi programmati con durata del periodo di lavoro giornaliero maggiore di 8 ore e 30 minuti e fino a 10 ore, che interessino la fascia oraria 0.00-1.00.
e) In applicazione del 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.C.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, possono essere concordati:
- servizi A/R con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore collocati nella fascia oraria 5.00-1.00. In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, se il servizio interessa la fascia oraria 0.00-1.00;
- servizi diurni con RFR con durata massima di 9 ore nella fascia oraria 5.00-1.00. In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta:
- l’indennità di cui al punto 4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi con modulo di equipaggio MEC1 programmati con durata del periodo di lavoro giornaliero maggiore di 8 ore e 30 minuti e fino a 9 ore collocati nella fascia oraria 5.00-24.00;
- l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi programmati con modulo di equipaggio MEC2, se il servizio interessa la fascia oraria 0.00-1.00;
- l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi programmati con modulo di equipaggio MEC1 e durata del periodo di lavoro giornaliero fino a 8 ore e 30 minuti, se il servizio interessa la fascia oraria 0.00-1.00;
- l’indennità di cui al punto 4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi con modulo di equipaggio MEC1 e durata del periodo di lavoro giornaliero maggiore di 8 ore e 30 minuti e fino a 9 ore, se il servizio interessa la fascia oraria 0.00-1.00.
f) Le flessibilità normative di cui alla lettera b) del punto 2.7.C.2 ed alla lettera e) del punto 2.7.C.3 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF potranno essere concordate tra le parti a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8.
g) In applicazione della lettera b) del punto 2.7.C.4 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potranno essere concordati servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1 oppure MEC4 con i limiti della condotta continuativa ed effettiva elevati fino ad un massimo di 30 minuti nella fascia oraria 5.00-24.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
h) In applicazione della lettera d) del punto 2.7.C.5 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordato l’inserimento di una terza notte tra due riposi settimanali, purché non consecutiva alla precedente e non interessi per più di 1 ora la fascia oraria 0.00-5.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
2.7.5 SM (servizi merci)
a) Il PPT utilizzato nei servizi di cui al punto 2.7 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF ed al presente punto 2.7 dovrà essere in possesso del certificato complementare di tipo A4 rilasciato ai sensi del D.Lgs. 247/2010 o, ove non in possesso dei requisiti previsti, del modulo AT di cui al decreto 4/2012 dell’ANSF ovvero del modulo D previgente.
b) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personale mobile, PDM, PDB e PPT, addetto ai servizi di trasporto merci di cui al punto 2.7.D dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, il monte ore annuo di riposo settimanale di cui al punto 2.4.2 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF è definito qualitativamente e quantitativamente come segue:
- n° 12 periodi annui, della durata minima di 60 ore consecutive con inclusione o del sabato o della domenica, comprendente una giornata di calendario identificata come giorno di riposo settimanale;
- garanzia della fruizione complessiva di 3.394 ore annue di riposo settimanale.
I 12 periodi di riposo settimanale di cui al precedente capoverso, con durata minima di 60 ore, non possono essere compresi nei periodi di ferie continuative superiori a 7 giornate consecutive di calendario.
I periodi di riposo settimanale sopra definiti comprendono anche il riposo giornaliero.
c) In attuazione del 2° periodo del 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, la base operativa è quella definita al 1° alinea della lettera d) del punto 2.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF. Nel caso l’impianto della base operativa in cui ha termine il servizio è diverso da quello in cui ha avuto inizio, l’azienda garantirà con i mezzi necessari il rientro all’impianto di inizio servizio ed il tempo necessario, individuato convenzionalmente a livello di Divisione Cargo fino ad un massimo di 30 minuti, non sarà considerato utile ai fini del periodo minimo di riposo giornaliero.
A livello di unità produttiva, in relazione a specifiche esigenze di produzione, potranno essere concordati ambiti diversi della base operativa.
d) In applicazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, la Divisione Cargo potrà programmare servizi A/R effettuati con modulo di equipaggio MEC2 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore nella fascia oraria 5.00-1.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta:
- l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF se il servizio interessa la fascia oraria 0.00-0.30;
- l’indennità di cui al punto 4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF se il servizio interessa la fascia oraria 0.31-1.00.
e) In applicazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, la Divisione Cargo potrà programmare servizi A/R con modulo di equipaggio MEC2 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 11 ore nella fascia oraria 5.00-24.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF se la durata del periodo di lavoro giornaliero è maggiore di 10 ore e fino a 11 ore.
