Tipologia: Accordo RLS
Data firma: 13 giugno 2007
Parti: UniCredit e Dircredito, Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Uilca-Uil, Ugl
Settori: Credito Assicurazioni, Unicredit
Fonte: unicredito.fisac.cgil.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 Premessa
Art. 2 Determinazione del numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 3 Regolamentazione dell’operatività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
  Art. 4 Formazione
Art. 5 Rimborso da parte della Banca delle spese sostenute dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 6 Varie
Allegato 1

Verbale di accordo Ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 19 del D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e degli Accordi Nazionali del 12 marzo 1997 e dei Protocolli ivi allegati

Il giorno 13 giugno 2007, in Verona UniCredit Banca d’Impresa spa (di seguito anche “Banca”) e le Segreterie degli Organi di Coordinamento RSA delle OO.SS.: Dircredito, Fabi, Falcri, Fiba (Cisl), Fisac (Cgil), Sinfub, Uilca (Uil), Ugl

Premesso che
- il 4° comma dell'art. 18 del D.Lgs. n. 626/94 rinvia alla contrattazione collettiva la definizione del numero, delle modalità di elezione o designazione, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (si seguito anche “RLS”);
- gli Accordi in data 12 marzo 1997 ed i relativi Protocolli, che qui si richiamano integralmente, hanno definito i criteri di computo del numero dei Rappresentanti, il numero dei permessi orari da riconoscere annualmente per l'espletamento delle funzioni, nonché il numero di giornate da destinare alla formazione degli stessi Rappresentanti;
- i medesimi Accordi rinviano alla sfera aziendale la definizione degli ambiti territoriali nei quali sono distribuiti i Rappresentanti, delle modalità di accesso ai luoghi di lavoro e di registrazione degli spostamenti da parte di tali soggetti nonché dei limiti in cui l’Azienda è tenuta a concorrere alle spese effettivamente sopportate e documentate, sostenute dai Rappresentanti per l'esercizio delle funzioni,
premesso altresì che
- il Regolamento per l’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza presentato dalle Organizzazioni Sindacali Aziendali è stato giudicato dall'Azienda congruo rispetto alle previsioni contenute negli Accordi Nazionali del 12 marzo 1997,
convengono quanto segue:

Art. 1 Premessa
La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 Determinazione del numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Il numero dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza viene individuato in 9 (nove) unità. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza saranno eletti nell’ambito delle singole Regioni Commerciali ovvero nell’ambito della Direzione Generale (compresa la provincia di Verona) come indicato nell’allegato 1.

Art. 3 Regolamentazione dell’operatività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Le richieste di permesso devono essere presentate dall’interessato, per iscritto, alla Direzione Aziendale con un preavviso, di norma, di 48 ore, salvo i casi di urgenza o emergenza.
L'accesso agli ambienti di lavoro da parte dei “RLS” avverrà previa comunicazione alla Direzione Aziendale e al Responsabile della Struttura di appartenenza.
Laddove, in caso di accesso, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ravvisassero la necessità di conferire con i lavoratori, lo faranno in modo tale da arrecare il minor pregiudizio al normale svolgimento dell'attività lavorativa.
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono tenuti ad annotare (di regola entro e non oltre due giorni dall'effettuazione) su un apposito registro elettronico, tutti gli accessi effettuati nell’ambito di un “Ufficio/Servizio” che si rendessero necessari per lo svolgimento delle loro funzioni.
Vengono assimilate alle suddette annotazioni nell’apposito registro anche le comunicazioni effettuate tramite fax e posta elettronica.

Art. 4 Formazione
UniCredit Banca d’Impresa, fermo restando quanto previsto dal CCNL vigente, darà corso nei confronti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza agli interventi formativi previsti dall'art. 8 degli Accordi del 12 marzo 1997 sulle materie ivi indicate (in sede di prima applicazione la formazione verrà erogata entro tre mesi dalla data dell’elezione).
Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 626/94 la Direzione di UniCredit Banca d’Impresa Spa, sentite anche le parti stipulanti, provvederà a convocare almeno una volta all'anno, e comunque in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, tutti i soggetti di cui al primo comma della predetta norma, ivi compresi ovviamente i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, anche allo scopo di valutare insieme tutti gli aspetti di carattere generale attinenti alla problematica della sicurezza e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori.

