Tipologia: CCNL
Data firma: 18 aprile 2001
Validità: 01.07.2000 - 30.06.2004
Parti: Assologistica, Assoporti, Fise/Uniport e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Portuali
Fonte: CNEL

Sommario:

 Verbale
Art. 1 - Campo di applicazione.
Sezione I - Disciplina comune del rapporto di lavoro
Art. 2 - Assunzione e documenti.
Art. 3 - Periodo di prova,
Art. 4 - Classificazione del personale.
• Esemplificazione dei profili professionali addetti e/o operatori mezzi meccanici di sollevamento e/o traino
Art.4.1. - Quadri delle imprese.
Art. 4.1.1. - Quadri delle imprese.
Art. 4.2. - Quadri delle Autorità Portuali.
• 1) Definizione categoria Quadri.

• 2) Attribuzione della qualifica.
• 3) Orario di lavoro.
• 4) Trattamento economico.
• 5) Informazione e formazione.
• 6) Innovazioni e invenzioni.
• 7) Svolgimento di mansioni superiori.
• 8)Responsabilità civile verso terzi e assicurazione responsabilità civile.
• 9) Premio per raggiungimento degli obiettivi.
• 10) Ad personam.
• 11) Norme generali di rinvio.
Art. 5 - Orario di lavoro.
• Norme generali.

• Riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 6 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità.
• 1. Attività con programmazione della turnistica

• 2. Attività senza programmazione della turnistica.
• 3. Imprese di rilevante importanza in fase di avvio.
Art. 7 - Lavoro a turni dipendenti imprese.
• Addendum per esplicazione applicativa delle maggiorazioni per il lavoro ordinario a turni delle imprese dal 1 gennaio 2001
Art. 7.1. - Lavoro a turni personale delle Autorità Portuali.
Art. 8 - Lavoro supplementare, straordinario.
• Parte comune.

• Norme riguardanti il personale delle imprese.
• Norme riguardanti i dipendenti delle AP.
Art. 9 - Riposo settimanale.
Art. 10 - Giorni festivi.
Art. 11 - Ferie dipendenti imprese.
Art. 11.1. - Ferie personale Autorità Portuali.
Art. 12 - Formazione professionale.
Art. 13 - Obbligo della riserva del 12% nelle assunzioni.
Art. 14 - Collocamento obbligatorio disabili.
Sezione II - Trattamento economico e TFR
Art. 15 - Trattamento economico tabellare.
• Minimi tabellari conglobati
• Aumenti retributivi
• Norme e note relative alla retribuzione del personale delle AP.
◦ A) 2° elemento.
◦ B) Indennità di funzione Quadri.
◦ C) Norme transitorie ad esaurimento.
• Personale delle autorità portuali
• Tabella elementi retributivi mensili a decorrere dal 1 luglio 2000 e scadenze successive
• Elementi retributivi riconosciuti 'ad personam' al solo personale in servizio al 30 giugno 2000
Art.16 - Aumenti periodici di anzianità (scatti d'anzianità).
• A) Dipendenti delle imprese
• B) Scatti biennali d'anzianità dipendenti di autorità portuale
Art. 17 - Tredicesima e quattordicesima mensilità.
Art. 18 - Divisori orario e giornaliero.
Art. 19 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 20 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Sezione III - Malattie - Infortuni - Assenze e permessi
Art. 21 - Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 22 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 23 - Congedo matrimoniale.
Art. 24 - Maternità.
Art. 25 - Servizio militare.
Art. 26 - Aspettativa per funzioni pubbliche o per cariche sindacali.
Art. 27 - Aspettativa.
Art. 28 - Assenze e permessi.
Art. 29 - Permessi per motivi di studio.
Art. 30 - Donatori sangue ed organi.
Art. 31 - Permessi ai volontari di protezione civile.
Sezione IV -Doveri del lavoratore -Provvedimenti disciplinari - Preavviso
Art. 32 - Doveri del lavoratore.
Art. 33 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 34 - Ammonizioni scritte - Multe e sospensioni.
Art. 35 - Licenziamenti disciplinari.
• A)Licenziamento con preavviso (art. 3, legge n. 604/66 - licenziamento per giustificato motivo).

