Categoria: 2014
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Tipologia: Contratto integrativo
Data firma: 21 ottobre 2014
Parti: Dirigente scolastico e OO.SS.
Settori: P.A., Scuola, ITT Sangallo Terni
Fonte: ittterni.gov.it

Sommario:

  Accordo integrativo d’istituto per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 1 - Il rappresentante per la sicurezza (RLS)
Art. 2 - Permessi retribuiti orari
Art. 3 - Designazione delle rappresentate per la sicurezza
Art. 4 - Attribuzioni del RLS
Art. 5 - Formazione del RLS
Art. 6 - Riunioni periodiche
Art. 7 - Strumenti per l’espletamento delle funzioni
Contrattazione integrativa per l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata
Art. 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione - ed interpretazione autentica
Art. 3 - Soggetti tutelati
  Art. 4 - Obbligo del Dirigente Scolastico in materia di sicurezza
Art. 5 - Il servizio di prevenzione e protezione
Art. 6 - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Art. 7 - Documento di valutazione dei rischi
Art. 8 - Sorveglianza sanitaria
Art. 9 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi
Art. 10 - Rapporti con gli enti locali
Art. 11 - Attività di formazione e informazione
Art. 12 - Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari
Art. 13 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 14 - Controversie
Contrattazione integrativa contingente minimo Ata in caso di sciopero

Accordo integrativo d’istituto per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
-vista la legge [dlgs] 81/08 (testo Unico) e decreto lgs. n. 106/09 le parti convengono e stipulano quanto segue:
Sono parti del presente contratto integrativo d'istituto:
- per la parte pubblica il Dirigente Scolastico;
- per la parte privata la delegazione delle OO.SS. firmatarie del CCNL.

Art. 1 - Il rappresentante per la sicurezza (RLS)
Viene designato, un Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, d'ora in avanti chiamato RLS.

Art. 2 - Permessi retribuiti orari
Per l'espletamento delle attività previste dalla legge [dlgs] 81/08 (testo Unico) e decreto lgs n. 106/09, oltre ai permessi per i compiti delle RSU, 1 RLS utilizza ulteriori n. 40 ore annue di appositi permessi retribuiti, per l'espletamento dei seguenti ulteriori adempimenti:
- consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione e programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nei luoghi di lavoro;
- consultazione circa la designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
- consultazione circa l'organizzazione della formazione del personale.
- formulazione delle osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipazione alla riunione periodica di cui alla legge [dlgs] 81/08 (testo Unico).
- Partecipazione a corsi di aggiornamento autorizzati.

Art. 3 - Designazione delle rappresentate per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza viene designato all’interno delle RSU o eletto dai lavoratori all’interno dell’Istituto, qualora non venga individuato all’interno delle RSU.
l'RSL resta in carica, di norma, per un triennio;
nel caso di dimissioni l'RSL continua ad esercitare le proprie funzioni sino all’individuazione di un nuovo rappresentante e comunque non oltre 60 gg.

Art. 4 - Attribuzioni del RLS
Ai sensi della legge [dlgs] 81/08 (testo Unico) e decreto lgs. 106/09 le parti concordano quanto di seguito specificato:
a) Accesso ai luoghi di lavoro
Il RLS previa comunicazione al Dirigente Scolastico, ha accesso ai locali dell'Istituto, anche durante le ore di lavoro salvaguardando, per quanto possibile, le attività didattiche.
Tali visite possono svolgersi congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi designato.
b) Modalità di consultazione
In tutte le ipotesi in cui la legge [dlgs] 81/08 (testo Unico) e decreto lgs. 106/09 prevede l'obbligo del datore di lavoro (Dirigente Scolastico) di consultare il RLS, tale consultazione dovrà essere tempestiva;
In occasione della consultazione, il RLS formula proposte e opinioni sulle tematiche oggetto della consultazione.
La consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti dell’Istituto, sono riportate le osservazioni e le proposte del RLS.
Il verbale, così redatto, è firmato dalle parti e copia conforme è immediatamente rilasciata al RLS, nonché ai soggetti di cui all’art. 9, punto 3 lett. b) del CCNL (RSU e Rappresentanti delle OO.SS. firmatarie).
Il RLS è comunque consultato preventivamente sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sulla valutazione del piano dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Istituzione scolastica; è, altresì, consultato in merito all'organizzazione dei corsi di formazione del personale docente e Ata.
Il Dirigente Scolastico prende provvedimenti afferenti la sicurezza in piena autonomia e relativa responsabilità, ma deve motivare le scelte, atti e comportamenti difformi dalle proposte dell’RLS.
c) Informazione e documentazione
Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione di cui alla legge [dlgs] 81/08 (testo Unico) e decreto lgs. 106/09. Ha inoltre diritto di consultare, anche estraendone copia, il "documento di valutazione dei rischi" di cui la legge [dlgs] 81/08 (testo Unico), custodito presso l’Istituzione scolastica.
Inoltre il Dirigente Scolastico, a richiesta, fornirà alle RSU, al RLS nonché ai soggetti rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL, anche previa estrazione di copia di eventuali documenti, tutte le informazioni afferenti direttamente o indirettamente la sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese quelle relative all’igiene e alla salute dei lavoratori e dei discenti.

