Provincia Autonoma Trento
Legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10
Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale
B.U.R. 13 aprile 1993, n. 17, s.o. n. 1

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
promulga
la seguente legge:

Capo I
Norme generali concernenti la struttura e il funzionamento del servizio sanitario provinciale

Art. 1
Servizio sanitario provinciale

1. La Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio delle competenze ad essa spettanti ai sensi dello Statuto speciale di autonomia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, provvede alla tutela della salute secondo i principi e gli obiettivi stabiliti dagli articoli 3 e 32 della Costituzione e dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 concernente "Istituzione del servizio sanitario nazionale”, mediante il servizio sanitario provinciale.
2. Il servizio sanitario provinciale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati, nell'ambito della provincia, alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione. Esso opera senza distinzione di condizioni individuali e sociali e secondo modalità che assicurino l'uguaglianza dei cittadini, garantendone altresì la partecipazione.
1. Nell'ambito del servizio sanitario provinciale è promosso il coordinamento con gli interventi di competenza di tutti gli enti ed organismi che svolgono, nel settore sociale, attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività. In particolare è assicurato il coordinamento con i servizi socio-assistenziali disciplinati dalla legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14.
 

Art. 2
Funzioni esercitate attraverso l'azienda provinciale per i servizi sanitari

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e tenuto conto di quanto disposto dalla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 recante "Norme sulle modalità di gestione delle funzioni dirette alla tutela della salute" , la Provincia autonoma di Trento provvede all'esercizio delle funzioni amministrative inerenti al servizio sanitario provinciale avvalendosi, quale ente strumentale, dell'azienda provinciale per i servizi sanitari disciplinata nei capi II, III e IV, fatte salve le disposizioni contenute nei successivi articoli del presente capo.
2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 55, comma 1, lettera c), è revocata la delega dell'esercizio di funzioni in materia sanitaria conferita ai comprensori per effetto della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33 concernente "Disciplina del servizio sanitario provinciale", modificata dalle leggi provinciali 19 giugno 1982, n. 9, 29 agosto 1983, n. 29, 24 dicembre 1984, n. 14, 13 gennaio 1986, n. 2, 19 gennaio 1988, n. 4, 5 settembre 1988, n. 33, 6 febbraio 1991, n. 4 e 12 luglio 1991, n. 14.
 

Art. 3
Funzioni di competenza della Giunta provinciale

1. La Giunta provinciale esercita, nei riguardi delle attività comprese nel servizio sanitario
provinciale, le seguenti funzioni:
a) determina gli indirizzi di natura politica e programmatica in materia di tutela della salute;
b) provvede all'assegnazione e all'erogazione delle risorse finanziarie;
c) svolge funzioni di promozione, di indirizzo e di vigilanza.
2. La Giunta provinciale adotta altresì i seguenti provvedimenti amministrativi:
a) le autorizzazioni inerenti ai settori indicati all'articolo 3, n. 7) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, nei limiti in cui le relative funzioni sono state delegate alla Provincia ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 474, nonché a norma dell'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197;
b) le autorizzazioni di cui agli articoli 193, 194, 199, primo comma, 201, primo comma, e, limitatamente a quanto concerne le acque minerali, terzo comma del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, fatte salve le competenze attribuite al sindaco dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
c) le autorizzazioni e i nulla osta demandati alla competenza del medico provinciale dal capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in materia di protezione sanitaria della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e dagli articoli 5 e 10 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 in materia di gas tossici, come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
d) i provvedimenti concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie, la costituzione di dispensari farmaceutici e i concorsi per il conferimento di farmacie, al cui espletamento provvede il competente servizio della Provincia.
3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 da parte della Giunta provinciale i competenti servizi della Provincia possono avvalersi della collaborazione dei servizi dell'azienda provinciale per i servizi sanitari.
 

Art. 4
Provvedimenti contingibili ed urgenti di competenza del Presidente della Giunta provinciale

1. Il Presidente della Giunta provinciale adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria che interessino il territorio di due o più comuni a norma dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e dell'articolo 18 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 concernente "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige". Egli adotta altresì i provvedimenti in via sostitutiva nell'ipotesi prevista dal predetto articolo 18 della medesima legge regionale.
2. La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dai servizi della Provincia competenti in materia di igiene e sanità, che si avvalgono a tal fine della collaborazione dei servizi dell'azienda provinciale per i servizi sanitari.
 

Art. 5
Attribuzioni del sindaco

1. Il sindaco esercita le attribuzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità pubblica.
2. Nella materia di cui al comma 1 il sindaco adotta altresì i provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 18 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.
3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 il sindaco si avvale dei servizi dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, previa richiesta al direttore del distretto sanitario competente per territorio in relazione agli ambiti stabiliti ai sensi dell'articolo 35, comma 1.
 

Art. 6
Piano sanitario provinciale

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 la Provincia autonoma di Trento informa la propria attività al metodo della programmazione, in armonia con i contenuti e gli indirizzi del piano sanitario nazionale e con gli obiettivi del programma di sviluppo provinciale, secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il piano sanitario provinciale ha durata triennale ed è approvato con legge provinciale. Il piano può essere aggiornato annualmente. La presentazione del relativo disegno di legge deve avvenire entro il 30 settembre dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente. Fino all'entrata in vigore del nuovo piano è comunque prorogata l'efficacia del piano precedente.
3. Le indicazioni contenute nel piano hanno valore vincolante per l'attività programmatoria, di indirizzo e amministrativa esercitata, nell'ambito della rispettiva sfera di competenza, dalla Giunta provinciale e dall'azienda provinciale per i servizi sanitari.
4. Il piano contiene in particolare:
a) la determinazione degli obiettivi da realizzare nel triennio con riferimento a quelli previsti dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nell'ambito di tali obiettivi sono stabilite le modalità e i termini per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, in modo da rendere certa ed esigibile la fruizione delle stesse da parte degli aventi titolo, e sono assicurati livelli minimi di prestazioni sanitarie omogenei su tutto il territorio provinciale;
b) la previsione dei fondi per la sua attuazione;
c) le procedure e le modalità per le verifiche periodiche sullo stato di attuazione del piano stesso.
5. Il piano contiene altresì le ulteriori indicazioni e determinazioni ad esso demandate da norme di legge statali o provinciali.
6. Prima di procedere alla predisposizione del progetto di piano la Giunta provinciale richiede ai comitati di distretto di cui all'articolo 20 la formulazione di proposte in merito.
7. Il progetto di piano è trasmesso dalla Giunta provinciale ai comitati di distretto, ai comuni, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, alle organizzazioni professionali di categoria degli operatori e agli organi della sanità militare territorialmente competenti, nonché alle organizzazioni di volontariato operanti in materia sanitaria che abbiano fatto richiesta di audizione ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 concernente "Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale”. Il progetto di piano è trasmesso altresì ai comitati o agli altri organismi eventualmente costituiti per la tutela dei diritti dei malati che abbiano presentato analoga richiesta allegando copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
8. Decorsi almeno venti giorni e non più di quaranta dall'invio del progetto di piano l'assessore provinciale al quale è affidata la materia della sanità convoca e presiede una conferenza provinciale, alla quale hanno diritto di partecipare i legali rappresentanti degli enti ed organismi di cui al comma 7, allo scopo di illustrare il progetto di piano e di raccogliere pareri e proposte in merito allo stesso.
9. Gli enti ed organismi di cui al comma 7 possono comunque formulare pareri e proposte in ordine al progetto di piano entro sessanta giorni dalla data di invio dello stesso.
10. Scaduto il termine stabilito dal comma 9 la Giunta provinciale, dopo aver apportato al progetto le modifiche o integrazioni eventualmente necessarie anche in relazione ai pareri e alle proposte formulate ai sensi dei commi 8 e 9, presenta al Consiglio provinciale il disegno di legge di approvazione del piano.
11. Il disposto del comma 6 si applica anche in ordine al progetto per l'eventuale aggiornamento del piano.
12. A metà del periodo di vigenza del piano sanitario provinciale l'assessore provinciale al quale è affidata la materia della sanità convoca e presiede una conferenza provinciale, alla quale hanno diritto di partecipare i legali rappresentanti degli enti ed organismi di cui al comma 7, allo scopo di riferire sullo stato di attuazione del piano sanitario provinciale.
 

Art. 7
Programmazione e finanziamento dell'attività dell'azienda

1. L'azienda provinciale per i servizi sanitari ha un bilancio di previsione pluriennale ed un bilancio di previsione annuale.
2. Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza ed ha efficacia temporale corrispondente a quella del bilancio pluriennale della Provincia. Esso è approvato contestualmente all'approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone comunque la iniziale estensione.
3. Il bilancio annuale è redatto in termini di competenza e in termini di cassa. Al bilancio predetto è annesso il programma di attività dell'azienda per l'anno di riferimento.
4. La Giunta provinciale richiede entro il 31 agosto di ogni anno ai comitati di distretto la formulazione di proposte in ordine alla definizione degli obiettivi specifici che dovranno essere raggiunti dall'azienda nell'anno successivo.
5. Entro il 31 ottobre la Giunta provinciale determina gli obiettivi specifici e temporalmente definiti che dovranno essere raggiunti dall'azienda nell'anno successivo, in relazione agli indirizzi e agli obiettivi generali stabiliti dal piano sanitario provinciale, e fissa contestualmente l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili con riguardo alle previsioni del bilancio annuale e pluriennale della Provincia.
6. Entro il 30 novembre il consiglio di amministrazione dell'azienda adotta, su proposta del direttore generale, il bilancio di previsione pluriennale di competenza e il bilancio di previsione annuale di competenza e di cassa, con annesso il programma di attività dell'azienda, nel rispetto delle determinazioni contenute nel piano sanitario provinciale e di quelle adottate dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 5.
7. Entro il 31 dicembre la Giunta provinciale approva il bilancio pluriennale e il bilancio annuale dell'azienda, con annesso il programma di attività, e assegna contestualmente all'azienda stessa i fondi destinati all'esercizio delle funzioni ad essa attribuite distinti per la parte corrente e per la parte in conto capitale. In sede di approvazione dei bilanci e dei programmi di attività possono essere introdotte le variazioni necessarie ad assicurare la conformità degli stessi al piano sanitario provinciale e alle direttive della Giunta provinciale.
8. All'erogazione dei fondi all'azienda si provvede in via anticipata in relazione a periodici fabbisogni di cassa.
9. A seguito dell'adozione da parte del consiglio di amministrazione dei bilanci e del programma di attività ai sensi del comma 6, il direttore generale individua gli obiettivi assegnati alle strutture organizzative dell'azienda e, in relazione ad essi, ripartisce in via provvisoria tra le anzidette strutture le risorse finanziarie ed organizzative disponibili, sentito il parere dei responsabili delle strutture stesse circa la congruità delle risorse predette rispetto agli obiettivi individuati. A seguito dell'approvazione dei bilanci e del programma di attività da parte della Giunta provinciale ai sensi del comma 7, il direttore generale provvede alla ripartizione delle risorse in via definitiva.
10. Il conto consuntivo dell'azienda è accompagnato da una relazione che deve evidenziare, con riguardo all'anno di riferimento:
a) gli obiettivi raggiunti e gli eventuali scostamenti rispetto agli indirizzi e agli obiettivi stabiliti dal piano sanitario provinciale e dalle determinazioni adottate dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 5;
b) le risorse impiegate;
c) le esigenze che si sono manifestate.
11. La relazione di cui al comma 10 è sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione dal direttore generale, che allo scopo raccoglie le valutazioni espresse dai direttori di distretto e dai direttori degli ospedali di Trento e di Rovereto. La relazione medesima è trasmessa al Presidente della Giunta provinciale e ai comitati di distretto.
 

