Tipologia: Accordo RLS
Data firma: 25 marzo 2010
Parti: Unicredit Credit Management Bank e RSA, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl-Credito, Uilca, Dircredito
Settori: Credito Assicurazioni, Unicredit
Fonte: unicredito.fisac.cgil.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1
Art. 2 Determinazione del numero dei RLS
Art. 3 Regolamentazione dell'operatività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 4 Formazione
Art. 5 Rimborso da parte dell'Azienda delle spese sostenute dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 6
Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) presso Unicredit Credit Management Bank
Premessa
  Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Allegato

Verbale di accordo ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 50 del DLgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 degli Accordi Nazionali del 12 marzo 1997 e dei Protocolli ivi allegati

Il giorno 25 marzo 2010, in Verona, Unicredit Credit Management Bank […] e la Delegazione Sindacale Aziendale composta dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali, Organi di Coordinamento e dalla Delegazioni Sindacali delle Organizzazioni Sindacali Fabi […], Fiba/Cisl […], Fisac/Cgil […], Ugl-Credito […], Uilca […], Dircredito […]

Premesso che
- 5° comma dell'art 47 del D.LGS n. 81/2008 rinvia alla contrattazione collettiva la definizione del numero, delle modalità di elezione o designazione, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- gli Accordi Nazionali per il settore Credito in data 12 marzo 1997 ed i relativi Protocolli hanno definito i criteri di computo del numero dei Rappresentanti, il numero dei permessi orari da riconoscere annualmente per l'espletamento delle funzioni, nonché il numero di giornate da destinare alla formazione degli stessi Rappresentanti;
- i medesimi Accordi rinviano alla sfera aziendale la definizione degli ambiti territoriali nei quali sono distribuiti i Rappresentanti, delle modalità di accesso ai luoghi di lavoro e di registrazione degli spostamenti da parte di tali soggetti nonché dei limiti in cui l'Azienda è tenuta a concorrere alle spese effettivamente sopportate e documentate, sostenute dai Rappresentanti per l'esercizio delle funzioni,
premesso altresì che
- il Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza presentato dalle Organizzazioni Sindacali Aziendali è stato giudicato dall'Azienda congruo rispetto alle previsioni contenute negli Accordi Nazionali del 12 marzo 1997,
convengono quanto segue:

Art. 1
La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 2 Determinazione del numero dei RLS
Il numero dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza viene individuato in 4 (Quattro) unità, la cui sede di lavoro è: 1 (uno) presso l'unità produttiva di Verona, 1 (uno) presso l'unità produttiva Roma, 1 (uno) presso l'unità produttiva Palermo e 1 (uno) presso l'unità produttiva Napoli.

Art. 3 Regolamentazione dell'operatività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Le richieste di permesso devono essere presentate dall'interessato, per iscritto, alla Direzione del Personale con un preavviso, di norma, di 48 ore.
L'accesso agli ambienti di lavoro da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza avverrà previa comunicazione - anche telefonica - alla Direzione Aziendale e potrà anche essere effettuato in presenza del Responsabile del servizio di Protezione e Prevenzione stesso o di persona da lui delegata. Laddove, in caso di accesso, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ravvisassero la necessità di conferire con i lavoratori, lo faranno in modo tale da arrecare il minor pregiudizio al normale svolgimento dell'attività lavorativa.
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono tenuti ad annotare (di regola entro e non oltre due giorni dall'effettuazione) su un apposito registro, conservato presso la Direzione Aziendale, tutti gli accessi effettuati in relazione allo svolgimento delle loro funzioni.
(Vengono assimilate alle suddette annotazioni nell'apposito registro anche le comunicazioni effettuate tramite fax e posta elettronica).

Art. 4 Formazione
L'Azienda, fermo restando quanto previsto dal CCNL vigente, darà corso, nei confronti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, agli interventi formativi previsti dall'art. 8 degli Accordi Nazionali per il settore del Credito siglati il 12 marzo 1997 sulle materie ivi indicate (in sede di prima applicazione la formazione verrà erogata entro sei mesi dalla data dell'elezione).
Ai sensi dell'art. 35 D.LGS 81/2008 la Direzione di UniCredit Credit Management Bank sentite anche le parti stipulanti, provvedere a convocare almeno una volta all'anno, e comunque in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, tutti i soggetti di cui al primo comma della predetta norma, ivi compresi ovviamente i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, anche allo scopo di valutare insieme tutti gli aspetti di carattere generale

