Tipologia: Disciplina del rapporto di lavoro
Data firma: 26 gennaio 2000
Validità: 01.01.1999 - 21.12.2002
Parti: Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero degli affari esteri e Cgil, Cisl, Cisl-Fpi, Uil-Pa
Settori: Rappresentanze estere
Fonte: CNEL

Sommario:

 Introduzione
Premessa
Leggi e Regolamenti
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione
Art. 2 - Assunzione
Art. 3 - Classificazione del personale
Art. 4 - Trattamento economico
• Indennità di funzione
• Premio di rendimento
• Assegni familiari
Art. 5 - Condizioni di miglior favore
Art. 6 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 7 - Periodo di prova
Art. 8 - Diritto allo studio
Art. 9 - Orario di lavoro
Art. 10 - Lavoro straordinario
Art. 11 - Riposo settimanale e festività
Art. 12 - Ferie e recupero festività soppresse
Art. 13 - Malattie e infortuni
• A - Malattia
• B - Normativa
• C - Obblighi del lavoratore
• D - Periodo di comporto
• E - Trattamento economico di malattia
• F - Infortunio
• G - Trattamento economico di infortunio
• H - Aspettativa non retribuita per malattia.
 • I - Aspettativa non retribuita per infortunio
• L - Tubercolosi
Art. 14 - Gravidanza e puerperio
• A - Astensione dal lavoro

• B - Permessi per assistenza
• C - Normativa
Art. 15 - Congedo matrimoniale
Art. 16 - Permessi retribuiti
Art. 17 - Aspettativa non retribuita
Art. 18 - Servizio militare di leva e richiamo alle armi
Art. 19 - Missioni fuori sede
Art. 20 - Assistenza e previdenza
Art. 21 - Passaggi di qualifica
Art. 22 - Scatti di anzianità
Art. 23 - Prospetto paga o busta paga
Art. 24 - Indennità di cassa e/o di maneggio denaro
Art. 25 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 26 - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 27 - Trattamento di fine rapporto
Art. 28 - Norme disciplinari
Art. 29 - Diritti sindacali
Art. 30 - Conciliazione delle controversie
Art. 31 - Decorrenza e durata.
Art. 32 - Sicurezza sul lavoro
Art. 33 - Pari opportunità
Profilo di inflazione 1999

Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle ambasciate, consolati, legazioni, istituti culturali e organismi internazionali in Italia

Roma, 26 gennaio 2000

Introduzione
A seguito delle richieste delle OO.SS. dei lavoratori Cgil-Cisl-Uil, rivolte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero degli esteri, si è pervenuti alla revisione della Disciplina nazionale del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali e Organismi internazionali.

I lavori sono stati seguiti, secondo le competenze di ciascuno, da: Ministero del lavoro e della previdenza sociale […] Ministero degli affari esteri […] Delegazioni sindacali: Cgil […], Cisl […], Cisl-Fpi […], Uil-Pa […]

Premessa
Il rapporto di lavoro tra le Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti Culturali, Organismi Internazionali e i loro dipendenti italiani o stranieri residenti in Italia, è regolato dalla presente disciplina nazionale di lavoro.
Essa raccoglie organicamente le normative di lavoro previste dalle leggi vigenti in Italia e dalla contrattazione collettiva di diritto pubblico e privato.

La presente disciplina rinnova la precedente del 1 gennaio 1995.
La sua definizione è in applicazione:
- delle Convenzioni di Vienna e particolarmente per l'attuazione ed applicazione degli artt. 33 e 41 sulle Relazioni diplomatiche del 18.4.61 e degli artt. 48 e 55 sulle Relazioni consolari del 24.4.63, ratificate in Italia con legge 9.8.67 n. 804;
- delle Convenzioni n. 87, San Francisco 17.6.48, concernenti "La libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale", e n. 98, Ginevra 8.6.49, concernente l'applicazione dei principi del "Diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva", adottata dalla Conferenza della Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL);
- della Carta Sociale Europea (legge 3.7.65 n. 929);
- della Costituzione della Repubblica Italiana.
N.B. - Per qualsiasi problema di interpretazione, ha valore il testo Italiano.