Art. 8
Funzioni di indirizzo e verifica

1. La Giunta provinciale esercita funzioni di indirizzo e verifica relativamente all'attività dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, in particolare allo scopo di assicurarne la conformità agli obiettivi del piano sanitario provinciale e di garantire la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.
2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale, oltre ad adottare le determinazioni di cui all'articolo 7, comma 5, effettua verifiche dell'attività dell'azienda e della sua compatibilità con le norme in vigore e con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione provinciale anche in relazione alle osservazioni formulate dai comitati di distretto.
3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 la Giunta provinciale può utilizzare personale anche non dipendente, competente in materia tecnico-sanitaria, sociale, finanziario- contabile, giuridico-amministrativa, di programmazione sanitaria e di verifica e revisione della qualità.
4. La Giunta provinciale stabilisce altresì indirizzi e vincoli ai quali l'azienda deve attenersi nel dare applicazione agli accordi nazionali di lavoro per il personale dipendente e agli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato.
 

Art. 9
Comitato provinciale per la programmazione sanitaria

1. Presso la Giunta provinciale è costituito, quale organo con compiti consultivi e di proposta ai fini dello svolgimento delle funzioni di programmazione, indirizzo e verifica di cui agli articoli 6, 7 e 8, il comitato provinciale per la programmazione sanitaria.
2. Il comitato svolge, in particolare, i compiti di cui al comma 1 in ordine:
a) alla predisposizione del progetto di piano sanitario provinciale e del progetto per l'eventuale aggiornamento del medesimo;
b) alla predisposizione delle direttive della Giunta provinciale di cui agli articoli 7, comma 5, e 8;
c) all'effettuazione di valutazioni sullo stato del servizio sanitario provinciale, con particolare riguardo alla situazione epidemiologica e all'analisi degli aspetti strutturali, di processo e di risultato delle prestazioni, anche mediante la realizzazione di studi ed indagini specifiche.
3. In base alle risultanze dell'attività svolta ai sensi della lettera c) del comma 2 il comitato può formulare proposte in merito alle modalità di soluzione di problemi emersi. Esso può inoltre formulare proposte in ordine all'impostazione e applicazione di nuovi provvedimenti legislativi in materia sanitaria.
4. Oltre che nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b), e negli altri casi contemplati da specifiche disposizioni di legge, la Giunta provinciale può richiedere il parere del comitato ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
5. Il comitato esercita altresì le funzioni tecnico-consultive già demandate al comitato provinciale di sanità di cui alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 57, ai fini dell'adozione di specifici provvedimenti di competenza della Giunta provinciale.
6. Il comitato provinciale per la programmazione sanitaria è composto:
a) dall'assessore provinciale competente in materia di sanità, con funzioni di presidente; l'assessore stesso designa il componente del comitato destinato a sostituirlo, in caso di assenza o di impedimento, nell'esercizio di tali funzioni;
b) dal dirigente generale della Provincia preposto al dipartimento competente in materia di sanità;
c) dai dirigenti preposti ai servizi provinciali competenti in materia di sanità e di assistenza e beneficenza pubblica;
d) da otto membri scelti tra esperti che svolgano o abbiano svolto attività professionale in materia di programmazione sanitaria ed economica, di organizzazione dei servizi sanitari, di epidemiologia o di verifica e revisione della qualità;
e) da tre medici esperti in materia di programmazione e organizzazione sanitaria designati dall'ordine provinciale dei medici-chirughi e degli odontoiatri;
f) da un membro designato dal collegio degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici dell'infanzia della provincia di Trento;
g) da un medico veterinario esperto in sanità pubblica veterinaria designato dall'ordine provinciale dei medici veterinari.
7. Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è avvenuta la nomina.
8. I componenti non di diritto del comitato che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dal Presidente della Giunta provinciale.
9. Le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente del comitato sono svolte da funzionari della Provincia di livello funzionale-retributivo non inferiore al settimo.
10. Il comitato stabilisce con apposito regolamento le modalità relative al proprio funzionamento, prevedendo anche l'articolazione in commissioni per la trattazione delle diverse tematiche e la possibilità di avvalersi dell'apporto di esperti non facenti parte del comitato per l'esame di specifici problemi.
 

Art. 10
Relazioni sullo stato del servizio sanitario

1. Il Presidente della Giunta provinciale, sulla base della relazione trasmessagli ai sensi dell'articolo 7, comma 11, presenta annualmente al Consiglio provinciale una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, sullo stato di salute della popolazione e sullo stato di attuazione del piano sanitario provinciale, con allegato il consuntivo dell'azienda provinciale per i servizi sanitari.
 

Capo II
Assetto istituzionale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari
 

Art. 11
Istituzione

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 è istituita l'azienda provinciale per i servizi sanitari, con sede in Trento, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale, amministrativa e contabile secondo le disposizioni del presente capo e dei capi III e IV.
2. L'azienda svolge la propria attività in conformità al piano sanitario provinciale, alle direttive emanate dalla Giunta provinciale e ai programmi di cui all'articolo 7.
3. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano all'azienda le norme statali concernenti le unità sanitarie locali.
 

Art. 12
Organi

1. Gli organi dell'azienda provinciale per i servizi sanitari sono:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori dei conti.
 

Art. 13
Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con deliberazione della Giunta provinciale ed è composto da tredici membri, così designati:
a) sette dalla stessa Giunta provinciale;
b) cinque dai presidenti dei comitati di distretto riuniti in assemblea che, convocata dall'assessore provinciale al quale è affidata la materia della sanità, procede alla designazione con voto limitato;
c) uno dalle minoranze del Consiglio provinciale.
2. I membri del consiglio di amministrazione sono designati tra i cittadini aventi comprovata esperienza di amministrazione, che non si trovino in alcuna delle situazioni indicate all'articolo 1, comma 11, del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111, in materia di gestione transitoria delle unità sanitarie locali.
3. Non possono far parte del consiglio di amministrazione:
a) i membri del Consiglio provinciale;
b) i dipendenti della Provincia autonoma di Trento;
c) i membri di un qualsiasi organo consultivo tenuto ad esprimere pareri in ordine a provvedimenti dell'azienda;
d) il presidente ed i componenti in carica del collegio dei revisori dei conti dell'azienda, i loro parenti fino al quarto grado ed i loro affini fino al secondo grado;
e) i dipendenti dell'azienda, gli operatori legati da rapporto convenzionale con la stessa, nonché coloro che siano comunque legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con l'azienda medesima;
f) i fornitori dell'azienda, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private ubicate nel territorio provinciale;
g) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'azienda, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.
4. Il consiglio di amministrazione resta in carica per la durata della legislatura provinciale
nel corso della quale è avvenuta la nomina e comunque fino alla nomina del nuovo consiglio. I
componenti possono esser riconfermati per una sola volta.
 

Art. 14
Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente, al quale spetta il compito di convocare e presiedere il consiglio stesso. All'elezione si provvede nella prima seduta del consiglio, che viene convocata e presieduta dall'assessore provinciale al quale è affidata la materia della sanità entro venti giorni dalla nomina del consiglio medesimo. Nella stessa seduta il consiglio elegge nel proprio seno il vicepresidente, con il compito di sostituire il presidente nei casi di assenza o di impedimento dello stesso.
2. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogniqualvolta il presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri, ne disponga la convocazione.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore generale.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'azienda designato dal direttore generale.
6. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta una indennità di carica nella misura stabilita dalla Giunta provinciale. Agli stessi compete altresì il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione nei casi e secondo le modalità previste per il personale dei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale di posizione funzionale apicale.
 

Art. 15
Compiti del consiglio di amministrazione

1. Al consiglio di amministrazione spetta:
a) sovraintendere all'attività dell'azienda verificandone la rispondenza al piano sanitario provinciale, alle direttive emanate dalla Giunta provinciale e ai programmi dell'azienda stessa;
b) adottare i bilanci di previsione con gli annessi programmi di attività, le loro variazioni e i conti consuntivi;
c) adottare i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda;
d) approvare la relazione annuale prevista dall'articolo 7, comma 10.
2. I provvedimenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono adottati su proposta del direttore generale.
 

Art. 16
Direttore generale

1. Il direttore generale dell'azienda è nominato dalla Giunta provinciale. Il rapporto di lavoro conseguente alla nomina è regolato da contratto di diritto privato a termine, di durata quinquennale e rinnovabile. Detto rapporto non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età.
2. Spettano al direttore generale:
a) la legale rappresentanza dell'azienda;
b) l'esercizio di tutte le funzioni e l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti alla gestione dell'azienda, fatte salve le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dall'articolo 15.
3. Il direttore generale riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione circa il funzionamento dei servizi dell'azienda e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal consiglio medesimo nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b).
4. Il direttore generale può essere revocato dall'incarico con deliberazione della Giunta provinciale.
5. In attesa dell'attuazione della normativa statale concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i requisiti necessari ai fini della nomina a direttore generale ed i contenuti del relativo contratto sono stabiliti dalla Giunta provinciale nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) è comunque richiesto il possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti a quello della nomina;
b) la nomina non può comunque essere conferita a soggetti che si trovino in alcuna delle situazioni indicate all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
 

Art. 17
Composizione e funzionamento del collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri, dei quali quattro, di cui uno indicato dalle minoranze, sono designati dal Consiglio provinciale fra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o al collegio dei ragionieri e comunque nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ed uno dal Ministro del Tesoro.
2. Il presidente è eletto dal collegio fra i membri designati dal Consiglio provinciale.
3. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta provinciale. Esso resta in carica per la durata della legislatura provinciale nel corso della quale è avvenuta la nomina e comunque fino alla nomina del nuovo collegio. I componenti possono essere riconfermati.
4. Non possono far parte del collegio:
a) il presidente ed i componenti in carica del consiglio di amministrazione dell'azienda, i loro parenti fino al quarto grado ed i loro affini fino al secondo grado;
b) i dipendenti dell'azienda, gli operatori legati da rapporto convenzionale con la stessa, nonché coloro che siano comunque legati da un rapporto continuativo di prestazioni d'opera retribuita con l'azienda medesima;
c) i fornitori dell'azienda, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private ubicate nel territorio provinciale;
d) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti l'attività dell'azienda, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.
5. Il collegio dei revisori si riunisce almeno una volta al mese presso la sede dell'azienda.
6. Per la validità delle adunanze del collegio è necessaria la presenza di almeno tre membri.
7. Per l'esercizio delle funzioni loro affidate i membri del collegio possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione. A tal fine essi debbono essere invitati alle riunioni. Possono altresì, su incarico del collegio, prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili e svolgere verifiche presso gli uffici e servizi dell'azienda.
8. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta una indennità mensile di carica nella misura stabilita dalla Giunta provinciale. Agli stessi compete altresì il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione nei casi e secondo le modalità previste per il personale dei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale di posizione funzionale apicale.
 

Art. 18
Compiti del collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione amministrativo-contabile dell'azienda.
2. In particolare il collegio:
a) controlla i rendiconti di cui all'articolo 50, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito, con modificazioni, con la legge 29 febbraio 1980, n. 33, li sottoscrive e redige una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile dell'azienda da trasmettere alla Giunta provinciale, ai Ministeri della sanità e del tesoro e al consiglio di amministrazione dell'azienda;
b) accerta la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili, nonché la regolarità del rendiconto generale annuale e la sua rispondenza alle risultanze dei libri e registri obbligatori;
c) redige una propria relazione da allegare al rendiconto generale annuale;
d) procede, almeno ogni trimestre, alle verifiche di cassa;
e) riferisce al consiglio di amministrazione dell'azienda ed alla Giunta provinciale sui risultati dell'attività di vigilanza;
f) svolge ogni altra attribuzione ad esso affidata da disposizioni di legge.
 

