Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 19 settembre 2000
Validità: 01.10.2000 - 30.09.2003
Parti: JCPC, Italy e Cisl/Uil
Settori: Forze armate USA
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 5 - Permessi sindacali.
Art. 17 - Trasferte.
Art. 23 - Malattia e infortunio.
Art. 25 - Sicurezza e igiene dell'ambiente di lavoro.
1. Attribuzioni del datore di lavoro.

2. Attribuzioni dei lavoratori.
3. Attribuzioni per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Allegato all'art. 25. - Esempi di possibili centri d'interesse per la Commissione mista per la sicurezza (art. 25, comma 3).
Art. 28 - Norme di condotta.
Art. 29 - Attività esterne.
Art. 30 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 33 - Reclami e ricorsi.
 Art. 36 - Elementi della retribuzione.
Art. 41 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 44 - Assegni 'ad personam'.
Art. 50 - Indennità di trasporto.
Art. 54 - Addetti ai servizi antincendi - Maggiorazioni retributive.
Art. 57 - Riduzione di personale.
Art. 64 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 67 - Modifiche e durata delle condizioni d'impiego.
Allegato 6 - Tabella degli esempi di infrazioni
Allegato 8
• Indennità Forze Armate USA in vigore dal 1 ottobre 2000.
• Indennità Forze Armate USA in vigore dal 1 ottobre 2001.

Accordo tra JCPC, Italy e Cisl/Uil

Napoli, 19 settembre 2000

Art. 23 - Malattia e infortunio.
[…]
8. In caso di malattia infettiva, la riammissione al lavoro può essere subordinata a presentazione di certificato medico di guarigione. Nel caso di malattia infettiva per la quale le normative USA per la riammissione in servizio siano più restrittive di quelle italiane, il dipendente verrà posto in congedo amministrativo retribuito fin quando sarà consentita la ripresa dell'attività lavorativa.

Art. 25 - Sicurezza e igiene dell'ambiente di lavoro.
1. Attribuzioni del datore di lavoro.
Il datore di lavoro è responsabile per l'attuazione di tutti quei provvedimenti necessari ad assicurare per i dipendenti condizioni di lavoro igieniche e sicure. Principalmente ciò consisterà nel:
a) sviluppare una mappatura dei rischi.
b) informare i dipendenti sulla valutazione generale dei rischi e sulla specifica valutazione dei rischi inerenti alle rispettive mansioni e specifici luoghi di lavoro;
c) organizzare i sistemi di prevenzione e protezione designando il responsabile di tali sistemi e mettendo a disposizione il personale occorrente, informando il personale circa i metodi di del programma di prevenzione e igiene nell'ambiente di lavoro;
d) mettere a disposizione del personale tutti i mezzi di protezione incluso apposito vestiario protettivo, ecc., addestrando ciascun dipendente sulla prevenzione e la protezione contro gli incendi, i piani di evacuazione e il pronto soccorso;
e) provvedere alla formazione e informazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), e altre persone responsabili per la sicurezza e l'igiene allo scopo di assicurarne la competenza per lo svolgimento dei rispettivi incarichi;
f) incaricare un medico competente per effettuare i controlli di idoneità antecedenti le assunzioni, medicina del lavoro e, ove richiesto, visite mediche periodiche, fornire consulenza medica e mantenere cartelle cliniche;
g) effettuare a carico del datore di lavoro le necessarie visite mediche, analisi cliniche e, in caso d'infortunio, provvedere al pronto soccorso;
h) attuare le norme di sicurezza e prendere le opportune misure di correzione e, qualora necessario, provvedimenti disciplinari in caso di inosservanza delle norme;
i) in ciascuna installazione sarà costituita una Commissione per la sicurezza di cui faranno parte:
1) il responsabile della sicurezza incaricato dal comandante dell'installazione;
2) il medico competente;
3) i RLS.