Leggi e Regolamenti:
- legge 15.7.66 n. 604 (Norme sul licenziamenti individuali);
- legge 20.5.70 n. 300 (Statuto dei lavoratori);
- legge 10.1.35 n. 112 (Istituzione del libretto di lavoro) e legge 11.5.90 n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali);
- legge 29.5.82 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica);
- legge 30.12.71 n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri);
- DPR 25.11.76 n. 1026 (Regolamento di esecuzione della legge 30.12.71 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri) e legge n. 104/94, artt. 4 e 33;
- legge 9.12.77 n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro);
- legge 10.4.91 n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro);
- legge 18.4.62 n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato);
- legge 25.3.83 n. 79, legge 11.11.83 n. 638 (Contratto a tempo determinato);
- DM 25.2.84 (GU 12.7.84 n. 191) e DM 15.7.86 (GU 24.7.86 n. 170) (Visite mediche, di controllo e fasce di reperibilità);
- legge 19.12.84 n. 861 (Misure a sostegno e incremento dei livelli occupazionali: art. 5 sul contratto a tempo parziale);
- legge 28.2.87 n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro: artt. 9, 17, 21, 22, 23 e 25);
- legge 22.2.34 n. 370 (Riposo domenicale e settimanale);
- legge 5.1.53 n. 4 (Norme sull'obbligo di corrispondere la retribuzione a mezzo di prospetto paga);
- legge 1.6.91 n. 169 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione: artt. 1, 8 e 9);
- Sentenza Corte Costituzionale n. 1 del 19.1.87 (Estensione al padre lavoratore, in caso di morte o grave infermità della madre, dei riposi giornalieri ex art. 10, legge n. 1204/71);
- Sentenza Corte Costituzionale n. 972 dell'11.10.88 (Lavoratrici madri addette a lavori pericolosi);
- Sentenza Corte Costituzionale n. 132 del 18.3.91 (Indennità di maternità e part-time);
- legge 27.5.49 n. 260; legge 31.3.54 n. 90 e legge 5.3.77 n. 54 (Ricorrenze festive);
- RDL 15.3.23 n. 692 (Limitazione dell'orario di lavoro);
- legge di abolizione dell'indennità di contingenza DL 2.10.95 n. 416;
- disposizioni in materia di collocamento (artt. 2 e 3);
- D.lgs. 19.9.94 n. 626 (Miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro).

Art. 1 - Validità e sfera di applicazione.
La presente disciplina del rapporto di lavoro regola in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato tra le Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti Culturali, Organismi Internazionali e il relativo personale dipendente.
La presente disciplina, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerata un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di eventuali discipline, accordi speciali, usi e consuetudini riferentisi alla disciplina dei rapporti di lavoro fra le Ambasciate, i Consolati, le Legazioni, gli Istituti Culturali, gli Organismi internazionali e il relativo personale dipendente, fatte salve le condizioni di miglior favore in atto rispetto alla presente disciplina del rapporto di lavoro.
Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente disciplina valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 9 - Orario di lavoro
(art. 2107 C.C. e RDL n. 692 del 15.3.23).
L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore e 40 minuti settimanali ed è articolato generalmente su 5 giorni, di norma dal lunedì al venerdì, per 7 ore e 20 minuti al giorno.
La distribuzione dell'orario di lavoro sarà realizzata in modo da:
- garantire la presenza in servizio di tutto il personale in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze del servizio;
- dare priorità all'impiego flessibile, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11.8.91 n. 266.
L'organizzazione generale dell'orario di lavoro flessibile sarà determinata dai dirigenti responsabili, previo accordo con il personale.
Il lavoratore è tenuto a rispettare l'orario che verrà fissato in relazione alle esigenze del servizio e reso noto con comunicazione personale e scritta o mediante l'affissione di una comunicazione scritta visibile da parte di tutto il personale.
Qualora l'orario ordinario giornaliero venga prolungato di almeno 2 ore le Rappresentanze potranno concedere ai dipendenti interessati buoni pasto di importo non inferiore a £. 9.000.
Per quanto non previsto dalla presente disciplina in materia di orari lavoro valgono le vigenti norme di legge.