Art. 19
Consiglio dei sanitari

1. Presso la direzione generale dell'azienda è istituito il consiglio dei sanitari composto da quindici membri, dei quali almeno otto sono scelti tra i medici dipendenti dall'azienda stessa o con essa convenzionati e i rimanenti tra gli operatori sanitari dipendenti o convenzionati, anche non laureati, in rappresentanza delle funzioni sanitarie più rilevanti. Nell'ambito dei componenti medici è garantita la presenza maggioritaria dei medici in servizio presso gli ospedali.
2. Il consiglio dei sanitari è eletto secondo le disposizioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. Esso dura in carica tre anni.
3. Il consiglio dei sanitari esprime parere obbligatorio ai fini della formulazione, da parte del direttore generale, delle proposte concernenti i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettere b) e c).
 

Art. 20
Comitati di distretto

1. Per ciascuno dei distretti sanitari previsti all'articolo 35 è costituito un comitato formato dai sindaci dei comuni compresi nell'ambito territoriale del distretto. Ciascun sindaco può designare un assessore del rispettivo comune a far parte, in sua vece, del comitato di distretto. Nella prima seduta, convocata dall'assessore provinciale al quale è affidata la materia della sanità, il comitato elegge a maggioranza assoluta dei propri componenti il presidente e il vicepresidente.
2. Al comitato di distretto spettano i seguenti compiti:
a) formulare proposte alla Giunta provinciale al fine di garantire che le specifiche esigenze locali siano tenute presenti nella impostazione del piano sanitario provinciale, del relativo eventuale aggiornamento e delle determinazioni di competenza della Giunta stessa ai sensi dell'articolo 7, comma 5;
b) formulare alla Giunta provinciale osservazioni circa l'efficacia e l'efficienza dei servizi sanitari nel rispettivo ambito distrettuale ai fini dell'attività di verifica di cui all'articolo 8, comma 2.
3. Le proposte e osservazioni di cui al comma 2 sono formulate tenendo conto, tra l'altro, delle indicazioni fornite dagli organismi di volontariato e di tutela dei diritti dei malati e utilizzando gli elementi offerti dall'informazione periodica che il direttore di distretto fornisce al comitato circa lo svolgimento delle attività affidate alla competenza e responsabilità del distretto medesimo, nonché dalla relazione annuale trasmessa al comitato ai sensi dell'articolo 7, comma 11.
4. Nelle deliberazioni della Giunta provinciale concernenti le determinazioni di cui all'articolo 7, comma 5, sono espressi i motivi dell'eventuale mancato accoglimento delle proposte formulate al riguardo dai comitati di distretto.
5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità relative al funzionamento del comitato di distretto.
 

Art. 21
Controllo sui provvedimenti dell'azienda

1. I provvedimenti del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettere b) e c), nonché i provvedimenti di competenza del direttore generale aventi ad oggetto le piante organiche del personale dell'azienda, sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale, alla quale devono essere trasmessi nel termine di dieci giorni dall'adozione. Ove la Giunta provinciale non si pronunci nei trenta giorni successivi al ricevimento, i provvedimenti suddetti divengono comunque esecutivi.
2. I provvedimenti di competenza del direttore generale diversi da quelli di cui al comma 1 debbono essere trasmessi alla Giunta provinciale qualora ne sia fatta richiesta da parte di quest'ultima. La Giunta stessa, entro trenta giorni dalla data del ricevimento, può annullare i provvedimenti che riconosca illegittimi.
3. L'assessore provinciale al quale è affidata la materia della sanità può chiedere all'azienda, entro quindici giorni dal ricevimento dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine ivi stabilito per l'esercizio del controllo decorre dalla data dell'effettivo ricevimento degli elementi integrativi stessi. Le deliberazioni si intendono decadute qualora l'azienda non ottemperi alla richiesta dell'assessore provinciale entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
 

Art. 22
Controlli sostitutivi

1. Qualora gli organi dell'azienda omettano o ritardino l'adozione di atti obbligatori per legge, la Giunta provinciale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può sostituirsi agli organi stessi per il compimento di singoli atti.
2. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con deliberazione della Giunta provinciale per i seguenti motivi:
a) gravi violazioni di legge o del piano sanitario provinciale o delle direttive impartite dalla Giunta provinciale;
b) persistente inattività;
c) impossibilità di funzionare;
d) gravi deficienze o irregolarità che compromettano il normale funzionamento dell'azienda;
e) situazione di grave disavanzo nella gestione dell'azienda.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2 la Giunta provinciale nomina un commissario straordinario, che rimane in carica per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta, per gravi motivi, di ulteriori sei mesi.
 

Capo III
Struttura organizzativa dell'azienda

Art. 23
Definizione della struttura organizzativa dell'azienda

1. La struttura organizzativa fondamentale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari è costituita:
a) dalla direzione generale;
b) dalla direzione prevenzione;
c) dalla direzione cura e riabilitazione;
d) dai distretti sanitari;
e) dall'ospedale di Trento;
f) dall'ospedale di Rovereto;
g) dai seguenti servizi centrali:
1) direzione personale e sistemi informativi;
2) direzione amministrazione, controllo e affari generali;
3) direzione approvvigionamenti, servizi generali e tecnici;
4) servizio rapporti con il pubblico.
2. Le articolazioni organizzative indicate alle lettere da b) a g) del comma 1 dipendono direttamente dalla direzione generale, alla quale rispondono del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
3. I distretti sanitari, oltre a svolgere le altre attività di competenza, gestiscono i presidi ospedalieri situati nel rispettivo ambito territoriale, fatta eccezione per gli ospedali di Trento e di Rovereto come definiti all'articolo 41.
4. L'ulteriore articolazione organizzativa dell'azienda è definita dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), adottando in particolare per i servizi sanitari criteri di tipo dipartimentale e prevedendo per i dipartimenti individuati la determinazione degli obiettivi operativi da conseguire e delle risorse a tal fine necessarie.
 

Art. 24
Direzione generale

1. Alla direzione generale è attribuita la responsabilità di assicurare l'erogazione delle prestazioni e l'espletamento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e medicina legale proprie del servizio sanitario provinciale attraverso la gestione ottimale delle risorse assegnate e per il conseguimento degli obiettivi formulati, in attuazione del piano sanitario provinciale e delle direttive della Giunta provinciale, dal consiglio di amministrazione dell'azienda nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b).
 

Art. 25
Direzione prevenzione

1. Le competenze e responsabilità fondamentali attribuite alla direzione prevenzione sono le seguenti:
a) individuare e, per quanto di competenza della direzione e fatte salve le competenze dei distretti sanitari, svolgere il complesso delle azioni di prevenzione a tutela della salute umana che, con riguardo alle risorse assegnate, consentano di conseguire risultati ottimali rispetto agli obiettivi definiti dalla direzione generale;
b) fornire le prestazioni e attività di medicina legale di propria competenza, nel rispetto dei livelli di servizio prefissati dalla direzione generale per quanto concerne le modalità di accesso e i tempi di risposta;
c) definire e gestire il sistema di programmazione e controllo delle attività di prevenzione del servizio sanitario provinciale, con funzioni di supporto sia nei riguardi della direzione generale, che se ne avvale nei suoi rapporti con le strutture operative, sia nei riguardi delle strutture operative stesse, allo scopo di far conseguire gli obiettivi definiti dalla direzione generale;
d) esercitare la supervisione funzionale, in relazione alle responsabilità indicate alle lettere a), b) e c), sulle prestazioni e attività di prevenzione e medicina legale fornite dalle strutture operative del servizio sanitario provinciale, allo scopo di garantire l'adeguatezza tecnico-professionale delle attività svolte dalle predette strutture, indicando anche, a tal fine, le più opportune metodologie da seguire;
e) garantire una continua attività di sorveglianza epidemiologica, al fine di poter fornire, in modo adeguato e tempestivo, la messa a disposizione delle informazioni di carattere epidemiologico in favore delle diverse strutture operative appartenenti al servizio sanitario provinciale;
f) predisporre, coordinare e gestire gli interventi di natura sanitaria nel caso di emergenza collettiva nel quadro delle norme legislative vigenti in materia e secondo le specifiche disposizioni adottate dalla Giunta provinciale.
2. La competenza e responsabilità di cui al comma 1, lettera c), si esplica attraverso:
a) la definizione degli obiettivi che debbono essere raggiunti attraverso le attività espletate dalle singole strutture operative, la definizione delle risorse da impiegare e le metodologie da utilizzare, in relazione ai predetti obiettivi, presso ciascuna delle strutture medesime;
b) il controllo, sulla base degli elementi forniti dalle singole strutture operative e di quelli rilevati dalla direzione prevenzione, degli scostamenti verificatisi rispetto ai risultati attesi e la segnalazione degli stessi ai responsabili della gestione delle strutture operative.
3. Le competenze e responsabilità fondamentali di cui al comma 1 si esplicano con riguardo alle aree di attività individuate negli articoli da 26 a 33.
4. Nell'ambito della disciplina regolamentare di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), possono essere attribuite alla direzione prevenzione ulteriori competenze e responsabilità.
5. Nell'ambito della disciplina richiamata al comma 4, con riguardo a determinate attività di competenza della direzione prevenzione viene adottata per la stessa una struttura organizzativa articolata su base territoriale, allo scopo di distribuire le risorse disponibili in relazione alle diverse esigenze dei singoli distretti sanitari.
 

Art. 26
Competenze della direzione prevenzione in materia di osservazione epidemiologica

1. Le competenze e responsabilità fondamentali attribuite alla direzione prevenzione ai sensi dell'articolo 25, comma 1, implicano, in particolare, il compito di definire, realizzare e gestire un sistema di osservazione epidemiologica che sia pienamente rispondente alle esigenze, proprie del servizio sanitario provinciale, di:
a) disporre di uno strumento informativo per la individuazione delle più opportune azioni di prevenzione;
b) controllare con continuità il grado di raggiungimento degli obiettivi di prevenzione del servizio sanitario provinciale.
2. Nella competenza individuata dal comma 1 sono compresi:
a) la determinazione delle modalità di raccolta dei dati, alle quali devono attenersi la direzione cura e riabilitazione, i distretti sanitari e gli ospedali di Trento e di Rovereto;
b) l'esercizio dell'attività di verifica della corretta esecuzione degli adempimenti previsti.
 

Art. 27
Competenze della direzione prevenzione in materia di attività di laboratorio

1. Sono attribuite alla competenza e responsabilità della direzione prevenzione le seguenti attività di laboratorio connesse all'esercizio delle responsabilità di cui all'articolo 25, comma 1:
a) attività concernenti, sotto il profilo chimico-fisico:
1) l'inquinamento dell'aria;
2) l'inquinamento dell'acqua;
3) l'inquinamento del suolo;
4) l'igiene del lavoro;
5) gli alimenti e le bevande;
6) i farmaci e i cosmetici;
7) il microclima;
8) il rumore e le vibrazioni;
9) le radiazioni;
b) attività concernenti, sotto il profilo medico-biotossicologico:
1) l'igiene e tossicologia del lavoro;
2) gli alimenti e le bevande;
3) i farmaci e i cosmetici;
4) l'igiene ambientale, con specifico riguardo all'analisi microbiologica delle acque;
5) la microbiologia, la parassitologia, la sierologia e la virologia.
2. Rientra nella sfera di competenza e responsabilità della direzione prevenzione assicurare lo svolgimento, con tempestività ed adeguatezza professionale, di prestazioni di laboratorio in materia di prevenzione a favore dei distretti sanitari, secondo programmi di lavoro concordati con i distretti stessi.
3. La direzione prevenzione deve altresì assicurare l'espletamento di attività di laboratorio, determinate con deliberazione della Giunta provinciale, a favore di servizi della Provincia operanti in materie diverse dall'igiene e sanità e a favore di enti od istituti dipendenti dalla Provincia stessa. Le modalità per l'espletamento delle predette attività sono definite dalla direzione generale dell'azienda.
 

