PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ IN BANCA
 
Venezia, 21 ottobre 2011

 

Le Prefetture di  Venezia,  Belluno, Padova, Rovigo, Treviso e Vicenza, l’ABI e le banche firmatarie del Protocollo d’intesa per la prevenzione della criminalità in banca (di seguito “Protocollo”),

 

CONSIDERATO

-     che il crescente aumento della domanda di sicurezza investe il settore bancario, esposto agli attacchi della criminalità comune e organizzata;

-     che alle Forze dell’ordine spetta istituzionalmente la difesa del cittadino;

-     che la necessità di proteggere le dipendenze bancarie è un preciso impegno delle banche nei confronti dei dipendenti e della clientela e risponde all’esigenza di consentire l’operatività in condizioni di sicurezza;

 

PRESO ATTO

-     della proficua collaborazione avviata in molte province italiane tra Prefetture, Forze dell’ordine, ABI e banche per contrastare rapine e furti alle dipendenze bancarie;

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE

 

Art. 1 – Informazioni di carattere generale

Le banche si impegnano, possibilmente entro un termine di 25 giorni dalla sottoscrizione, a segnalare alle Forze dell’ordine:

-     il nome e il numero telefonico del responsabile al quale è possibile rivolgersi per le problematiche di sicurezza di carattere generale;

-     il nome e il numero telefonico di un referente per le problematiche concernenti le singole dipendenze o, in alternativa al secondo, un recapito telefonico facente capo ad una centrale operativa della banca a cui far riferimento nelle 24 ore;

-     l’elenco delle dipendenze, i relativi indirizzi, i numeri telefonici e di fax;

-     l’orario di apertura al pubblico antimeridiana e pomeridiana, dal lunedì al venerdì, e di apertura eventuale nelle giornate di sabato e domenica.

 

 

Art. 2 – Segnalazione di situazioni di rischio

Le banche si impegnano a segnalare alle Forze dell’ordine ai numeri telefonici indicati nell’unito prospetto:

-     carenze gravi e imprevedibili delle misure di sicurezza (es. guasto dei sistemi relativi al controllo degli accessi);

-     movimenti sospetti di persone all’interno e all’esterno delle dipendenze bancarie;

-     eccezionali aggravamenti del rischio (es. aumento anomalo giacenze di cassa);

-     lavori da svolgere durante l’orario di apertura della dipendenza che inficino l’efficacia delle misure di sicurezza (es. sostituzione di un sistema di allarme);

-     altre situazioni particolari di rischio in cui versano le dipendenze bancarie.

 

 

Art. 3 – Valutazione dei Rischi

La probabilità di accadimento dell’evento rapina (e la conseguente valutazione del rischio delle dipendenze) può essere quantificato solo in misura limitata, in quanto condizionata da molteplici fattori che, da un lato, esulano dallo spazio di intervento delle banche (fattori esogeni), dall’altro seguono dinamiche non prevedibili e non riconducibili a modelli previsionali definiti.

Ciò nonostante, le banche firmatarie del Protocollo si impegnano a valutare il rischio rapina di ciascuna dipendenza e ad aggiornare periodicamente detta valutazione, in relazione all’evoluzione del fenomeno criminoso e alle eventuali informazioni fornite dalle Forze dell’ordine.

 

 

Art. 4 – Misure di sicurezza

Le banche si impegnano a dotare ciascuna dipendenza - entro tre mesi dalla data di sottoscrizione - di almeno 5 misure di sicurezza tra quelle di seguito elencate:

1.    bussola

2.    metal detector

3.    rilevatore biometrico

4.    vigilanza

5.    videocollegamento/videosorveglianza

6.    videoregistrazione

7.    allarme antirapina

8.    sistema di protezione perimetrale attiva/passiva

9.    bancone blindato/area blindata ad alta sicurezza

10.  dispositivo di custodia valori ad apertura ritardata

11.  dispositivo di erogazione temporizzata del denaro

12.  sistema di macchiatura delle banconote

13.  sistema di tracciabilità delle banconote

14   formazione anticrimine.

La videoregistrazione è da considerarsi obbligatoria e le banche si impegnano, per le nuove istallazioni, ad utilizzare la tecnologia digitale.

Ferme restando le misure minime concordate, ogni banca si impegna a selezionare sia quantitativamente sia qualitativamente i sistemi di difesa più opportuni in funzione della valutazione del rischio della singola dipendenza.

 

 

Art. 5 – Protezione dei Bancomat

Compatibilmente con la rischiosità delle singole installazioni, le banche si impegnano a proteggere i propri Bancomat, dotandoli, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione, di almeno un sistema di sicurezza tra quelli di seguito elencati:

1.   protezione con impianto di allarme locale e/o remoto connesso a sensori antiscasso/antintrusione

2.   blindatura del mezzo forte e/o rinforzo dei dispositivi di riferma

3.   rinforzo aggiuntivo della vetrina ove è installato il Bancomat o dello spazio antistante con difese passive quali putrelle, archetti, dissuasori atti ad impedire l’asportazione del mezzo

4.   sensori presenza gas e/o dispositivi per impedire l’esplosione

5.   dispositivi per localizzare/rintracciare le banconote rubate e/o dispositivi per rendere inutilizzabili le banconote rubate

6.   dispositivi attivi per proteggere il locale contenente il mezzo forte e/o la vetrina ove è installato il mezzo forte.