• B)Licenziamento senza preavviso (art. 1, legge n. 604/66 e art. 2119 c.c. - licenziamento per giusta causa).
Art. 36 - Sospensione cautelare non disciplinare.
Art. 37 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
 Art. 38 - Restituzione documenti di lavoro.
Sezione V - Sistema di relazioni sindacali
Art. 39 - Sistema di informazione.
Art. 40 - Osservatorio nazionale.
Art. 41 - Relazioni sindacali.
Art. 42 - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
Art. 43 - Permessi sindacali.
Art. 44 - Affissioni.
Art. 45 - Assemblee.
Art. 46 - Contributi sindacali.
Art. 47 - Procedure e sedi di composizione delle controversie.
Art. 48 - Tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale.
Art. 49 -Codice di autoregolamentazione dello sciopero e procedure di raffreddamento e di conciliazione.
Art. 50 - Commissione paritetica nazionale.
Art. 51 - Previdenza complementare.
Sezione VI - Contrattazione di 2° livello
Art. 52 - Contrattazione aziendale o di 2° livello.
Art. 53 - Mensa.
Art. 54 - Attività culturale, sociale e per il tempo libero.
Sezione VII - Trasferimenti - Trasferte - Cessazione attività
Art. 55 - Trasferimenti.
Art. 56 - Trattamento di trasferta.
Art. 57 - Trasferimento - Fallimento e cessazione dell'azienda.
Sezione VIII - Ambiente - Sicurezza e igiene del lavoro
Art. 58 - Ambiente, sicurezza e igiene del lavoro.
3. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Art. 59 - Indumenti di lavoro.
Sezione IX - Normative generali
Art. 60 - Normativa contrattuale sull'apprendistato.
• Premessa.
• 1) Età per l'assunzione.
• 2) Qualifiche ammissibili.
• 3) Durata.
• 4) Apprendistato presso datori di lavoro diversi.
• 5) Formazione
◦ a) Durata della formazione esterna.
◦ b) Contenuti della formazione esterna.
• 6) Periodo di prova.
•7) Orario di lavoro.
• 8) Ferie.
• 9) Trattamento economico.
• Progressione della retribuzione
• 10) Tredicesima e quattordicesima mensilità.
• 11) Trattamento di malattia.
• 12) Trattamento di infortunio.
• 13) Attribuzione della qualifica professionale.
• 14) Norma di rinvio.
Art. 61 - Contratto a termine.
Art. 62 - Contratti di formazione e lavoro (CFL).
Art. 63 - Lavoro a tempo parziale.
• 1) Definizioni.
• 2) Norme di principio.
• 3) Campo di applicazione.
• 4) Tipologie dei rapporti di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario.
• 5) Domanda di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale.
• 6) Instaurazione del rapporto.
• 7) Criteri generali
• 8) Trattamento normativo ed economico.
Art. 64 - Lavoro interinale.
Art. 65 - Commissione per le pari opportunità.
Art. 66 - Volontariato.
Art. 67 - Tutela delle persone tossicodipendenti e degli etilisti.
Art. 68 - Tutela delle persone portatrici di handicap.
Art. 69 - Patrocinio legale dei dipendenti.
Art. 70 - Accordi di solidarietà per l'occupazione.
Art. 71 - Lavori usuranti.
Art. 72 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali.
Art. 73 - Rinvio.
Art. 74 - Decorrenza e durata.
Art. 75 - Valori 'una tantum'.
Allegati
Allegato n. 1 Norma di 1a applicazione
Allegato n. 2 Dichiarazione congiunta
Allegato n. 3 Dichiarazione congiunta
Allegato n. 4 Comunicato congiunto
Allegato n. 5 Comunicato congiunto
Allegato n. 6 Norma transitoria ad esaurimento
Allegato n. 7 Norme d'armonizzazione per i lavoratori delle imprese provenienti da altre aree contrattuali
Allegato n. 8 Norma di armonizzazione relativa alle maggiorazioni per lavoro a turno (per le aziende che non applicavano i CCNL Assologistica, Assoporti, Fise)
Allegato n. 9
Allegato n. 10 Protocollo d'intesa

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei lavoratori dei porti

Verbale
Il 18 aprile 2001 in Roma, le Associazioni datoriali Assologistica, […], Assoporti, […], Fise/Uniport […] e le OO.SS. dei lavoratori Filt-Cgil […], Fit-Cisl […], Uiltrasporti […] in attuazione di quanto previsto nel Protocollo d'intesa 27.7.00 e a seguito di quanto convenuto l'1.2.01, procedono alla firma definitiva di tutti gli articoli e norme/pattuizioni che compongono il CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti, di cui al campo di applicazione come già indicato nel predetto Protocollo d'intesa.

Art. 1 - Campo di applicazione.
Il presente CCNL regola i rapporti di lavoro tra le imprese di cui agli artt. 16 e 18, legge n. 84/94 e successive modificazioni, le Autorità Portuali (AP) di cui all'art. 6, i soggetti di cui all'art. 17, comma 2 (imprese), comma 5 (agenzie) della predetta legge e il personale da esse dipendente, ivi compresi i lavoratori e i soci lavoratori delle imprese di cui all'art. 21 della richiamata legge.

Sezione I - Disciplina comune del rapporto di lavoro
Art. 2 - Assunzione e documenti.

[…]
Il datore di lavoro può, per mezzo del proprio medico di fiducia/medico competente e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica preventiva per l'accertamento della sua idoneità alle mansioni cui sarà destinato.
[…]

Art. 4 - Classificazione del personale.
[…]
2° livello.
Declaratoria.
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori di concetto sia amministrativi sia tecnici ed operativi che, con specifica collaborazione, essendo in possesso di notevole esperienza e dei requisiti previsti nel 3° livello, svolgono con autonomia di iniziativa e facoltà di decisione, nell'ambito di direttive generali, attività che richiedono particolari preparazione/competenza e capacità professionali;
- i lavoratori che sono preposti, con le connesse funzioni, ad attività organizzativamente articolate/strutturate ovvero esplicano compiti di programmazione, coordinamento e/o controllo di corrispondente rilevanza.
Le attività previste nel presente livello richiedono altresì, in relazione alle attività svolte, una responsabilità relativa al coordinamento, al controllo della correttezza amministrativa, tecnico - operativa, e della rispondenza giuridica del proprio lavoro e/o degli atti dell'area di appartenenza.
Esemplificazioni di alcuni profili professionali:
[…]
- tecnico alla sicurezza - ispettore portuale;
[…]

1° livello.
Declaratoria.
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che, nell'ambito delle direttive generali e con discrezionalità di poteri, facoltà di decisione e autonomia d'iniziativa, svolgono attività di rilievo che richiedono notevole preparazione, competenze interdisciplinari, particolare esperienza verificata ed accertata nell'esercizio pluriennale delle relative funzioni. Agli stessi lavoratori sono assegnati incarichi di particolare importanza ai fini della realizzazione degli obiettivi aziendali;
- i lavoratori con funzioni direttive che, con conseguente assunzione delle relative responsabilità siano preposti ad attività di coordinamento di uno o più servizi, uffici o rami produttivi dell'Azienda/AP;
I lavoratori inseriti in questo livello sono preposti con carattere di continuità a funzioni caratterizzate da un consistente grado qualitativo e/o da alte specializzazioni da porsi in relazione ad una accertata capacità organizzativa - gestionale, derivante da elevato livello di conoscenze e/o da una corrispondente esperienza, per la risoluzione di problemi di notevole complessità e rilevanza.
Le scelte operative da parte dei lavoratori inquadrati nel presente livello non sono limitate da specifiche prescrizioni ma vengono effettuate nell'ambito di linee di indirizzo, piani e programmi.
[...]

Art. 4.2. - Quadri delle Autorità Portuali.
1) Definizione categoria Quadri.