Art. 28
Competenze della direzione prevenzione in materia di prevenzione ambientale

1. Nell'ambito delle competenze e responsabilità fondamentali della direzione prevenzione rientrano quelle inerenti all'individuazione e, per quanto non demandato alla competenza dei distretti sanitari, allo svolgimento di attività di prevenzione concernenti:
a) l'igiene e difesa sanitaria delle acque, del suolo, dell'atmosfera e degli ambienti di vita dagli inquinamenti, fatte salve le competenze spettanti al servizio protezione ambiente ai sensi della vigente normativa provinciale;
b) la vigilanza igienico-sanitaria sugli acquedotti e su tutte le fonti di approvvigionamento idrico;
c) la vigilanza igienico-sanitaria relativa all'edilizia;
d) l'esame degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 20, primo comma, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
e) il controllo della idoneità dei locali e delle attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; il controllo della radioattività ambientale;
f) il controllo sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici, dei fitofarmaci e delle altre sostanze pericolose.
2. In relazione alle competenze indicate al comma 1, sono costituite presso la direzione prevenzione le seguenti commissioni:
a) le commissioni di cui agli articoli 24 e 32 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 concernente l'approvazione del regolamento speciale per l'impiego di gas tossici, con le modifiche recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
b) la commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
3. La direzione prevenzione è responsabile della sistematicità, tempestività e completezza del sistema di rilevazione degli elementi di carattere ambientale che incidono o possono incidere sulla salute delle persone.
4. La direzione prevenzione individua gli elementi che rivestono rilevanza ai fini di cui al comma 3 e ne acquisisce i dati dai servizi, uffici o istituti provinciali che, per legge, siano autorizzati a raccoglierli. Agli stessi la direzione può richiedere di integrare la gamma dei dati raccolti o di modificare la metodologia impiegata nella rilevazione.
5. La direzione prevenzione può predisporre programmi annuali o pluriennali, generali o settoriali, di rilevazione di dati, qualora questi ultimi non siano già raccolti, in misura e secondo metodologie ritenute adeguate dalla direzione, da altri servizi, uffici o istituti provinciali, anche a seguito dell'accoglimento delle richieste di cui al comma 4. Nei programmi predetti devono essere indicate le modalità di rilevazione da adottare e deve essere specificata la responsabilità dei distretti sanitari nella loro esecuzione.
6. Qualora, sulla base dei dati comunque acquisiti dalla direzione prevenzione e della loro elaborazione, emergano situazioni di pregiudizio per la salute della popolazione o di determinati gruppi di essa, la direzione stessa le segnala tempestivamente al direttore generale, indicando i provvedimenti o i comportamenti atti a rimuoverle o a limitarne l'incidenza.
 

Art. 29
Competenze della direzione prevenzione in materia di prevenzione degli infortuni, igiene e medicina del lavoro

1. Nell'ambito delle competenze e responsabilità fondamentali della direzione prevenzione rientrano:
a) le attività di prevenzione degli infortuni, all'interno e all'esterno dei luoghi di lavoro, di competenza del servizio sanitario provinciale e già assegnate alla competenza dell'ispettorato del lavoro, dell'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'associazione nazionale per il controllo della combustione;
b) le attività di igiene e medicina del lavoro già attribuite alla competenza dell'ispettorato del lavoro, dell'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e del consorzio provinciale antitubercolare.
2. Con riguardo alle attività di cui al comma 1 inerisce alla responsabilità della direzione prevenzione garantire la individuazione tempestiva delle situazioni di rischio mediante l'effettuazione di controlli sistematici.
 

Art. 30
Competenze della direzione prevenzione in materia di igiene degli alimenti e delle bevande

1. Nell'ambito delle competenze e responsabilità fondamentali della direzione prevenzione, per quanto concernente l'igiene degli alimenti e delle bevande, rientrano quelle afferenti:
a) la realizzazione e gestione di un sistema di controllo della produzione di rilevanza provinciale o sovraprovinciale degli alimenti e delle bevande tale da garantire un livello di tempestività e completezza nella rilevazione delle situazioni di rischio che risponda agli obiettivi di prevenzione propri del servizio sanitario provinciale;
b) l'espletamento dell'attività istruttoria occorrente, entro i limiti definiti per l'attività di controllo dalla lettera a), ai fini dell'adozione dei provvedimenti attribuiti alla competenza della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a);
c) l'individuazione e lo svolgimento di azioni in materia di orientamento dei consumi alimentari e di igiene della nutrizione che ottimizzino i risultati di prevenzione rispetto agli obiettivi del servizio sanitario provinciale.
2. Con riferimento a quanto previsto al comma 1, lettera a), e avuto riguardo, altresì, alle competenze assegnate ai distretti sanitari ai sensi dell'articolo 37, comma 1, la direzione generale provvede a definire l'imputazione di responsabilità in ordine a quegli stabilimenti di produzione di alimenti e bevande che possono risultare di incerta attribuzione o per i quali si manifestano particolari motivi di opportunità che ne consiglino comunque l'attribuzione alla direzione prevenzione ovvero ai distretti sanitari.
3. E' costituito presso la direzione prevenzione il comitato di coordinamento per la prevenzione e la repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella lavorazione e nel commercio dei prodotti alimentari previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462.
 

Art. 31
Competenze della direzione prevenzione in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria

1. Rientra nella sfera di competenza e responsabilità della direzione prevenzione la realizzazione di un sistema di controllo della sanità animale e dell'igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, nonché dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, tale da garantire un livello di tempestività e completezza che risponda agli obiettivi di prevenzione del servizio sanitario provinciale.
2. La direzione prevenzione provvede altresì ad assicurare l'espletamento dell'attività istruttoria occorrente ai fini dell'adozione dei provvedimenti da parte degli organi competenti nelle materie di cui al comma 1.
3. Tra i compiti attribuiti alla direzione prevenzione ai sensi del comma 1 rientrano quelli demandati alle unità sanitarie locali dalla normativa vigente in materia di tutela degli animali di affezione e di prevenzione del randagismo.
 

Art. 32
Competenze della direzione prevenzione in materia di igiene pubblica

1. Nell'ambito delle competenze e responsabilità fondamentali della direzione prevenzione rientrano quelle inerenti all'individuazione delle attività di prevenzione concernenti le materie di seguito indicate, nonché alla predisposizione degli elementi strumentali che concorrono alla realizzazione delle attività stesse:
a) la profilassi delle malattie infettive, parassitane e diffusive, le disinfezioni e disinfestazioni;
b) la prevenzione individuale, con particolare riferimento all'area materno-infantile e ai soggetti in età evolutiva;
c) la tutela sanitaria delle attività sportive e la vigilanza sugli impianti e attrezzature sportive;
d) la vigilanza igienica sugli ambienti di comunità;
e) la vigilanza igienica mortuaria e cimiteriale;
f) la vigilanza igienica sui presidi sanitari extraospedalieri, pubblici e privati;
g) le campagne di educazione sanitaria.
2. Allo svolgimento delle attività di prevenzione di cui al comma 1, lettere da a) ad e), provvedono i distretti sanitari a norma dell'articolo 38, comma 1.
3. La direzione generale dell'azienda stabilisce, in sede di programmazione, quali attività tra quelle previste al comma 1, lettere f) e g), debbano essere realizzate dalla direzione prevenzione e quali debbano essere realizzate dai distretti sanitari.
4. E' costituita presso la direzione prevenzione la commissione prevista dal decreto del Ministro della sanità di data 30 aprile 1990, concernente l'approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, con compiti di verifica e controllo ai fini dell'iscrizione delle aziende fornitrici nell'apposito elenco provinciale.
 

Art. 33
Competenze della direzione prevenzione in materia di medicina legale

1. Nell'ambito delle competenze e responsabilità fondamentali della direzione prevenzione
rientrano quelle concernenti le seguenti prestazioni in materia di medicina legale:
a) gli accertamenti preventivi di idoneità previsti da leggi e regolamenti;
b) gli accertamenti dell'invalidità permanente ovvero delle condizioni di salute che giustificano il cambio di mansioni nell'ambito del lavoro pubblico e privato;
c) le attività di secondo livello in materia di controllo dell'invalidità temporanea;
d) gli accertamenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo;
e) l'accertamento collegiale della idoneità alla guida di autoveicoli e di natanti;
f) il controllo sull'esercizio delle professioni ed arti sanitarie ai sensi delle norme vigenti;
g) le attività medico-legali già svolte dai servizi di medicina legale e delle assicurazioni sociali degli enti ospedalieri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128;
h) l'assistenza medico-legale nelle controversie civili e nei procedimenti penali a tutela degli interessi del servizio sanitario gestito dall'azienda ed ogni altra attività che comporti una valutazione medico-legale in merito a pratiche di competenza dell'azienda stessa.
2. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni e dell'espletamento delle attività di cui al comma
1 sono costituite presso la direzione prevenzione le seguenti commissioni:
a) commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile in prima e in seconda istanza;
b) commissioni per l'accertamento della cecità civile in prima e in seconda istanza;
c) commissioni per l'accertamento del sordomutismo in prima e in seconda istanza;
d) collegio medico di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 concernente "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni o le aziende private";
e) commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della strada;
f) commissione per l'accertamento dell'invalidità permanente ovvero delle condizioni di salute che giustificano il cambio di mansioni; la composizione di detta commissione, entro il limite massimo di cinque membri, e le relative modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale;
g) commissione per l'esame delle istanze di revisione degli accertamenti in materia di idoneità alla pratica sportiva.
 

Art. 34
Direzione cura e riabilitazione

1. Le competenze e responsabilità fondamentali attribuite alla direzione cura e riabilitazione sono le seguenti:
a) definire e gestire il sistema di programmazione e controllo delle attività di cura e riabilitazione del servizio sanitario provinciale, con funzioni di supporto sia nei riguardi della direzione generale, che se ne avvale nei suoi rapporti con le strutture operative, sia nei riguardi delle strutture operative stesse, allo scopo di far conseguire gli obiettivi definiti dalla direzione generale;
b) predisporre la pianificazione dei servizi di cura e riabilitazione, con particolare riguardo al medio e al lungo periodo, specificando quanto stabilito dal piano sanitario nazionale e dal piano sanitario provinciale ed eventualmente integrandolo per quanto risponde alle esigenze del servizio sanitario provinciale, e controllare lo stato di avanzamento di piani formulati;
c) individuare e proporre gli interventi e gli strumenti più idonei ai fini del miglioramento, nel medio e nel lungo periodo, delle capacità di servizio dell'azienda in materia di attività di cura e riabilitazione, attraverso l'impiego ottimale delle risorse destinate alle predette attività;
d) definire protocolli operativi per lo svolgimento delle attività sanitarie e modalità di integrazione fra le attività di medicina di base e quelle di medicina specialistica ed ospedaliera e nell'ambito delle stesse attività di medicina ospedaliera;
e) espletare le attività di carattere istruttorio occorrenti ai fini della stipula delle convenzioni con le strutture sanitarie private e le attività di controllo sulla corretta applicazione delle convenzioni medesime;
f) svolgere i seguenti compiti in materia farmaceutica:
1) definire e aggiornare il prontuario terapeutico ospedaliero provinciale;
2) fornire alle strutture operative il necessario supporto informativo e tecnico per il controllo sulla prescrizione e sull'impiego di farmaci e di materiali sanitari;
3) esprimere parere ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza della Giunta provinciale concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie e la costituzione di dispensari farmaceutici;
4) adottare i provvedimenti concernenti l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, la gestione provvisoria e i turni di chiusura delle stesse;
5) esercitare la vigilanza in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti per l'esercizio di farmacie;
6) svolgere attività di informazione alla popolazione in materia di farmaci;
g) definire i criteri per l'organizzazione delle attività di emergenza sanitaria e gestire le attività stesse per quanto concerne il trasporto degli infermi;
h) individuare e proporre gli interventi e gli strumenti più idonei ai fini della verifica e del miglioramento continuo della qualità dell'assistenza sanitaria e delle cure mediche, sotto gli aspetti di struttura, processo e risultato.
2. La competenza e responsabilità di cui al comma 1, lettera a), si esplica attraverso:
a) la definizione degli obiettivi che debbono essere raggiunti attraverso le attività espletate dalle singole strutture operative, la definizione delle risorse da impiegare e le metodologie da utilizzare, in relazione ai predetti obiettivi, presso ciascuna delle strutture medesime;
b) il controllo, sulla base degli elementi forniti dalle singole strutture operative e di quelli rilevati dalla direzione cura e riabilitazione, degli scostamenti verificatisi rispetto ai risultati attesi e la segnalazione degli stessi ai responsabili della gestione delle strutture operative.
3. La competenza e responsabilità di cui al comma 1, lettera a), è riferita a tutte le risorse che concorrono a determinare i risultati del servizio sanitario provinciale, per quanto concerne le attività di cura e riabilitazione, ed in particolare:
a) al personale dipendente o convenzionato;
b) alle attrezzature ed ai mezzi di qualsiasi natura;
c) ai farmaci e materiali sanitari;
d) alle strutture sanitarie convenzionate.
4. In materia di prestazioni specialistiche, la responsabilità di cui al comma 1, lettera a), implica, in particolare, lo specifico compito di regolamentare la erogazione di prestazioni da parte di ciascuna struttura operativa in favore di altre strutture operative appartenenti al servizio sanitario provinciale.
5. Nell'ambito della disciplina regolamentare di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), possono essere attribuite alla direzione cura e riabilitazione ulteriori competenze e responsabilità.
 