 

 

Art. 6 – Comunicazione delle misure di sicurezza

Le banche si impegnano ad aumentare la deterrenza delle misure di sicurezza anche attraverso strumenti di comunicazione (vetrofanie o similari), che pubblicizzino, ove necessario, alcune delle soluzioni adottate nelle proprie dipendenze. Allo scopo può essere utilizzata, ad esempio, la “messaggistica di sicurezza” predisposta dall’ABI.

 

 

Art. 7 – Esigenze di privacy

 

Per quanto riguarda i sistemi di videoregistrazione, i trattamenti di dati personali dovranno essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali (“Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010”).

 Dovrà essere, altresì, assicurata l’osservanza delle prescrizioni emanate dal Garante, nel Provvedimento del 27 ottobre 2005, in caso di ricorso al dispositivo del rilevatore biometrico.

 L’utilizzo dei sistemi di videoregistrazione, inoltre, dovrà tener conto della indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell’Interno n.558/1/421.2/70/456 datata 8 febbraio 2005.

 Le banche, nell’adempiere alla normativa generale vigente in materia di protezione dei dati personali (in particolare l’art. 134 “Videosorveglianza” del DLgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”), confermano altresì che le apparecchiature che consentono la registrazione visiva degli ambienti, destinati al pubblico e allo svolgimento del lavoro, sono state istallate e continueranno ad essere adottate e utilizzate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.

 

 

Art. 8 – Manutenzione delle misure di sicurezza

Le banche si impegnano ad attuare, almeno su base annua e per tutti i dispositivi di sicurezza che lo richiedano, le attività di verifica e/o manutenzione preventiva atte a consentirne il miglior funzionamento.

 Le banche si impegnano altresì ad assicurare in tempi brevi il ripristino di impianti di sicurezza che hanno subito guasti.

 

 

Art. 9 – Informazione

Le banche si impegnano ad intensificare, nei confronti dei propri dipendenti, le attività di informazione inerenti la sicurezza anticrimine, anche tramite specifica normativa (ad es. la Guida ABI sull’antirapina per il personale di sportello) al fine di individuare standard comportamentali adeguati alle specifiche circostanze.

 

 

Art. 10 – Ruolo della Prefettura

La Prefettura–Ufficio Territoriale del Governo promuove Riunioni di coordinamento delle Forze di Polizia o Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per la trattazione di problematiche inerenti la sicurezza bancaria, anche a seguito di situazioni di particolare criticità che dovessero essere segnalate dalle Forze di Polizia e/o dalle parti del presente protocollo.

 

 

Art. 11 – Ruolo delle Forze dell’Ordine

Le Forze dell’Ordine si impegnano nei confronti delle banche a:

 -     segnalare, anche per il tramite dell’ABI, eventuali elementi che possano indicare criticità specifiche per il numero e tipologia di crimini commessi;

-     intervenire, su richiesta delle banche e a fronte di reali stati di necessità, a specifici incontri con le banche stesse per fornire informazioni in materia di sicurezza anticrimine.

 

 

Art. 12 – Ruolo dell’ABI

L’ABI potrà fornire, attraverso OSSIF, una sintesi delle informazioni contenute nel data-base di settore ai fini delle valutazioni sullo specifico ambito.

 

 

Art. 13 – Durata

Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data odierna e sarà tacitamente rinnovato a scadenza salvo diverse intese tra le parti.

 

 

Allegato A

FIRMATARI DEL PROTOCOLLO DI INTESA  PER LA PREVENZIONE DELLA CRIMINALITA'

  
PREFETTURA DI VENEZIA
PREFETTURA DI BELLUNO
PREFETTURA DI PADOVA
PREFETTURA DI ROVIGO
PREFETTURA DI TREVISO
PREFETTURA DI VICENZA
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
ALETTI & C. BANCA DI INVESTIMENTO MOBILIARE
BANCA ADRIA - CC DEL DELTA
BANCA ANTONVENETA
BANCA CARIGE
BANCA CREDITO COOPERATIVO SANT’ELENA BCC
BANCA CR FIRENZE
BANCA DEL CENTROVENETO CC - LONGARE
BANCA DELLA MARCA CC
BANCA DELL'ARTIGIANATO E DELL'INDUSTRIA
BANCA DI CIVIDALE
BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CC
BANCA DI ROMAGNA
BANCA FIDEURAM
BANCA GENERALI
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA
BANCA PROSSIMA
BANCA SAI
BANCA SELLA NORDEST BOVIO CALDERARI
BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB
BANCO POPOLARE
BCC DI MARCON - VENEZIA
BCC VICENTINO - POJANA MAGGIORE
BP DELL'ALTO ADIGE
BP DELL'EMILIA ROMAGNA
BP DELL'ETRURIA E DEL LAZIO
BP DI MILANO
BP DI RAVENNA
BP DI SONDRIO
BP DI VERONA S. GEMINIANO E S. PROSPERO
BP DI VICENZA
BP FRIULADRIA
CASSA RURALE DI ROVERETO - BCC
CR DEL VENETO
CR DI BOLZANO
CR DI PARMA E PIACENZA
CR DI VENEZIA
CRA DI CORTINA D'AMPEZZO E DELLE DOLOMITI - CC
CREDITO BERGAMASCO
CREDITO EMILIANO
CREDITO TREVIGIANO - BCC
DEUTSCHE BANK
HYPO ALPE –ADRIA - BANK
INTESA SANPAOLO
ROVIGO BANCA CC
UNICREDIT
UNIPOL BANCA
VENETO BANCA

 

 

Allegato B

REFERENTI FORZE DELL’ORDINE

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Fonte: prefettura.it