Appartengono alla categoria "Quadri" quei lavoratori che, in relazione al modello organizzativo adottato dalle singole AP (organigramma della segreteria tecnico-operativa):
- sono responsabili di strutture organizzative complesse di line o di staff, comprendenti generalmente più unità organizzative; Quadro A;
- i lavoratori che, con qualifica di Quadro, svolgendo funzioni direttive adempiono con continuità, in collaborazione con i suddetti responsabili ovvero autonomamente, a rilevanti compiti caratterizzati da un elevato livello qualitativo, da alte e consolidate specializzazioni per la risoluzione di problematiche interdisciplinari di notevole complessità; - Quadro B.
Le attività, che comportano compiti di direzione, coordinamento, promozione e controllo, sono svolte con carattere di continuità, con ampia autonomia decisionale - nell'ambito di indirizzi a carattere generale - e con conseguente assunzione di piena responsabilità per il funzionamento, l'attuazione e lo sviluppo dei programmi della struttura e/o delle funzioni cui sono preposti.
Come tale il Quadro ha la responsabilità di porzioni strategiche di attività della AP.
[…]
Assume, inoltre, poteri di rappresentanza esterna della AP, sia per la trattazione degli affari di competenza, sia attraverso l'esercizio di funzioni delegate, di procure, relative anche ad incarichi diversi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza del lavoro o, comunque, previsti da normative particolari, conferiti dagli organi della AP.
[…]

Art. 5 - Orario di lavoro.
Norme generali.

La durata dell'orario di lavoro di legge e contrattuale è di 40 ore settimanali.
L'orario di lavoro settimanale viene distribuito con prestazioni su 5 o 6 giorni nella settimana, fatto salvo quanto espressamente previsto nelle norme sulla flessibilità.
La distribuzione/articolazione dell'orario di lavoro è determinata dall'azienda/ente, previa comunicazione alla RSU, e terrà conto dell'esigenza di garantire il funzionamento dei servizi e delle attività.
La prestazione ordinaria giornaliera non a turni (orario spezzato) può essere compresa in un arco di 10 ore decorrenti da inizio prestazione, comprensive di pausa pasto (pausa che non rientra nell'orario effettivo di lavoro).
L'orario di lavoro settimanale potrà inoltre distribuirsi con l'utilizzo alternato di lavoro a turni e di lavoro ordinario giornaliero, come specificato nel comma precedente; tale articolazione sarà denominata "orario promiscuo".
Gli orari normali di lavoro e i turni di lavoro possono essere predisposti in maniera differenziata per singoli reparti o posizioni di lavoro a seconda di esigenze dell'azienda/AP, anche per periodi predeterminati.
Il lavoratore deve prestare la sua opera negli orari e nei turni stabiliti, anche se questi siano predisposti per singoli reparti.
Gli orari di lavoro e i turni sono predisposti dal datore di lavoro in modo che il personale ne abbia conoscenza con ragionevole preavviso.
Nel fissare i turni di lavoro, o di riposo, tra il personale avente le medesime qualifiche, si curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda/ente, essi siano programmati e coordinati in modo che le domeniche e i turni notturni siano equamente ripartiti tra il personale stesso.
Nel caso di più turni che richiedono continuità di presenza il/i lavoratore/i del turno cessante potrà/potranno lasciare il posto di lavoro solo quando sia/siano stato/i sostituito/i.
In caso di mancato arrivo del/dei lavoratore/i subentrante/i sarà cura dell'azienda/ente provvedere al rimpiazzo entro 2 ore da inizio turno, salvo casi eccezionali.
Al lavoratore che abbia prolungato il proprio orario di lavoro nel turno successivo verrà corrisposto per le relative ore di prestazione aggiuntiva quanto previsto per "lavoro straordinario".
L'orario di lavoro deve corrispondere alle effettive prestazioni lavorative. Laddove non diversamente pattuito non rientrano nell'orario di lavoro le eventuali pause e riposi prestabiliti per la fruizione della mensa, consumazione pasto/refezione di durata superiore a 10 minuti, nonché il tempo impiegato per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro

Art. 6 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità.
1. Attività con programmazione della turnistica.

Il presente regime di flessibilità è utilizzabile unicamente da aziende/enti che organizzano il lavoro sulla base di una programmazione multiperiodale degli orari ovvero dei turni.
La programmazione della turnistica prevede l'utilizzo di 6 turni al mese in regime di flessibilità (così detti jolly).
Per far fronte a picchi aziende/enti, variando con ragionevole preavviso l'orario programmato, potranno utilizzare 130 ore/pro capite annue di flessibilità, che potranno essere recuperate, anche anteriormente, con analoghe modalità in caso di flessi di attività.
Le modalità per l'applicazione di quanto sopra saranno definite previo apposito incontro con le RSU.
I lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario programmato.
Nel caso in cui la prestazione del lavoratore risulti nel bimestre inferiore alle ore programmate si procede al recupero della prestazione, da parte del dipendente, nel bimestre successivo, ferma restando la retribuzione mensile.
Nel caso in cui tale prestazione nel bimestre in sede di conguaglio risulti superiore si darà luogo alla corresponsione del trattamento per lavoro straordinario per le ore eccedenti quelle contrattuali.
Le indennità per le ore in flessibilità saranno definite in sede di contrattazione di 2° livello.

2. Attività senza programmazione della turnistica.
I datori di lavoro che non realizzino la programmazione delle prestazioni comunicano ai singoli lavoratori, con ragionevole preavviso, l'orario ovvero il turno corrispondente alla loro prestazione.
I datori di lavoro possono realizzare, nel limite massimo di 150 ore su base annua, una distribuzione degli orari settimanali inferiori all'orario contrattuale di lavoro e prestazioni settimanali superiori all'orario contrattuale di lavoro, con conguaglio bimestrale.
Le modalità per l'applicazione di quanto sopra saranno definite previo apposito incontro con le RSU.
I lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dello stesso.
Eventuali variazioni relative all'orario od alla turnistica settimanale (ivi compreso lo slittamento di 2 ore ad inizio o fine turno) sono comunicate al dipendente con ragionevole anticipo e non possono superare le 4 volte al mese.
Le indennità per le ore in flessibilità saranno definite in sede di contrattazione di 2° livello.