Art. 5 Rimborso da parte dell'Azienda delle spese sostenute dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
L'azienda concorre alle maggiori spese sostenute dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in occasione della fruizione delle 50 ore di permesso che sono inerenti all'espletamento del mandato attraverso l'accesso ai luoghi di lavoro nelle seguenti misure:
- ferma restando la percezione del buono pasto, rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute ed opportunamente documentate, con esclusivo utilizzo di mezzi pubblici
- si precisa che, in caso di utilizzo per il viaggio del treno, per percorrenze non superiori ai 150 Km, il rimborso avviene solo nei limiti del costo del biglietto di 2^ classe;
- tra i mezzi pubblici utilizzabili non sono ricompresi il taxi e l'aereo;
- in caso di comprovata assenza di collegamenti con mezzi pubblici o di obiettiva difficoltà nell'utilizzo degli stessi, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza possono richiedere all'Azienda di essere autorizzati all'uso della propria autovettura; in tal caso l'Azienda riconosce il rimborso chilometrico nella misura di Euro 0,25 e rimborsa eventuali pedaggi autostradali dietro presentazione dei relativi giustificativi;
- in caso di necessità di pernottamento, da concordarsi preventivamente con l'Azienda, sono utilizzate le convenzioni alberghiere stipulate dalla medesima;
- in caso di necessità di pernottamento o permanenza fuori dalla piazza di lavoro (o residenza) superiori a 10 ore, da concordarsi preventivamente con l'Azienda, è previsto il rimborso a pie di lista sino ad un massimo di Euro 20,00 a titolo di contributo pasto giornaliero.
Quanto sopra viene applicato anche in occasione della riunione annuale di cui all'art, art. 35 D.LGS 81/2008, nonché per eventuali ulteriori riunioni convocate su iniziativa dell'azienda in applicazione del citato articolo e, limitatamente alle lett. b), e), d) e i) dell'art. 50 D.LGS 81/2008; viene infine applicato nel caso di partecipazione ad interventi formativi previsti dall' art. 8 degli Accordi Nazionali per il settore del Credito siglati il 12 marzo 1997.
Le trasferte effettuate dai Rappresentanti dei Lavoratori per La sicurezza inerenti l'esercizio delle funzioni e delle facoltà sopra riportate, sono escluse dal computo per il riconoscimento del trattamento di diaria.
Dichiarazione Aziendale
Da parte aziendale viene dichiarato che sarà valutato positivamente il riconoscimento del pernottamento nei termini di cui al presente articolo in caso di assenze a titolo di permesso RLS per intere giornate consecutive.

Art. 6
L'Azienda fornirà ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza gli strumenti necessari per l'espletamento delle relative funzioni, in particolare quelli previsti dall'art. 5, 2° comma degli Accordi Nazionali per il settore del Credito in data 12 marzo 1997.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 degli Accordi Nazionali di cui sopra, agli RLS sono attribuiti anche i compiti dell'art. 9 St. Lav.
L'attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza deve espletarsi in osservanza delle previsioni di legge e delle disposizioni aziendali attuative della Legge 675/96.
Per ogni altro aspetto qui non disciplinato relativo alla materia del presente accordo, si darà applicazione al D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modificazioni nonché agli accordi nazionali in materia sottoscritti dalle OO.SS.
Entro un anno dalla data di sottoscrizione, le Parti si incontreranno per una verifica dei termini del presente Accordo, anche sulla scorta delle prime esperienze maturate.

Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) presso Unicredit Credit Management Bank
Premessa

In ottemperanza a quanto disposto dal D.LGS n. 81 del 09/04/2008 e con riferimento all'accordo Nazionale di settore del 12 marzo 1997, si redige il presente regolamento per l'elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) presso UniCredit Credit Management Bank.

Art. 1
Sono elettori tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori UniCredit Credit Management Bank (di seguito UCCM Bank) assunti a tempo determinato e indeterminato e i lavoratori somministrati, in servizio alla data di indizione delle elezioni sulla base degli elenchi forniti dall'azienda stessa.

Art. 2
Presso la direzione di UCCM Bank sarà istituito un Comitato Elettorale che indice le elezioni con sua apposita comunicazione.
Tale Comitato Elettorale potrà essere costituito da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS. regolarmente costituite in Azienda al momento dell'indizione della consultazione.
Il Comitato Elettorale - che dovrà essere nominato almeno due settimane prima della data delle elezioni - provvedere a tutte le operazioni necessarie alle votazioni, tra cui necessariamente:
1. certificazione della base dati dei votanti;
2. verifica delle candidature;
3. apertura del seggio;
4. scrutinio;
5. chiusura del seggio, pubblicazione e stampa dei risultati di voto.
Le operazioni di voto e di scrutinio avverranno attraverso l'utilizzo del portale aziendale UP durante il normale orario di lavoro.

Art. 3
Per consentire la votazione online - che avverrà tenendo conto delle caratteristiche tecniche di cui al documento in allegato - sarà reso disponibile sul portale aziendale un apposito spazio denominato Elezione del RLS D.LGS 81 del 2008 contenente:
6. le norme generali per la votazione;
7. l'indicazione del Comitato elettorale;
8. l'elenco delle Candidature;
9. la scheda elettorale:
10. i risultati del voto (da pubblicare dopo l'approvazione da parte del comitato elettorale).
Tutti i potenziali votanti definiti secondo quanto riportato all'articolo 1 avranno visibilità immediata dei punti 1, 2, 3 e, una volta verificate le candidature, del punto 4.
Nel giorno stabilito per le votazioni sarà reso disponibile l'operatività del punto 5 sino alla chiusura del seggio da parte del Comitato Elettorale.
I risultati del voto saranno visibili solo quando il Comitato avrà elettronicamente firmato per presa visione e conferma dell'esito delle votazioni.