f) In applicazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, si potranno concordare servizi A/R con modulo di equipaggio MEC2 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 11 ore nella fascia oraria 5.00-1.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta:
- le indennità di cui alla precedente lettera d) per i servizi programmati con durata del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore, che interessino la fascia oraria 0.00-1.00;
- l’indennità di cui al punto 4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi programmati con durata del periodo di lavoro giornaliero maggiore di 10 ore e fino a 11 ore, che interessino la fascia oraria 0.00-1.00.
g) In applicazione del 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, la Divisione Cargo potrà programmare servizi A/R con modulo di equipaggio MEC3, con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore nella fascia oraria 5.00-24.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF se la durata del periodo di lavoro giornaliero è maggiore di 8 ore e 30 minuti e fino a 10 ore.
h) In applicazione del 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, si potrà concordare l’estensione fino alle ore 1.00 del periodo di lavoro giornaliero di cui alla precedente lettera g).
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta:
- l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi programmati con durata del periodo di lavoro giornaliero fino a 8 ore e 30 minuti, che interessino la fascia oraria 0.00-1.00;
- l’indennità di cui al punto 4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF, per i servizi programmati con durata del periodo di lavoro giornaliero maggiore di 8 ore e 30 minuti e fino a 10 ore, che interessino la fascia oraria 0.00-1.00.
i) In applicazione del 3° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8 si potranno concordare servizi A/R con modulo di equipaggio MEC2 con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 9 ore nella fascia oraria 0.00-5.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF se la durata del periodo di lavoro giornaliero è maggiore di 8 ore e fino a 9 ore.
j) Con contrattazione a livello di unità produttiva, nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, si potrà concordare per la Divisione Cargo la programmazione dei servizi di cui al 4° alinea della lettera a) del punto 2.7.D.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
k) In applicazione del 4° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, si potranno concordare servizi A/R con modulo di equipaggio MEC3, con durata massima del periodo di lavoro giornaliero fino a 8 ore nella fascia oraria 0.00-5.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta, in luogo dell’indennità di cui alla precedente lettera j), l’indennità di cui al punto 4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF se la durata del periodo di lavoro giornaliero è maggiore di 7 ore e fino a 8 ore.
l) In attuazione del 5° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, la Divisione Cargo potrà programmare i servizi di cui al 5° alinea della lettera a) dello stesso punto 2.7.D.1, con durata complessiva dei due periodi giornalieri antecedente e seguente il RFR pari a 18 ore e fermo restando che la durata massima del periodo di lavoro giornaliero diurno non superi le 10 ore. Nel caso di servizi diurni con equipaggio MEC3 le 10 ore massime possono essere programmate solo nella fascia oraria 5.00-24.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
m) In attuazione della lettera b) del punto 2.7.D.2 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, nella programmazione dei turni, la Divisione Cargo potrà programmare riposi giornalieri in residenza della durata minima di 14 ore se a seguito di un periodo di lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-24.00.
n) In applicazione del 1° alinea della lettera d) del punto 2.7.D.3 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordata tra le parti la programmazione di un 3° RFR tra due riposi settimanali consecutivi.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
o) In applicazione del 2° alinea della lettera d) del punto 2.7.D.3 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, la Divisione Cargo potrà programmare 1 RFR diurno al mese tra due riposi settimanali consecutivi collocato nella fascia oraria 5.00-24.00.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
Con contrattazione a livello di unità produttiva, nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordata tra le parti anche la programmazione di ulteriori 2 RFR diurni nel mese con le medesime caratteristiche del RFR diurno di cui al precedente paragrafo.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
Qualora i servizi afferenti il RFR diurno siano entrambi notturni, il riposo giornaliero seguente il secondo servizio notturno avrà la durata minima di 22 ore e comunque la ripresa del servizio non potrà avvenire prima delle ore 6.00. Questa regola non si applica se il secondo servizio notturno è seguito da un riposo settimanale.