3. Imprese di rilevante importanza in fase di avvio.
Per le aziende di rilevante importanza in fase di avvio le parti valuteranno a livello nazionale le specifiche esigenze in termini di flessibilità e concorderanno il relativo regime nonché la durata e le modalità di attuazione dello stesso.

Art. 7 - Lavoro a turni dipendenti imprese.
Nel caso di lavoro a turni, l'ora d'inizio, la durata giornaliera e la programmazione degli stessi sono stabilite dal datore di lavoro, anche in modo non uniforme, sulla base delle specifiche esigenze operative/di servizio, informate preventivamente le RSU.
[…]

Art. 7.1. - Lavoro a turni personale delle Autorità Portuali.
Nel caso di lavoro a turni, l'ora d'inizio, la durata giornaliera e la programmazione degli stessi sono stabilite dalla AP, anche in modo non uniforme, sulla base delle specifiche esigenze operative/di servizio.
Gli eventuali accavallamenti di orari a turni esistenti vanno eliminati ovvero ridotti all'essenziale.
I turni avvicendati, settimanali o programmati, si possono articolare su 5 o 6 giorni di prestazione nell'arco della settimana; l'eventuale differenza tra le ore prestate e quelle settimanali previste viene recuperata, ai fini del completamento orario, con rientri di frequenza variabile a seconda dell'entità della differenza stessa.
Qualora i turni fossero programmati su 8 ore giornaliere per 5 giorni settimanali, per il tempo reso in eccedenza alle ore previste gli interessati fruiranno, alla relativa maturazione, di una giornata di riposo compensativo.
Per turni programmati s'intendono quelli articolati su di un arco plurisettimanale.
Le prestazioni rese in orari a turni sono compensate per il personale inquadrato dal 7° al 2° livello con un'indennità in cifra fissa come sotto indicato:
Turni ordinari di vario tipo:
[omissis]
Turni a ciclo continuo (ore 24 su 365 giorni):
[omissis]

Art. 8 - Lavoro supplementare, straordinario.
Parte comune.
È straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale di legge (40 ore settimanali).
È supplementare il lavoro eseguito dopo l'orario contrattuale ed entro il limite delle 40 ore settimanali.
Per esigenze di servizio l'azienda/ente ha facoltà di far effettuare a ciascun dipendente prestazioni per lavoro straordinario entro il limite di 250 ore annue.
Il lavoro supplementare/straordinario deve essere richiesto e/o autorizzato preventivamente dal responsabile, fatte salve le esigenze di pronto intervento per la sicurezza del servizio; il lavoro supplementare/straordinario non espressamente autorizzato non è riconosciuto né compensato.
Il personale non può rifiutarsi di eseguire il lavoro supplementare/straordinario nel limite suddetto senza giustificati motivi d'impedimento.
[…]

Norme riguardanti il personale delle imprese.
[…]
Per la considerazione del lavoro notturno rimangono in vigore le norme previste dai rispettivi CCNL di provenienza.
La giornata destinata al riposo settimanale è considerata festiva; in caso di prestazione richiesta in questa giornata verrà corrisposta la sola maggiorazione straordinaria festiva più riposo compensativo.
[…]

Art. 9 - Riposo settimanale.
1. Salvo le eccezioni di legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica con distribuzione delle prestazioni su 5 o 6 giorni.
2. a. Qualora il lavoro sia organizzato con programmazione della turnistica per l'intero arco delle 24 ore su base multiperiodale per i lavoratori destinati al lavoro domenicale sarà considerato giorno festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo sostitutivo e la prestazione domenicale sarà compensata, così come previsto dall'art. 7 "Maggiorazioni ordinarie per lavoro a turni", alla voce " maggiorazione ordinaria in giorno festivo con riposo sostitutivo".
[…]
3. Non si potrà richiedere al lavoratore l'utilizzo per più di 26 domeniche su base annua.

Art. 12 - Formazione professionale.
Le parti riconoscono l'importanza della formazione / addestramento professionale, oltreché in materia di sicurezza e igiene del lavoro (ai sensi dell'art. 6, D.lgs. n. 272/99 o dell'art. 22, D.lgs. n. 626/94), anche al fine della preparazione e valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto convengono che la formazione sarà orientata, in coerenza con gli effettivi fabbisogni aziendali, a:
- consentire ai lavoratori delle imprese e delle STOAP di acquisire conoscenze specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze aziendali, derivanti da innovazioni tecnologiche e organizzative ovvero da riorganizzazioni interne e da mobilità professionale che li coinvolgano direttamente;
- rispondere ad effettive necessità di aggiornamento dei lavoratori suddetti onde prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale rispetto ai ruoli già ricoperti o da ricoprire in funzione delle necessità aziendali;
- essere occasione di miglioramento dei singoli apporti professionali, dei comportamenti per il funzionamento interno aziendale, per le relazioni interfunzionali e con l'esterno.
Premesso quanto sopra, fermo restando che occorre garantire la compatibilità dei costi e le esigenze/possibilità di ogni impresa e di ogni AP, la individuazione di interventi/corsi o programmi formativi, interni e/o esterni - anche interaziendali -, è rimessa alle determinazioni dell'impresa/ente, previo esame su richiesta della RSU ovvero delle OO.SS. firmatarie territoriali, che potranno fornire le proprie valutazioni.
In tale ambito si prevederà:
- la possibilità di utilizzare risorse esterne (regionali, nazionali, comunitarie, ecc.) in grado di coprire almeno il 50% dei costi relativi agli interventi formativi;
- modalità di svolgimento degli interventi formativi, modalità e criteri di partecipazione agli stessi da parte dei lavoratori interessati, che siano comunque compatibili con le normali attività assicurate rispettivamente dall'impresa e dalla AP La partecipazione contemporanea dei lavoratori non potrà superare il 5% dell'organico dell'impresa/ente, salvo migliori opportunità offerte dalle compatibilità organizzative e produttive/di servizio.
Gli eventuali piani formativi che richiederanno l'intervento della Fondazione per la formazione continua, di cui al punto 26 e secondo le previsioni del punto 27 del "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del dicembre 1998-febbraio 1999, saranno concordati tra le parti a livello aziendale o territoriale.

