Categoria: Prassi amministrativa
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INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DETPRES DEL 16 marzo 2017 n. 136
Protocollo d’intesa tra Inail, Asal-Assoallestimenti, Cfi-Comitato Fiere Industria e Aefi-Associazione Esposizioni e Fiere Italiane.

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;
visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell’Istituto;
viste le "Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla propria determinazione 16 gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni;
visto il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, che attribuisce all’Inail compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, nonché il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
considerato che l’Inail, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, esercita le proprie competenze in materia di prevenzione anche attraverso la stipula di protocolli d’intesa con partner di comprovata competenza e qualificazione;
vista la propria determinazione 28 giugno 2013, n. 154 "Accordo-quadro di collaborazione con ASAL-Assoallestimenti, CFI (Comitato Fiere Industria) e AEFI (Associazione Esposizioni e Fiere Italiane)”;
ritenuto che il risultato raggiunto con il predetto accordo, che si è concluso nel 2016, testimonia la validità di un sistema di relazioni dell’Istituto con il mondo imprenditoriale in materia di prevenzione sul lavoro;
vista la richiesta di Asal, Cfi e Aefi di rinnovo della collaborazione;
considerato che Asai, Cfi e Aefi intendono operare per la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con il più ampio coinvolgimento dei lavoratori e delle Organizzazioni Sindacali rappresentative del settore;
ritenuto che le sinergie tra Inail, Asal, Cfi e Aefi costituiscano una modalità funzionale a fornire risposte di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro nel comparto fieristico;
ritenuto, altresì, che l’iniziativa risponda alle politiche complessive dell’Istituto in materia di prevenzione sul lavoro;
visti la relazione del Direttore generale in data 9 marzo 2017 e lo schema di protocollo d’intesa ivi allegato,
 

DETERMINA

di approvare lo schema di protocollo d’intesa con Asal-Assoallestimenti, Cfi-Comitato Fiere Industria e Aefi-Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, che, allegato, forma parte integrante della presente determinazione.
 

f.to prof. Massimo De Felice

***
 

PROTOCOLLO D'INTESA
tra
Inail
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,

con sede legale In Roma, via IV Novembre, 144 nella persona di
 

Asal - Assoallestimenti

con sede legale In Milano, Foro Buonaparte 65 nella persona di
 

Cfi - Comitato Fiere Industria

con sede legale in Milano, via Pantano 2 nella persona di
 

Aefi - Associazione Esposizioni e Fiere Italiane

con sede legale in Roma , Via Portuense 1645/1647 e sede operativa in Rimini, Via Emilia 155 nella persona di
Di seguito dette anche "Parti"
 

PREMESSO CHE

il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) colloca l'Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, rafforzandone e ampliandone le attribuzioni e le competenze;
il d.l. 78/2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha conferito all’Inail le funzioni di unico ente pubblico del sistema istituzionale con compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
l'Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, in particolare con le Associazioni rappresentative delle Parti sociali, datoriali e sindacali;
per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, l'Inail esercita le proprie competenze in materia di prevenzione anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
• Asal Assoallestimenti è l'Associazione di categoria delle aziende italiane produttrici e fornitrici di allestimenti e servizi fieristici e ne promuove lo sviluppo;
• Cfi è l'Agenzia di Confindustria per le Fiere, rappresentativa di Enti e Società del settore che organizzano e promuovono in Italia le maggiori fiere internazionali dedicate all'industria;
• Aefi è l'Associazione rappresentativa del sistema fieristico nazionale e raggruppa le Società ed Enti Fieristici che hanno la gestione diretta dei quartieri fieristici, svolgendo anche attività di organizzazione di eventi e manifestazioni.
 

PRESO ATTO CHE

• È intenzione delle Parti continuare la collaborazione instaurata nell'Accordo quadro 2013-2016, che ha permesso a tutti i partecipanti di condividere e sviluppare la conoscenza della filiera, costruendo un'analisi del flusso lavorativo e delle ricadute nelle attività volte a garantire la salute dei lavoratori e la riduzione dei rischi;
• il lavoro svolto nell'ambito del predetto accordo ha portato alla stesura di un macro-ciclo della filiera che riporta tutte le fasi del processo, evidenziando le criticità e le responsabilità all'interno del ciclo produttivo.
 

CONSIDERATO CHE

• le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa;
Le sinergie tra l'Inail, Asal, Cfi e Aefi, con il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori del settore, costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro nel settore degli allestimenti e delle fiere;
 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Con il presente Protocollo d'intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di attuazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza che le Parti intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, quelle di seguito elencate:
1. implementazione di Linee d'indirizzo che individuino ruoli, relazioni, compiti e responsabilità nella gestione della sicurezza all'Interno della filiera;
2. realizzazione di percorsi formativi specifici;
3. individuazione di azioni per il miglioramento della sicurezza nell'attività fieristica.
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici accordi attuativi, adottati sulla base del presente Protocollo d'intesa, ai quali si applicano le previsioni contenute nei successivi articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle Parti, che troveranno apposita evidenza nell'ambito di specifici report, a cura del Comitato paritetico di coordinamento di cui al successivo art. 2.
 

ARTICOLO 2
COMITATO PARITETICO DI COORDINAMENTO

Il Comitato paritetico di coordinamento, composto da sei referenti, di cui tre individuati dall'Inail e tre individuati da Asal, Cfi e Aefi, svolge le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dei risultati in relazione alle attività oggetto della collaborazione, di cui all'art. 1 e, altresì, individua e propone all'approvazione della Direzione centrale prevenzione specifiche attività progettuali che, ove ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 1, saranno oggetto di successivi accordi attuativi.
 

ARTICOLO 3
OBBLIGHI DELLE PARTI

Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi derivanti dal presente Protocollo d'intesa, in una logica di compartecipazione paritaria, di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.
 

ARTICOLO 4
ACCORDI ATTUATIVI

Ciascun accordo attuativo di cui all'art. 1 dovrà indicare:
• gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
• i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo tavolo di gestione;
• gli oneri in termini di risorse economiche, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo,
ripartiti in logica di paritaria partecipazione, nonché i tempi e modalità di rendicontazione;
• i locali e le strutture destinate allo svolgimento delle iniziative, nel rispetto dei regolamenti interni dei soggetti sottoscrittori;
• la durata, che non può superare la durata del presente Protocollo d'intesa.
 

ARTICOLO 5
TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, in conformità al disposto del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
 

ARTICOLO 6
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Inail, in considerazione del taglio scientifico dei prodotti, elaborati nell'ambito della collaborazione de quo del presente Protocollo d'intesa e dell'interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisisce ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente le opere realizzate e sviluppate, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.
 

ARTICOLO 7
COPERTURA ASSICURATIVA

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa.
 

ARTICOLO 8
DURATA

Il presente Protocollo d'intesa, salvo interruzioni delle attività dovute a causa di forza maggiore, avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e non è a titolo oneroso per le Parti.
 

ARTICOLO 9
RECESSO UNILATERALE

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'Intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
 

ARTICOLO 10
TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto, per tutta la sua durata.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:
i) diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
ii) viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
iii) viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite. 
 

ARTICOLO 11
CONTROVERSIE

Per eventuali controversie, in ordine al presente Protocollo d'intesa, il Foro competente è quello di Roma.
 

ARTICOLO 12
REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, In base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed Integrazioni a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
 

Per Asal Assoallestimenti

 

Per Aefi

Per Cfi

 

Per Inail


(Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)


Fonte: inail.it