Art. 35
Distretti sanitari

1. I distretti sanitari costituiscono l'articolazione organizzativa dell'azienda sul territorio. Gli ambiti territoriali di competenza dei distretti medesimi sono stabiliti nella tabella allegata alla presente legge. La Giunta provinciale è autorizzata, sentiti i comuni interessati e il comitato provinciale per la programmazione sanitaria, a modificare l'ambito territoriale dei distretti per comprovate e documentate esigenze di funzionalità e di efficacia del servizio.
2. Ai distretti sanitari è assegnata la responsabilità di fornire, con riguardo ai rispettivi ambiti territoriali e alle competenze attribuite, le prestazioni e attività proprie del servizio sanitario provinciale in materia di prevenzione, cura, riabilitazione e medicina legale attraverso la gestione ottimale delle risorse assegnate e per il conseguimento degli obiettivi definiti, in sede di programmazione, dalla direzione generale.
3. Le competenze attribuite ai distretti sanitari sono indicate negli articoli da 36 a 40.
4. Nell'ambito della disciplina regolamentare di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), può essere affidata ai singoli distretti sanitari, in relazione ad esigenze organizzative dell'azienda, la competenza e responsabilità di svolgere, sotto la supervisione delle direzioni e dei servizi centrali competenti per materia, funzioni e compiti afferenti la gestione e lo sviluppo delle risorse umane, la gestione amministrativa e contabile, la gestione degli approvvigionamenti, dei servizi generali e dei servizi tecnici. I distretti interessati espletano le funzioni ed i compiti predetti con personale organizzativamente dipendente dai distretti stessi.
5. La struttura organizzativa dei distretti sanitari è definita nell'ambito della disciplina regolamentare di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), tenendo conto delle competenze assegnate in relazione ai fabbisogni specifici dei distretti stessi.
6. Presso ciascun distretto sanitario è istituito il consiglio dei sanitari composto da un numero di membri stabilito dalla Giunta provinciale e comunque non inferiore a cinque e non superiore a quindici. Fanno parte del consiglio medici ed altri operatori sanitari anche non laureati, dipendenti e convenzionati, con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se dal distretto dipende un presidio ospedaliero. Il consiglio dei sanitari è eletto secondo le disposizioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale e dura in carica tre anni.
7. Il consiglio dei sanitari esprime al direttore del distretto parere obbligatorio in ordine:
a) all'impostazione dei programmi annuali di attività;
b) alla definizione dei criteri generali per l'attuazione degli obiettivi assegnati ai sensi del comma 2;
c) alla valutazione del raggiungimento dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati.
 

Art. 36
Competenze dei distretti sanitari in materia di prevenzione ambientale

1. E' attribuito alla competenza e responsabilità dei distretti sanitari lo svolgimento delle attività di prevenzione concernenti:
a) la vigilanza igienico-sanitaria relativa all'edilizia;
b) l'esame degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 20, primo comma, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Spetta inoltre ai distretti sanitari la competenza e responsabilità in ordine all'esecuzione dei programmi di rilevazione di dati di cui all'articolo 28, comma 5, secondo le modalità e nei limiti ivi previsti.
 

Art. 37
Competenze dei distretti sanitari in materia di igiene degli alimenti e delle bevande

1. Per quanto concerne l'igiene degli alimenti e delle bevande, è attribuita ai distretti sanitari la competenza e responsabilità di:
a) realizzare e gestire un sistema di controllo della produzione di rilevanza infraprovinciale degli alimenti e delle bevande, nonché della distribuzione e commercializzazione degli alimenti e bevande predetti, tale da garantire un livello di tempestività e completezza nella rilevazione di situazioni di rischio che risponda agli obiettivi di prevenzione propri del servizio sanitario provinciale;
b) espletare l'attività istruttoria occorrente, entro i limiti definiti per l'attività di controllo della lettera a), ai fini dell'adozione dei provvedimenti attribuiti alla competenza della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a).
2. Con riferimento alla responsabilità conferita ai distretti sanitari dal comma 1, lettera a), in materia di controllo della produzione degli alimenti e delle bevande, spetta ai distretti medesimi anche il controllo di quegli stabilimenti di produzione che siano affidati alla competenza degli stessi a norma dell'articolo 30, comma 2.
3. Relativamente alle responsabilità definite dai commi 1 e 2, l'individuazione delle aree di competenza dei singoli distretti sanitari è effettuata in corrispondenza ai rispettivi ambiti territoriali, salvi specifici accordi interdistrettuali.
 

Art. 38
Competenze dei distretti sanitari in materia di igiene pubblica

1. In materia di igiene pubblica è attribuita ai distretti sanitari la competenza e responsabilità in ordine allo svolgimento delle attività di prevenzione concernenti:
a) la profilassi delle malattie infettive, parassitane e diffusive, le disinfezioni e le disinfestazioni;
b) la prevenzione individuale, con particolare riferimento all'area materno-infantile e ai soggetti in età evolutiva;
c) la tutela sanitaria delle attività sportive e la vigilanza sugli impianti ed attrezzature sportive;
d) la vigilanza igienica sugli ambienti di comunità;
e) la vigilanza igienica mortuaria e cimiteriale.
2. Spetta altresì ai distretti sanitari la competenza e responsabilità in ordine allo svolgimento delle attività di prevenzione la cui realizzazione sia demandata ai distretti medesimi a norma dell'articolo 32, comma 3.
 

Art. 39
Competenze dei distretti sanitari in materia di medicina legale

1. Sono attribuite alla competenza e responsabilità dei distretti sanitari le seguenti prestazioni e attività in materia di medicina legale:
a) gli accertamenti e le certificazioni correnti;
b) gli accertamenti necroscopici;
c) gli accertamenti di controllo dell'invalidità temporanea.
 

Art. 40
Competenze dei distretti sanitari in materia di attività di cura e riabilitazione

1. Appartiene alla competenza e responsabilità dei distretti sanitari, per quanto concerne le attività di cura e di riabilitazione, assicurare:
a) le prestazioni di assistenza medico-generica e pediatrica di base;
b) le prestazioni di assistenza specialistica;
c) le prestazioni di assistenza infermieristica;
d) le prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero totale o parziale rese dai presidi ospedalieri appartenenti al servizio sanitario provinciale, fatta eccezione per gli ospedali di Trento e di Rovereto;
e) le prestazioni di assistenza farmaceutica;
f) le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio;
g) le prestazioni di riabilitazione e di lungodegenza.
2. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 ciascun distretto sanitario dispone:
a) delle strutture e del personale dipendenti dall'azienda e organizzativamente assegnati al distretto;
b) delle strutture e del personale convenzionati con l'azienda e organizzativamente assegnati al distretto;
c) delle prestazioni specialistiche fornite dagli ospedali di Trento e di Rovereto con utilizzo di proprie strutture e di proprio personale;
d) delle prestazioni specialistiche fornite da altri distretti con utilizzo di proprie strutture e di proprio personale.
3. La responsabilità inerente alla gestione ottimale delle risorse, assegnata ai distretti sanitari ai sensi dell'articolo 35, comma 2, si riferisce, per quanto concerne le attività di cura e riabilitazione, a tutte le strutture, dotazioni di personale e prestazioni messe a disposizione del distretto a norma del comma 2 del presente articolo. La responsabilità stessa comporta che, nella gestione, si realizzino il coordinamento e l'integrazione di tutti gli apporti di cui il distretto dispone.
4. Le prestazioni specialistiche che debbono essere fornite a ciascun distretto dagli ospedali di Trento e di Rovereto, ed eventualmente dagli altri ospedali o da strutture specialistiche non ospedaliere, sono definite mediante programmi concordati da ciascun distretto con gli ospedali di Trento e di Rovereto e con gli altri distretti interessati, sotto la supervisione ed il controllo della direzione cura e riabilitazione.
5. In materia di assistenza farmaceutica compete ai distretti sanitari:
a) razionalizzare i consumi di farmaci e materiali sanitari, con riguardo sia ai farmaci e materiali utilizzati nelle strutture sanitarie sia alle prescrizioni effettuate dai medici convenzionati, nel rispetto degli indirizzi definiti dalla direzione cura e riabilitazione e attraverso il controllo e l'orientamento delle attività connesse all'impiego e alla prescrizione dei farmaci e materiali predetti secondo le modalità consentite dalle norme in vigore;
b) svolgere attività istruttoria e di proposta ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza del sindaco in materia di orari di apertura delle farmacie.
6. Le attività di cura e riabilitazione di competenza dei distretti devono essere integrate funzionalmente con le attività socio-assistenziali attraverso rapporti costanti che i direttori di distretto devono intrattenere con i responsabili dei servizi socio-assistenziali operanti nel distretto stesso. A tal fine i direttori di distretto convocano e presiedono con frequenza almeno semestrale apposite conferenze di coordinamento alle quali partecipano i responsabili dei predetti servizi socio-assistenziali.
 

Art. 41
Ospedali di Trento e di Rovereto

1. L'ospedale di Trento comprende i seguenti presidi ospedalieri:
a) Santa Chiara in Trento;
b) Villa Igea in Trento;
c) Villa Rosa in Pergine Valsugana;
d) San Giovanni in Mezzolombardo.
2. L'ospedale di Rovereto comprende:
a) il presidio ospedaliero di Rovereto;
b) il presidio ospedaliero di Ala.
 