Sezione III - Malattie - Infortuni - Assenze e permessi
Art. 22 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo le norme di carattere generale vigenti in materia.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[…]
Qualora per postumi invalidanti o per cause di malattia professionale il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa, anche di livello inferiore, compatibili con le esigenze aziendali, conservando la retribuzione (voci fisse) del livello posseduto all'atto dell'infortunio/malattia professionale.
[…]

Art. 24 - Maternità.
Il trattamento di maternità e di puerperio è disciplinato dalle leggi vigenti in materia.
[…]

Sezione IV -Doveri del lavoratore -Provvedimenti disciplinari - Preavviso
Art. 32 - Doveri del lavoratore.

Nell'ambito del rapporto di lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori o preposti, come previsto dall'organizzazione dell'azienda/ente.
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed educazione.
In armonia con la dignità del lavoratore, i superiori ed i preposti impronteranno i rapporti con i dipendenti ai sensi di collaborazione e urbanità.
[…]
Egli deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, […] osservare le disposizioni del presente contratto, nonché quelle impartite dai suoi superiori o preposti, avere cura dei locali e di tutto quanto è lui affidato, rispettare il regolamento, ove esista.
[…]
Deve altresì astenersi da attività che lo possano distrarre dal regolare adempimento delle proprie mansioni o possano in qualche modo non coincidere con i suoi doveri.
[…]
Il lavoratore è tenuto a risarcire i danni derivanti all'azienda/ente da violazioni di obblighi di servizio.
Se il lavoratore ha agito dietro un ordine, che era obbligato ad eseguire, è esente da responsabilità, ferma restando la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.
Il lavoratore risponde, invece, se ha agito per delega del superiore.
Il lavoratore è responsabile in ordine all'uso appropriato dei mezzi e/o attrezzature e/o impianti affidati per quanto attiene alla sicurezza e alla funzionalità degli stessi.
Il lavoratore che, nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli, cagioni per dolo o colpa un danno a terzi, è personalmente obbligato a risarcirlo, ferme restando le responsabilità più gravi previste dalle vigenti leggi.
Il lavoratore ha l'obbligo di conformarsi alle disposizioni vigenti sulla prevenzione degli infortuni ed in materia di igiene sul lavoro e a quelle particolari prescritte in tali materie nell'ambito del porto.
Il personale addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici, che nell'esercizio di tali attribuzioni cagioni danno alla AP o a terzi, è responsabile nei limiti della normativa di cui all'art. 1, legge 31.12.62 n. 1833 e della legge 17.3.75 n. 69.
Per i dipendenti delle AP resta inoltre ferma la validità di disposizioni di legge e/o amministrative vigenti in materia di responsabilità civile, contabile e amministrativa.
Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo daranno luogo a provvedimenti disciplinari.

Art. 33 - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari, daranno luogo, a seconda della gravità, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
e) licenziamento.

Art. 34 - Ammonizioni scritte - Multe e sospensioni.
[…]
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro con assiduità e secondo le istruzioni ricevute oppure le esegua con negligenza o esegua lavori non assegnatigli;
d) per disattenzione o negligenza guasti il materiale, o la merce che deve trasportare/movimentare o che ha in consegna, oppure non avverta subito l'azienda/ente degli eventuali guasti verificatisi;
e) non avverte subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
f) non osserva le norme e non applica le misure di sicurezza e sull'igiene del lavoro;
g) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
[…]
l) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto e del regolamento interno o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dello stabilimento.
L'ammonizione scritta verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo o in caso di recidività.
In particolare la sospensione può essere inflitta al lavoratore che ad esempio:
[…]
- per negligenza del servizio, arrechi danni non gravi al materiale o alle persone, agli strumenti, alle attrezzature o alle macchine;
- si presenti al lavoro, o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
[…]
- persista a commettere mancanze punite con la multa;
[…]
- sia sorpreso a fumare nei locali di deposito cotone, seta, legname, iuta, foraggi, merci imballate con paglia o carta, carta e infiammabili o pericolose in genere;
- commetta mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lett. a) e b) dell'articolo precedente.

Art. 35 - Licenziamenti disciplinari.
A)Licenziamento con preavviso (art. 3, legge n. 604/66 - licenziamento per giustificato motivo).

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lett. B).
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
[…]
b) danneggiamento doloso al materiale, alle attrezzature, ai mezzi e alle strutture dell'azienda/ente;
[…]
f) abbandono del posto di lavoro da parte del personale al quale siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lett. B);
[…]
l) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. precedente quando siano stati comminati 3 provvedimenti di sospensione di cui all'articolo precedente, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 33 (Provvedimenti disciplinari).
B)Licenziamento senza preavviso (art. 1, legge n. 604/66 e art. 2119 c.c. - licenziamento per giusta causa).
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda/ente grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
[…]
c) danneggiamento volontario al materiale, alle attrezzature, ai mezzi e alle strutture aziendali;
d) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) violazione del divieto di fumo posto da norme a tutela della sicurezza sui posti di lavoro;
[…]

Sezione V - Sistema di relazioni sindacali
Art. 39 - Sistema di informazione.

Le imprese, tramite le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti, informeranno le RSU e comunque i sindacati provinciali di categoria delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, sulle seguenti materie: previsioni e programmi aziendali, ristrutturazioni o riorganizzazioni o comunque modifiche tecnologiche, andamento dell'occupazione, appalti o comunque esternalizzazione di lavori svolti prima nell'interno, formazione professionale.
Le comunicazioni di cui al comma precedente vengono fornite periodicamente prima dell'attuazione dei provvedimenti aziendali e comunque almeno 1 volta all'anno.
Restano inoltre in vigore le discipline previste in materia dai rispettivi CCNL di provenienza.