p) Qualora, in gestione, il servizio antecedente un RFR programmato in fascia 0.00-5.00, per eventi eccezionali e non prevedibili superi le ore 5.00, il RFR assumerà le caratteristiche di un RFR diurno, per un massimo di 3 volte nel mese, che assorbono fino a concorrenza i 3 RFR diurni negoziati/negoziabili. In tali casi:
- il RFR deve avere inizio non oltre le ore 6.00;
- sarà garantita la durata minima del RFR di 7 h. In tale caso, in applicazione del punto 2.6, secondo paragrafo dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, il RFR non assorbe la pausa per la fruizione del pasto;
- al termine del RFR sarà effettuato il servizio di ritorno programmato se compatibile con la durata minima del RFR di cui al precedente alinea;
- nel caso il servizio di ritorno programmato non possa essere effettuato perché incompatibile con la durata minima del RFR, il servizio potrà essere riprogrammato:
- se termina non oltre due ore dal servizio originariamente programmato e sempreché termini entro le ore 24.00. Tale ulteriore periodo, fino al massimo delle 2 ore, concorrerà alla determinazione del termine del servizio di cui al punto 2.7.D.6 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF;
- ferma restando la durata massima complessiva di 18 ore dei due periodi di lavoro antecedente e seguente il RFR con i limiti definiti alla precedente lettera l).
In tali casi, qualora non possa essere garantito il riposo minimo giornaliero riferito alla prestazione originariamente programmata, il lavoratore potrà optare per la ripresa del turno;
- ove non sia possibile l’effettuazione del servizio di ritorno originariamente programmato o la riprogrammazione di un nuovo servizio, l’azienda disporrà il rientro in residenza con il primo treno utile dopo la fruizione del RFR.
Nei casi in cui il RFR originariamente programmato assuma le caratteristiche di un RFR diurno e il lavoratore effettui il servizio di ritorno programmato, verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.1 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
Nel caso in cui il servizio venga riprogrammato con le modalità previste al precedente 4° alinea, al lavoratore verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
q) In attuazione del 3° alinea della lettera d) del punto 2.7.D.3 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, la Divisione Cargo può programmare fino ad un massimo di 6 RFR nel mese. Con contrattazione a livello di unità produttiva, nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordata tra le parti anche la programmazione di un 7° RFR nel mese.
r) In attuazione del 4° alinea della lettera d) del punto 2.7.D.3 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, la Divisione Cargo può programmare servizi con RFR con durata massima del periodo di assenza dalla residenza maggiore di 24 ore e fino a 28 ore.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
In applicazione dello stesso 4° alinea della lettera d) del punto 2.7.D.3 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva, nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordata tra le parti l’elevazione fino a 30 ore della durata massima del periodo di assenza dalla residenza.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF per periodi di assenza dalla residenza maggiori di 28 ore e fino a 30 ore.
I periodi di assenza dalla residenza eccedenti le 24 ore di cui alla presente lettera r) non potranno interessare comunque più di due giornate di calendario consecutive e il servizio di ritorno dovrà essere composto esclusivamente da attività di condotta, con accessorie e complementari ad essa strettamente collegate.
s) In applicazione del 1° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.4 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordata tra le parti l’elevazione fino ad un massimo di 30 minuti dei limiti di condotta di cui alla lettera a) dello stesso punto 2.7.D.4.
In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
t) Le flessibilità di cui alle precedenti lettere k) e s), se cumulate, danno titolo esclusivamente all’indennità di cui al punto 4.3 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.
u) Con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordato tra le parti quanto previsto al 2° alinea della lettera b) del punto 2.7.D.4 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF.
v) In attuazione della lettera d) del punto 2.7.D.5 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, potrà essere concordata tra le parti la programmazione di un 3° servizio notturno, tra due riposi settimanali, che interessi per più di 1 ora la fascia 0.00-5.00. In tali casi ai lavoratori interessati verrà riconosciuta l’indennità di cui al punto 4.2 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF. Il 3° servizio notturno sarà seguito da un riposo settimanale con durata minima di 60 ore garantendo che la successiva prestazione lavorativa al termine del riposo settimanale sia in A/R e collocata nella fascia oraria 5.00-24.00; non potrà, quindi, essere seguita da un RFR. In tali casi non si applica quanto previsto al 3° capoverso del punto 1.11 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF.
w) In applicazione del 3° capoverso del punto 2.6 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, la Divisione Cargo programmerà la pausa di 30 minuti per la fruizione del pasto se il periodo di lavoro giornaliero interessi le fasce orarie 11.00-15.00 o 18.00-22.00, confermando in tal modo l’attuale disciplina.
Con contrattazione a livello di unità produttiva, nell’ambito della procedura negoziale di cui al successivo punto 2.8, per esigenze di produzione, potranno essere individuati tra le parti i servizi per i quali non è possibile la programmazione della pausa. In tal caso ai lavoratori interessati verrà riconosciuto un ticket per il pasto ed il compenso per assenza dalla residenza di cui al punto 2 dell’art. 77 (Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede), del CCNL Mobilità/Area AF sarà incrementato di un importo forfettario pari ad € 7,70.