2. Attribuzioni dei lavoratori.
a) I lavoratori hanno il diritto di verificare l'applicazione delle misure intese a prevenire infortuni sul lavoro e malattie professionali.
b) Si sottoporranno a tutto l'addestramento concernente la sicurezza, e ai programmi medici appropriati resi disponibili dal datore di lavoro e aderiranno agli standard e ai requisiti per la sicurezza prestabiliti.
c) Utilizzeranno con diligenza i servizi di protezione, l'equipaggiamento, il vestiario, ecc., forniti dal datore di lavoro e si asterranno dall'alterare l'equipaggiamento di sicurezza senza previa autorizzazione.
d) Si asterranno dal compiere azioni che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori, o la proprietà del Governo.
e) Riferiranno immediatamente al supervisore responsabile qualsiasi infortunio o incidente sul lavoro a loro occorso.
f) Segnaleranno le deficienze nei dispositivi di protezione, nell'equipaggiamento, nel vestiario, a loro assegnati al supervisore responsabile.
g) In caso di effettivo pericolo per la vita delle persone o per la loro integrità fisica, come per esempio: incendi o cavi elettrici scoperti, o in caso di seri danni alla proprietà, interverranno, per quanto possibile, nella loro area di competenza.

3. Attribuzioni per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Nell'eseguire le funzioni ad essi delegate, i RLS, eletti dai dipendenti o designati dal sindacato:
a) avranno garantito tempo sufficiente per adempiere alle loro funzioni, con un minimo di 40 ore per anno di permessi retribuiti per ciascun rappresentante; della fruizione del permesso sarà data informazione al proprio supervisore e al responsabile della sicurezza della installazione;
b) avranno accesso a tutte le aree "non riservate" dove lavorano dipendenti italiani;
c) verranno consultati dal datore di lavoro, su base sistematica, durante la valutazione del rischio, e l'organizzazione della formazione dei lavoratori e verrà loro fornita appropriata documentazione;
d) segnaleranno al responsabile per la sicurezza della installazione, o ad altra persona a capo dei servizi di prevenzione e protezione, deficienze nella sicurezza e qualunque altro incidente che richieda azioni correttive;
e) a ciascun RLS spetterà un minimo di 32 ore di permessi retribuiti per frequentare specifici corsi di formazione e informazione per lo svolgimento del rispettivo incarico. Il costo dei corsi è a carico della installazione.
La Commissione si riunirà ogni volta che sarà necessario e/o richiesto e comunque almeno 1 volta all'anno. Resta inteso che le ore di permesso retribuite usate dalle RLS per presenziare alle riunioni verranno considerate aggiuntive alle 40 ore previste al precedente paragrafo 3a.
I centri d'interesse che la Commissione potrà prendere in considerazione potranno essere di varia natura, purché attinenti con la sicurezza e igiene del posto di lavoro, come quanto indicato a titolo esemplificato nell'allegato.
Tutti i responsabili faranno il possibile per risolvere le dispute all'interno dei Comandi prima di fare ricorso alle autorità esterne. Tutti i RLS, siano essi sindacalisti o meno e indipendentemente da ogni altra circostanza, agiranno esclusivamente in questa capacità ogni qualvolta che saranno coinvolti in attività attinenti la sicurezza o relativamente alla stessa; ad ogni modo le protezioni istituzionali, normalmente concesse ai rappresentanti sindacali, e ovviamente mantenute dai rappresentanti per la sicurezza aventi duplice status, saranno estese anche a coloro che tale duplice status non lo abbiano.
Le procedure operative della Commissione saranno concordate e pubblicate a livello locale. Inoltre, accordi locali regoleranno l'accesso alle aree di lavoro dei RLS.
I RLS, siano essi eletti dai dipendenti o nominati dai sindacati, rimarranno in carica per un periodo di 3 anni con i seguenti criteri:
1) installazioni con 200 o meno dipendenti: 1 RLS per ciascun sindacato;
2) installazioni con 201-1.000 dipendenti: 2 RLS per ciascun sindacato;
3) installazioni con più di 1.000 dipendenti: 3 rappresentanti per ciascun sindacato.

Allegato all'art. 25.
Esempi di possibili centri d'interesse per la Commissione mista per la sicurezza (art. 25, comma 3).
Addestramento alla sicurezza per la generalità dei dipendenti o specifici gruppi.
Condizioni di igiene generale dei posti di lavoro.
Organizzazione del lavoro in misure di sicurezza preventiva.
Apparati elettrici e loro uso corretto.
Videoterminali e loro uso corretto.
Estintori antincendio e loro uso corretto.
Dispositivi di protezione individuale.
Piani di evacuazione di emergenza.
Condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro temporaneo (cantieri edili).

