Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 aprile 2017, n. 8707 - Incidente stradale durante il servizio. Equo indennizzo


 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: DORONZO ADRIANA Data pubblicazione: 04/04/2017

 

 

 

Fatto

 


1. R.C., dipendente dell'Inail, il 19/11/2001 subì un incidente stradale mentre era in attività di servizio, che causò l'asportazione della milza. Dopo un periodo di inabilità, rientrò al lavoro il 28/1/2002 e in data 6/3/2002 presentò domanda di riconoscimento della dipendenza dell'infermità dalla causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo.
2. Quest'ultimo fu liquidato dall'Inail sulla base delle tabelle di cui al d.p.r. n. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), entrato in vigore il 22/1/2002, che sostituiva la disciplina precedente di cui al Regolamento organico del personale.
3. Respinto il ricorso amministrativo, con ricorso al Tribunale di Roma il R.C. chiese la condanna dell'Inail al pagamento in suo favore della somma di € 34.573,62, a titolo di equo indennizzo, previo accertamento dell'applicabilità dei criteri di liquidazione previsti dal previgente Regolamento del personale, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n.837-1998.
4. La domanda fu rigettata e la sentenza fu appellata dinanzi alla Corte d'appello di Roma.
5. La Corte territoriale, dopo aver disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare il momento in cui vi era stata la stabilizzazione dei postumi dell'infortunio, ha accolto l'appello e ha condannato l'inail al pagamento della somma indicata.
6. A fondamento della sua decisione, la Corte ha rilevato che il momento al quale occorre aver riguardo per determinare la disciplina applicabile in tema di equo indennizzo è quello della stabilizzazione dei postumi, che nella specie si era verificata nei primi giorni di gennaio 2002, e dunque in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.p.r. n. 461 del 2001.
7. Contro la sentenza l'Inail propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso il R.C., il quale spiega ricorso incidentale condizionato, fondato su due motivi. L'Inail si difende depositando controricorso al ricorso incidentale. Le parti depositano memorie. 
 

 

Diritto

 


1. Con l'unico motivo il ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.18 del d.p.r. n. 461/2001 e rileva che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la norma indicata dispone che i procedimenti relativi alle domande di riconoscimento di causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, nonché di riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento di idoneità al servizio, presentate dopo la data di entrata in vigore del decreto stesso, sono regolati dal nuovo regolamento, mentre solo alle domande presentate prima della sua entrata in vigore continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Il ricorso dell'Inail è infondato.
E' principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza amministrativa quello secondo cui il diritto all'equo indennizzo nasce quando si verifica la stabilizzazione della malattia lamentata dal dipendente, con la conseguenza che la normativa applicabile al procedimento di liquidazione è quella vigente a tale data (Cons. Stato 1 ottobre 2014, n. 4871; Cons. Stato, Sez. V, 29 marzo 2006, n. 1597; Cons. Stato, sez. IV, 30 settembre 2002, n. 4996; Cons. Stato, sez. VI 7 gennaio 1998, n. 10).
3. Questo principio non risulta superato dal d.p.r. n. 461/2001, entrato in vigore il 22 gennaio 2002, e in particolare dall'art. 18, rubricato "Disposizione transitoria". La norma, nel regolare i procedimenti relativi alle domande di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo nel passaggio dalla previgente disciplina (contenuta nel regolamento organico del personale Inail, approvata con delibera del consiglio di amministrazione n. 837 del 1998), alla nuova, contenuta nel d.p.r. n. 461, così dispone: «1. I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, nonché di riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento di idoneità al servizio, già presentate all'Amministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo i previgenti termini procedurali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 11, comma 1, sulla natura dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato. Ai fini del presente comma, le Commissioni mediche si pronunciano nella composizione prevista dalle disposizioni previgenti al presente regolamento».
Si tratta, secondo il chiaro tenore letterale, di una norma diretta a disciplinare il procedimento, e in particolare i termini nonché la composizione ed i compiti delle commissioni mediche, individuando quale momento al quale occorre aver riguardo per stabilire il regime applicabile la data di presentazione della domanda. Da nessun elemento è dato invece inferire che tale disposizione abbia voluto incidere sul contenuto del diritto, e in particolare sui criteri di liquidazione dell'equo indennizzo. Argomenti interpretativi nel senso voluto dal ricorrente, ed esposti nella memoria ex art. 378 c.p.c. non sembrano possano trarsi dall'art. 6 del d.p.r. n. 461/2001, il quale (anche nel testo precedente alle modifiche apportate dal d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90, e dal d.p.r. 24 febbraio 2012, n. 40, inapplicabili al caso in esame ratione temporis) disciplinava le competenze, i compiti e la composizione della commissione medica, senza nulla disporre in ordine a domande di equo indennizzo riferite a fatti verificatisi nel preveggente regime normativo.
La corte territoriale ha fatto corretta applicazione sia del principio enunciato dalla giurisprudenza amministrativa, e da questa Corte condiviso, sia dei criteri di interpretazione della legge, sicché non meritano accoglimento le censure proposte.
Poiché non è in discussione che la menomazione riportata dal dipendente si è stabilizzata tra il cinque e 15 gennaio 2002, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio nominato dalla Corte romana, e dunque prima dell'entrata in vigore del d.p.r. n. 461/2001, correttamente la Corte ha individuato la normativa di riferimento nel regolamento organico del personale (R.O.P.) dell'INAIL approvato nel 1998 e vigente alla data di stabilizzazione della patologia di che trattasi.
In forza di queste considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato, con il quale il R.C. ha censurato la sentenza per "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo controverso per il giudizio", nonché per la violazione dell'art. 18 del d.p.r. n.461/2001.
Le spese seguono la soccombenza.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna l'Inail al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 3200, di cui 200 per esborsi, oltre al 15% di spese generali e altri accessori di legge.
Roma, 7 dicembre 2016