Art. 4
La data della consultazione è fissata di comune accordo fra le OO.SS. e la Direzione Aziendale.
L'avviso di convocazione, tramite apposita circolare o con l'utilizzo degli strumenti informatici a disposizione, sarà pubblicato in evidenza sul portale aziendale almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Non è previsto il voto per corrispondenza cartacea.

Art. 5
Le candidature saranno presentate al Comitato Elettorale dagli Organi di Coordinamento (dalle RSA per le OO.SS. che non hanno l'organo di coordinamento) regolarmente costituiti in Azienda ed i candidati potranno, di norma, essere dirigenti delle stesse strutture.
Le candidature dovranno pervenire almeno 15 gg. prima delle elezioni ed essere pubblicate nell'apposita sezione del portale UP aziendale almeno 5 gg. Lavorativi prima delle elezioni stesse.
Sarà cura del Comitato Elettorale comunicare i nominativi dei candidati all'amministratore di sistema di UP per il loro inserimento nella base dati.

Art. 6
Le elezioni saranno valide qualsiasi sia la percentuale dei votanti.

Art. 7
Le votazioni dovranno essere effettuate nel modo seguente:
a. nel giorno stabilito sarà possibile agli aventi diritto votare esclusivamente attraverso il portale aziendale;
b. la votazione avverrà a scrutinio segreto: ogni lavoratore accederà nello spazio presente nel portale aziendale nel quale sarà possibile esprimere il proprio voto;
c. per poter esprimere le proprie preferenze il votante dovrà confermare la sua scelta inserendo in procedura la password utilizzata per accedere al portale aziendale;
d. il votante potrà esprimere le proprie preferenze, fino ad un massimo di due, con la scelta dei nominativi dei candidati;
e. il sistema procederà a prendere nota dell'avvenuta votazione: una volta regolarmente espresso, il voto non sarà più disponibile;
f. l'eventuale errore di voto non potrà essere corretto;
g. sarà possibile votare scheda bianca

Art. 8
Il Comitato Elettorale provvedere allo scrutinio che sarà anch'esso in via elettronica, verificando in relazione alle risultanze fornite dal sistema:
- numero dei votanti ammessi alle operazioni di voto;
- il numero dei votanti effettivi;
- numero delle schede scrutinate elettronicamente (quadratura);
- numero delle preferenze espresse (quadratura);
- numero delle schede bianche (quadratura) firmando elettronicamente l'apposito verbale che la procedura metterà a disposizione (testo).
Solo una volta che si è provveduto alla chiusura del seggio il sistema procederà alla pubblicazione dei risultati dello scrutinio.
Risulteranno eletti, presso le sedi definite dall'art. 2 del Verbale di Accordo, i 4 (quattro) lavoratori/lavoratrici, che abbiano conseguito il maggior numero di voti.
La base dati dovrà essere conservata per almeno 3 mesi presso la Direzione Aziendale.

Art. 9
Le elezioni per il quadriennio successivo dovranno essere indette almeno 60 gg. prima della scadenza del presente quadriennio.

Art. 10
I RLS durano in carica 4 anni; dopo tale momento essi, qualora non siano già stati eletti i nuovi rappresentanti per il successivo quadriennio, manterranno le loro prerogative fino alle nuove elezioni.

Art. 11
Nel caso in cui durante il quadriennio il RLS venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, le OO.SS. firmatarie del presente regolamento potranno provvedere, d'accordo fra di loro, a nominare un sostituto che resterà in carica per il residuo di tempo mancante alla naturale scadenza dell'incarico.

Art. 12
Per ogni altro aspetto qui non disciplinato relativo alla materia del presente accordo, si darà applicazione al D.LGS n. 81 del 09/04/2008 e successive modificazioni nonché agli accordi nazionali in materia sottoscritti dalle OO.SS.

Allegato
Al fine di assicurare la segretezza del voto saranno creati due database denominati Anagrafica votanti ed Urna.
Una volta accertato lo status di votante un apposito flag indicherà sul db Anagrafica votanti l'autorizzazione al voto (idoneo al voto).
Appena l'utente avrà espresso il proprio voto, il flag si modificherà in espresso voto, situazione che non consentirà la visualizzazione della scheda e che proporrà il messaggio Hai già espresso il tuo voto.
Contemporaneamente l'esito del voto sarà registrato sul secondo db che non sarà logicamente legato al primo ma servirà esclusivamente da urna.
In nessun caso sarà possibile legare l'informazione del votante con il votato.