Art. 28 - Norme di condotta.
1. Ciascun dipendente è tenuto a mantenere verso i colleghi di lavoro, i propri subordinati, i superiori gerarchici, gli aspiranti all'impiego, clienti o clienti potenziali ed il pubblico in genere, un comportamento esente da azioni o atteggiamenti discriminatori basati sulla razza, colore, religione, sesso, nazionalità, o handicap fisico o mentale.
Inoltre, ciascun dipendente deve astenersi da comportamenti aventi caratteristiche di molestia sessuale.
2. Il lavoratore è tenuto a:
[…]
f) osservare le norme di sicurezza;
g) attenersi a norme e regolamenti, disposti in relazione alla particolare natura del lavoro, e comunicati ai dipendenti e alle OO.SS.;
h) evitare l'abuso di alcolici durante l'orario di servizio;
[…]
3. Il dipendente:
[…]
d) si asterrà dal causare molestie sessuali, né persisterà, dopo esserne stato diffidato, in comportamenti che il destinatario percepisce come tali;
e) non mancherà di riferire o correggere casi di molestie sessuali, o altre situazioni di discriminazione vietata in genere, riscontrate nell'ambito della propria sfera di responsabilità, se in posizione di supervisione.
4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto ai precedenti punti d) ed e), i Comandi e le OO.SS., ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità, si impegnano ad assicurare un ambiente di lavoro ispirato alla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori e a principi di correttezza nei rapporti interpersonali. A tal fine verranno intraprese iniziative atte a prevenire e/o rimuovere violazioni di tali comportamenti. Nel caso si verifichino molestie sessuali, le parti s'impegnano a fornire una assistenza tempestiva, adeguata e imparziale a coloro che ne sono stati oggetto in applicazione di quanto previsto dal successivo art. 33, nel rispetto della riservatezza dei soggetti coinvolti e tutelando la/il denunciante o chiunque desideri rendere o renda testimonianza da eventuali atti di ritorsione diretta o indiretta. Le molestie sessuali sul lavoro e/o comunque in occasione di lavoro costituiscono illecito disciplinare come pure atti di ritorsione contro chi denuncia una molestia sessuale o intende rendere o renda testimonianze o contro chi svolge la funzione di componente della Commissione di cui all'art. 33. Le sanzioni saranno commisurate alla gravità delle mancanze e in funzione sia della tutela dei lavoratori sia del mantenimento dell'ordine e della disciplina, così come esemplificato dall'allegato 6.

Art. 54 - Addetti ai servizi antincendi - Maggiorazioni retributive.
1. Agli addetti ai servizi antincendi che prestano la loro opera in turni di 24 ore, è corrisposta un'indennità di pernottamento per ogni periodo di riposo nell'ambito del turno di 2 ore, a condizione che il dipendente sia tenuto a trovarsi in locali appositamente approntati dai Comandi all'interno o nelle vicinanze della stazione antincendio ed effettivamente vi rimanga per l'intero periodo di riposo. L'indennità è corrisposta anche in occasione di assenze autorizzate dal lavoro in turno per ferie, malattia o trasferte di durata limitata. L'importo giornaliero dell'indennità è il prodotto dell'1,6509% della paga base, contingenza e 3° elemento del livello retributivo Uc-6. Ai fini del computo della 13a e 14a mensilità, il valore mensile si otterrà moltiplicando per 13 l'ammontare giornaliero dell'indennità di pernottamento.
2. Una "maggiorazione turno" è corrisposta agli addetti ai servizi antincendio che prestano la loro opera in turni di 24 ore, per ogni turno effettivamente lavorato oltre 8 turni in un mese di calendario. Sono equiparate ad effettive prestazioni le assenze dovute a ferie, festività, giornate di riposo annuale, infortunio sul lavoro, e trasferta (con esclusione di trasferte prolungate). La maggiorazione non viene considerata ai fini del computo delle maggiorazioni per lavoro straordinario e delle gratifiche annuali. Viene inclusa nel computo della indennità di fine rapporto.
3. S'intende per lavoro straordinario sia il lavoro eseguito al di fuori del turno di assegnazione sia quello eseguito nelle 8 ore normalmente destinate al riposo notturno. In caso di lavoro straordinario eseguito nelle ore destinate al riposo, le frazioni di 1 ora sono calcolate come intere. Il lavoro straordinario è compensato nella misura del 160% della retribuzione normale nelle festività e 145% in tutti gli altri casi.
4. Compenso per lavoro festivo (non straordinario): 150% (retribuzione normale maggiorata del 50%).
5. Lavoro in turno, domenicale e notturno: sono retribuiti a regime normale.
6. Lavoro domenicale fuori turno: 150%.