Art. 42
Competenze degli ospedali di Trento e di Rovereto

1. Agli ospedali di Trento e di Rovereto è attribuita la competenza e responsabilità inerente all'erogazione delle prestazioni di cura e riabilitazione in regime di ricovero totale o parziale attraverso la gestione ottimale delle risorse assegnate a ciascuno degli ospedali stessi e per il conseguimento degli obiettivi definiti, in sede di programmazione, dalla direzione generale.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono individuati in modo specifico rispetto a quelli previsti per le restanti attività ospedaliere comprese nel servizio sanitario provinciale. In relazione a tale specificità vengono definite le risorse finanziarie ed organizzative da assegnare agli ospedali di Trento e di Rovereto.
3. Compete altresì agli ospedali di Trento e di Rovereto fornire ai distretti sanitari le prestazioni specialistiche di cui all'articolo 40, comma 4.
4. Gli ospedali di Trento e di Rovereto costituiscono sedi preferenziali agli effetti di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 concernente "Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88" e all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
 

Art. 43
Struttura organizzativa degli ospedali di Trento e di Rovereto

1. La struttura organizzativa degli ospedali di Trento e di Rovereto è articolata nel modo seguente:
a) direzione dell'ospedale;
b) uffici di supporto alla direzione e di servizio all'ospedale;
c) servizi di diagnosi e cura.
2. Il direttore esercita tutte le funzioni e adotta tutti i provvedimenti inerenti al governo dell'ospedale, fatte salve le attribuzioni dei servizi centrali dell'azienda. Allo scopo di dare attuazione alla responsabilità di cui all'articolo 42, comma 1, al direttore dell'ospedale compete piena autonomia di gestione delle risorse assegnate, anche attraverso l'esercizio delle attribuzioni proprie del funzionario delegato.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi di cui al comma 1, lettere b) e c), rispondono alla direzione dell'ospedale dello svolgimento delle rispettive attribuzioni e del raggiungimento degli obiettivi assegnati.
4. Agli uffici di cui al comma 1, lettera b), competono, tra l'altro, le funzioni concernenti:
a) la gestione del personale, lo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane;
b) il buon andamento dei servizi ospedalieri sotto il profilo igienico - sanitario e la raccolta, elaborazione e interpretazione dei dati sanitari ospedalieri;
c) la promozione, il supporto ed il coordinamento delle attività di verifica e revisione della qualità dei servizi, dell'assistenza sanitaria e delle cure mediche;
d) l'amministrazione ed il controllo;
e) gli approvvigionamenti ed i servizi generali;
f) i servizi tecnici;
g) i servizi infermieristici.
5. Per le esigenze di informatizzazione e di gestione dei servizi informatici gli ospedali di Trento e di Rovereto si avvalgono di personale appartenente alla direzione personale e sistemi informativi di cui all'articolo 45.
 

Art. 44
Consigli dei sanitari presso gli ospedali di Trento e di Rovereto

1. Presso la direzione dell'ospedale di Trento e presso quella dell'ospedale di Rovereto è istituito il consiglio dei sanitari composto da quindici membri, dei quali almeno dieci sono scelti tra i medici dipendenti ed i rimanenti tra gli operatori sanitari dipendenti, anche non laureati, in rappresentanza delle funzioni sanitarie più rilevanti.
2. I consigli dei sanitari di cui al comma 1 sono eletti secondo le disposizioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. Essi durano in carica tre anni.
3. I consigli dei sanitari di cui al comma 1 esprimono al direttore del rispettivo ospedale parere obbligatorio in ordine:
a) all'impostazione dei programmi annuali di attività;
b) alla definizione dei criteri generali per l'attuazione degli obiettivi assegnati ai sensi dell'articolo 42, commi 1 e 2;
c) alla valutazione del raggiungimento dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati.
 

Art. 45
Direzione personale e sistemi informativi

1. Le competenze e responsabilità fondamentali attribuite alla direzione personale e sistemi
informativi sono le seguenti:
a) provvedere all'adeguatezza qualitativa e quantitativa delle risorse umane rispetto agli obiettivi attuali ed alle esigenze future dell'azienda;
b) provvedere alla gestione delle relazioni sindacali, con particolare riguardo alla applicazione degli accordi nazionali di lavoro, nel rispetto delle indicazioni espresse in materia dalla Giunta provinciale, e provvedere alla gestione dei rapporti con i rappresentanti del personale convenzionato e alla definizione di eventuali integrazioni delle convenzioni, allo scopo di assicurare le condizioni per l'impiego ottimale delle risorse rispetto agli obiettivi di servizio dell'azienda;
c) provvedere alla corretta esecuzione degli adempimenti amministrativi concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico connessi al rapporto di dipendenza o di convenzione del personale;
d) provvedere alla individuazione e alla proposta degli adeguamenti in materia di organizzazione, strutture e modalità di funzionamento, che consentano di sviluppare al massimo le capacità dell'azienda di conseguire i propri obiettivi;
e) provvedere alla ottimizzazione dei sistemi informativi del servizio sanitario provinciale attraverso:
1) la formulazione dei piani di informatizzazione, in relazione alle esigenze delle singole strutture operative dell'azienda, da sottoporre alla approvazione della direzione generale;
2) la realizzazione dei piani approvati, nel rispetto degli obiettivi di costo, livello di prestazioni e tempi di attuazione;
3) l'esercizio dei mezzi e delle attività informatiche del servizio sanitario provinciale non direttamente assegnati alla responsabilità delle strutture operative che li utilizzano;
f) fornire adeguata assistenza specialistica ai responsabili di direzioni, servizi e unità organizzative, in relazione alle responsabilità sopracitate.
2. Le competenze della direzione personale e sistemi informativi in materia di risorse umane comprendono tra l'altro:
a) la programmazione del fabbisogno di risorse e la individuazione e predisposizione dei provvedimenti più idonei alla copertura del fabbisogno stesso;
b) la definizione e gestione, nel rispetto degli indirizzi della direzione generale, delle piante organiche di tutte le strutture operative dell'azienda nel quadro di una visione unitaria e complessiva delle esigenze di allocazione del personale dipendente e di impiego delle risorse convenzionate;
c) la definizione e la gestione dei programmi di formazione e aggiornamento professionale;
d) la definizione e gestione dei sistemi di incentivazione e la rilevazione della produttività del personale dipendente e convenzionato, con riguardo alla diversa natura dei rapporti di lavoro in essere.
 

Art. 46
Direzione amministrazione, controllo e affari generali

1. Le competenze e responsabilità fondamentali attribuite alla direzione amministrazione, controllo e affari generali sono le seguenti:
a) garantire, nell'ambito di un quadro unitario, il controllo economico, patrimoniale e finanziario dell'azienda attraverso la definizione e gestione dei sistemi contabili e dei sistemi di rilevazione dei dati significativi per il controllo stesso;
b) provvedere agli adempimenti amministrativi e contabili previsti dalla normativa vigente;
c) provvedere agli affari generali e legali connessi alle attività dell'azienda.
2. Nell'ambito delle competenze e responsabilità della direzione amministrazione, controllo e affari generali rientrano quelle inerenti:
a) alla preparazione del bilancio di previsione annuale di competenza e di cassa nonché dei relativi provvedimenti di variazione; alla preparazione del bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti;
b) alla predisposizione dei titoli di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese;
c) alla registrazione degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate, nonché degli impegni, delle liquidazioni e dei pagamenti delle spese;
d) alla predisposizione del rendiconto generale;
e) all'effettuazione delle analisi economiche e dei controlli di gestione della spesa, in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi dell'azienda;
f) al riscontro amministrativo-contabile sui rendiconti dei funzionari delegati;
g) alla vigilanza sulle gestioni dei consegnatari dei beni e alla verifica delle corrispondenti scritture contabili ed inventariali;
h) all'amministrazione del patrimonio;
i) alla gestione dei servizi di cassa e di economato e alla vigilanza sugli analoghi servizi svolti dalle diverse strutture operative dell'azienda;
l) alla sovrintendenza sul servizio di tesoreria e sui servizi di accertamento e di riscossione delle entrate in genere;
m) alla predisposizione degli atti inerenti alla contrazione di anticipazioni di cassa.
 

Art. 47
Direzione approvvigionamenti, servizi generali e tecnici

1. Le competenze e responsabilità fondamentali attribuite alla direzione approvvigionamenti, servizi generali e tecnici sono le seguenti:
a) assicurare la massima efficienza, in termini di costi complessivi, negli acquisti e negli approvvigionamenti dei beni, dei materiali e dei servizi, assicurando la rispondenza alle caratteristiche funzionali definite dalle unità organizzative interessate ed il rispetto dei programmi, in termini di quantità e di tempi, concordati con le unità stesse; a tal fine la direzione:
1) opera attraverso la rilevazione delle condizioni di mercato;
2) provvede alla definizione e gestione dei sistemi di classificazione, qualificazione e controllo dei fornitori attuali e potenziali;
3) definisce i termini contrattuali dei rapporti con i fornitori e provvede allo svolgimento di gare e trattative;
4) promuove gli interventi necessari a rimuovere eventuali situazioni di disservizio;
b) ottimizzare la gestione dei servizi generali rispetto agli obiettivi dell'azienda attraverso:
1) la individuazione delle opportunità di centralizzazione o di appalto all'esterno e la realizzazione delle relative istruttorie tecnico-economiche;
2) la gestione dei servizi centralizzati a gestione diretta dell'azienda;
c) garantire la adeguatezza e l'efficienza nella gestione dei servizi tecnici, comprendenti la costruzione, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria e ordinaria dei beni immobili assegnati in uso all'azienda;
d) esercitare la supervisione funzionale, in relazione alle responsabilità sopra citate, sulle funzioni in materia di acquisti, approvvigionamenti e gestione dei servizi generali e tecnici svolte dalle strutture operative dell'azienda, definendo anche i criteri di organizzazione e di gestione ai quali le predette strutture devono attenersi.
2. La direzione generale, su proposta della direzione di cui al presente articolo, determina le tipologie di beni, materiali e servizi di fornitura esterna al cui acquisto ed approvvigionamento possono provvedere direttamente altre unità organizzative dell'azienda in deroga alla competenza generale attribuita alla suddetta direzione dal comma 1, lettera a).
 

Art. 48
Servizio rapporti con il pubblico

1. Le competenze e responsabilità fondamentali attribuite al servizio rapporti con il pubblico
sono le seguenti:
a) facilitare agli utenti del servizio sanitario provinciale l'accesso e la fruizione dei servizi erogati dall'azienda;
b) assolvere funzioni di servizio sociale nei confronti dei soggetti che, in occasione del rapporto con le strutture sanitarie, abbisognino di particolare assistenza;
c) svolgere, a supporto della direzione generale, funzioni di verifica del livello di accessibilità dei servizi da parte degli utenti e funzioni di proposta in merito al miglioramento della qualità dei servizi stessi sotto tale specifico profilo.
2. Per adempiere alle responsabilità di cui al comma 1 il servizio rapporti con il pubblico svolge, tra l'altro, i compiti concernenti:
a) l'organizzazione di punti di informazione all'utenza sulle modalità di accesso e fruizione dei servizi sanitari, di raccolta dei reclami e opinioni degli utenti;
b) l'organizzazione di sistemi di prenotazione dei servizi sanitari relativamente alla qualità dei rapporti degli utenti con i servizi stessi;
c) l'assistenza ai fini della soluzione dei problemi a carattere personale e sociale degli utenti dei servizi sanitari e dei loro nuclei familiari;
d) l'attivazione, nei casi opportuni, dei servizi socio-assistenziali.
 