Qualora in gestione, per effetto del ritardo del treno, non sia possibile effettuare la pausa programmata per la fruizione del pasto, la stessa potrà essere riprogrammata al termine del servizio purché intercetti le fasce orarie 11.00-15.00 o 18.00-22.00. Ove tale riprogrammazione comporti il superamento del limite massimo giornaliero della durata della prestazione lavorativa come originariamente programmata, si applicherà quanto previsto all’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF. La riprogrammazione della pausa per la fruizione del pasto non incide sulle regole relative al termine del servizio di cui al punto 2.7.D.6 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, che saranno riferite esclusivamente ai limiti di durata della prestazione giornaliera originariamente programmata.
Ove la riprogrammazione non sia possibile nei termini di cui al precedente capoverso, il lavoratore ha la facoltà di chiedere il riposizionamento della pausa all’interno della prestazione lavorativa. Ove non eserciti tale facoltà al lavoratore
verrà riconosciuto un ticket per il pasto e lo stesso compenso forfettario integrativo dell’assenza dalla residenza di cui al precedente 2° capoverso. Qualora il servizio programmato interessi entrambe le fasce orarie 11.00-15.00 e 18.00-22.00, la pausa per la fruizione del pasto è obbligatoria e garantita in una delle due fasce orarie, mentre per la seconda potrà applicarsi quanto previsto ai precedenti 3° e 4° capoverso.
x) La programmazione delle flessibilità definite nel presente punto 2.7.5 è finalizzata ad ottenere l’incremento di produttività necessario a conseguire l’efficientamento economico e organizzativo della Divisione Cargo in termini di costo del servizio per treno/km.
A tali fini, con cadenza bimestrale a partire dai dati consuntivati al mese di novembre 2016, saranno attivati tra le parti appositi tavoli di verifica nei quali la Divisione Cargo metterà a disposizione delle Segreterie Nazionali i dati consuntivati nel bimestre precedente relativamente all’andamento della produttività anche in rapporto agli esiti dei relativi confronti sindacali attivati sui tavoli territoriali, nonché una informativa complessiva sull’andamento economico-organizzativo della Divisione Cargo.
A giugno 2017, le parti svolgeranno a livello nazionale una verifica complessiva sulle nuove regole di utilizzazione del personale definite nel presente contratto anche in relazione agli esiti dei relativi confronti sindacali territoriali, valutandone gli effetti positivi e le eventuali criticità riscontrate, per assumere le ulteriori soluzioni eventualmente necessarie a favorire il miglioramento dell’efficienza economica ed organizzativa della Divisione Cargo.
2.7.6 Treni diagnostici
Le parti convengono di incontrarsi a livello aziendale entro dicembre 2016, per definire le tipologie di utilizzazione del personale mobile utilizzato alla condotta dei treni diagnostici di RFI spa, da individuare anche tenendo conto di quanto previsto nelle precedenti Sezioni specifiche del presente punto 2.7.
2.8 Procedura negoziale per la programmazione dei turni di servizio
2.8.1 La seguente procedura negoziale è disciplinata in attuazione del punto 2.9 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF. La programmazione dei turni dovrà assicurare il mantenimento dei volumi di produzione assegnati entro un range di +/- 10% rispetto a quanto definito nell’ambito della procedura stessa.
La procedura è articolata in:
a) una fase nazionale di Divisione, come di seguito specificato al successivo punto 2.8.2;
b) una successiva fase di contrattazione decentrata che, secondo le modalità descritte al successivo punto 2.8.3, si svolge presso le Unità Produttive individuate nell’accordo per il rinnovo delle RSU/RLS del 31 luglio 2015, come previsto all’art. 2 del presente contratto;
c) fasi informative di report con cadenza, di norma, quadrimestrale, da svolgere nelle rispettive sedi di cui alla precedente lettera b), secondo le modalità descritte al successivo punto 2.8.4.
