Tipologia: Accordo smart working
Data firma: 9 marzo 2017
Validità: 31.12.2019
Parti: Crédit Agricole Cariparma e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl-Credito, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazioni, Crédit Agricole
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Premessa
1. Definizione e vincoli
2. Durata e destinatari
3. Adesione e revoca
  4. Modalità di svolgimento
5. Formazione
6. Disposizioni finali

Verbale di accordo

Parma, 9 marzo 2017, tra Crédit Agricole Cariparma, in qualità di Capogruppo anche in nome e per conto di FriulAdria, Carispezia, Crédit Agricole Group Solutions e Calit e le Delegazioni Sindacali delle OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl- Credito, Uilca e Unisin

Premesso che:
il Gruppo Bancario Crédit Agricole intende continuare ad investire in maniera costante per il miglioramento del contesto professionale e dell’ambiente lavorativo al fine di favorire la conciliazione delle esigenze professionali con quelle private promuovendo, nel contempo, iniziative di Welfare aziendale; in data 8.3.2016, è stato sottoscritto un accordo relativo all’introduzione in via sperimentale dello “smart working-lavoro agile” all’interno del Gruppo, che ha stabilito - oltre alla definizione ed ai vincoli per lo smart working - regole e principi per la sperimentazione che si è svolta a partire dal mese di aprile 2016,
tutto ciò premesso le Parti hanno convenuto quanto segue.
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

1. Definizione e vincoli
Per smart working nel Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia s’intende una forma flessibile di lavoro da remoto, diversa dal telelavoro - di cui alla vigente regolamentazione - finalizzata ad incrementare la produttività del lavoro ed agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e consistente nello svolgimento della prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di assegnazione.
L’attività lavorativa potrà, pertanto, essere prestata:
a) da altra sede aziendale cioè da ufficio/locale della Società datore di lavoro o di altra Società del Gruppo (di seguito “hub aziendale”) ove disponibile;
b) dalla residenza privata/domicilio del dipendente (“da casa”), da intendersi, ai fini del presente accordo, anche come altro luogo privato di pertinenza del lavoratore, diverso dalla sua abituale abitazione, con i limiti previsti nella presente intesa.
L’attività sarà prestata con l’utilizzo di strumenti informatici, messi a disposizione dalla Società datore di lavoro, idonei a consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa e l’interazione con il responsabile/colleghi.
Lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working non muta gli obblighi ed i doveri, né i diritti posti individualmente in capo al lavoratore dalle vigenti norme di
legge e di contratto collettivo nazionale di settore, nonché il rispetto di tutte le disposizioni della normativa aziendale tempo per tempo vigente.
In particolare l’autorizzazione allo svolgimento della prestazione in smart working, comportando unicamente una diversa modalità di organizzazione di una parte dell’attività lavorativa:
- non costituisce variazione né della sede di lavoro, né dell’orario di lavoro individuale e della relativa collocazione temporale ivi comprese le caratteristiche di flessibilità eventualmente in essere;
non determina alcun mutamento delle mansioni, né delle opportunità di sviluppo professionale e di carriera;
non potrà mai essere prevalente rispetto all’attività lavorativa complessivamente svolta e la prestazione in smart working potrà essere resa per un massimo di otto giorni al mese (preferibilmente, nella settimana, massimo due giorni); non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Inoltre la prestazione lavorativa in smart working:
comporta una condotta informata ai principi di correttezza, riservatezza, diligenza, disciplina;
deve consentire il mantenimento del medesimo livello quali-quantitativo di prestazione e di risultati che si sarebbe conseguito presso la sede aziendale.
Le parti si danno atto che lo smart working come sopra definito e come disciplinato nel presente accordo non configura una fattispecie di telelavoro ai sensi dell’art. 36 del vigente CCNL.