Art. 40 - Osservatorio nazionale.
Le parti (datoriale e sindacale) convengono di costituire l'Osservatorio nazionale permanente allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione di problemi economici e sociali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti secondo l'esperienza maturata e nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni industriali di tipo partecipativo.
L'Osservatorio ha il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività complessiva prevista dalla sfera di competenza del presente contratto al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche le seguenti materie:
- l'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, con particolare attenzione ai CFL e ai loro risultati, l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle leggi nn. 903/77 e 125/91 e successive modificazioni;
- i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza sia in relazione ai prodotti manipolati sia rispetto alle modalità di lavorazione e trasporto, dando piena applicazione ai contenuti dei DD.lgs. nn. 626/94 e 272/99 nonché all'Accordo interconfederale 22.6.95;
- la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle RSU eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare ed applicare in modo funzionale la disciplina contrattuale;
- lo studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori;
- la promozione della partecipazione delle Associazioni nazionali e delle OO.SS. alle attività delle Istituzioni europee e delle Organizzazioni territoriali e sindacali degli altri Paesi, per migliorare l'informazione reciproca quale strumento per rendere partecipi le parti della elaborazione della politica sociale della Comunità;
- la raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari, della formazione, della sicurezza e dell'ambiente.
L'Osservatorio nazionale sarà composto da 3 rappresentanti di parte datoriale e 3 di parte sindacale.
L'Osservatorio si riunisce almeno 1 volta all'anno e, quando richiesto da una delle parti per situazioni di rilevante valenza settoriale.
L'Osservatorio ha sede presso..... che fornirà servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata d'accordo tra i rappresentanti delle parti e, non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle due parti che costituiscono l'Osservatorio.
Le parti ed i rispettivi rappresentanti e loro strutture s'impegnano a fornire le informazioni e i dati utili ai fini dell'attività dell'Osservatorio.
Nota.
Successivamente alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale, le parti costituiranno Osservatori a livello territoriale, previa individuazione delle aree territoriali interregionali ove costituire detti Osservatori.

Art. 41 - Relazioni sindacali.
In conformità allo spirito del "Protocollo d'intesa 23.7.93" e del "Protocollo sociale 22.12.99", le relazioni sindacali saranno caratterizzate dal principio della concertazione finalizzata allo sviluppo economico e occupazionale.
Nell'ambito dell'autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli, le relazioni sindacali avverranno a livello sia nazionale sia decentrato aziendale, con un sistema di informazione, consultazione, contrattazione e verifica.
Per quanto riguarda l'informazione vedi art. 39; per quanto concerne la contrattazione aziendale vedi art. 52.

Art. 42 - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
[…]
Le parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge e/o per contratto alle RSA vengono esercitate dalle RSU. Le stesse risultano pertanto titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.
[…]

Art. 44 - Affissioni.
Le Aziende/AP consentiranno alle OO.SS. di cui all'art. 19, legge n. 300/70, alle RSA ovvero, ove costituite, alle RSU di fare affiggere su appositi spazi, che le Aziende/Enti avranno cura di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno delle unità produttive, pubblicazioni e comunicati inerenti a materia di interesse oggettivamente sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 45 - Assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario nei limiti di 10 ore annue retribuite.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette dalle RSU o dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e vengono comunicate preventivamente al datore di lavoro.
Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in più riunioni nella medesima giornata.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]

Art. 50 - Commissione paritetica nazionale.
È costituita una Commissione paritetica nazionale composta rispettivamente da 3 rappresentanti nazionali delle OO.SS. e da 3 rappresentanti delle associazioni datoriali firmatarie, designati dalle medesime.
A tale Commissione verrà rinviata la soluzione di problematiche che dovessero insorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione delle pattuizioni contenute nel Protocollo 27.7.00 e nel presente CCNL, nonché la soluzione delle controversie plurime di cui al penultimo comma dell'art. 47 (Procedure e sedi di composizione delle controversie).

Sezione VI - Contrattazione di 2° livello
Art. 52 - Contrattazione aziendale o di 2° livello.

La contrattazione aziendale o di 2° livello, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 del capitolo "Assetti contrattuali" del Protocollo 23.7.93, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati dal presente CCNL.
[…]
Le materie rinviate alla contrattazione aziendale o di 2° livello nonché gli ambiti sono quelli espressamente previsti dal presente CCNL.
[…]
Alla contrattazione di 2° livello vengono demandate le seguenti materie:
[…]
b) lavoro straordinario oltre il limite delle 250 ore annue e verifica della corretta applicazione delle norme contrattuali sull'orario di lavoro sul lavoro supplementare e straordinario;
c) inquadramento di mansioni non esemplificate nella classificazione e per le quali non sia stato possibile l'inquadramento in via analogica;
d) criteri generali per la programmazione delle ferie;
e) le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni, in attuazione delle norme di legge esistenti;
f) l'eventuale fornitura aggiuntiva di indumenti di lavoro;
g) eventuale istituzione del servizio mensa o della relativa indennità sostitutiva;
h) indennità per le ore in flessibilità.
Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente contratto, s'impegnano, anche in nome e per conto dei propri organismi territoriali e aziendali nonché delle RSU costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale 20.12.93, a dare corretta attuazione ai principi e contenuti del presente articolo.
Nota.
Fermo restando che l'organizzazione del lavoro è di pertinenza dell'azienda, i riflessi della stessa sulle condizioni di lavoro saranno argomento di contrattazione aziendale.
[…]

Sezione VII - Trasferimenti - Trasferte - Cessazione attività
Art. 55 - Trasferimenti.

Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
[…]

Sezione VIII - Ambiente - Sicurezza e igiene del lavoro
Art. 58 - Ambiente, sicurezza e igiene del lavoro.

