Tipologia: Intesa
Data firma: 22 marzo 2017
Parti: Fise Assoambiente/Fise e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel
Settori: Servizi, Igiene ambientale
Fonte: fitcisl.org

Sommario:

  Art. 48 - Congedo di maternità e paternità - Congedo parentale - Congedo per malattia del figlio (Nuovo)
Art. 49 - Tutela di figli o di persone con handicap grave
Art. 54 - Permessi per eventi familiari gravi - Permessi solidali
  Art. 58 - Parità di trattamento tra uomini e donne - Prevenzione e repressione di comportamenti discriminatori, di molestie e di violenza nel luogo di lavoro. (Nuovo)
Art. 59 - Congedo per le donne vittime di violenza di genere (Nuovo)

Verbale di intesa

Addì, 22 marzo 2017 si sono incontrate in Roma Fise Assoambiente, con l’assistenza di Fise, e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel.
Le parti concordano che a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, i testi degli articoli 48 (“Congedo di maternità e paternità - Congedo parentale - Congedo per la malattia del figlio”), 49 (“Tutela di figli e di persone con handicap grave”), 54 (“Permessi per eventi familiari gravi - Permessi solidali”), 58 (“Parità di trattamento tra uomini e donne - Prevenzione e repressione di comportamenti discriminatori, di molestie e violenza nel luogo di lavoro”) e 59 (“Congedo per le vittime di violenza di genere”) del CCNL 21.03.2012 sono sostituiti, con efficacia immediata, dai testi allegati.

Art. 49 - Tutela di figli o di persone con handicap grave
La rubrica dell’art. 49 è modificata come sopra.
L’art. 49 è così sostituito:

[…]
9. Il dipendente maggiorenne con handicap in situazione di gravità: può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3 [due ore di permesso giornaliero retribuito e tre giorni di permesso mensile retribuito n.d.r.]; ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio; non può essere trasferita ad altra sede senza il proprio consenso.
[…]
12. Qualora si sovrappongano molteplici richieste di permesso nel medesimo luogo di lavoro e nei medesimi giorni e orari, l’azienda - al fine di contemperare le tutele di cui al presente articolo con l’obbligo di assicurare il normale espletamento del servizio pubblico - valuterà con i lavoratori interessati, presente la loro rappresentanza sindacale, una fruizione armonizzata dei relativi permessi sulla base delle particolari situazioni individuali, tenendo conto opportunamente di eventuali situazioni di urgenza.
[…]
14. L’azienda adotterà le misure più idonee, compreso l’abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di migliorare l’accesso e l’agibilità nei posti di lavoro dei portatori di handicap.
15. Nell’attuazione degli adempimenti di propria competenza, l’azienda avrà cura di tutelare la riservatezza dei lavoratori interessati.
[…]
17. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le pertinenti disposizioni di legge”.

Art. 58 - Parità di trattamento tra uomini e donne - Prevenzione e repressione di comportamenti discriminatori, di molestie e di violenza nel luogo di lavoro. (Nuovo)
La rubrica dell’art. 58 è modificata come sopra.
L’art. 58 è così sostituito:

1. “Le Parti riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali, della salute psico-fisica della persona nell’ambiente di lavoro costituisce un dovere morale e sociale.
2. A tal fine, i datori di lavoro e i dipendenti sono impegnati a sostenere quanto previsto dalla Costituzione italiana, dalle leggi 20.5.1970, n. 300; 9.12.1977, n. 903; 10.4.1991, n. 125; dal D.P.R. 25.11.1976, n. 1026; dai Decreti legislativi 13.8.2003, n. 216; 30.5.2005, n. 145; 11.4.2006, n. 198 in particolare in materia di:
- parità di trattamento tra uomini e donne per quanto concerne accesso al lavoro, condizioni di lavoro, formazione e promozione professionali,
- prevenzione e repressione di discriminazioni a causa di genere, di razza, di lingua, di religione, di orientamento sessuale, di handicap, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
- prevenzione e repressione di comportamenti indesiderati a connotazione sessuale.
3. I datori di lavoro e i dipendenti si impegnano altresì ad adoperarsi affinché, nell’ambiente lavorativo, siano prevenute e contrastate, tra colleghi nonché tra superiori e subordinati, forme di molestia, di vessazione e di violenza di natura fisica, psicologica, morale, sessuale atte a produrre nei dipendenti uno stato di sofferenza e prostrazione.
4. Assieme alle Parti stipulanti, i datori di lavoro e i dipendenti - nel condividere gli impegni di cui sopra - aderiscono a quanto stabilito dalla Risoluzione del Parlamento europeo A5- 0283/2001 del 20.9.2001, dall’Accordo delle parti sociali europee del 26.4.2007, dal correlato Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 25.1.2016.
5. I datori di lavoro si impegnano a sottoscrivere la Dichiarazione allegata all’Accordo delle parti sociali europee (allegato B).

Art. 59 - Congedo per le donne vittime di violenza di genere (Nuovo)
La rubrica dell’art. 59 è modificata come sopra.
L’art. 59 del CCNL 21.3.2012 è così sostituito:
1. “Ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 15.6.2015, n. 80, la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ha il diritto di astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di tre mesi.
2. Salvo casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sette giorni calendariali, con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo e corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione, a termini del citato art. 24, comma 1.
3. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa ed è retribuito con un’indennità pari all'ultima retribuzione globale mensile, con riferimento alle sole voci fisse e continuative, corrisposta dal datore di lavoro con le modalità dell’indennità di maternità.
4. Il periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alle ferie, alle mensilità supplementari, al trattamento di fine rapporto.
5. La lavoratrice può scegliere di usufruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente quello in cui ha inizio il congedo.
6. La lavoratrice in parola ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.
7. Per quanto non previsto si applicano le pertinenti disposizioni di legge”.