Capo IV
Strumenti per l'esercizio delle funzioni assegnate all'azienda

Art. 49
Disposizioni in materia di personale

1. Per lo svolgimento dei propri compiti l'azienda provinciale per i servizi sanitari si avvale di personale da essa dipendente e di personale a rapporto convenzionale. A detto personale si applica la disciplina prevista rispettivamente dagli articoli 47 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, intendendosi sostituita l'azienda all'unità sanitaria locale, salvo quanto disposto dai successivi commi.
2. Il conferimento dell'incarico di direttore generale è regolato dall'articolo 16.
3. Le funzioni di responsabile della direzione prevenzione e della direzione cura e riabilitazione, di direttore di distretto, di direttore dell'ospedale di Trento e dell'ospedale di Rovereto, e quelle di responsabile della direzione personale e sistemi informativi, della direzione amministrazione, controllo e affari generali e della direzione approvvigionamenti, servizi generali e tecnici sono conferite dal direttore generale, per incarico di durata quinquennale e rinnovabile, a personale dipendente dall'azienda o a personale dipendente dalla Provincia messo a disposizione dell'azienda stessa, ovvero a soggetti estranei ai predetti enti.
4. Nel caso di personale dipendente l'incarico può essere conferito a funzionari che rivestano presso l'azienda posizione funzionale apicale, rispettivamente presso la Provincia la qualifica di dirigente generale o di dirigente ovvero la qualifica ad esaurimento di direttore di divisione, eccettuati gli incarichi di direttore dei distretti privi di ospedale e con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, in ordine ai quali è sufficiente il possesso di posizione funzionale subapicale, rispettivamente di nono livello. L'incarico conferito a personale dipendente può essere revocato prima della scadenza per gravi motivi connessi alla funzionalità del servizio di competenza, attestati dal direttore generale dell'azienda. L'incarico suddetto comporta la corresponsione di una indennità nella misura stabilita dalla Giunta provinciale.
5. Nel caso di soggetti estranei, l'incarico è conferito mediante contratto di diritto privato, secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta provinciale, a persone che siano in possesso di diploma di laurea e dimostrino di avere svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa presso enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione. A detti soggetti si applicano le disposizioni contenute nel comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
6. A parità di altri titoli costituisce titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi di responsabile della direzione prevenzione e della direzione cura e riabilitazione, di direttore di distretto e di direttore dell'ospedale di Trento e di quello di Rovereto, il possesso del diploma di laurea in medicina unitamente alla specializzazione in igiene, epidemiologia e sanità pubblica, o in igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri o in organizzazione dei servizi sanitari di base.
7. Il personale che ricopre le posizioni dirigenziali di cui al comma 3 è tenuto a partecipare agli appositi corsi di aggiornamento in materia di organizzazione e direzione aziendale individuati dall'azienda.
8. Il personale dipendente dall'azienda è iscritto in ruoli nominativi provinciali secondo la disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 concernente "Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali” e nella legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7 concernente "Istituzione e gestione dei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale e modalità di iscrizione nei ruoli medesimi", in quanto applicabile.
Alla formazione e all'aggiornamento dei ruoli nominativi provvede il direttore generale dell'azienda. Il ricorso previsto dal terzo comma dell'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 è proposto alla Giunta provinciale.
9. Le piante organiche di cui all'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono approvate dal direttore generale dell'azienda.
10. I concorsi e le altre procedure per l'assunzione di personale dipendente sono espletati dall'azienda secondo le norme statali in vigore, salvo il disposto del comma 11. Il direttore generale può delegare ai direttori di distretto e ai direttori degli ospedali di Trento e di Rovereto l'esercizio delle funzioni concernenti l'espletamento di determinate procedure per l'assunzione di personale.
11. I concorsi per le posizioni funzionali apicali riservate al personale laureato sono banditi con esplicito riferimento a posti determinati, previsti presso singoli presidi, strutture o servizi. La mobilità ordinaria che interessi le predette posizioni funzionali può essere consentita nel rispetto della vigente normativa contrattuale nazionale, avuto riguardo, in ogni caso, alle esigenze funzionali dell'azienda e alla rilevanza dei posti vacanti da coprire.
12. I livelli di contrattazione previsti rispettivamente con riguardo all'ambito regionale e all'ambito delle singole unità sanitarie locali dalla normativa statale in vigore in materia di stato giuridico ed economico del personale addetto al servizio sanitario nazionale, sono unificati in un solo livello, corrispondente all'azienda provinciale per i servizi sanitari. A tal fine la delegazione di parte pubblica è composta da responsabili della Provincia autonoma e dell'azienda medesima.
13. Ricorrendone la necessità l'azienda può individuare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tutte le strutture dipendenti dall'azienda stessa. In ogni caso il rapporto di lavoro del personale medico di posizione funzionale apicale è a tempo pieno.
14. E' demandato all'azienda l'esercizio delle funzioni, disciplinate dagli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato, concernenti la predisposizione e approvazione delle graduatorie, la gestione delle stesse, l'adozione di disposizioni di carattere organizzativo nonché le attività di aggiornamento professionale.
15. Salvo quanto diversamente disposto dai precedenti commi, rimangono riservati alla Giunta provinciale i provvedimenti che le norme statali in vigore demandano alle regioni e alle province autonome in materia di stato giuridico ed economico del personale dipendente addetto al servizio sanitario nazionale e del personale convenzionato con il servizio medesimo.
 

Art. 50
Beni e attrezzature

1. Per lo svolgimento dei propri compiti l'azienda provinciale per i servizi sanitari utilizza:
a) i beni immobili di proprietà della Provincia e soggetti a vincolo di destinazione in funzione delle esigenze del servizio sanitario provinciale a norma dell'articolo 30 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, come modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4 e dall'articolo 11 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33;
b) i beni mobili e le attrezzature di proprietà della Provincia e soggetti a vincolo di destinazione ai sensi delle disposizioni richiamate alla precedente lettera a);
c) i beni immobili acquisiti dalla Provincia successivamente all'entrata in vigore della presente legge in relazione alle esigenze del servizio sanitario provinciale;
d) i beni mobili, immobili e le attrezzature di proprietà dei comuni o dei comprensori, soggetti a vincolo di destinazione ai servizi igienico-sanitari a norma dell'articolo 30 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, come modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4 e dall'articolo 11 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33;
e) i beni mobili e le attrezzature che verranno acquisiti dall'azienda stessa, con vincolo di destinazione in funzione delle esigenze del servizio sanitario provinciale.
2. I beni immobili di cui alle lettere a) e d), come pure gli immobili di cui alla lettera c) successivamente alla loro acquisizione da parte della Provincia, rimangono in proprietà rispettivamente della Provincia stessa, dei comuni o dei comprensori e sono assegnati in uso all'azienda con deliberazioni della Giunta provinciale. La consegna dei beni predetti avviene mediante compilazione di un verbale sommario di consistenza redatto da un rappresentante della Provincia, rispettivamente del comune o del comprensorio proprietario, e sottoscritto da un rappresentante dell'azienda. Nel caso di beni già assegnati in uso alle unità sanitarie locali, il verbale deve essere comunque sottoscritto da un rappresentante del comprensorio interessato.
3. L'azienda provvede all'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa concernente la costruzione, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria e ordinaria dei beni immobili ad essa assegnati ai sensi del comma 2.
4. I beni mobili e le attrezzature di cui alle lettere b) e d) del comma 1 sono trasferiti in proprietà all'azienda. Il trasferimento e la consegna dei predetti beni e attrezzature avvengono, sulla base degli inventari e della situazione di fatto, mediante compilazione di un verbale di consistenza redatto da un rappresentante della Provincia, rispettivamente del comune o del comprensorio proprietario, e sottoscritto da un rappresentante dell'azienda. Nel caso di beni o attrezzature già assegnati in uso alle unità sanitarie locali, il verbale deve essere comunque sottoscritto da un rappresentante del comprensorio interessato.
5. La Giunta provinciale, rispettivamente il comune o il comprensorio per i beni di loro proprietà previa autorizzazione della Giunta stessa, possono deliberare lo svincolo dei beni immobili di cui al comma 2 dalla loro destinazione, ai fini dell'alienazione o trasformazione degli stessi, qualora non ne risulti più necessario l'impiego per i fini del servizio sanitario provinciale. Analogamente può provvedere l'azienda in ordine ai beni mobili e alle attrezzature di cui al comma 4, nonché in ordine agli altri beni mobili e attrezzature acquisiti successivamente dall'azienda medesima ai sensi del comma 1, lettera e).
6. I capitali ricavati dall'alienazione o trasformazione dei beni di cui al comma 5 devono essere reinvestiti secondo le indicazioni contenute a tale riguardo nelle direttive emanate dalla Giunta provinciale e nei programmi dell'azienda.
 

Art. 51
Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni

1. Per quanto concerne l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni attribuiti in proprietà all'azienda provinciale per i servizi sanitari si applica, in quanto compatibile, la disciplina vigente in materia con riguardo ai contratti ed ai beni della Provincia autonoma di Trento, intendendosi sostituiti agli organi e ai servizi provinciali quelli competenti secondo l'ordinamento dell'azienda.
 

Art. 52
Disciplina in materia di contabilità. Servizio di Tesoreria

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano all'azienda provinciale per i servizi sanitari le norme della legge regionale 11 gennaio 1981, n. 1 concernente "Disciplina della contabilità delle unità sanitarie locali”, con le modifiche recate alla legge stessa fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'azienda ha un proprio servizio di tesoreria, che deve essere affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia, alle medesime condizioni stabilite per quest'ultima.
 

Art. 53
Centri, strutture o commissioni con compiti specifici

1. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione se determinati centri, strutture o commissioni previsti da norme statali con compiti specifici in materia sanitaria da svolgere presso le regioni o presso le unità sanitarie locali, debbano venire istituiti presso la Provincia autonoma ovvero presso l'azienda provinciale per i servizi sanitari.
2. Qualora in applicazione del comma 1 venga stabilito che i centri, strutture o commissioni di cui al comma medesimo debbano essere istituiti presso l'azienda, la loro specifica collocazione nell'ambito della struttura organizzativa dell'azienda stessa è definita dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c).
 

Art. 54
Consulenze e commissioni

1. Per l'esame di specifici problemi che presentino particolare complessità sotto il profilo tecnico o amministrativo, l'azienda provinciale per i servizi sanitari può avvalersi della consulenza di esperti non dipendenti dall'azienda medesima, né con la stessa convenzionati, e può costituire a tal fine apposite commissioni composte, in tutto o in parte, dai predetti esperti estranei all'azienda.
 

Capo V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 55
Provvedimenti della Giunta provinciale

1. Con uno o più provvedimenti la Giunta provinciale adotta disposizioni volte a disciplinare, nel rispetto di quanto stabilito dai successivi articoli del presente capo, il passaggio dall'assetto istituzionale ed organizzativo del servizio sanitario provinciale previsto dalla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33 e successive modificazioni al nuovo assetto definito dalla presente legge. Tali disposizioni stabiliscono in particolare:
a) i termini entro i quali si deve provvedere alla prima costituzione dei comitati di distretto, degli organi dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, del consiglio dei sanitari e alla prima nomina dei responsabili delle articolazioni organizzative di cui all'articolo 23, comma 1, lettere da b) a g);
b) il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dell'azienda deve adottare la disciplina regolamentare di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), per quanto necessario a garantire il primo funzionamento dell'azienda stessa;
c) la data dalla quale ha luogo il trasferimento all'azienda delle funzioni svolte dalle unità sanitarie locali di cui alla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33 e successive modificazioni, nonché delle funzioni svolte dai servizi provinciali competenti in materia di sanità e attribuite dalla presente legge all'azienda, con contestuale soppressione delle unità sanitarie locali e trasferimento all'azienda di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alle stesse unità sanitarie locali ovvero alla Provincia in relazione alle predette funzioni svolte da servizi provinciali.
2. Il comitato provinciale per la programmazione sanitaria nominato ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, come modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33 e dall'articolo 8 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4, svolge i compiti previsti dall'articolo 9 della presente legge fino alla nomina del comitato ivi contemplato.
3. In tutti i casi in cui norme di legge provinciale demandino al piano sanitario provinciale l'adozione di specifiche determinazioni, fino alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del piano stesso le predette determinazioni sono adottate con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria di cui all'articolo 9 della presente legge ovvero il comitato che ne svolge in via transitoria le funzioni ai sensi del comma 2.
 