1. I soggetti di cui al campo di applicazione assumono le iniziative per garantire la puntuale applicazione delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro, fermo restando che, per le parti in materia non esplicitamente disciplinate dal presente contratto, trovano applicazione:
l'art. 9, legge 20.5.70 n. 300, il D.lgs. 27.7.99 n. 272 e per quanto non diversamente previsto da detto decreto legislativo le disposizioni di cui al D.lgs. 19.9.94 n. 626 come modificato dal D.lgs. 19.3.96 n. 242, l'Accordo interconfederale 22.6.95 (parte I).
2. Nell'ambito dell'attività di cui al 2° alinea, comma 3, art. 40 (Osservatorio nazionale) del presente CCNL sarà oggetto d'esame:
- l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali nel settore portuale con particolare riferimento alle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione delle merci e di ogni altro materiale;
- la promozione di studi e ricerche e formulazione di proposte in materia di salute, sicurezza ed igiene del lavoro, anche in materia formativa ed informatica, e in coordinamento con gli altri organismi istituzionali preposti.
3. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Per quanto concerne le attribuzioni del RLS, la tutela al medesimo riconosciuta, si richiama l'art. 19, D.lgs. n. 626/94.
Per ciò che attiene il concreto svolgimento delle funzioni attribuite al RLS si precisa quanto segue:
- accesso ai luoghi di lavoro: la visita che deve essere preventivamente segnalata al datore di lavoro, può avvenire anche alla presenza del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) o di un addetto da questi incaricato;
- consultazione: a tal fine il RLS partecipa alle riunione periodiche e può richiederne la convocazione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Egli può inoltre formulare proposte e opinioni.
L'avvenuta consultazione è attestata dalla firma su apposito verbale degli incontri;
- informazione: Il RLS ha accesso al registro di cui all'art. 14, D.lgs. n. 272/99; l'utilizzo delle notizie contenute nella documentazione aziendale deve avvenire nel rispetto del segreto industriale.
L'esercizio delle funzioni sopraindicate è garantito dal riconoscimento per ciascun RLS di un numero di permessi retribuiti pari a:
- 12 ore annue per le aziende o unità produttive e per le AP fino a 5 dipendenti;
- 30 ore annue per le aziende o unità produttive e per le AP da 6 a 15 dipendenti;
- 40 ore annue per le aziende o unità produttive e per le AP con più di 15 dipendenti.
La formazione del RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolge mediante permessi retribuiti per complessive 32 ore, sulla base di un programma avente i seguenti contenuti (DM 16.1.97):
- principi costituzionali e civilistici;
- legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
- aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- nozioni di tecnica della comunicazione.
Il datore di lavoro, qualora introduca innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede ove necessario una integrazione della formazione o comunque almeno 3 ore l'anno di aggiornamento dello stesso.
Il numero dei RLS varia a seconda delle dimensioni dell'azienda o unità produttiva o della AP:
- fino a 200 dipendenti : 1 RLS;
- da 201 a 1.000 dipendenti : 3 RLS;
- in tutti gli altri casi : 6 RLS.
Per quanto riguarda le modalità e procedure di elezione si fa riferimento a quanto previsto dall'Accordo interconfederale 22.6.95.
La durata del mandato del RLS è di 3 anni; il mandato è rinnovabile.

Art. 59 - Indumenti di lavoro.
I datori di lavoro, sentiti i RLS, determineranno la tipologia degli indumenti di lavoro, nonché dei dispositivi di protezione individuale previsti dalle leggi vigenti in materia di sicurezza. La fornitura di detti indumenti farà carico al datore di lavoro; le quantità saranno individuate dal datore di lavoro e RSU o in mancanza le OO.SS. territoriali.
Il lavoratore è tenuto ad indossare in servizio gli indumenti fornitigli, nonché è tenuto a curare la buona conservazione degli stessi.
Per quanto concerne spogliatoi e servizi igienici si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 33, D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni.

Sezione IX - Normative generali
Art. 60 - Normativa contrattuale sull'apprendistato.
1) Età per l'assunzione.

In considerazione della particolarità e complessità del lavoro portuale, le parti concordano che potranno essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 18 anni e - in applicazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, legge n. 196/97 - non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree indicate nel citato comma 1, art. 16. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i suddetti limiti sono elevati di 2 anni.

5) Formazione.
La formazione nell'apprendistato rappresenta un percorso continuo articolato in:
- formazione sul lavoro, assicurata attraverso l'affiancamento contestualmente all'attività produttiva;
- formazione sul lavoro, garantita da opportunità ricorrenti di confronto con il tutor aziendale a margine dell'attività produttiva;
- formazione generale esterna, le cui caratteristiche vengono di seguito riportate.
Al fine di seguire l'apprendista durante i periodi di insegnamento pratico, il datore di lavoro incarica un tutor, scelto tra i dipendenti dell'impresa.
La scelta del tutor terrà conto della sua qualificazione e del suo livello di inquadramento che sarà, normalmente, di un livello superiore rispetto a quello in cui il giovane potrà essere inquadrato al termine del contratto di apprendistato.
Per quanto concerne la figura del tutor e dei suoi compiti si farà riferimento agli specifici decreti ministeriali.

a) Durata della formazione esterna.
La formazione generale esterna degli apprendisti verrà attuata mediante 120 ore in ragione di anno.
Qualora, attraverso servizi di "bilancio delle competenze", si verifichi che l'apprendista è in possesso di titolo di studio o attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, la durata dell'impegno formativo è così convenuta in ore medie annue:

titolo di studioore di formazione medie annue
scuola dell'obbligo120
attestato di qualifica professionale100
diploma di scuola media superiore 80
diploma universitario 60
diploma di laurea 60

È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

b) Contenuti della formazione esterna.
Salvo quanto previsto dagli specifici decreti Ministeriali emanati, in attuazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 2, legge n. 196/97, i contenuti della formazione generale esterna verranno articolati come segue:
a) contenuti a carattere trasversale;
b) contenuti a carattere professionale di tipo tecnico scientifico ed operativo, differenziati in funzione delle singole figure professionali.
Le attività formative esterne verranno strutturate in forma modulare. I moduli didattici, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, saranno:
- sistematizzare e fondare sul piano tecnico scientifico l'esperienza professionale maturata nel luogo di lavoro, con particolare riferimento a quella ottenuta in affiancamento; in questo contesto una parte dell'attività formativa dovrà essere riservata all'organizzazione del lavoro, alla disciplina del rapporto di lavoro, alle misure collettive di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- rafforzare le competenze di base, trasversali personali e trasferibili possedute dall'apprendista, con particolare riferimento a contenuti a carattere trasversale, riguardanti i comportamenti relazionali (comunicativi, sociali, ecc.), le conoscenze organizzative e gestionali e le conoscenze economiche (di sistema, di settore e aziendali);
- sviluppare le competenze professionali in relazione alle innovazioni in atto che interessano il settore produttivo e le figure professionali di interesse, con contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico- scientifico ed operativo, differenziati in funzione dei singoli profili; in questo ambito saranno sviluppati contenuti specifici inerenti all'attività lavorativa ed anche i temi della sicurezza sul lavoro ed anche i mezzi di protezione individuale.

