Provincia Autonoma di Trento
Deliberazione della Giunta Provinciale 30 agosto 2016, n. 1470
Approvazione delle modalità per l'attuazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti del 1 dicembre 2015, concernente "Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone" e dei criteri per la concessione delle proroghe alle relative scadenze di revisione generale e vita tecnica.
 

 

Il Relatore comunica,
l'articolo 30, della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, come sostituito dall'articolo 9 della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 11, prevede che; “Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvate le disposizioni di regolamentazione tecnica e di esercizio degli impianti funiviari. Se queste disposizioni non sono approvate si applica la corrispondente normativa statale.”
Con il presente provvedimento si intendono specificare, in attuazione della disposizione sopracitata, le modalità di proroga e di attuazione delle scadenze di vita tecnica stabilite in sede nazionale dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dd. 1 dicembre 2015, n. 203, concernente “Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone.”
Preliminarmente va precisato che l’articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche, stabiliva inizialmente che “gli impianti di cui si prevede l’ammodernamento con i benefici di cui all’art. 8 comma 3, della legge 21 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali, potevano godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni, rispetto alle scadenze stabilite dal decreto del Ministro dei Trasporti dd. 2 gennaio 1985, n. 23, all'epoca vigente.
Con l’articolo 11 bis del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, la precedente proroga di due anni veniva di fatto portata a quattro anni. In esito a questo ultimo provvedimento veniva emesso il decreto del Direttore Generale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto pubblico locale, prot. R.D n. 33, di data 17/04/2012, avente per oggetto “Proroghe inerenti i termini di scadenza previsti dal DM 2/1/1985, n. 23, relativi agli impianti a fune”.
Sulla base delle suddette disposizioni, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1097, d.d. 25 maggio 2012, si provvedeva a disciplinare in ambito provinciale il suddetto istituto della proroga di vita tecnica e di revisione generale, stabilendo che, in analogia con le disposizioni statali ed in applicazione delle medesime, le suddette proroghe potevano essere accordate qualora fossero programmati, con agevolazioni finanziarie da parte di enti pubblici interventi di ammodernamento, di potenziamento, di completa sostituzione dell’impianto con altro di stessa o diversa tipologia, intendendosi per ammodernamento effettive migliorie, in aggiunta a quanto già disposto nel decreto del Ministro dei Trasporti dd. 2 gennaio 1985, comportanti un significativo innalzamento del livello tecnologico e di sicurezza.
Tali proroghe si applicavano esclusivamente per le scadenze di revisioni generali e di vita tecnica e potevano essere applicate anche per gli impianti con scadenza delle stesse negli esercizi futuri fino a vigenza della normativa nazionale, ovvero intervento di specifiche disposizioni provinciali.
A tale previsione normativa, peraltro tuttora operante anche in forza delle disposizioni transitorie indicate al punto 6. del predetto D.M. 1 dicembre 2015, si sono aggiunte le disposizioni del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, che ha stabilito un ulteriore anno di proroga dei limiti temporali stabiliti dal D.L. 216/2011.
Infine, con l'articolo 10, comma 2-bis, del D.L. 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, l'anzidetta proroga di un anno è stata modificata in due anni, applicabile secondo le disposizioni dettate dal successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dd. 2 febbraio 2016, n. 10.
Premesso quanto sopra, con il presente atto si intende confermare le disposizioni a suo tempo recate dalla propria precedente deliberazione n. 1097, dd. 25 maggio 2012, precisando peraltro che si intende modificare l'originale termine di proroga, previsto inizialmente in quattro anni, portandolo a cinque anni.
Si propone quindi che:
- la proroga della scadenza di revisione generale o di vita tecnica possa essere accordata qualora siano programmati, con agevolazioni finanziarie da parte di enti pubblici interventi di ammodernamento o di completa sostituzione dell’impianto con altro di stessa o diversa tipologia;
- le modalità per accordare la proroga siano quelle contenute negli allegati A) e B) alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante.
Sulla proposta di deliberazione è stato acquisito per le vie brevi il parere favorevole dell’Associazione nazionale esercenti funiviari del Trentino e dell’Associazione dei tecnici responsabili della provincia.
Tutto ciò premesso,
 

