Cassazione Civile, Sez. 3, 31 marzo 2017, n. 8357 - Infortunio sul lavoro e distacco della retina: prova del nesso eziologico


 

 

Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: OLIVIERI STEFANO Data pubblicazione: 31/03/2017

 

 

 

Fatto

 


La Corte di appello di Roma con sentenza 11.12.2013 n. 6759 , in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato la domanda proposta da S.C. nei confronti di Assicurazioni Generali s.p.a. (successivamente Generali Italia s.p.a.) avente ad oggetto la condanna all'adempimento delle prestazioni indennitarie dovute dalla società assicurativa in dipendenza delle obbligazioni assunte con la polizza infortuni professionali ed extraprofessionali stipulata il 17.6.1997, avendo subito l'assicurato il distacco della retina a causa del sinistro denunciato con raccomandata trasmessa in data 26.3.2007.
Il Giudice di appello rilevava che l'assicurato non aveva fornito prova del nesso di derivazione eziologica tra il sinistro denunciato e la patologia retinica, sviluppatasi solo in tempo successivo, ed in assenza di certificazione medica relativa ad alcun evento traumatico, come era emerso dalle indagini svolte dal CTU.
La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal S.C. con tre motivi.
La società assicurativa ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie illustrative
 

 

Diritto

 


Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata.
La eccezione di inammissibilità del ricorso notificato oltre il termine di decadenza ex art. 325 comma 2 c.p.c. proposta dalla società resistente è manifestamente infondata, in quanto lo stesso principio di non imputabilità al notificante delle conseguenze negative che possono prodursi sui termine processuali di decadenza nel caso di notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, elaborato dalla Corte costituzionale in relazione allo schema bifásico della notifica (che distingue il momento perfezionativo per il notificante ed il notificato, in relazione ai differenti effetti che la notifica produce per l'uno e per l'altro con riferimento al tempestivo compimento dei conseguenti atti processuali), presiede anche alla notifica degli atti processuali eseguita dal difensore ai sensi della legge n. 53 del 1994 avvalendosi direttamente del servizio postale ordinario, non essendo individuabili, successivamente alla consegna del plico all'impiegato postale -analogamente a quanto si verifica nel caso della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario- ulteriori attività perfezionative del procedimento notificatorio ricadenti nella sfera di controllo del notificante, ed il cui ingiustificato ritardo può incidere sulla inosservanza dei termini perentori prescritti dall'ordinamento processuale per l'adempimento degli oneri richiesti alla parte per la tempestiva impugnazione della sentenza.
Venendo all'esame dei motivi di ricorso osserva il Collegio che il Giudice di appello ha incentrato la decisione sulla mancanza di prova del nesso di causalità materiale tra l'evento dannoso, descritto nella denuncia di sinistro (caduta dalla libreria di un grosso volume che andava a colpire il volto dell'assicurato), e la insorgenza della patologia oculistica che aveva portato al distacco della retina.
Con il primo motivo vengono denunciati vizi di nullità processuale, non avendo il Giudice di seconde cure rilevato la formazione del giudicato interno sul riparto dell'onere probatorio ed avendo pronunciato "ultra petita" su un motivo di gravame non proposto in violazione degli artt. 112, 329 e 342 c.p.c..
La censura si fonda su una ricostruzione interpretativa della decisione di prime cure, affidata ad una soggettiva prospettazione del ricorrente, volta ad estrapolare dal contesto motivazionale inerente la valutazione probatoria una autonoma statuizione sulla applicazione della regola di diritto ex art. 2697 c.c., che non trova riscontro nel contenuto di quella sentenza.
La censura non supera il vaglio di ammissibilità, essendo priva del requisito minimo di autosufficienza in quanto:
a) non riporta l'esatto contenuto dei motivi di gravame dedotti dalla appellante Assicurazioni Generali s.p.a., genericamente riassunti nella "errata valutazione della CTU medico legale" , difettando quindi il requisito minimo di specificità ex art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c. che deve essere osservato nella descrizione del "fatto processuale" anche quando vengono sottoposti al sindacato di legittimità vizi afferenti l'attività processuale : se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un "error in procedendo" è anche giudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere-dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 9275 del 04/05/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 16245 del 03/08/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 1221 del 23/01/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 21621 del 16/10/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 488 del 14/01/2010; id. Sez. L, Sentenza n. 23420 del 10/11/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012; id. Sez. 6-5, Ordinanza n. 5036 del 28/03/2012; id. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 ; id. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014)
b) non fornisce puntuali indicazioni in ordine alla questione di merito sulla quale si sarebbe formato il giudicato interno: ed infatti i passi della motivazione della sentenza di primo grado, riportati nel motivo, non evidenziano affatto -come vorrebbe ipotizzare il ricorrente- una autonoma statuizione in ordine alla applicazione della norma che regola il riparto dell'onere della prova, quanto piuttosto si esauriscono nella valutazione di merito compiuta dal primo giudice in ordine alle risultanze probatorie, ritenute da quel giudice sufficienti a dimostrare la "possibilità" che il danno lamentato sia in nesso causale con la dinamica del sinistro, non avendo trovato conferma la ipotesi di una preesistente patologia. Valutazione, attinente al piano del merito -investito dall'appello proposto dalla società assicurativa-, non condivisa dalla Corte d'appello che ha inteso invece valorizzare le conclusioni raggiunte dal CTU il quale aveva ritenuto "estremamente difficile" ravvisare il predetto nesso di causalità, in considerazione sia del periodo di tempo trascorso tra il fatto lesivo e la insorgenza della patologia retinica, sia della assenza di certificazione medica comprovante una storia clinica della patologia relativa ad un evento traumatico. Difetta pertanto l'asserita violazione del giudicato interno da parte della Corte territoriale.
Il secondo motivo (violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360col n. 4 c.p.c.) è infondato.
Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale, richiedendo all'assicurato la prova del nesso causale tra il sinistro e l'evento lesivo, avrebbe confuso i principi che regolano il riparto probatorio in tema di illecito contrattuale con quelli applicabili in tema di illecito extracontrattuale.
La tesi è priva di pregio.
Come è noto in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell' onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Applicando il principio indicato al contratto di assicurazione contro gli infortuni, si potranno avere differenti soluzioni in ordine al riparto probatorio in quanto, ferma la prova del titolo contrattuale gravante sulla parte (nella specie l'assicurato) che agisce per l'adempimento delle obbligazioni "ex contractu" :
- la società assicurativa, convenuta in giudizio, può limitarsi a svolgere mere difese contestando la esistenza del sinistro o che sussistano tutti gli elementi della fattispecie costitutiva del diritto di credito all'indennizzo di polizza (ossia può limitarsi a negare che il sinistro denunciato sia compreso nella tipologia di rischio assicurato dal contratto), sicché grava sull'attore la prova che nel caso di specie ricorra il particolare evento considerato dal contratto tra i rischi indennizzabili, e se l'evento in questione vien ad essere qualificato in contratto attraverso l'elemento della relazione causale "fatto-conseguenza", l'attore dovrà fornire anche la prova del nesso eziologico (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 7486 del 15/07/1999, con riferimento alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; id. Sez. 3, Sentenza n. 4234 del 16/03/2012, con riferimento alla assicurazione della responsabilità civile)
- la società assicurativa, convenuta in giudizio, non contesta l'accadimento storico del sinistro ma allega che l'evento in questione integra un fatto, espressamente considerato in contratto, che esclude o limita il rischio assicurato, esonerando in tutto od in parte la impresa assicurativa dall'adempimento della obbligazione indennitaria: in tal caso viene allegato un fatto -ulteriore, rispetto alla fattispecie costitutiva della pretesa-impeditivo del diritto vantato dall'assicurato e che deve, pertanto, essere provato dal convenuto che lo eccepisce (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 6548 del 14/03/2013).
Orbene, a prescindere dall'evidente insufficienza di specificità del motivo, non essendo riportati i termini delle condizioni di contratto idonee ad identificare esattamente -in tutte le sue componenti considerate dai contraenti in polizza- l'evento ricompreso nel rischio "infortunio", ed anche a voler considerare in via generale la nozione di "infortunio" ricevuta dalla prassi assicurativa (causa esterna e di regola violenta che si manifesta in modo repentino esaurendosi in un breve spazio di tempo e da cui conseguono lesioni personali apprezzabili con criteri medico-legali), vale osservare come la contestazione della società appellante fosse rivolta alla mancanza di prova del nesso di derivazione causale tra il fatto lesivo e la patologia, e cioè ad un elemento inerente la stessa fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo, collocandosi pertanto tale contestazione sul piano della mera difesa, volta a negare i fatti costitutivi della pretesa, e non invece tra le eccezioni in senso stretto che veicolano l'allegazione di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa dei quali la parte che eccepisce è onerata della prova.
Occorre precisare al riguardo che la ulteriore allegazione difensiva della società volta ad ipotizzare una preesistente patologia -tale da escludere, con accertamento positivo della diversa causa del distacco della retina, il nesso eziologico in questione- non comporta per ciò stesso una modifica della regola generale della distribuzione dell'onere della prova come sopra applicata, rimanendo in ogni caso tenuta la parte attrice a dimostrare che, nel caso di specie, la lesione oculare era stata conseguenza diretta dell'infortunio.
Con il terzo motivo (violazione dell'art. 115 c.p.c.) la parte ricorrente censura la sentenza di appello in quanto il Giudice territoriale sarebbe pervenuto ad escludere il nesso causale sebbene fosse stata richiesta, in primo grado e riproposta in grado di appello, apposita prova orale in ordine alle conseguenze lesive determinate dal sinistro (i capitoli di prova orale sono stati trascritti a alla pag. 14 del ricorso).
Il motivo è inammissibile in quanto difetta del tutto la indicazione del carattere decisivo della prova orale : a) è stata espletata c.t.u. medico-legale che non ha ritenuto raggiunta la prova eziologica. La circostanza oggetto di prova che a causa del colpo subito al capo la parte soffrisse di deficit visivo non fornisce alcun ulteriore elemento di valutazione rispetto agli elementi clinici e medico-legali valutati già dal CTU (non coincidendo necessariamente, peraltro, il deficit visivo con la patologia di distacco della retina e dunque non essendo in grado detta prova di inficiare l'argomento dell'ausiliario, fondato sul criterio cronologico, secondo cui la patologia retinica era insorta solo in tempo successivo); b) la prova è ininfluente in quanto 1-non è in contestazione il fatto storico: il colpo al capo non è in discussione e quindi la prova orale è superflua, è invece in discussione che quel colpo al capo abbia prodotto il distacco della retina; 2-il nesso causale tra l'evento lesivo e la patologia è oggetto di un giudizio che richiede l'applicazione di conoscenze scientifiche proprie dell'arte medica e dunque non può che essere accertato secondo criteri propri della disciplina specialistica della medicina legale, non essendo quindi oggetto di prova per testi la "relazione tra causa ed effetto" : la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 3990 del 23/02/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 6155 del 13/03/2009). Nella specie il fatto -nel suo accadimento storico- è stato considerato dal CTU nella indagine svolta, e pertanto la prova orale sul medesimo fatto si palesa del tutto priva del carattere di decisività.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


rigetta il ricorso principale.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma il 02/03 /2017