7) Orario di lavoro.
Fatti salvi i divieti di legge si rimanda a quanto previsto dal corrispondente articolo contrattuale.
L'apprendista potrà essere utilizzato in lavoro notturno dopo 3 mesi da inizio rapporto.

14) Norma di rinvio.
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente accordo trovano applicazione le norme contrattuali previste dal presente CCNL, nonché le norme di legge.
Fatti salvi gli accordi interconfederali in vigore, gli Osservatori territoriali potranno stabilire modalità e percorsi formativi per l'apprendistato.
Sono inoltre fatti salvi eventuali accordi di miglior favore a livello aziendale e/o territoriali esistenti.
[…]

Art. 61 - Contratto a termine.
[…]
I contratti a termine, per i quali il datore di lavoro darà preventiva informazione alle RSU, non supereranno il 10% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nell'impresa e il 10% delle dotazioni previste dalla pianta organica della AP. Per corrispondere ad eccezionali esigenze tale limite può essere superato d'intesa con le RSU e con le OO.SS. firmatarie territoriali.

Art. 62 - Contratti di formazione e lavoro (CFL).
Per quanto concerne la disciplina legale dei CFL si richiamano le norme di legge (leggi nn. 863/84, 407/90, 451/94, 196/97), ivi compresa la possibilità d'inquadramento d'ingresso del lavoratore al livello inferiore rispetto a quello finale.
Per quanto concerne altri aspetti riguardanti i CFL si fa riferimento all'intesa interconfederale (Confindustria - OO.SS.) del 31.1.95.
I datori di lavoro informeranno annualmente le RSU o in mancanza i sindacati territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente contratto sull'andamento dei CFL e comunque sui motivi delle eventuali mancate trasformazioni di detti rapporti, alla scadenza dei termini degli stessi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 63 - Lavoro a tempo parziale.
7) Criteri generali di priorità nella concessione.

Fermo restando quanto stabilito dal precedente punto 3, comma 3, nella valutazione delle domande di concessione del part-time l'Azienda/AP terrà conto dei seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
[…]
- problemi di salute personale, che limitano la possibilità di una costante presenza giornaliera, o la presenza per l'orario giornaliero completo;
[…]

8) Trattamento normativo ed economico.
Nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, per quanto compatibili, le disposizione normative e contrattuali dettate per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della durata ridotta della prestazione (ivi compreso eventuale lavoro supplementare) e delle peculiarità del suo svolgimento.
[…]

Art. 64 - Lavoro interinale.
[….]
I datori di lavoro che vogliano utilizzare il lavoro interinale debbono darne preventiva comunicazione scritta alle RSU o, in mancanza, alla RSA costituita nell'ambito delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, nonché ai sindacati territoriali di categoria sempre delle OO.SS. stipulanti il presente contratto.

Art. 65 - Commissione per le pari opportunità.
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE 13.12.84 n. 635, della legge 9.12.77 n. 903 e dalla legge 10.4.91 n. 125, in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
In questo contesto, viene costituita una Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità composta da 6 membri, per la metà designati dalle associazioni imprenditoriali stipulanti e per metà dalle OO.SS. stipulanti.
La Commissione avrà i seguenti compiti:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle aziende/Enti sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse nell'ambito del sistema informativo vigente;
b) elaborare, con riferimento alla legge n. 125/91, schemi di progetti di azioni positive;
c) esaminare problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali ed alle eventuali discriminazioni sul lavoro;
d) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali sui luoghi di lavoro accertando in via preventiva diffusione e caratteristiche del fenomeno;
e) esaminare tutte le problematiche connesse al reale rispetto delle normative esistenti a favore delle donne e della maternità, individuando le attività che devono essere evitate nei periodi di gravidanza.
La Commissione presieduta a turno da un componente dei due gruppi si insedia entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto e si riunirà almeno 2 volte all'anno e a richiesta di una delle parti entro i 15 giorni successivi alla richiesta medesima.
La Commissione avrà sede presso una delle associazioni imprenditoriali che ne curerà i servizi di segreteria.
Le parti s'impegnano a:
- dare ufficiale comunicazione agli associati della costituzione della CPO, dei suoi compiti, finalità e funzioni;
- facilitare con ogni mezzo le indagini conoscitive della CPO, volte a migliorare la gestione della risorsa lavoro-femminile.
3 mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione concluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede verranno presentate tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
Inoltre saranno fornite informazioni sull'andamento e sulle tendenze dell'occupazione femminile.

Art. 67 - Tutela delle persone tossicodipendenti e degli etilisti.
[…]
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza.
In caso di accertamento dello stato di tossicodipendente nel corso del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal DPR 9.10.90 n. 309, e successive modificazioni.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
Per i lavoratori, a tempo indeterminato, etilisti, trovano applicazione le disposizioni del presente articolo.

Art. 68 - Tutela delle persone portatrici di handicap.
[…]
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3; ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla legge 5.2.92 n. 104.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.

Art. 71 - Lavori usuranti.
Le parti concordano di istituire una Commissione tecnica paritetica per valutare e riferire alle parti ogni aspetto inerente tale problematica.
Detta Commissione inizierà i propri lavori a partire da marzo 2001 e si potrà avvalere di esperti esterni.

Art. 73 - Rinvio.
Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le norme di legge che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato di diritto privato.