la Giunta provinciale

- udita la relazione;
- viste la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
- visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti del 1 dicembre 2015, n. 203, concernente “Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone”;
- visto l’articolo 145, comma 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- visto l’articolo 11 bis del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con la legge di conversione n. 14, di data 24 febbraio 2012;
- vista la legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133;
- visto il D.L. 25 novembre 2015, n. 185, e la legge di conversione 22 gennaio 2016, n. 9;
- visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di data 2 febbraio 2016, n. 10;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge
 

d e l i b e r a

1. di stabilire che ai servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie si applichino le proroghe, sia per scadenza di revisione generale che di vita tecnica, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti del 1 dicembre 2015, n. 203 per un periodo massimo di anni cinque;
2. di dare atto che la proroga della scadenza di revisione generale o di vita tecnica degli impianti a fune di cui al punto 1, può essere accordata qualora siano programmati, con agevolazioni finanziarie da parte di enti pubblici interventi di ammodernamento o di completa sostituzione dell’impianto con altro di stessa o diversa tipologia;
3. di precisare che la periodicità delle revisioni speciali e generali di cui al D.M. n. 203 del 01.12.2015 decorre della data di prima apertura al pubblico; è determinata dalla data dell'ultimo collaudo di revisione generale se all'impianto sono state accordate proroghe ai sensi del D.M. n. 1510 del 13.11.1990 (proroghe per mancanza neve). Per la durata della vita tecnica si considerano anche eventuali termini già stabiliti con appositi atti della struttura provinciale competente in materia di impianti a fune, ai sensi del D.M. n. 1510 del 13.11.1990;
4. di stabilire che le modalità per accordare la proroga di cui al punto 1 siano quelle indicate negli allegati: A) per le revisioni generali, e B) per la vita tecnica al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
5. di stabilire che potrà essere ottenuta una sola proroga di revisione generale o di vita tecnica e che le successive scadenze di revisione speciale, revisione generale e vita tecnica si calcolano dalla data dell’ultimo collaudo;
6. di dare atto che dalla data di esecutività della presente deliberazione, cessano di essere operative le disposizioni stabilite dalla propria precedente deliberazione n. 1097, di data 25 maggio 2012;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta aumenti o diminuzioni di spesa o di entrata.

Allegato A

MODALITÀ OPERATIVE DI CONCESSIONE DELLA PROROGA DELLA SCADENZA DI REVISIONE GENERALE DI CUI AL DM. 1 DICEMBRE 2015, N. 203.