Art. 5 Rimborso da parte della Banca delle spese sostenute dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
UniCredit Banca d’Impresa concorre alle maggiori spese sostenute dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in occasione della fruizione delle 50 ore annue di permesso retribuito inerenti all’espletamento del mandato attraverso l’accesso ai luoghi di lavoro nelle seguenti misure:
- ferma restando la percezione del buono pasto, riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute ed opportunamente documentate, con utilizzo, di norma, dei mezzi pubblici, esclusi il taxi e l’aereo salvo specifica autorizzazione della Direzione Aziendale.
- in caso di utilizzo del treno, per distanze inferiori a 150 km, il rimborso avviene solo nei limiti del costo del biglietto di 2ª classe;
- in caso di comprovata assenza di collegamenti con mezzi pubblici o di obiettiva difficoltà nell’utilizzo degli stessi oltre che per particolari urgenze e/o emergenze, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può richiedere all’Azienda di essere autorizzato all'uso della propria autovettura; in tal caso l'Azienda riconosce il rimborso chilometrico nella misura di Euro 0,25 e rimborsa eventuali pedaggi autostradali dietro presentazione dei relativi giustificativi;
- in caso di necessità di pernottamento, da concordarsi preventivamente con l’Azienda, sono utilizzate le convenzioni alberghiere stipulate dalla medesima;
- in caso di necessità di pernottamento o permanenza fuori dalla piazza di lavoro (o residenza) superiori a 10 ore, da concordarsi preventivamente con l’Azienda, è previsto il rimborso a piè di lista sino ad un massimo di Euro 20,00 a titolo di contributo pasto giornaliero.
Quanto sopra viene applicato anche in occasione della riunione annuale di cui all’art. 11 comma 1 D.Lgs. 626/94, nonché per eventuali ulteriori riunioni convocate su iniziativa dell’azienda in applicazione del citato articolo e, limitatamente alle lett. b), c), d) e i) dell’articolo 19 D.Lgs 626/94; viene infine applicato nel caso di partecipazione ad interventi formativi previsti dall’ art. 8 degli Accordi 12 marzo 1997.
Le trasferte effettuate dai Rappresentanti dei Lavoratori per La sicurezza inerenti l’esercizio delle funzioni e delle facoltà sopra riportate, sono escluse dal computo per il riconoscimento del trattamento di diaria.
Dichiarazione Aziendale
Da parte aziendale viene dichiarato che sarà valutato positivamente il riconoscimento del pernottamento nei termini di cui al presente articolo in caso di assenze al titolo di permesso “RLS” per intere giornate consecutive.

Art. 6 Varie
L’Azienda fornirà ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza gli strumenti necessari per l'espletamento delle relative funzioni, in particolare quelli previsti dall'art. 5, 2° comma degli Accordi 12 marzo 1997.
L’attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza deve espletarsi in osservanza delle previsioni di legge e delle disposizioni aziendali.
Per ogni altro aspetto qui non disciplinato relativo alla materia del presente accordo, si darà applicazione al D.Lgs. 19.9.1994 n. 626 e successive modificazioni, nonché agli accordi nazionali in materia sottoscritti dalle OO.SS.
Entro un anno dalla data di sottoscrizione, le Parti si incontreranno per una verifica dei termini del presente Accordo, anche sulla scorta delle prime esperienze maturate.

All.to 1 UniCredit Banca d’Impresa

Articolazioni Territoriali UniCredit Banca d’Impresa

N. RLS

Direzione Generale e Provincia di Verona

1

Regione Commerciale Lombardia

1

Regione Commerciale Ovest

1

Regione Commerciale Triveneto Occidentale

1

Regione Commerciale Triveneto Orientale

1

Regione Commerciale Centro Nord

2

Regione Commerciale Centro Sud

2

Totale

9