2.8.2 Di norma entro 30 giorni dal rilascio delle nuove tracce orarie da parte del Gestore dell’infrastruttura, in precedenza all’attivazione della fase di contrattazione di cui al successivo punto 2.8.3, ogni Divisione fornisce alle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti i dati relativi a:
- le caratteristiche quantitative per tipologia di servizio, articolate per struttura
territoriale, della nuova offerta commerciale programmata, corredate da una informativa sulle eventuali innovazioni relative all’impiego del materiale rotabile;
- le consistenze numeriche di PDM e PDB, ovvero PDM e PPT per la DC, esistenti all’avvio della procedura negoziale, articolate per impianto;
- i report dei principali indicatori gestionali relativi all’ultimo semestre in atto contabilizzato ed articolati per impianto;
- la ripartizione dei volumi di produzione relativi all’offerta commerciale programmata ed articolata per impianto, espressi, rispettivamente, in ore di condotta (diurna e notturna) per i servizi del PDM, ed in ore di scorta (diurna e notturna) per il PDB, ovvero il PPT per la DC, nonché, per ognuno di questi, in treni x chilometro/giorno ed in ore di lavoro (diurno e notturno);
- la proiezione in termini di impegno complessivo di personale, rispettivamente PDM, PDB e, per la DC, PDM e PPT, articolati per impianto, derivante dai turni di servizio ipotizzati per effetto della proposta di ripartizione dei volumi di produzione di cui all’alinea precedente.
Nell’occasione, qualora le aziende lo richiedano per migliorare la produttività e la competitività complessiva delle stesse, potranno essere oggetto di contrattazione le flessibilità previste dall’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF e, in attuazione del medesimo, dal presente art. 13, e con i criteri definiti al precedente punto 2.1,
2.8.3 Di norma almeno 30 giorni prima, ovvero 20 per la DC, della data fissata per l’entrata in vigore dei nuovi turni di servizio, le parti attivano al livello aziendale competente e, rispettivamente, per i servizi del PDM e del PDB, ovvero del PDM e del PPT per la DC, la fase di contrattazione decentrata di cui alla lettera b) del precedente punto 2.8.1.
Nell’occasione, sono oggetto di informazione i grafici dei servizi elaborati dall’azienda per i quali non sia prevista l’adozione delle flessibilità normative espressamente rinviate a questa fase di negoziazione dal CCNL Mobilità/Area AF o dal presente contratto.
Nell’occasione, sono invece oggetto di contrattazione i servizi per i quali l’elaborazione aziendale proponga l’adozione delle flessibilità previste dall’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF e, in attuazione del medesimo, dal presente art. 13, e con i criteri definiti al precedente punto 2.7.1 e che non siano già state concordate nell’ambito della fase nazionale di Divisione di cui al precedente punto 2.8.2.
Nell’occasione le parti possono altresì concordare modifiche alle originarie proposte aziendali.
In caso di intesa fra le parti, la procedura ha termine ed alla data di attivazione entra in vigore la programmazione concordata, la quale - ove nel frattempo fosse attiva una programmazione provvisoria aziendale - entra comunque in vigore entro 20 giorni dalla data dell’intesa stessa, ovvero alla scadenza eventualmente convenuta fra le parti.
Qualora, invece, non sia stata raggiunta un’intesa tra le parti, ovvero tale intesa non sia stata raggiunta in tempo utile per l’attivazione della nuova programmazione, entra provvisoriamente in vigore la programmazione predisposta dall’azienda senza l’adozione delle flessibilità normative elencate nelle Sezioni specifiche del precedente punto 2.7, fatte salve quelle esigibili indicate per ciascuna fattispecie normativa nel presente articolo.
2.8.4 I turni saranno forniti al personale con cadenza mensile e conterranno la programmazione dei servizi, dei riposi e delle assenze, per i primi 2 mesi. Conterranno inoltre la programmazione dei soli riposi settimanali per il terzo mese definendone la collocazione e le tipologie di cui al primo alinea della lettera
a) dei precedenti punti 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4 ed al primo alinea della lettera b) del precedente punto 2.7.5.
I turni saranno forniti con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data di attivazione e mensilmente verrà fornito il report relativo al lavoro mensile effettuato.
Qualora le richieste di assenza siano afferenti il riposo settimanale potrà essere ridefinita la durata di quest’ultimo, fermo restando il rispetto della collocazione e della durata minima contrattualmente prevista.
In occasione delle VCO, la visibilità dei servizi programmati potrà essere inferiore a 60 giorni, ma saranno comunque mantenute la collocazione e la tipologia dei riposi settimanali.
In occasione del Cambio Orario di dicembre la visibilità della programmazione dei turni si ridurrà progressivamente fino ad essere inferiore a 30 giorni, mentre in occasione del Cambio Orario di giugno la visibilità della programmazione dei turni sarà di almeno 30 giorni e sarà comunque resa visibile la pianificazione dei riposi settimanali come descritto al precedente primo capoverso.