Art. 56
Disposizioni transitorie in materia di personale

1. In relazione al trasferimento di funzioni di cui all'articolo 55, comma 1, lettera c), e a decorrere dalla data ivi prevista, il personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle unità sanitarie locali si intende trasferito all'azienda provinciale per i servizi sanitari, mantenendo la posizione giuridica ed economica posseduta.
2. A decorrere dalla data richiamata al comma 1 l'azienda subentra nei rapporti convenzionali stipulati dalle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Con effetto dalla medesima data il personale assegnato al servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia e iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale si intende trasferito all'azienda, mantenendo la posizione giuridica ed economica posseduta.
4. Con effetto dalla stessa data il personale inquadrato nel ruolo unico del personale della Provincia ed assegnato al servizio per l'igiene e la sanità pubblica, al servizio per le tossicodipendenze ovvero, limitatamente al personale veterinario, al servizio attività sanitarie si intende messo a disposizione dell'azienda. Si intende altresì messo a disposizione dell'azienda, fino alla data di scadenza del rispettivo rapporto di lavoro, il personale non di ruolo assegnato ai predetti servizi per l'igiene e la sanità pubblica e per le tossicodipendenze. L'azienda provvede a rimborsare alla Provincia gli oneri diretti e riflessi relativi al personale messo a disposizione ai sensi del presente comma.
5. La Giunta provinciale può comunque disporre in ordine a singoli dipendenti la revoca della messa a disposizione di cui al comma 4 in relazione ad esigenze di servizio che ne rendano opportuno l'utilizzo presso le strutture organizzative della Provincia per lo svolgimento di compiti corrispondenti al profilo professionale rivestito.
6. Su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di messa a disposizione ed a condizione della vacanza del posto, il personale di ruolo di cui al comma 4 è iscritto nei ruoli nominativi provinciali di cui all'articolo 49, comma 8, sulla base della tabella di equiparazione costituente l'allegato A) alla legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 concernente "Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica" ovvero, per le qualifiche e livelli ivi non previsti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 64, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. I requisiti previsti dalle tabelle allegate rispettivamente alla legge provinciale n. 23 del 1991 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 devono essere posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Al personale di cui al comma 6 si applicano, a decorrere dalla data di iscrizione nei ruoli nominativi provinciali, le disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico vigenti per il personale addetto al servizio sanitario nazionale.
8. Qualora lo stipendio base e l'indennità integrativa speciale acquisiti dal personale di cui al comma 6 presso la Provincia risultino complessivamente superiori ai corrispondenti emolumenti spettanti presso l'azienda provinciale per i servizi sanitari, la differenza tra gli stessi viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con un terzo di ciascuno dei futuri aumenti economici di carattere generale. Detto assegno è equiparato ad ogni effetto allo stipendio, con esclusione della progressione economica per anzianità e del compenso per lavoro straordinario.
9. Al personale che beneficia del sistema di progressione economica per classi e scatti, qualora in conseguenza dell'inquadramento di cui al comma 6 il maturato economico per anzianità in godimento all'atto dell'inquadramento si collochi nello sviluppo del nuovo livello retributivo tra due classi, ovvero tra l'ultima classe ed il primo scatto di anzianità ovvero tra due scatti di anzianità, si attribuisce la classe o scatto di anzianità immediatamente inferiore. La somma residua compete sino al raggiungimento della successiva classe o scatto di anzianità ed è altresì utilizzata, mediante temporizzazione, per il raggiungimento della successiva classe o scatto di anzianità. Il medesimo criterio si applica anche per le indennità che progrediscono per classi e scatti. Il restante personale di cui al comma 6 conserva la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data dell'inquadramento.
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano, se più favorevoli, anche al personale provinciale di cui al comma 3 che sia stato iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 54 e 55 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 recante "Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica", con decorrenza dalla data della predetta iscrizione.
 

Art. 57
Disposizioni in materia di concorsi

1. Fino alla data di cui all'articolo 55, comma 1, lettera c), i pubblici concorsi disciplinati dall'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 concernente "Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali", per la copertura di posti vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali, ad eccezione dei posti relativi a posizioni funzionali apicali riservate al personale laureato, sono indetti dalla Giunta provinciale, che ne può affidare l'espletamento a singole unità sanitarie locali. Negli altri casi all'espletamento degli anzidetti concorsi provvede il servizio attività sanitarie della Provincia.
2. Le graduatorie relative ai concorsi espletati ai sensi del comma 1 sono approvate dalla Giunta provinciale e, nel periodo di validità, sono utilizzate secondo l'ordine delle stesse nonché, in caso di pluralità di posti vacanti, in base alle preferenze espresse dai candidati, per la copertura dei posti messi a concorso e di tutti i posti che si renderanno vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali. Le relative assegnazioni alle unità sanitarie locali sono disposte dall'assessore provinciale competente in materia di sanità al verificarsi delle singole vacanze. A tal fine non sono disponibili i posti vacanti presso le unità sanitarie locali che dispongono di graduatorie valide o che intendono attivare le procedure di mobilità o presso le quali sono in atto procedure concorsuali o di mobilità i cui bandi e avvisi siano già stati pubblicati. A decorrere dalla data di cui all'articolo 55, comma 1, lettera c), le graduatorie di cui al presente comma sono utilizzate, entro i limiti del periodo di validità, dall'azienda provinciale per i servizi sanitari.
3. Ai componenti e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi espletati ai sensi del comma 1 spettano i compensi stabiliti dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 19 recante "Disposizioni transitorie in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione di personale presso le unità sanitarie locali", aumentati del 50 per cento.
4. La validità delle graduatorie dei pubblici concorsi per titoli ed esami e delle pubbliche selezioni per soli titoli o per titoli ed esami indetti dalle unità sanitarie locali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge cessa a decorrere dalla data di cui all'articolo 55, comma 1, lettera c), sempreché le norme vigenti non ne prevedano la cessazione in data anteriore.
 

Art. 58
Norme transitorie concernenti i bilanci di previsione dell'azienda

1. Entro trenta giorni dalla nomina il consiglio di amministrazione dell'azienda provinciale per i servizi sanitari provvede ad adottare il bilancio di previsione riferito alle attività da realizzare nel periodo antecedente la data stabilita ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera c), per il trasferimento delle funzioni all'azienda medesima.
2. La Giunta provinciale approva il bilancio di cui al comma 1, apportandovi le variazioni che si rendano eventualmente necessarie per assicurare la conformità alle indicazioni finanziarie e alle direttive della Provincia, ed assegna contestualmente all'azienda i fondi occorrenti, distinti per la parte corrente e per la parte in conto capitale.
3. Il bilancio di previsione di cui al comma 1, redatto in termini di competenza e di cassa, è disciplinato dalla normativa richiamata all'articolo 52 e dalle direttive emanate dalla Provincia per la sua applicazione.
4. Si osservano altresì, in quanto applicabili, le disposizioni della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2 concernente "Finanziamento del servizio sanitario provinciale” e successive modificazioni.
5. Limitatamente al primo anno successivo alla data di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1, lettera c), il consiglio di amministrazione dell'azienda adotta il solo bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa, in conformità agli obiettivi determinati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 7, comma 5, anche prescindendo, ove non fosse entrato in vigore, dalle previsioni del piano sanitario provinciale.
 

Art. 59
Gestione di liquidazione delle unità sanitarie locali

1. La gestione finanziaria delle unità sanitarie locali di cui alla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33 e successive modificazioni, si chiude definitivamente il giorno antecedente a quello stabilito per il trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera c). Da tale data gli amministratori straordinari cessano dal loro incarico, fermo restando l'espletamento degli adempimenti di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Successivamente alla data indicata al comma 1, nessuna operazione di accertamento di entrate né di impegno di spese può essere effettuata sul bilancio delle unità sanitarie locali. Soltanto per la riscossione ed il versamento delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro la data predetta, la chiusura dei conti è protratta di trenta giorni secondo quanto consentito dal secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1981, n. 1.
3. Entro i successivi quindici giorni gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali trasmettono all'azienda provinciale per i servizi sanitari l'elenco provvisorio, suddiviso per capitolo e per anno di provenienza, dei residui attivi e passivi accertati alla fine dell'esercizio con la documentazione e gli atti occorrenti per la loro definizione.
4. Gli amministratori straordinari, avvalendosi del personale dell'azienda già addetto agli uffici ed ai servizi competenti per materia presso le unità sanitarie locali, provvedono inoltre agli adempimenti necessari per la redazione del rendiconto generale, che deve essere dagli stessi deliberato improrogabilmente entro quattro mesi dalla data di cui al comma 1 e completato dalla documentazione dei revisori dei conti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 agosto 1988, n. 21.
5. I residui attivi e passivi nonché l'eventuale fondo di cassa esistente alla chiusura dell'esercizio sono assunti in bilancio dall'azienda in apposita contabilità stralcio distinta per unità sanitaria locale di provenienza e gestiti in partita di giro fino alla loro definizione che deve avvenire entro due anni, decorsi i quali le residue pendenze saranno trasferite ai pertinenti capitoli della gestione di competenza dell'azienda.
6. I residui di bilancio relativi alle funzioni già di competenza diretta della Provincia sono gestiti dalla stessa fino alla loro completa definizione, fermo restando il subentro dell'azienda nei restanti rapporti giuridici ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera c).
 

Art. 60
Disposizioni finali

1. Dalla data di cui all'articolo 55, comma 1, lettera c), cessano di applicarsi le seguenti disposizioni legislative:
a) la legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33 e successive modificazioni;
b) gli articoli 3, 8 e 9 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 19 concernente "Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari", modificata con legge provinciale 4 agosto 1986, n. 23;
c) i capi I e IV del titolo I della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 concernente "Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico", come modificati dalle leggi provinciali 25 luglio 1988, n. 22, 5 settembre 1988, n. 33 e 18 novembre 1988, n. 39;
d) la legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 concernente "Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica" e successive modificazioni, limitatamente alle disposizioni che prevedono l'istituzione del servizio per l'igiene e la sanità pubblica e ne definiscono la struttura organizzativa;
e) l'articolo 10 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15 concernente "Norme in materia di concorsi pubblici ed interni ed altre disposizioni in materia di ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento".
2. Nella fase di prima applicazione della presente legge, continuano ad applicarsi le leggi provinciali vigenti negli specifici settori della materia sanitaria, salvo quanto disposto al comma 1, intendendo sostituita l'azienda provinciale per i servizi sanitari alle singole unità sanitarie locali nonché, secondo le rispettive attribuzioni, gli organi e le strutture organizzative dell'azienda agli organi e strutture organizzative delle unità sanitarie locali medesime. Analogamente si intende sostituita l'azienda, con le proprie competenti strutture organizzative, ai servizi provinciali per l'igiene e la sanità pubblica e per le tossicodipendenze.
3. Nei casi in cui dalle disposizioni della presente legge non risultino espressamente indicati gli organi competenti all'adozione dei provvedimenti determinati, previsti dalle leggi provinciali richiamate al comma 2, alla loro individuazione provvede la Giunta provinciale, tenendo conto della struttura organizzativa dell'azienda come definita dalla presente legge nonché, subordinatamente alla loro adozione, dalle norme regolamentari di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c).
4. Analogamente provvede la Giunta provinciale all'individuazione dei requisiti necessari per la nomina a presidente o componente di organi collegiali previsti dalle leggi provinciali richiamate al comma 2, nei casi in cui detti requisiti, come definiti dalle norme in vigore, facciano riferimento a posizioni determinate nell'ambito della struttura organizzativa delle unità sanitarie locali ovvero della Provincia.
5. I seguenti organi collegiali, già previsti presso la Provincia, sono costituiti presso l'azienda provinciale per i servizi sanitari:
a) il comitato provinciale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge provinciale 29 ottobre 1983, n. 34;
b) la commissione provinciale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi di dialisi di cui all'articolo 3 della legge provinciale 24 dicembre 1990, n. 34 concernente "Nuova disciplina dei servizi di dialisi e disposizioni varie in materia sanitaria e socio-assistenziale";
c) gli organi collegiali già istituiti presso la Provincia per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 49, comma 14, in materia di personale convenzionato.
6. Con uno o più provvedimenti legislativi sarà dettata una nuova disciplina degli specifici settori di cui al comma 2, in coerenza con l'assetto istituzionale ed organizzativo del servizio sanitario provinciale definito dalla presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.