Art. 5 - Formazione del RLS
Il RLS ha diritto alla formazione prevista la legge [dlgs] 81/08 (testo Unico) e decreto lgs. 106/09. Gli oneri economici di tale formazione sono a carico dell’Amministrazione e il RLS potrà usufruire, durante il periodo di formazione di permessi retribuiti già previsti per la sua attività.
Il programma base di formazione e le modalità di svolgimento dei corsi sono previste nella normativa vigente.
È compito del Dirigente Scolastico promuovere aggiornamenti, anche alla luce di innovazioni che abbiano rilevanza sulla materia della sicurezza del lavoro.

Art. 6 - Riunioni periodiche
Ai sensi della legge [dlgs] 81/08 (testo Unico) e decreto lgs. n. 106/09 le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono convocate con almeno 5 giorni di anticipo e con ordine del giorno specifico.
Il RLS, sempre entro 5 gg. prima della riunione, deve essere messo in condizioni di potervi partecipare effettivamente e proficuamente.
All'uopo viene informato preventivamente, anche con la consegna di atti e documenti, delle materie poste all'ordine del giorno.
Della riunione viene redatto verbale.
Il RLS, ove si presenti una situazione di rischio o di variazione delle condizioni di sicurezza, può chiedere che venga immediatamente convocata la riunione.

Art. 7 - Strumenti per l’espletamento delle funzioni
Il RLS è autorizzato ad accedere all'interno dell'Istituto ed utilizzare il locale messo a disposizione della RSU o altro idoneo ed equivalente.
Egli può utilizzare la linea telefonica per le incombenze di cui alla legge [dlgs] 81/08 (testo Unico) e decreto lgs. n. 106/09, nonché il materiale di segreteria all'uopo messo a disposizione dal Dirigente Scolastico che provvede, previa richiesta, a fornire il RLS di pubblicazioni specifiche in materia di sicurezza del lavoro, una postazione informatica (PC; stampante).

Contrattazione integrativa per l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto integrativo è sottoscritto tra il Dirigente Scolastico, e le Organizzazioni Sindacali, sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del CCNL 2006- 2009.
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente contratto integrativo s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili.
3. Il presente contratto integrativo conserva validità fino alla sottoscrizione del successivo accordo.
4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
5. Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia della normativa vigente, in particolar modo dal D.Lgs. 81/2008 (Testo unico) e normativa seguente. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.

Art. 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione - ed interpretazione autentica
1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, le parti di cui al precedente art. 1, s'incontrano entro 15 giorni dalla richiesta presso l’Ufficio competente.
2. Allo scopo di cui al precedente punto 1), la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.

Art. 3 - Soggetti tutelati
1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato.
2. Ad essi sono equiparati gli allievi delle istituzioni nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fomite di video terminali.
3. Sono, altresì, da ricomprendere anche gli studenti presenti a scuola in orario extracurriculare per iniziative complementari ivi realizzate.
4. Gli alunni non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica.

Art. 4 - Obbligo del Dirigente Scolastico in materia di sicurezza
1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
- adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, video terminali, ecc.;
- valutazione dei rischi esistenti;
- elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;
- designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
- pubblicazione e informazione;
- attuazione di interventi di formazione rivolti a favore degli allievi e del personale scolastico, da organizzare compatibilmente con ogni altra attività.

Art. 5 - Il servizio di prevenzione e protezione
1. Per ogni sede scolastica il Dirigente in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti secondo le dimensioni della scuola.
2. I lavoratori designati (docenti o ATA) devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire il pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 6 - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
1. Il Dirigente Scolastico in assenza di personale interno disponibile, assegna f incarico a un RSPP esterno secondo la procedura prevista dalla normativa.

Art. 7 - Documento di valutazione dei rischi
1. Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal responsabile il servizio di prevenzione e protezione dei rischi in sintonia con il Dirigente scolastico, il quale può avvalersi della collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti alla
fornitura dell'edificio o di enti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori, verrà consultato il RLS, secondo quanto previsto dalla normativa.

Art. 8 - Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria.
2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute (Testo Unico) oppure fuso sistematico e continuativo di video terminali, per almeno 4 ore al giorno, dedotte le interruzioni e per l'intera settimana lavorativa.
3. L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria è concordata con l'ASL o altra struttura pubblica in base a convenzione tipo definita dall'autorità scolastica competente del territorio.

Art. 9 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi
1. Il Dirigente Scolastico direttamente, o tramite responsabile del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno ima volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dai rischi, alla quale partecipano: lo stesso dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede; il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; il medico competente, ove previsto; i componenti la commissione per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione, il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti: il documento sulla sicurezza; l'idoneità dei mezzi di protezione individuale; i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere sostanzialmente consultivo.
4. Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale, che deve essere redatto alla fine di ogni riunione.

Art. 10 - Rapporti con gli enti locali
L Per gli interventi di tipo strutturale deve essere rivolta all'ente locale richiesta formale di adempimento.
2. In caso di pericolo grave ed imminente, il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza, dei quali va informato tempestivamente l'ente locale.

Art. 11 - Attività di formazione e informazione
1. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di formazione e informazione nei confronti dei dipendenti, e, ove necessario, degli alunni.

Art. 12 - Prevenzione incendi e protezione contro rischi particolari
1. Si applica la normativa prevista dal Testo Unico.

Art. 13 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Si fa riferimento a quanto previsto nell’ accordo integrativo d'istituto per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 14 - Controversie
In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, si fa riferimento a quanto contemplato in proposito dal Testo Unico. È fatta salva la via giurisdizionale.