2.8.5 A livello di unità produttiva di ogni Divisione, ovvero, se richiesto, a livello nazionale, l’azienda procede, di norma con cadenza quadrimestrale, alla fase informativa di report di cui alla lettera c) del precedente punto 2.8.1.
Nell’occasione, vengono forniti alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti dati utili a poter verificare l’andamento, nel periodo considerato, dei principali indicatori gestionali, della programmazione dei turni di servizio, degli eventuali ulteriori elementi caratteristici dell’utilizzazione del personale.
2.9 Le parti, al fine di ottimizzare ed efficientare la gestione del personale mobile e superare alcune criticità determinate dall’attuale sistema di programmazione dei turni rispetto alla collocazione dei riposi settimanali, concordano di attivare entro il mese di gennaio 2017 uno specifico confronto a livello aziendale finalizzato anche all’eventuale introduzione di un nuovo sistema di programmazione di turni collettivi rotativi. In tale ambito saranno definiti tutti i connessi aspetti tecnici e normativi, ivi compresi quelli relativi a durata e aspetti logistici connessi ai servizi con RFR, affinché le soluzioni individuate divengano operative a partire dal cambio orario di giugno 2017.

Art. 15 Malattia e infortunio non sul lavoro
[…]
2. Per il lavoratore nei cui confronti venga riconosciuta in via definitiva una inidoneità totale o parziale a svolgere le mansioni precedentemente affidategli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità lavorativa del medesimo, anche in figure professionali diverse del medesimo livello professionale rispetto a quello di appartenenza, per le quali sussista la disponibilità di impiego dopo la destinazione degli eventuali inidonei per infortunio sul lavoro e malattia professionale.
3. Ove non sussista disponibilità di impiego in altra figura professionale, il lavoratore di cui al precedente punto 2 può essere utilizzato temporaneamente in una delle figure professionali del livello professionale inferiore per la quale sia riconosciuto idoneo, finché non sarà possibile utilizzarlo con cambio di figura professionale per la quale è idoneo nel livello professionale di appartenenza.
4. Il lavoratore riconosciuto temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni affidategli, può essere utilizzato in altra figura professionale del livello professionale di appartenenza o del livello inferiore per la quale conservi l’idoneità.
5. In tutti i casi previsti dai precedenti punti il lavoratore ha l’obbligo di conseguire le abilitazioni previste per la figura professionale di definitiva destinazione o di temporanea utilizzazione e/o di superare gli eventuali corsi di riqualificazione professionale, necessari per la sua proficua utilizzazione.
Il conseguimento delle predette abilitazioni e/o il superamento dei corsi di riqualificazione professionale deve realizzarsi entro il termine massimo di due anni.
[…]

Art. 18 Pasti aziendali
1. In attuazione del 2° capoverso del punto 6 dell’art. 48 del CCNL Mobilità/Area AF, le aziende, nei casi di cui al 2° capoverso del punto 1 dello stesso art. 48 e negli impianti sprovvisti di mensa aziendale o di servizi sostitutivi della stessa (locali convenzionati), erogheranno al personale che ne abbia titolo, un ticket per il pasto […]
2. In applicazione dell’ultimo capoverso del punto 1 dell’art. 48 del CCNL Mobilità/Area AF, al personale della manutenzione infrastrutture che, operando su prestazione unica giornaliera, sia chiamato a svolgere attività lavorativa notturna con contrazione del riposo tra le due prestazioni (diurna e notturna) fino a 8 ore, verrà riconosciuta la fruizione del pasto per entrambe le prestazioni (diurna e notturna).
3. Per il personale mobile restano confermate le norme sulla fruizione dei pasti definite al comma 2 dell’art. 13 (Orario di lavoro) del presente contratto.
Le aziende porranno attenzione alle situazioni in cui, per effetto di anormalità nella circolazione ferroviaria, si renda difficoltosa la fruizione del pasto nelle condizioni previste in programmazione, e ricercheranno possibili soluzioni in grado di mitigare il disagio per i lavoratori.

Art. 19 Tutela legale e copertura assicurativa
[…]
5. Il Gruppo FS Italiane garantisce, inoltre, con una specifica copertura assicurativa, l’assistenza legale diretta e indiretta per il personale rimasto vittima di aggressione, da parte di soggetti terzi, durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa, ovvero nel caso di interventi a salvaguardia di beni appartenenti alle Società del Gruppo. Tale copertura assicurativa viene attivata all’esito della procedura aziendale sull’ammissibilità della richiesta.