Art. 10 - Lavoro straordinario
(art. 2108 C.C.).
Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dalla presente disciplina.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro il quale può richiedere tale prestazione solo in casi di effettiva necessità o situazioni di comprovata emergenza e/o urgenza.
[…]
Le prestazioni lavorative complessive (ordinarie e straordinarie) non possono eccedere i limiti legali rispettivamente di 12 ore giornaliere e 60 ore settimanali di lavoro, artt. 1 e 5, RDL n. 692/23.

Art. 11 - Riposo settimanale e festività
(art. 2109 C.C.).
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale, normalmente coincidente con la domenica.
I lavoratori che in casi del tutto eccezionali prestino la loro opera la domenica godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana.
[…]

Art. 13 - Malattie e infortuni.
B - Normativa.

[…]
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico.
F - Infortunio.
Le Rappresentanze diplomatiche sono tenute ad assicurare presso Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia ad Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]
L - Tubercolosi.
[…]
Per le Rappresentanze che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a 6 mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9, legge 14.12.70 n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'idoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'idoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Presidio sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, legge 28.2.53 n. 86.
[…]

Art. 14 - Gravidanza e puerperio.
A - Astensione dal lavoro.

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (astensione obbligatoria);
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso (astensione obbligatoria);
c) per i 3 mesi dopo il parto (astensione obbligatoria);
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c) (astensione facoltativa).
In applicazione alle condizioni previste dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 972 dell'11.10.88, per le lavoratrici madri addette a lavori pericolosi, faticosi e insalubri il periodo di astensione obbligatoria 'post partum' è fissato in 7 mesi.
[…]
B - Permessi per assistenza.

Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è 1 solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
[…]
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dalla Rappresentanza.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19, legge 26.4.34 n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]
C - Normativa.
[…]
Per quanto non previsto dalla presente disciplina in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Art. 20 - Assistenza e previdenza
(art. 38 Cost.; art. 2110 C.C.; legge n. 153 del 30.4.69; legge n. 132 dell'11.1.43; legge n. 335 dell'8.8.95, art. 9; DPR n. 1124 del 30.6.65).
Per quanto riguarda la tutela previdenziale e assistenziale (Inps, Asl e Inail), saranno garantiti tutti i diritti previsti dalla legislazione italiana e dalle convenzioni internazionali.
[…]

Art. 21 - Passaggi di qualifica
(art. 13, legge 20.5.70 n. 300).
[…]
Le Rappresentanze promuoveranno tali passaggi eventualmente anche con idonei percorsi di qualificazione e/o aggiornamento professionale.

Art. 29 - Diritti sindacali
(legge n. 300 del 20.5.70).
[…]
I lavoratori rappresentanti sindacali hanno diritto ad affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno del posto di lavoro, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 32 - Sicurezza sul lavoro
(DPR nn. 547/55 e 303/56 - D.lgs. nn. 277/91, 626/94 e 242/96).
I datori di lavoro sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 626 del 19.9.94 e le altre disposizioni di legge in materia.
Nell'applicazione delle norme di protezione e di sicurezza sul lavoro il datore di lavoro è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, nell'ambito del luogo di lavoro, come stabilito nell'art. 4, D.lgs. n. 626.
Il lavoratore a sua volta dovrà prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 5, D.lgs. n. 626.
Nei luoghi di lavoro dovranno essere predisposte tutte le misure di prevenzione e protezione, tra cui la prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, servizio di pronto soccorso, ecc.
Particolare attenzione è richiesta nel disporre misure di prevenzione e protezione per quei lavoratori addetti ai videoterminali (computers).