Cassazione Penale, Sez. 7, 28 marzo 2017, n. 15355 - Responsabilità per plurime violazioni in materia di salute e sicurezza. Inammissibilità del ricorso


 

 

Presidente: GRILLO RENATO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 21/10/2016

 

FattoDiritto

 

Ritenuto che con sentenza del 6 novembre 2015 il Tribunale di Viterbo ha condannato T.R. alla pena di € 2.5,00 di ammenda avendolo ritenuto responsabile di plurime violazioni della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
che avverso detta sentenza ha proposto appello il T.R., assistito dall'Avv. Omissis, del foro di Roma, contestando la fondatezza delle ipotesi accusatoria, in particolare sostenendo che T.R. ed il suo personale si trovavano nel cantiere al momento del controllo ispettivo solo per riprendere le proprie attrezzature, essendo stato rescisso, precedentemente ed anticipatamente rispetto alla naturale scadenza, il contratto di subappalto per alcune delle opere affidate dal committente all'appaltatore principale T. M. S.p.A. che aveva allestito il cantiere, chiedendo pertanto l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen;
che in subordine chiedeva l'assoluzione ai sensi del comma secondo del medesimo art. 530 cod. proc. pen.
Considerato che, disponendo la sentenza impugnata la sola condanna del ricorrente alla pena dell'ammenda, essa non è suscettibile di appello ma solamente di ricorso per cassazione;
che, pertanto, in ossequio al principio del favor impugnationis, il ricorso proposto dall'imputato, ancorché formalmente indicato come atto di appello, deve essere convertito in ricorso per cassazione;
che il predetto ricorso è stato sottoscritto dalla Avv. Omissis, che non è risultata essere, alla data di deposito dell'atto in questione, abilitata all'esercizio della professione dinanzi alle giurisdizioni superiori;
che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Corte di cassazione, sezione III penale, 4 dicembre 2013, n. 48492);
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2016