La proroga della scadenza di revisione generale può essere accordata qualora siano programmati, con agevolazioni finanziarie da parte di enti pubblici interventi di ammodernamento o di completa sostituzione dell’impianto con altro di stessa o diversa tipologia. Per ammodernamento si intendono migliorie comportanti un significativo innalzamento del livello tecnologico e di sicurezza.
Le modalità per la concessione della proroga sono le seguenti:
1) la domanda deve essere trasmessa dal concessionario al Servizio Impianti a fune e piste da sci (di seguito SIF) almeno tre mesi prima della scadenza del termine da prorogare (potranno essere valutati casi particolari di domande trasmesse oltre tale termine);
2) alla domanda di proroga deve essere allegata una relazione tecnico-illustrativa che specifichi l’ammodernamento che si vuole apportare, la spesa corrispondente, la tipologia del beneficio pubblico al quale s’intende accedere ed il rispetto dei relativi criteri di accesso. Dovrà inoltre essere trasmessa relazione programmatica circa gli interventi previsti al fine di ottemperare ai successivi punti 4a e 4b, che sarà oggetto di preventivo esame da parte del SIF;
3) nel caso di previsione di realizzazione di nuovo impianto dovrà essere allegata l’attestazione di avvenuto deposito della domanda di nuova concessione o modifica della stessa con relativa documentazione e dichiarazione del concessionario che l’intervento possiede i criteri per l’ammissibilità a contributo dell’ente pubblico. Ciò vale anche nel caso di previsione di realizzazione di nuovo impianto con diretta partecipazione di ente pubblico o società partecipata da ente pubblico;
4) verificata la completezza e l'idoneità della documentazione, di cui ai punti 1, 2 e 3, la proroga può essere concessa, dal SIF per un periodo massimo di cinque anni, subordinatamente ai seguenti adempimenti finalizzati all'accertamento dell’idoneità al funzionamento in sicurezza dell’impianto funiviario che consistono:
a) nell’esecuzione di controlli non distruttivi di livello non inferiore a quelli richiesti dal punto 2.2 per le revisioni quinquennali previste dal D.M. 1 dicembre 2015, n. 203, sul cui esito deve relazionare il tecnico responsabile;
b) nel parere da parte del costruttore dell’impianto di ammissibilità alla proroga previa esecuzione dei controlli di revisione sopraindicati, eventualmente integrato da ulteriori specifiche di controlli o provvedimenti che lo stesso ritenga debbano essere eseguiti. Nel caso il costruttore originario non esistesse più, tale parere dovrà essere fornito dal Tecnico responsabile. In tal caso deve essere redatto un nuovo piano dei controlli non distruttivi, redatto dal Tecnico Responsabile, con l’assistenza di un esperto qualificato 3° livello UNI EN ISO 9712.
La relazione di fine lavori dovrà attestare l'avvenuta esecuzione degli interventi previsti.
c) nell'effettuazione da parte di commissione costituita da funzionari del SIF di collaudo funzionale secondo modalità previste dalla L.P. 7/87, previa dichiarazione del tecnico responsabile sull’ammissibilità dell’esercizio in sicurezza dell’impianto per l’ulteriore periodo.
A seguito di esecuzione del collaudo di cui al punto 4c), seguirà atto di autorizzazione all'esercizio e provvedimento di proroga. La durata della stessa sarà stabilita sulla base dei risultati degli accertamenti eseguiti fino a un massimo di cinque anni.
Al termine del periodo di proroga autorizzato, l'ulteriore esercizio dell'impianto è subordinato all'esecuzione di quanto prescritto al punto 2.3) del D.M. n. 203 del 01.12.2015. Completati gli interventi di ammodernamento e revisione, l'impianto sarà oggetto di collaudo funzionale da parte di Commissione secondo le modalità stabilite dalla legge 7/87.
Gli impianti per i quali sia già stata autorizzata precedente proroga ai sensi della deliberazione n. 1097, d.d. 25 maggio 2012 possono beneficiare di un ulteriore periodo fino a raggiungere complessivamente i cinque anni subordinatamente a presentazione di apposita istanza al SIF corredata da relazione del tecnico responsabile circa il precedente periodo di proroga ed integrazione del parere di ammissibilità di cui al punto 4b) a tutta la durata dell'ulteriore periodo richiesto.
Ulteriori adempimenti potranno essere prescritti dal Servizio.
Le successive scadenze di revisione speciale, generale e vita tecnica si calcolano dalla data dell'ultimo collaudo.
Per armonizzare le scadenze di revisione generale del D.M. 203/15 con le precedenti del D.M. 23/85 si stabilisce che:
- per gli impianti la cui periodicità di revisione generale viene modificata dal D.M. 203/15, dovrà essere prodotto a cura del costruttore dell'impianto un nuovo piano del C.N.D. che tenga conto delle nuove scadenze, in occasione della prima revisione speciale;
- per le funivie monofune a collegamento permanente dei veicoli e gli impianti assimilati che hanno effettuato la prima revisione generale al quindicesimo anno (eventualmente prorogata), la periodicità della seconda revisione generale è stabilita al trentesimo anno;
- per le sciovie, slittinovie e impianti assimilabili che hanno effettuato la prima revisione generale al decimo anno (eventualmente prorogata), la peridicità della seconda revisione generale è stabilita al trentesimo anno, senza possibilità di proroga.

Allegato B

MODALITÀ OPERATIVE DI CONCESSIONE DELLA PROROGA DELLA SCADENZA DI VITA TECNICA (ADEMPIMENTI PER IL “PROSEGUIMENTO DELL'ESERCIZIO DOPO LA SCADENZA DELLA VITA TECNICA” DI CUI AL PUNTO 2.5 DEL D.M. 203 DEL 01.12.2015)

