Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma di Trento
Deliberazione della Giunta Provinciale 11 dicembre 2015, n. 2305
Costituzione della Commissione di accertamento per il rilascio dell'attestato di idoneità ai lavoratori designati dai datori di lavoro di attuare misure di prevenzione e di intervento antincendio e di gestione delle emergenze di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
 


- In ambito sicurezza e salute sui luoghi di lavoro il D.Lgs. 626/1994 prima e, successivamente, il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 all’art. 18, hanno previsto negli obblighi del datore di lavoro, la designazione dei lavoratori incaricati di attuare misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
- la Legge 609/1996 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l’incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l’impiego del personale nei servizi d’istituto”, al comma 3 dell’art. 3, ha assegnato ai comandi provinciali dei vigili del fuoco la competenza della verifica dell’idoneità tecnica e del successivo rilascio dell’attestato, per i lavoratori designati dal datore di lavoro per il suddetto compito;
- il D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, in attuazione a quanto disposto dal D.Lgs. 626/1994, ha ribadito all’art. 6 comma 3 l’obbligo del conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica per gli addetti di cui al comma precedente impiegati nelle attività lavorative elencate nell’allegato X dello stesso decreto;
- in applicazione di quanto sopra, la Giunta provinciale, con delibera n. 1355 di data 29/06/2007, ha definito la commissione di accertamento per il rilascio degli attestati di idoneità tecnica in argomento;
- considerato che risulta necessario provvedere alla ridefinizione della composizione della commissione a seguito del diverso assetto assunto negli anni del Servizio Antincendi e protezione civile, si propone la revoca della delibera n. 1355 di data 29/06/2007;
- con il presente provvedimento si propone la costituzione della Commissione di accertamento di cui sopra, con l’individuazione dei seguenti membri effettivi:
a) dirigente del Servizio Antincendi e protezione civile o in sostituzione un suo delegato da individuare all’interno del Corpo permanente dei vigili del fuoco con profilo professionale non inferiore a quello di funzionario antincendi;
b) n. 2 componenti nominati dal dirigente Servizio Antincendi e protezione civile all’interno del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco e inquadrati in profili professionali non inferiori a quello di ispettore antincendi;
c) capo reparto del Corpo permanente dei vigili del fuoco, in sostituzione un suo delegato da individuare all’interno del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco con profilo professionale non inferiore a quello di capo squadra.
Le funzioni di presidenza sono attribuite al dirigente del Servizio Antincendi e protezione civile o suo sostituto.
Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte, su designazione del dirigente del Servizio Antincendi e protezione civile, da personale del Corpo permanente VV.F. di Trento o da personale dalla Scuola provinciale antincendi.
Le funzioni di supporto nella parte pratica dell’esame saranno svolte, su designazione del Dirigente del Servizio Antincendi e protezione civile, da personale del Corpo permanente VV.F. di Trento.
Al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad eccezione del personale inquadrato nella qualifica di dirigente e direttore, che svolge la propria attività di membro o segretario della commissione di accertamento in parola, nonché attività di supporto alle prove pratiche fuori degli orari di lavoro ordinari, straordinari o di turnazione, spettano i compensi previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento a valere sul fondo unico per il personale del corpo permanente dei vigili del fuoco.
Il personale inquadrato nella qualifica di dirigente e di direttore che svolge le attività sopra evidenziate è remunerato:
a) con i compensi previsti dal contratto collettivo provinciale di lavoro relativo al personale dei vigili del fuoco, vigente al momento dell’effettuazione dell’incarico, qualora la predetta attività venga svolta fuori dell’orario di lavoro;
b) nella misura del 20 per cento dei compensi di cui alla precedente lettera a) qualora l’attività di presidente o componente della commissione di accertamento sia svolta in orario di servizio. Ciò in analogia a quanto avviene per il restante personale provinciale.
L’onere complessivo derivante dall’attività della commissione di accertamento per il rilascio dell’attestato di idoneità tecnica al personale designato dal datore di lavoro di attuare misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, di cui all’art. 18 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, è posto a carico del bilancio della Cassa provinciale antincendi.
Ciò premesso,
 

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la L.R. 2 settembre 1978, n. 17
- vista la L.P. 22 agosto 1988, n. 26 e s.m.;
- visto il D.L. 1 ottobre 1996, n. 512 convertito con modificazioni nella Legge 28 novembre 1996, n. 609;
- visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- visti gli atti in premessa citati;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge
 

D E L I B E R A

1. di costituire, per le motivazioni esposte in premessa, la Commissione di accertamento per il rilascio dell'attestato di idoneità ai lavoratori designati dai datori di lavoro di attuare misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con l’individuazione dei seguenti membri effettivi:
a) dirigente del Servizio Antincendi e protezione civile o in sostituzione un suo delegato da individuare all’interno del Corpo permanente dei vigili del fuoco con profilo professionale non inferiore a quello di funzionario antincendi;
b) n. 2 componenti nominati dal dirigente Servizio Antincendi e protezione civile all’interno del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco e inquadrati in profili professionali non inferiori a quello di ispettore antincendi;
c) capo reparto del Corpo permanente dei vigili del fuoco, in sostituzione un suo delegato da individuare all’interno del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco con profilo professionale non inferiore a quello di capo squadra.
Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte, su designazione del dirigente del Servizio Antincendi e protezione civile, da personale del Corpo permanente VV.F. di Trento o da personale dalla Scuola provinciale antincendi
Le funzioni di supporto nella parte pratica dell’esame saranno svolte, su designazione del Dirigente del Servizio Antincendi e protezione civile, da personale del Corpo permanente VV.F. di Trento.
2. di dare atto che ai membri della commissione sono attribuiti i compensi come di seguito specificato:
Al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad eccezione del personale inquadrato nella qualifica di dirigente e direttore, che svolge la propria attività di membro o segretario della commissione di accertamento in parola, nonché attività di supporto alle prove pratiche fuori degli orari di lavoro ordinari, straordinari o di turnazione, spettano i compensi previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento a valere sul fondo unico per il personale del corpo permanente dei vigili del fuoco.
Il personale inquadrato nella qualifica di dirigente e di direttore che svolge le attività sopra evidenziate è remunerato:
a) con i compensi previsti dal contratto collettivo provinciale di lavoro relativo al personale dei vigili del fuoco, vigente al momento dell’effettuazione dell’incarico, qualora la predetta attività venga svolta fuori dell’orario di lavoro;
b) nella misura del 20 per cento dei compensi di cui alla precedente lettera a) qualora l’attività di presidente o componente della commissione di accertamento sia svolta in orario di servizio. Ciò in analogia a quanto avviene per il restante personale provinciale.
3. di revocare la deliberazione della Giunta provinciale n. 1355 di data 29/06/2007.
4. di dare atto che l’onere derivante dall’attività della commissione di accertamento per il rilascio dell’attestato di idoneità tecnica al personale designato dal datore di lavoro di attuare misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, di cui all’art. 18 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, è posto a carico del bilancio della Cassa provinciale antincendi.