Tipologia: Accordo Relazioni industriali
Data firma: 29 dicembre 2007
Validità: 31.12.2010
Parti: UniCredit e Dircredito-FD, Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Silcea, Sinfub, Ugl-Credito, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, UniCredit
Fonte: unicredito.fisac.cgil.it

Sommario:

  Premessa
1) Composizione delle delegazioni sindacali a livello di gruppo
2) Distacchi per piano di integrazione Unicredit/Capitalia
3) Assemblee Cross
  4) Coordinamenti territoriali ed RLS
5) Commissione bilaterale per la formazione finanziata dai fondi paritetici interprofessionali
Allegato Accordo 1° dicembre 2005

Verbale di Accordo sulle Relazioni Sindacali del Gruppo UniCredit

Il giorno 29 dicembre 2007, in Milano, UniCredit, e la Delegazione Sindacale di Gruppo di Dircredito-FD, Fabi, Falcri, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Silcea, Sinfub, Ugl Credito e Uilca […]

Premesso che
l'Accordo Nazionale del 13 dicembre 2003 ha definito il sistema delle agibilità sindacali nel settore, con l'obiettivo del pieno ritorno alle regole, adeguando i precedenti accordi in materia allo sviluppo strutturale/organizzativo che ha interessato il sistema bancario;
in data 1° dicembre 2005 è stato firmato l'Accordo di Gruppo (in allegato facente parte integrante del presente verbale) nel quale, in relazione alla complessità dei processi di cui al Piano Industriale UniCredit 2004/2007 e di integrazione con HVB, nonché alle specificità correlate ai processi di specializzazione realizzati nel Gruppo (ed Progetto S3), è stata definito in via sperimentale un modello condiviso di relazioni industriali nel Gruppo;
con il 1° ottobre 2007 si è proceduto alla fusione per incorporazione di Capitalia in UniCredit, primo atto del percorso di integrazione del nuovo Gruppo;
dalla predetta data ogni previsione/prassi di qualsiasi natura esistente presso le aziende del perimetro Capitalia in materia di relazioni ed agibilità sindacali è venuta meno ed è sostituita da quelle già in essere in UniCredit;
il nuovo Gruppo UniCredit presenta ora specificità rispetto agli altri competitors del settore nazionale in relazione alla complessità del processo-di integrazione in corso;
tutto quanto sopra premesso e considerato le Parti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, si danno atto dell'opportunità di sostenere le diverse fasi di realizzazione del processo di integrazione con un adeguato livello di relazioni industriali e convengono di:
- prorogare sino al 31 dicembre 2010 il modello di relazioni industriali di cui all'Accordo UniCredit del 1° dicembre 2005;
- integrare transitoriamente quanto disposto dal predetto Accordo con le seguenti previsioni:

1) Composizione delle delegazioni sindacali a livello di gruppo
In considerazione della complessità gestionale del Piano di integrazione UniCredit/Capitalia, la Delegazione di Gruppo per ciascuna Organizzazione Sindacale viene sino al 31.12.2010 così definita: 8 componenti, affiancati da un esponente della Segreteria Nazionale.
All'interno della Delegazione di Gruppo la Segreteria Nazionale di ciascuna Organizzazione Sindacale segnala il Referente di Gruppo.
Norma Transitoria
In riferimento alla prima fase realizzativa del Piano di integrazione UniCredit/Capitalia (sino al 30 giugno 2009), l'azienda dichiara la propria disponibilità a che nel caso degli incontri con i Referenti questi possano farsi affiancare da un ulteriore componente la Delegazione di Gruppo.

3) Assemblee Cross
Le Parti convengono sin da ora di incontrarsi nel corso del secondo semestre del 2008 per valutare le eventuali modifiche da apportare all'Accordo di Gruppo del 1° dicembre 2005 in tema di ed. Assemblee cross per i temi trasversali alle banche di segmento.

4) Coordinamenti territoriali ed RLS
Le Parti convengono sin da ora di incontrarsi nel corso del secondo semestre del 2008 per valutare le eventuali modifiche da apportare all'Accordo di Gruppo del 1° dicembre 2005 in tema di Coordinamenti Territoriali delle Direzioni Regionali/Commerciali. Eventuali modifiche alle normative di cui al citato Accordo di Gruppo avranno effetto non prima del 1° gennaio 2009.
Nell'ambito delle procedure sindacali concernenti aziende nel cui ambito operino i Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza (RLS), le Parti valuteranno gli effetti dell'integrazione in corso.
Norma transitoria
In relazione agli RLS della ex Capitalia Holding, la cui scadenza - per effetto del Protocollo 3 agosto 2007 - è prevista per il 1 dicembre 2007, le parti convengono di procrastinare la scadenza in parola sino al 31 marzo 2008