2. Durata e destinatari
A partire dal 1.4.2017, è prevista l’estensione del progetto smart working al personale appartenente alle categorie dei Dirigenti, Quadri Direttivi e Aree Professionali delle società del Gruppo che operano nell’ambito di strutture di Direzione Centrale e del CA Group Solutions, delle Direzioni Territoriali, del Canale Private Banking e della Banca di Impresa (e che non operino a diretto contatto con la clientela).
Viste le finalità del progetto ed i tempi tecnici di rilascio del personal computer necessario allo svolgimento dell’attività lavorativa secondo le modalità dello smart working (circa 100 al mese); si precisa che, l’accesso a tale modalità lavorativa sarà prioritariamente consentito al personale che presenterà domanda per le seguenti motivazioni debitamente documentate:
1. disabilità motorie o gravi problemi di salute;
2. stato di gravidanza;
3. rilevante distanza fra luogo di lavoro e residenza effettiva;
4. cura di figli di età inferiore a 8 anni.
Resta inoltre confermato che la partecipazione al progetto riguarda il personale a tempo indeterminato, anche part time con:
anzianità nel Gruppo di almeno due anni (con esclusione dei dipendenti con contratto di apprendistato);
ruolo e/o mansioni compatibili con la modalità di lavoro sopra descritte.
Le risorse inserite nel progetto ‘'pilota’ avviato nel 2016 non dovranno manifestare nuovamente la loro adesione al progetto, ferma restando la possibilità di richiederne la revoca entro il 31.3.2017, possibilità estesa anche ai responsabili della struttura di assegnazione di concerto con la struttura del Personale di riferimento.
Il progetto avrà durata sino al 31.12.2019 - salvo revoca anticipata di una delle Parti con 6 mesi di preavviso - e successivamente sarà rinnovabile di anno in anno.

3. Adesione e revoca
L’accesso allo smart working avviene:
su base volontaria ed a seguito di richiesta presentata da parte del dipendente interessato e in possesso dei requisiti definiti dal presente accordo; su autorizzazione rilasciata dal Responsabile della struttura di assegnazione di concerto con la struttura del Personale di riferimento che ne valutano la compatibilità con le esigenze tecniche, produttive, organizzative dell’Azienda e previo colloquio col dipendente interessato.
Detta autorizzazione formerà oggetto di specifico accordo individuale (il cui format è allegato alla presente intesa), che costituirà ad ogni effetto, per il periodo del progetto, integrazione del contratto individuale di lavoro, e forma parte integrante del presente accordo.
Sia il dipendente sia il responsabile della struttura di assegnazione potranno, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi e fornendo specifica motivazione, recedere dall’accordo di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working.
In caso di trasferimento o assegnazione del dipendente ad altra unità organizzativa rientrante nel perimetro del progetto, rispetto a quella di assegnazione al momento dell’avvio del progetto, o di variazione delle mansioni e/o del ruolo assegnati l’autorizzazione sarà soggetta a preventiva verifica sempre d’intesa con il responsabile e con la struttura del Personale di riferimento.
L’Azienda s’impegna altresì a valutare tutte le richieste presentate motivando eventuali dinieghi mediante colloquio con il dipendente.