Allegato 6 - Tabella degli esempi di infrazioni
La tabella che segue è intesa a rappresentare le caratteristiche generali delle infrazioni, e non ha pretese di completezza. I provvedimenti disciplinari tenderanno a correggere la condotta di coloro che si rendono responsabili di infrazioni. Nell'applicazione dei provvedimenti valgono le procedure di cui all'art. 30, ovvero dell'art. 56, ovvero dell'art. 59 delle Condizioni di Impiego. Infrazioni non elencate dovranno essere trattate in congruità con la tabella. La sanzione indicata costituisce la norma. Ricorrendo circostanze attenuanti la sanzione può essere mitigata così come, in presenza di circostanze aggravanti, può essere inflitta una sanzione più severa. Non può tenersi conto di una sanzione disciplinare decorsi 2 anni dalla sua applicazione.
 

TIPO DI INFRAZIONE  PRIMA SECONDA TERZA
1. Il dipendente non si presenta al lavoro o lo abbandona senza autorizzazione quando ciò non reca pregiudizio alla sicurezza degli impianti e all'incolumità delle persone Richiamo verbale documentato Ammonizione scrittaSospensione fino a 3 giorni
[…]    
4. Comportamento irriguardoso verso i superiori o i compagni di lavoro, disubbidienza intenzionale agli ordini legittimi dei superiori fino a 5 giorni Ammonizione scrittaSospensione Sospensione fino a 10 giorni
5. Insubordinazione grave da cui deriva seria turbativa dell'ordine e della disciplina  Sospensione o licenziamento senza preavviso
6. Violenze o minacce che causino lesioni alle persone o grave pregiudizio alle attività operative Sospensione o licenziamento senza preavviso
 
7. Qualsiasi atto, commesso in connessione con il rapporto di lavoro, che costituisce reato a norma della legge italiana Sospensione o licenziamento senza preavviso
8. Il dipendente non esegue il lavoro con assiduità, resta volutamente inattivo, dorme, è deliberatamente negligente, porta a termine il lavoro assegnato con eccessivo ritardo  Richiamo verbale documentato Ammonizione scritta  Sospensione fino a 5 giorni
9. Per negligenza procura sprechi, sperpero di materiale, ritardi nella produzione o danni a proprietà o impianti del datore di lavoro Richiamo verbale documentato Sospensione da 1 a 5 giorniSospensione fino a 10 giorni o licenziamento con preavviso
10. Non avverte subito i superiori di guasti al macchinario o di irregolarità nell'andamento del lavoro nell'ambito delle proprie competenze Ammonizione scrittaSospensione fino a 10 giorni Licenziamento con preavviso
11. Ubriachezza durante l'orario di lavoro da cui non deriva pregiudizio all'incolumità degli altri  Ammonizione scritta Sospensione fino a 5 giorni Sospensione fino a 10 giorni o licenziamento con preavviso
12. Stesso, ma con pregiudizio alla sicurezza altrui Sospensione  fino a 5 giorni Sospensione fino a 10 giorni Licenziamento con preavviso
13. Inosservanza di regolamenti interni o procedure di lavoro da cui può derivare pericolo  all'incolumità altrui o alla sicurezza degli impianti di proprietà del datore di lavoro, purché il dipendente sia stato informato delle norme e procedure stesse Sospensione fino a 5 giorni Sospensione fino a 10 giorni Licenziamento con preavviso
[…]    
17. Minacciare, influenzare o offrire d'influenzare la posizione, le assegnazioni di lavoro o la retribuzione di un lavoratore/trice in cambio di favori di natura sessuale; oppure stabilire contatto fisico, o fare gesti o commenti di natura sessuale, intenzionali, offensivi, o comunque indesiderati. Licenziamento senza preavviso
[….]    
19. Usare, direttamente o indirettamente, o consentire l'uso  di beni qualsiasi di proprietà del datore di lavoro, o da questi affittati, per attività diverse da quelle ufficialmente consentite Ammonizione scritta Sospensione fino a 3 giorni Licenziamento con preavviso
[…]    
21. Danneggiamento doloso di proprietà del datore di lavoro
[…]
  Licenziamento senza preavviso