La proroga della scadenza di vita tecnica (adempimenti per il proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza di vita tecnica di cui al punto 2.5 del D.M. 203/2015), può essere accordata qualora siano programmati, con agevolazioni finanziarie da parte di enti pubblici interventi di ammodernamento o di completa sostituzione dell’impianto con altro di stessa o diversa tipologia. Per ammodernamento si intendono migliorie comportanti un significativo innalzamento del livello tecnologico e di sicurezza.
Le modalità per la concessione della proroga sono le seguenti:
1) la domanda deve essere trasmessa dal concessionario al Servizio impianti a fune e piste da sci (di seguito SIF) almeno tre mesi prima della scadenza del termine da prorogare (potranno essere valutati casi particolari di domande trasmesse oltre tale termine);
2) alla domanda di proroga deve essere allegata una relazione tecnico-illustrativa che specifichi l’ammodernamento che si vuole apportare, la spesa corrispondente, la tipologia del beneficio pubblico al quale s’intende accedere ed il rispetto dei relativi criteri di accesso.
Dovrà inoltre essere trasmessa relazione programmatica circa gli interventi previsti al fine di ottemperare ai successivi punti 4a e 4b, che sarà oggetto di preventivo esame da parte del SIF;
3) nel caso di previsione di realizzazione di nuovo impianto dovrà essere allegata l’attestazione di avvenuto deposito della domanda di nuova concessione o modifica della stessa con relativa documentazione e dichiarazione del concessionario che l’intervento possiede i criteri per l’ammissibilità a contributo dell’ente pubblico. Ciò vale anche nel caso di previsione di realizzazione di nuovo impianto con diretta partecipazione di ente pubblico o società partecipata da ente pubblico;
4) verificata la completezza e l'idoneità della documentazione, di cui ai punti 1, 2 e 3, la proroga può essere concessa, a discrezione del SIF, per un periodo massimo di cinque anni, subordinatamente ai seguenti adempimenti finalizzati all'accertamento dell’idoneità al funzionamento in sicurezza dell’impianto funiviario che consistono:
a) nell’esecuzione di controlli non distruttivi di livello non inferiore a quelli richiesti dal punto 2.2 per le revisioni quinquennali previste dal D.M. 1 dicembre 2015, n. 203, sul cui esito deve relazionare il tecnico responsabile;
b) nel parere da parte del costruttore dell’impianto di ammissibilità dell'esecuzione dei controlli di revisione sopraindicati, eventualmente integrato da ulteriori specifiche di controlli o provvedimenti che lo stesso ritenga debbano essere eseguiti. Nel caso il costruttore originario non esistesse più, tale parere dovrà
essere fornito dal Tecnico responsabile. In tal caso deve essere redatto un nuovo piano dei controlli non distruttivi, redatto dal Tecnico Responsabile, con l’assistenza di un esperto qualificato 3° livello UNI EN ISO 9712.
La relazione di fine lavori dovrà attestare l'avvenuta esecuzione degli interventi previsti.
c) nell’effettuazione da parte di commissione costituita da funzionari del SIF, di collaudo funzionale secondo modalità previste dalla L.P. 7/87, previa dichiarazione del tecnico responsabile sull’ammissibilità dell’esercizio in sicurezza dell’impianto per l’ulteriore periodo.
A seguito di esecuzione del collaudo di cui al punto 4c), seguirà atto di autorizzazione all'esercizio e provvedimento di proroga. La durata della stessa sarà stabilita sulla base dei risultati degli accertamenti eseguiti fino a un massimo di cinque anni.
Al termine del periodo di proroga autorizzato, l'ulteriore esercizio dell'impianto è subordinato all'esecuzione di quanto prescritto al punto 2.5) del D.M. n. 203 del 01.12.2015. Completati gli interventi di ammodernamento e revisione, l'impianto sarà oggetto di collaudo funzionale da parte di Commissione secondo le modalità stabilite dalla legge 7/87.
Gli impianti per i quali sia già stata autorizzata precedente proroga ai sensi della deliberazione n. 1097, dd. 25 maggio 2012 possono beneficiare di un ulteriore periodo fino a raggiungere complessivamente i cinque anni subordinatamente a presentazione di apposita istanza al SIF corredata da relazione del tecnico responsabile circa il precedente periodo di proroga ed integrazione del parere di ammissibilità di cui al punto 4b) a tutta la durata dell'ulteriore periodo richiesto.
Ulteriori adempimenti potranno essere prescritti dal SIF.
Le successive scadenze di revisione speciale e generale si calcolano dalla data dell'ultimo collaudo.