4. Modalità di svolgimento
Lo svolgimento dell’attività in smart working dovrà essere programmato con cadenza almeno settimanale ed approvato dal responsabile dell’unità organizzativa di appartenenza.
Al fine di garantire la necessaria continuità operativa, l’efficacia e l’efficienza della prestazione resa, nonché una reale e concreta conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del dipendente, la programmazione definita potrà mutare su richiesta motivata del responsabile o del dipendente (resta fermo che quest’ultimo dovrà ottenere dal proprio responsabile la necessaria autorizzazione). Tali richieste dovranno essere comunicate di norma con un preavviso di almeno 48 ore.
Nel corso della giornata effettuata in smart working, il lavoratore dovrà essere contattabile durante il proprio orario di lavoro previsto per la giornata stessa in connessione skype/Lync ovvero tramite tecnologia soft phone o, più in generale, attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’Azienda.
Per effettuare la prestazione lavorativa in smart working, il dipendente sarà tenuto ad utilizzare le apparecchiature tecnologiche assegnate in conformità con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008, ed ordinariamente utilizzate per lo svolgimento dell’attività lavorativa in azienda, nonché nel rispetto di quanto indicato nel corso della specifica formazione ricevuta sul tema (di cui all’art. 5 del presente accordo).
In caso di impedimenti di qualsivoglia natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamento degli impianti, mancata ricezione dei dati necessari) il lavoratore sarà tenuto a segnalare al proprio responsabile, o in caso non riesca a raggiungerlo, alla struttura del Personale di riferimento, con la massima possibile tempestività, la situazione così venutasi a determinare. L’Azienda si riserva in tal caso di richiamare il dipendente presso la propria sede di lavoro o l’hub aziendale più prossimo anche per la residua parte della giornata lavorativa.
In relazione ai peculiari presupposti della modalità di prestazione lavorativa, con riguardo alle giornate lavorate in smart working:
a. verrà riconosciuta l’erogazione del buono pasto solo per i giorni di attività lavorativa presso hub aziendale in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente in materia;
b. non saranno di norma richieste ed autorizzate prestazioni aggiuntive di lavoro/ straordinari;
c. sarà esclusa la corresponsione, in ogni caso, di qualsiasi trattamento di missione, e riproporzionata l’eventuale indennità di mobilità e/o di disagiata destinazione in relazione al numero dei giorni mensilmente effettuati in smart working;
d. sarà esclusa l’applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dagli accordi aziendali in materia di c.d. “reperibilità” durante il normale orario di lavoro individuale.
e. verrà sottoscritta da parte dell’azienda apposita copertura assicurativa per gli infortuni professionali occorsi durante l’attività prestata in smart working.
Precisazione a verbale
L’Azienda provvederà ad effettuare le prescritte comunicazioni di legge in materia assicurativa.

5. Formazione
I dipendenti che parteciperanno al progetto, qualora non avessero già beneficiato della relativa formazione nel corso della fase di sperimentazione e comunque prima della partenza dello stesso, saranno destinatari di specifici interventi formativi finalizzati a garantire un efficace e sicuro svolgimento della prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro di assegnazione, con particolare riguardo alle tematiche sotto elencate:
Prevenzione e sicurezza sul lavoro
La scelta idonea del luogo di lavoro
Gestione delle emergenze
Gestione degli infortuni
Corretto utilizzo delle dotazioni tecnologiche
Privacy.
Il personale che partecipa al progetto potrà svolgere durante la prestazione lavorativa resa in smart working i corsi on line (con accesso alla procedura HR Connect) nei limiti ed in coerenza con le previsioni di cui all’art. 72 del vigente CCNL. Anche questa modalità operativa di fruizione dei corsi (detta easy-learning) sarà soggetta alle medesime modalità di fruizione di cui al precedente punto 4.
L’Azienda si impegna a sviluppare lo studio sulla fattibilità per l’avvio di una sperimentazione di easy learning per il personale della Rete Commerciale.

6. Disposizioni finali
Nel corso del progetto, si darà luogo, su richiesta di una delle Parti firmatarie del presente verbale di accordo, ad incontri di verifica sull’applicazione dello stesso.
Le Parti convengono che, qualora nel corso del periodo del progetto, intervenga una specifica disciplina di legge o contrattuale di settore in materia di smart working, le stesse s’incontreranno al fine di adeguare quanto previsto dalla presente intesa con conseguente variazione dei contratti individuali già sottoscritti, pena la revoca dei medesimi.
Le Parti si danno altresì atto che i sistemi di connettività utilizzati rispondono unicamente a fini organizzativi e produttivi, escludendone con ciò l’utilizzo per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Le Parti infine si danno atto fin d’ora che le prestazioni di lavoro in smart working di cui al presente verbale di accordo sono utili per l’accesso ad eventuali incentivi di carattere fiscale e contributivo che la normativa di legge dovesse prevedere in materia.